Articolo 3 della Legge 21 aprile 1962, n. 210
Articolo 2
Versione
24 maggio 1962
Art. 3.
Alla copertura della, spesa di lire 137 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1960-1961, e cioe': lire 72 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano" e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", si provvedera' a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.
Alla copertura, della spesa di lire 157 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1961-62, e cioe': lire 92 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano" e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", si provvedera' a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.
Alla copertura della spesa di lire 160 milioni e 300.000, di cui all'articolo 2, si provvedera', per lire 126 milioni e 300.000 a carico dell'anzidetto fondo, e per lire 34 milioni con riduzione di pari importo del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 maggio 1962