Articolo 2 della Legge 10 luglio 1952, n. 913
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 agosto 1952
Art. 2.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata, ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 10 agosto 1952