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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4107/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Maria Paola Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per la malattia professionale del tunnel carpale bilaterale, contratta nell'esercizio della propria attività lavorativa come camionista, svolta fin dall'anno 1990.
Il ricorrente ha esposto di aver formulato la domanda amministrativa per il riconoscimento della patologia professionale in data 8 maggio 2018, e che questa è stata rigettata dall' con la CP_1 seguente motivazione: “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale, pertanto la pratica viene archiviata”.
Poiché anche l'opposizione presentata avverso il provvedimento di diniego è stata respinta, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare che, quale CP_1 conseguenza dell'attività svolta professionalmente, egli ha contratto la malattia professionale del tunnel carpale bilaterale con un grado di menomazione del 7 per cento, o con quello maggiore o minore che si dovesse accertare in corso di causa, da conglobare con le preesistenze già riconosciute (spondilodiscopatia lombare, menomazione riconosciuta pari al 6 per cento) e, per pagina 1 di 4 l'effetto, di condannare l'ente al pagamento della conseguente prestazione dovuta dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione.
Il testimone escusso all'udienza del 16 ottobre 2024, ha dichiarato di collaborare Testimone_1 con il ricorrente fin dal 1990 e di svolgere la medesima professione di autotrasportatore.
Il teste ha riferito che il ricorrente attualmente si occupa della conduzione di articolati e del trasporto di frigoriferi, centine e ribaltabili. Ha specificato che nel periodo compreso tra il 1990 e il
2004 entrambi hanno lavorato presso il consorzio agrario e che il ricorrente, in quel periodo, provvedeva al trasporto di bietole, ballette di foraggio e mangime, che venivano caricati e scaricati manualmente, percorrendo circa 70.000 km ogni anno, anche su strade non asfaltate, su mezzi dotati di cambio manuale.
Il teste ha infine riferito che in tale periodo entrambi hanno lavorato per circa 40/50 giorni l'anno, sette giorni su sette, mentre nel restante periodo dell'anno per 5 giorni alla settimana;
nel periodo successivo al 2004, invece, il ricorrente ha lavorato 5 giorni alla settimana, in media per 9/10 ore giornaliere.
2.1. Tenendo conto di queste mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 26 dicembre 2024, ha rilevato che il ricorrente è affetto da “Sindrome del Tunnel Carpale (STC) polso destro e sinistro”.
Nel corso della visita peritale, il consulente ha riscontrato i segni clinici della sindrome del tunnel carpale bilaterale, rilevando la presenza di “deficit dei movimenti articolari del polso, della mano e delle dita bilateralmente accompagnati da disestesie, formicolii e riduzione della forza prensile”.
Tali evidenze hanno condotto il c.t.u. a ritenere la possibilità che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente abbia avuto un ruolo quantomeno concausale nella genesi e nell'aggravamento della patologia a carico di polsi e mani (cfr. pag. 9 della perizia).
Il perito ha quindi adoperato il codice 163 del D.M. n. 38/2000 (“Esiti neurologici di sindromi canalicolari, a tipo tunnel carpale, con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità” fino a 7 per cento) e riconosciuto, per la patologia a carico delle mani (Sindrome del tunnel carpale bilaterale trattata chirurgicamente) la presenza di un danno biologico complessivo nella misura del 5 per cento, a far data dalla domanda amministrativa.
pagina 2 di 4 Infine, il consulente ha provveduto ad operare il conglobamento della misura di danno biologico riscontrato per la patologia esaminata con quanto già precedentemente riconosciuto come preesistenza (spondilodiscopatia lombare, menomazione riconosciuta pari al 6 per cento) stimando la misura di danno complessiva nella percentuale dell'11 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche considerato che l'ausiliario non ha ricevuto osservazioni dai consulenti di parte.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del'11 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante (commisurato ad CP_1 un danno biologico dell'11 per cento), previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa dell'8 maggio
2018.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente dichiaratasi antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura dell'11 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa dell'8 maggio 2018;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico CP_1 dell'11 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del'8 maggio 2018; pagina 3 di 4 - condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato CP_1 decreto.
Cagliari, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4107/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Maria Paola Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per la malattia professionale del tunnel carpale bilaterale, contratta nell'esercizio della propria attività lavorativa come camionista, svolta fin dall'anno 1990.
Il ricorrente ha esposto di aver formulato la domanda amministrativa per il riconoscimento della patologia professionale in data 8 maggio 2018, e che questa è stata rigettata dall' con la CP_1 seguente motivazione: “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale, pertanto la pratica viene archiviata”.
Poiché anche l'opposizione presentata avverso il provvedimento di diniego è stata respinta, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare che, quale CP_1 conseguenza dell'attività svolta professionalmente, egli ha contratto la malattia professionale del tunnel carpale bilaterale con un grado di menomazione del 7 per cento, o con quello maggiore o minore che si dovesse accertare in corso di causa, da conglobare con le preesistenze già riconosciute (spondilodiscopatia lombare, menomazione riconosciuta pari al 6 per cento) e, per pagina 1 di 4 l'effetto, di condannare l'ente al pagamento della conseguente prestazione dovuta dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione.
Il testimone escusso all'udienza del 16 ottobre 2024, ha dichiarato di collaborare Testimone_1 con il ricorrente fin dal 1990 e di svolgere la medesima professione di autotrasportatore.
Il teste ha riferito che il ricorrente attualmente si occupa della conduzione di articolati e del trasporto di frigoriferi, centine e ribaltabili. Ha specificato che nel periodo compreso tra il 1990 e il
2004 entrambi hanno lavorato presso il consorzio agrario e che il ricorrente, in quel periodo, provvedeva al trasporto di bietole, ballette di foraggio e mangime, che venivano caricati e scaricati manualmente, percorrendo circa 70.000 km ogni anno, anche su strade non asfaltate, su mezzi dotati di cambio manuale.
Il teste ha infine riferito che in tale periodo entrambi hanno lavorato per circa 40/50 giorni l'anno, sette giorni su sette, mentre nel restante periodo dell'anno per 5 giorni alla settimana;
nel periodo successivo al 2004, invece, il ricorrente ha lavorato 5 giorni alla settimana, in media per 9/10 ore giornaliere.
2.1. Tenendo conto di queste mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 26 dicembre 2024, ha rilevato che il ricorrente è affetto da “Sindrome del Tunnel Carpale (STC) polso destro e sinistro”.
Nel corso della visita peritale, il consulente ha riscontrato i segni clinici della sindrome del tunnel carpale bilaterale, rilevando la presenza di “deficit dei movimenti articolari del polso, della mano e delle dita bilateralmente accompagnati da disestesie, formicolii e riduzione della forza prensile”.
Tali evidenze hanno condotto il c.t.u. a ritenere la possibilità che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente abbia avuto un ruolo quantomeno concausale nella genesi e nell'aggravamento della patologia a carico di polsi e mani (cfr. pag. 9 della perizia).
Il perito ha quindi adoperato il codice 163 del D.M. n. 38/2000 (“Esiti neurologici di sindromi canalicolari, a tipo tunnel carpale, con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità” fino a 7 per cento) e riconosciuto, per la patologia a carico delle mani (Sindrome del tunnel carpale bilaterale trattata chirurgicamente) la presenza di un danno biologico complessivo nella misura del 5 per cento, a far data dalla domanda amministrativa.
pagina 2 di 4 Infine, il consulente ha provveduto ad operare il conglobamento della misura di danno biologico riscontrato per la patologia esaminata con quanto già precedentemente riconosciuto come preesistenza (spondilodiscopatia lombare, menomazione riconosciuta pari al 6 per cento) stimando la misura di danno complessiva nella percentuale dell'11 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche considerato che l'ausiliario non ha ricevuto osservazioni dai consulenti di parte.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del'11 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante (commisurato ad CP_1 un danno biologico dell'11 per cento), previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa dell'8 maggio
2018.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente dichiaratasi antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura dell'11 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa dell'8 maggio 2018;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico CP_1 dell'11 per cento, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del'8 maggio 2018; pagina 3 di 4 - condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato CP_1 decreto.
Cagliari, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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