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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10462/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Marcella Pennino, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), non Controparte_1 C.F._2 rappresentato né difeso
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 19/3/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande di parte.
Con ricorso depositato in data 3/9/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 21/3/2015 a ZZ (NA) e che Controparte_1 da tale unione non sono nati figli, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento di separazione, definito con sentenza n. 3634/2023 del 4-5/9/2023, passata in giudicato, non si sono più riconciliati.
La ricorrente ha esposto, inoltre: che il marito faceva abuso di sostanze alcoliche ed era affetto da ludopatia;
che la separazione era stata addebitata al marito per violazione dei doveri coniugali, nonché degli obblighi di assistenza morale, materiale e di solidarietà; che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo di Napoli aveva dichiarato nullo il matrimonio religioso contratto tra le parti “per incapacità della parte convenuta ( ) ad CP_1
assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can 1095 num. 3 CDC)”; che con sentenza n.
805/2022 il Tribunale di Napoli Nord – sezione Penale – aveva condannato Controparte_1
per i reati a lui ascritti ex artt. 533 e 535 c.p.p. alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, per avere in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso costretto la moglie, con violenza, a consegnargli somme di denaro;
che le condizioni economiche dei coniugi non erano mutate e che gli stessi erano autonomi e indipendenti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 19/3/2025, sentita la ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in ragione dell'assenza del resistente, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Dichiarazione di contumacia del convenuto.
Innanzitutto, deve essere dichiarata la contumacia di , regolarmente Controparte_1 citato e non comparso, né costituito nel presente giudizio.
3. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 3634/2023 del 4-5/9/2023, passata in giudicato, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come si desume da quanto dichiarato dalla ricorrente in udienza e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente.
In assenza di domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve, pertanto, essere
2 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – devono essere lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ZZ (NA) il
21/3/2015 da nata a [...] il [...], e da , nato Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 5/4/1984, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2015, al n. 2, parte II, serie A;
b) lascia le spese di giudizio a carico della ricorrente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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