Art. 26.
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.
Il collegio e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.
Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio direttivo della Scuola.
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.
Il collegio e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.
Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio direttivo della Scuola.