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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13024 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 17825/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. VENTURIELLO MICHELE ricorrente contro
Controparte_1
(Avv.ti Laura Delbono e Valerio
[...]
D'Alò) resistente
OGGETTO: mobbing e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e memoria difensiva
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.5.24 deduce: Parte_1 di aver lavorato dal 1985 sino al suo pensionamento avvenuto nel maggio 2022 come operatore amministrativo presso vari uffici del “nel 2013 presso Controparte_1
l'Ufficio II con il Dott. ; dal 2014 al 2015 stesso Ufficio II Dott.ssa ; dal 2016 a giugno Per_1 CP_2
2018 con il Dott. e da luglio 2018 al 2022 anno del pensionamento con il CP_3 Pt_2 CP_4
Dott. CP_5 di essere affetta sin dalla tenera età da paralisi oculare del III nervo cranico, patologia che, comportando dolori nevralgici e torcicollo oculare, non le permetteva di rivolgere lo sguardo verso il basso per un tempo prolungato in attività come lettura e scrittura;
pagina 1 di 22 di avere, per tali motivi di salute, ottenuto dal 2002 il part-time verticale al 37% dell'orario lavorativo e di aver subito da quel momento, quale ritorsione per l'orario ridotto ottenuto, comportamenti mobbizzanti consistiti in demansionamento ed isolamento;
che, prima di ottenere il part-time, per poter godere di un orario ridotto in ragione dei propri Pers problemi di salute, per accordo con la dirigente dell'epoca, dott.ssa raggiungeva abitualmente l'ufficio dopo le ore 9 e, per questo motivo, era oggetto di scherno da parte dei colleghi che mal tolleravano tali ritardi;
di aver richiesto il part-time sia per conciliare l'attività lavorativa con le proprie condizioni di salute, che negli anni si aggravavano, sia per far cessare i malumori dei colleghi che mal tolleravano i suoi ritardi;
che, ottenuto il part-time, iniziava a lavorare dalle ore 7,00 del mattino, ma veniva da quel momento privata quasi del tutto delle mansioni;
di aver richiesto nel 2003, dopo l'ennesimo intervento chirurgico, mansioni compatibili con il proprio stato di salute e di essere stata per questo trasferita presso l'ufficio ispettivo, ma da quel momento e per i successivi 13 anni veniva demansionata o privata del tutto delle mansioni;
di aver richiesto inutilmente nei primi anni a voce di ottenere l'assegnazione di mansioni e di essersi risolta nel 2008 a farne richiesta scritta, ottenendo un lavoro compatibile di riordino dell'archivio di appena due mesi;
di essere rimasta nuovamente priva di mansioni e di essere stata trasferita nel 2009 all'URP, ove l'attività lavorativa era ridotta per la tipologia di lavoro;
di aver subito, in quel periodo, la perdita del compagno, evento che, unitamente alle difficoltà riscontrate in ambito lavorativo per il fatto di essere poco o nulla utilizzata per motivi di salute, le aveva procurato un disturbo da stress post traumatico come da certificato del 29.10.2012; che, superata tale dolorosa situazione personale, avanzava richieste scritte di mansioni nel 2013,
2014, 2015, senza ottenere riscontro;
di aver richiesto inutilmente anche l'intervento dei sindacati;
che “il weekend precedente il 4 agosto 2015, la ricorrente si toglieva la vista dell'occhio destro, nella speranza di essere adibita a mansioni utili, poiché la postura non sarebbe stata più così gravosa
e i dolori fisici di gran lunga attenuati”; che la dirigente dott.ssa la quale le poche volte che le assegnava compiti erano temporanei CP_2
o incompatibili con le condizioni di salute, alla richiesta della ricorrente di essere adibita allo svolgimento di mansioni senza l'indicazione della compatibilità, per essersi tolta la vista all'occhio che pagina 2 di 22 le causava diplopia e torcicollo oculare, rispondeva con una email del 4.8.2015 dal contenuto denigratorio;
che negli anni successivi il clima delle relazioni interpersonali non migliorava, anche se dal 2016 i dirigenti che si avvicendavano nei fatti le conferivano mansioni in virtù della sua nuova condizione di salute che si era alleggerita;
che durante la pandemia nel 2020, mentre si trovava all'estero ed era preoccupata che il proprio rientro potesse essere considerato assenza ingiustificata, veniva abbandonata a se stessa, poiché inizialmente le veniva consentito di lavorare da remoto con il tablet, poi, a causa della inadeguatezza di tale strumento, i tecnici informatici la invitavano a farsi consegnare un computer dall'amministrazione, cosa impossibile perché la lavoratrice era all'estero, di aver quindi inviato tre richieste di cui una pec all'Ufficio I, ma la dott.ssa responsabile del personale non le rispondeva;
Tes_1 di aver ripreso a lavorare, dopo il rientro in Italia avvenuto a metà maggio e il periodo di quarantena,
a giugno 2020, ma dopo poco si assentava per malattia;
che nel novembre 2020 si sottoponeva ad un intervento di eviscerazione dell'occhio non vedente, al fine di eliminare la causa del ricorso al part-time, che era motivo di cattiva disposizione da parte di molti colleghi, dirigenti compresi, come la dott.ssa Tes_1 che, rientrata al lavoro a gennaio 2021, chiedeva l'aumento dell'orario dal 37% al 65% e chiedeva di essere spostata per problematiche con i colleghi verificatesi nell'anno precedente;
che detto spostamento non avveniva e, caduta nello sconforto, ad aprile 2021 si rivolgeva al centro di salute mentale che le diagnosticava una “psicosi reattiva”; di aver richiesto in data 15.11.21 e ottenuto dal maggio 2022 il pensionamento anticipato per motivi di salute;
che in data 30/08/2022 veniva ricoverata presso la , dal gennaio Controparte_6
2023 iniziava la riduzione degli psicofarmaci e nell'aprile dello stesso anno terminava i primi colloqui presso il Centro di Salute Mentale, pur continuando ad essere in cura presso il suddetto Centro;
che dette problematiche connesse al mobbing e al demansionamento subiti erano già state accertate dal Centro clinico per la valutazione del disagio lavorativo che, in data 1° marzo 2021, le aveva diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva reattiva il cui “quadro appare correlabile alla costrittività organizzative riferite nell'ambiente di lavoro”;
Tanto premesso, lamentando di essere stata vittima di mobbing e comunque di straining per essere stata demansionata ed emarginata, tanto che la scelta di lavorare a tempo parziale, in origine connessa a motivi di salute, era stato poi un modo per ridurre le sofferenze psicologiche legate al contesto lavorativo, chiede la condanna del ministero convenuto al risarcimento del danno patrimoniale da pagina 3 di 22 liquidarsi in € 200.000, pari al minor trattamento pensionistico ricevuto per la scelta di lavorare a tempo parziale e del danno non patrimoniale biologico e morale, da liquidarsi in € 800.000.
2.- Il , costituitosi in giudizio, eccepisce la prescrizione dei Controparte_1 crediti rivendicati con riferimento al periodo anteriore ai 10 anni che hanno preceduto il deposito del ricorso.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso, deducendo: che l'amministrazione ha esaudito nel tempo le richieste avanzate dalla ricorrente sia di riduzione dell'orario di lavoro che di spostamento da un ufficio all'altro; che l'individuazione di compiti da assegnare alla ricorrente non era agevole poiché si doveva trattare di compiti compatibili con il suo stato di salute (cioè attività lavorativa che non comportasse di porre lo sguardo verso il basso per un tempo prolungato e comunque che non comportasse stress a carico dell'apparato visivo) e a carattere discontinuo, in ragione del regime di orario ridotto;
che le furono assegnati nel tempo e presso i vari uffici diverse mansioni, come effettuare l'aggiornamento del documento di lavoro MIT, gestire in archivio le pratiche relative al condono edilizio e supportare i colleghi nell'attività istruttoria delle stesse, svolgere attività relative alle pratiche del bonus bebè, creare un elenco contenente i riferimenti aggiornati di tutte le RTS sul territorio nazionale, lavorare pratiche contenute all'interno del protocollo Mef e gestire il medesimo protocollo;
che, presso gli uffici in cui la ricorrete transitava, chiedeva con insistenza nuove mansioni e, in aggiunta o in alternativa, che fossero compatibili con il suo stato di salute o di essere istruita o affiancata, salvo poi lamentarsi, quando le venivano assegnate, che si trattava di mero controllo di lavoro svolto da altri o del fatto che fosse un lavoro discontinuo;
che, durante la pandemia, si trovava all'estero e le era stato concesso di lavorare da remoto, poi, siccome il tablet personale non era idoneo a supportare il collegamento, le era stato concesso di fare autoformazione, inizialmente ostacolata dal fatto che la sua casella di posta elettronica era intasata;
che le lamentele della ricorrente, concernenti la mancata assistenza ricevuta quando si trovava all'estero, avanzate con email del 12.5.2020 e del 6.8.2020, erano state riscontrate dall'amministrazione con comunicazioni del 13.5.2020 e del 28.8.2020; che non vi è prova dei danni lamentati.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata. Infatti, il credito risarcitorio azionato origina da un fatto illecito permanente, protratto secondo la prospettazione della ricorrente dal 2003 sino al pensionamento nel maggio 2022. Quindi il termine decennale della prescrizione, decorrente dalla cessazione della condotta dannosa (Cass. 9318/18). pagina 4 di 22 4.- Nel merito, va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, il mobbing “è costituito da una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore. Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici, materiali, anche intrinsecamente legittimi), la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente) e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico. Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi
(quale la mera dequalificazione ex art. 2103 c.c.)” (Cass. 2258/08).
Dunque, per ritenersi esistente un comportamento di mobbing è necessaria una vessazione psicologica attuata in modo sistematico, ripetuto e per un apprezzabile lasso di tempo, nonché l'unitaria e intenzionale finalizzazione delle condotte vessatorie allo svilimento della professionalità del lavoratore e alla mortificazione della sua dignità, sì da esplicitare una valenza persecutoria del comportamento del datore di lavoro nei confronti del singolo lavoratore.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di "mobbing", è tenuto
a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili” (Cass.
18927/12).
In linea con tale impostazione, è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, grazie al carattere di “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico pacificamente riconosciuta all'art. 2087 cod. civ., nonché all'ammissibilità della interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative stressogene (cd. straining), siano esse scientemente attuate nei confronti di un dipendente siano esse, anche colposamente, consentite.
Lo straining è, quindi, configurabile “quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164) o esse siano limitate nel numero (Cass. 29 marzo 2018, n. 7844), ma anche nel pagina 5 di 22 caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), anche qui, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.” (Cass. n. 33428/2022, in motivazione).
E, a tal fine, il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (Cass. n. 33428/2022, cit.).
In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., il dipendente che subisce l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ha l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza (Cass. ord. 4664/2024).
5.- La ricorrente lamenta di aver subito un danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica e un danno patrimoniale da perdita pensionistica (imputando la scelta di ridurre l'orario lavorativo inizialmente alle proprie condizioni di salute e successivamente all'esigenza di ridurre le sofferenze psicologiche legate al contesto lavorativo) a causa di condotte datoriali mobbizzanti o comunque stressogene, consistite in demansionamento attuato come ritorsione alla scelta, inizialmente dettata da motivi di salute, di ridurre l'orario lavorativo, e in un contesto lavorativo connotato da atteggiamenti di scherno, denigratori o di disinteresse rispetto alle sue condizioni di salute che, imponendole limitazioni nello svolgimento delle mansioni, rendevano difficoltoso il suo utile impiego all'interno dell'amministrazione convenuta.
6.- La ricorrente ha lavorato come dipendente del convenuto come operatore CP_1 amministrativo, da ultimo in fascia economica F3, dal 12.11.1985 al 25.5.2022, data in cui ha ottenuto il pensionamento anticipato in quanto giudicata non idonea in modo assoluto e permanente al servizio.
Tale giudizio, espresso dalla commissione medica di verifica in data 11.4.2022, si basa sulla certificazione medica prodotta in sede di domanda di pensionamento del 15.11.2021, attestante una diagnosi di “psicosi, esiti eviscerazione occhio destro, cataratta occhio sinistro”.
pagina 6 di 22 6.1- Dalla documentazione medica in atti si evince che la ricorrente, affetta da “strabismo O.D. per paresi del III nervo cranico, midriasi fissa, diplopia compensata non completamente con posizione del collo laterale” (certificato del 28.5.2014), oltre che da “cifoscoliosi dorso lombare ad ampio raggio, nevralgia del trigemino” (certificato del 29.10.1982), è stata giudicata nel tempo idonea alle mansioni con le seguenti prescrizioni (presenti in atti):
-in data 27.11.2001 “utilizzo saltuario e per tempi estremamente limitati del VDT (max X due ore die non continuative). Utilizzo di postazione ergonomica”;
- in data 20.5.2002, “temporaneamente non idonea”;
-in data 21.6.2012 “utilizzare VDT per tempo limitati (max 2-3 ore)”;
-in data 23.9.2013 “controindicato ogni compito della mansione che comporti stress a carico dell'apparato visivo. In particolare l'utilizzo dei videoterminali”;
- in data 8.9.2014, “si sconsigliano attività che prevedano lo sguardo in basso (scrittura, lettura) per tempi prolungati”;
-in data 19.12.2014, “dotare la lavoratrice di schermo di 32 pollici che dovrà essere posizionato a distanza concordata con la dipendente stessa”;
-in data 6.7.2016, “dotazione di schermo maggiorato e pause frequenti autonomamente gestite”.
6.2- Dal 19.11.2002 sino al pensionamento anticipato, la ricorrente ha chiesto e ottenuto di lavorare con orario ridotto di tipo verticale in alcuni giorni della settimana e per alcuni mesi dell'anno con percentuali variabili tra il 33,76% e il 37,14 sino al 15.1.2021, quando la percentuale è aumentata al
66,66%.
Così, ad esempio, dalla documentazione in atti risulta che l'articolazione dell'orario a tempo parziale di tipo verticale era stata concordata:
-in data 19.11.2002, dal 20 aprile al 20 agosto di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle
13,30 con due rientri pomeridiani il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 17,00;
-in data 19.11.2014, dal 1° aprile al 30 novembre di ogni anno, il martedì e il mercoledì dalle 7,00 alle 16,30, e i primi due giovedì dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre dalle
7,00 alle 13,00.
6.3- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, che la ricorrente, in virtù delle prescrizioni mediche che limitavano il suo impiego ai videoterminali per tempi non superiori alle 2-3 ore non continuative e che sconsigliavano lettura e scrittura per tempi prolungati, aveva ottenuto a novembre 2002 il part-time verticale, come sopra indicato, e che, non essendovi mansioni compatibili con le indicate prescrizioni presso l'ufficio XIII in pagina 7 di 22 cui all'epoca prestava servizio, chiese ed ottenne il trasferimento a luglio 2003 all'ispettorato, dove rimase sino al 2009.
6.4- In tale periodo, dal 2003 al 2009, nei mesi dell'anno in cui la ricorrente prestava servizio in virtù del part time verticale, non risulta che le fossero assegnate mansioni in maniera continuativa, in quanto le mansioni indicate dalla amministrazione convenuta nella propria memoria (“effettuare
l'aggiornamento del documento di lavoro MIT;
gestire in archivio le pratiche relative al condono edilizio e supportare i colleghi nell'attività istruttoria delle stesse;
svolgere attività relative alle pratiche del bonus bebè; creare un elenco contenente i riferimenti aggiornati di tutte le RTS sul territorio nazionale;
lavorare pratiche contenute all'interno del protocollo Mef e gestire il medesimo protocollo”) si riferiscono ad altri uffici in cui la ricorrente è stata successivamente impiegata a partire dal 2009, per quanto emergerà più avanti dall'esame delle risultanze istruttorie.
A riprova di tale inutilizzazione vi è una richiesta scritta inoltrata in data 16.5.2008 al coordinatore del servizio ispettivo in cui la ricorrente afferma: “come già ripetutamente richiesto verbalmente fin dalla sua nomina a coordinatore, io sottoscritta chiedo che mi vengano assegnate delle Parte_1 mansioni (ovviamente compatibili con il mio particolare stato di salute), poiché come lei ben sa, mi trovo nell'inattività più tortale dal giorno del pensionamento del dott. . Faccio presente che Per_3 per me questa situazione è insostenibile, che già pago un prezzo doppiamente alto per il fatto di avere problemi di salute e che quindi non sono disposta a subire una situazione intollerabile e che sento di non meritare”.
Non è neanche contestato che, per effetto di tale richiesta, fu incaricata di riordinare l'archivio, compito che la tenne occupata per un paio di mesi.
La ricorrente medesima, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: “nel 2002 ero assegnata Per all'ufficio XIII con la dott.ssa e mi occupavo della decretazione e della spedizione delle lettere relative all'accoglimento o meno dei ricorsi relativi alle domande di invalidità civile. In quel periodo le prescrizioni mediche prevedevano che non fossi adibita al videoterminale se non ricordo male. Per Inoltre la dott.ssa mi autorizzò ad entrare più tardi in quanto l'orario normale era eccessivo per i problemi di postura e di affaticamento della vista. Nel 2002 ho presentato la richiesta di part-time in quanto mi resi conto che non riuscivo già da molto tempo a recuperare i ritardi e i colleghi mi prendevano in giro per il fatto che arrivavo più tardi, dicendomi che mi piaceva dormire. Dopo aver subito alcuni interventi chirurgici a causa del torcicollo oculare, non potendo più svolgere le mansioni presso l'ufficio XIII, chiesi di essere trasferita e fui assegnata al servizio ispettivo tra il 2002 e il 2003
e qui sono rimasta sino al 2009 e non c'era mansioni da farmi svolgere. L'ufficio di segreteria si occupava di gestire le missioni, le assenze e le presenze degli ispettori e per la quantità di lavoro che pagina 8 di 22 c'era la presenza dell'altro collega era più che sufficiente. Per questo non avevo mansioni da Per_4 svolgere. Poiché non c'era il coordinatore dell'ufficio, che infatti sino al 2008 è stato coordinato dal direttore generale, tranne per brevi periodi, non ho avuto un interlocutore al quale rappresentare la mia inattività. Sia i sindacati che l'ufficio del personale mi sconsigliarono di rivolgermi al direttore generale. All'inizio lavoravo al 34% poi aumentato al 37%. Lavoravo per 8 mesi all'anno e all'interno di questi otto mesi avevo un orario ridotto nel senso che lavoravo in media due giorni e mezza a settimana, orario che era stato da me richiesto. Tra il 2008 e il 2009 è arrivato il dott. come Per_5 coordinatore al quale mi sono rivolta per ricevere mansioni prima oralmente poi per iscritto. Poichè il dott. non intendeva lasciarmi ricevuta della mia richiesta , inoltrai la richiesta stessa tramite Per_5
l'URP. Il Dott. fu costretto a rispondermi e mi assegnò un compito di sistemazione Per_5 dell'archivio che durò circa due mesi poi fui trasferita all'URP, dove sono rimasta sino al 2014.
6.5- Da settembre 2009 al 2014 la ricorrente fu assegnata all'URP (ufficio I), dove aveva delle sue mansioni, poiché si occupava di relazioni con il pubblico e di compiti di addetta al protocollo, anche se l'attività era discontinua ed ella era desiderosa di rendersi maggiormente utile, cosa che ottenne grazie all'interessamento del dirigente nel corso del 2013. Persona_6
Si confrontino, in tal senso,
-le dichiarazioni della ricorrente, in sede di interrogatorio libero, secondo cui: “Presso l'Urp
l'attività era ridotta in quanto gli addetti dovevano ricevere il pubblico e protocollare le richieste oppure rispondere al telefono e dare informazioni, erano attività discontinue. Eravamo in 5, con pochissimo lavoro.
Nel 2014, se non ricordo male l'anno, parlai con il dirigente per ricevere lavoro da svolgere Per_6
e lui mi trasferì dal piano terra al primo o secondo piano dove mi sono occupata insieme ad un altro collega della protocollazione in uscita delle pratiche relative al bonus bebè, attività che è durata circa un mese sino a luglio. Ho chiesto di nuovo lavoro, ma non mi è stato dato e comunque era Per_6 andato via ed era arrivata la dott.ssa . Aggiungo che i colleghi del piano terra addetti all'URP CP_2 erano contrariati per il fatto che chiedessi con insistenza di essere maggiormente utilizzata. Ricordo che il collega che si occupava dei bonus bebè mi disse di rallentare il ritmo lavorativo, infatti, Per_6 aveva programmato che il lavoro sarebbe terminato ad ottobre e invece fu concluso a luglio”;
-l'email indirizzata a il 16.7.2013, dalla quale si evince un tono disteso, dovuto all'attenzione Per_6 dimostrata dal dirigente alle richieste della lavoratrice (“le rinnovo per iscritto, avendolo fatto verbalmente, la mia reale e sincera intenzione di avere con lei rapporti eccellenti e cordiali. Come già detto sono felicissima di avere finalmente un interlocutore che possa accogliere le mie lamentele”),
pagina 9 di 22 tanto che l'oggetto della richiesta, non è l'assegnazione di mansioni, ma la possibilità di spostare il rientro pomeridiano della settimana corta per chi, come la richiedente, è in part-time;
-le email del 16.9.2014, sempre indirizzate a , in cui la ricorrente riepiloga quello che sta Per_6 facendo (verifica delle pec e delle lettere cartacee tornate indietro e nuovo invio delle stesse, la statistica per il 2013 degli argomenti trattati dal Comitato di verifica), propone di potersi occupare anche di verifica della completezza della documentazione all'interno dei file delle “pratiche MEF dal
1.3.2013”, informa il dirigente che il lavoro sta scemando (“approfitto per renderle noto che a tutt'oggi sono occupata molto meno di un'ora al giorno , da ormai più di un mese”), ma si dichiara disponibile ad attendere la fine del mese “per comprendere il gettito di lavoro e quanto mi terrà occupata”, mentre il dirigente le indica come priorità la scansione delle pec, attività che non richiede di stare più di tre ore al terminale e quindi nel rispetto delle prescrizioni mediche;
-l'email del 16.10.2013, in cui la ricorrente rappresenta al dirigente che la propria richiesta di Per_6 essere utilizzata per un numero maggiore di ore ha generato malcontento tra i colleghi (“i miei colleghi non hanno gradito la cosa ed ora non mi parlano più”), seguita dalla immediata risposta del dirigente, del seguente tenore: “venga su tra mezz'ora, se possibile”.
6.6- Da ottobre 2014 a novembre 2015 (in quel periodo la ricorrente lavorava da aprile a novembre di ogni anno) la ricorrente si rivolgeva più volte alla nuova dirigente , lamentando o Controparte_7 la mancanza di attività o il fatto che le mansioni che le venivano assegnate di supporto ai colleghi erano discontinue e chiedeva più volte l'assegnazione di mansioni proprie e continuative, compatibili con le prescrizioni mediche.
Si confronti, in tal senso,
-le dichiarazioni della ricorrente in sede di interrogatorio libero, secondo cui: “La dott.ssa CP_2 mi dava lavori saltuari di supporto ad altri colleghi. Io arrivavo in ufficio alle 7,00, per iniziare il turno alle 7,30, ma dovevo aspettare che arrivassero i colleghi per sapere cosa dovevo fare. Inoltre i colleghi si mettevano a lavorare alle 9,30/10,00 dopo essere stati al bar. Il pomeriggio, se non c'erano
i colleghi da affiancare, non avevo nulla da fare. Non avendo mansioni assegnate individualmente, non potevo impiegare proficuamente come avrei voluto il mio orario lavorativo, e la mia attività area legata all'orario dei colleghi e ai loro tempi di lavoro e comunque si trattava di mettere in ordine le pratiche o documenti trattati dai colleghi secondo indicazioni che mi davano di volta in volta due funzionari, e . Parte_3 Pt_4
Mi rivolsi anche al sindacato e insieme al sindacalista ci rivolgemmo alla dott.ssa Per_7 CP_2 per avere una mansione effettiva, la dott.ssa ci fece parlare con il funzionario e all'esito Parte_3 del colloquio le cose non cambiarono. Feci una diffida tramite l'avvocato del sindacato nel 2015, poi pagina 10 di 22 sono stata assente per il part time alcuni mesi nell'inverno 2015 e quando sono tornata in servizio ad Co aprile 2016 sono stata trasferita all'ufficio on il dott. CP_5
Nell'estate del 2015, poiché nel mese di agosto non c'erano i colleghi da supportare e le attività sono in questo periodo ridotte, per avere una mia mansioni, mi tolsi la vista all'occhio per eliminare le problematiche legate ai dolori nevralgici, problemi che risolsi solo in parte e completamente solo dopo
l'eviscerazione nel 2020. La dott.ssa mi disse che senza un certificato non avrebbe potuto CP_2 darmi mansioni senza limitazioni. Chiarisco che tra il 2015 e il 2016, prima di andare a lavorare con
ho lavorato alla commissione medica per le cause di servizio con il dirigente e mi CP_5 Pt_2 sono occupata proficuamente del preesame delle pratiche. Quando il numero delle pratiche da trattare
è cominciato a calare ho chiesto di essere destinata ovunque pur di essere impegnata nella giornata lavorativa e sono andata a lavorare con Le NN”;
-le email del 14.10.2014, in cui la ricorrente informa la nuova dirigente che dal giorno del CP_2 trasferimento del dott. non ha più ricevuto il documento di lavoro MIT da aggiornare, di non Per_6 avere altre mansioni da svolgere, se non dare supporto ad altri colleghi, cosa che sta facendo dalla scorsa estate, ma chiede che le vengano assegnate mansioni proprie, aggiungendo: “la mia impazienza nasce dal fatto che questa situazione di scarsa o nulla occupazione, per un motivo o per un altro, dura di fatto da 12 anni , e, come ho spiegato più volte ai vai interlocutori, che cambiano spesso, io non sono più in grado di tollerare oltre”; e la dirigente le risponde, affermando che è in corso una riorganizzazione e che sarebbe prematuro parlare di mansioni sino a quando l'assegnazione della ricorrente all'ufficio diretto dalla dirigente medesima non fosse stata confermata;
-l'email del 30 ottobre 2014, in cui la ricorrente informa la dirigente di aver terminato in due giorni di lavoro i solleciti dei condoni, in aggiunta a quelli svolti la settimana precedente, e rinnova la richiesta di mansioni compatibili con le sue limitazioni sino al 30.11.2014, suggerendo la possibilità di occuparsi dello schedario del condono edilizio MEF e MIT;
-l'email del 5.11.2014, in cui la ricorrente informa la dirigente di aver ricevuto da una collega l'incarico di creare un elenco di tutte le province con i riferimenti delle RTS, cosa che sta facendo volentieri e che richiederà due giorni, lamenta però che si tratta del solito lavoro saltuario e rinnova la richiesta di ricevere mansioni compatibili con le sue limitazione e, in mancanza, di essere trasferita ad altro ufficio e, se non ce ne sono nel Ministero, di essere collocata in mobilità;
-l'email del 11.11.2014, in cui informa la dirigente di aver svolto il lavoro assegnatole dai colleghi di ripulitura del protocollo elettronico e di essere in attesa di altre mansioni, richiesta rinnovata il giorno dopo;
pagina 11 di 22 -l'email del 25.11.2014, in cui la ricorrente saluta la dirigente prima della sua assenza lavorativa dovuta al part-time, le consegna il lavoro svolto sul protocollo, informandola di non aver fatto in tempo a completare i mesi di ottobre e novembre 2014, e rinnova l'auspicio di ricevere mansioni proprie il prossimo aprile con la ripresa dell'attività lavorativa;
6.7- Con la ripresa dell'attività lavorativa ad aprile 2015, la ricorrente torna a chiedere alla dirigente l'assegnazione di mansioni (email del 21.4.2015 h 7,42 e la successiva delle ore Controparte_7
13,04).
Il giorno dopo la dott.ssa con email delle ore 8,05, convoca la ricorrente per parlare di un Per_8 possibile lavoro.
Ulteriore richiesta di mansioni viene reiterata dalla ricorrente alla dirigente con email del 6.5.2015.
Con email del 12.5.2015, la ricorrente avvisa la dirigente che sta completando la scansione planimetrica delle palazzine, aggiunge che le è stato consegnato lo schermo da 36 pollici, il quale risolve solo in parte i problemi legati alla vista, ma ne crea altri, poiché, essendo collocato alla distanza di un metro e mezzo, ella non riesce a leggere tutto ciò che non può essere ingrandito;
afferma ancora che tale ulteriore limitazione riduce ancora di più la possibilità di trovare mansioni compatibili, ma di essere comunque disponibile a svolgere anche mansioni controindicate, purché ciò non accada troppo di frequente con nell'anno precedente, perché, in tal caso, sarebbe costretta a rifiutare;
invita la dirigente a valutare la possibilità di assegnarle la gestione degli schedari del condono edilizio;
afferma che sta chiedendo in giro se ci sono mansioni da svolgere senza bisogno di guardare in basso troppo spesso o per tempi prolungati, ma che sinora non ha trovato nulla, e invita l'interlocutrice ad attivarsi per trovare una mansione che non abbia controindicazioni né per gli occhi né per la schiena.
Nella successiva email del 19.5.2015 la ricorrente informa la dirigente che sta completando la mansione assegnata di allegazione di documenti e si augura di ricevere per il giorno dopo altre mansioni.
Con email del 21 maggio 2015, la ricorrente chiede al sindacalista di supportarla Parte_5 affinché non le si propongano lavori controindicati, lo informa che il giorno prima, su suggerimento della dirigente, ha contattato il dott. dell'ufficio V per verificare se erano fondati i timori CP_8 espressi dalla dirigente medesima circa il fatto che la ricorrente medesima, ove chiamata a visita, potesse rischiare la destituzione, ma che il dott. l'ha rassicurata dicendole che non esiste più la CP_8 destituzione e che è l'amministrazione a doverle trovare delle mansioni, anche se ci doveva pensare
“perché la cosa era davvero difficilissima”, e conclude che è in attesa di una risposta.
Lo stesso giorno, con un'altra email, la ricorrente riferisce alla dirigente il contenuto del colloquio avuto con il dott. il giorno prima e le chiede di potersi occupare degli schedari MEF e MIT, CP_8
pagina 12 di 22 rispetto ai quali, aggiunge: “dalla riunione è emerso che l'unico problema sarebbe la necessità di dare risposte agli interessati che telefonano..”
Il 26.6.2015 il sindacalista informa la ricorrente di aver parlato “con per Parte_5 CP_9 trovare una soluzione al problema”, oltre che con la dirigente, la quale “non mi è sembrata indisponibile”, e aggiunge “il tuo è un caso difficile per la mancanza di continuità nelle presenze e per gli impedimento soggettivi dovuti alla tua salute. Ma se tutti fanno il loro si può trovare una soluzione dignitosa.”
Con email del 5.6.2015, la ricorrente informa la dirigente che negli schedari non c'è niente da inserire e la prega di attivarsi per trovarle delle mansioni.
Il 9.6.2015 la ricorrente sollecita una risposta da parte della dirigente e il 10.6.2016 chiede di poter parlare con il direttore generale per trovare una soluzione al problema delle sue mansioni.
In data 11.6.2015 chiede al direttore di essere ricevuta, trovandosi priva di Parte_6 mansioni.
Il 28.7.2015 torna a scrivere al direttore generale, ringraziandolo per averla ricevuta un mese prima e per sapere se all'esito di tale incontro, vi siano mansioni, afferma, “compatibili al mio stato di salute fisica e mentale?” e aggiunge: “Quanto dovrò aspettare? Le mie giornate in ufficio sono interminabili
e logoranti e la disposizione nei miei confronti è pessima già da molti anni”.
In data 4.8.2015 vi è una fitta corrispondenza telematica tra la ricorrente e la dirigente CP_2
-inizialmente la ricorrente chiede alla dirigente di spiegarle come svolgere le pratiche del condono edilizio e, poco dopo, reitera l'istanza, chiedendo di essere ricevuta personalmente;
-la dirigente le risponde chiedendole se la situazione è cambiata, dato che le difficoltà di assegnarle un lavoro proprio dipendono dalle patologie sofferte che le impediscono di abbassare la testa e consultare fascicoli;
-la ricorrente risponde che prima era impedita ad abbassare lo sguardo, non la testa, e aggiunge che la situazione è cambiata e che sarebbe lieta di svolgere il lavoro proposto;
-la dirigente le chiede se ha più parlato con il direttore generale e cosa si sono detti;
-la ricorrente risponde che è stato gentile e che le ha detto che si sarebbe interessato, anche se non era sicuro di poterla aiutare.
A questo punto, viste le insistenze della ricorrente per poter istruire le pratiche del condono, la dirigente scrive: “Non riesco a capire il motivo per cui fino a poco tempo fa lei ha detto, anche in presenza di un sindacalista, di non poter neanche scrivere alcune etichette da apporre sui fascicoli del
per via della sua patologia, mentre adesso mi chiede di istruire una pratica, cosa che Pt_7
pagina 13 di 22 inevitabilmente comporta di visionare il fascicolo, controllare documenti e scrivere le determinazioni conseguenti. Le due cose non sono congruenti”.
La ricorrente: “ripeto, la situazione è cambiata. Può insegnarmi il lavoro o no?”.
La dirigente: “Vorrei vedere un certificato medico che attesta la sua completa guarigione e, di conseguenza, la possibilità di essere liberamente adibita a qualsiasi mansione impiegatizia, poi parliamo del lavoro da svolgere e dei funzionari ai quali rapportarsi per impararlo”.
La ricorrente si impegna a produrlo e precisa che in passato ha fatto diversi lavori, come bonus bebè
e solleciti per pratiche di condono e di averli fatti, pur essendo controindicati, salvo poi chiedere di porre fine a questa situazione e che le venissero assegnate mansioni compatibili, mentre l'unico lavoro compatibile che le era stato assegnato era stato un documento excell e aggiunge che al momento la situazione è migliorata, essendo cessata la diplopia e il torcicollo oculare, anche se non è guarita completamente.
In data 19.8.2015, la ricorrente informa la dirigente che i tempi di attesa per ottenere un certificato sono lunghi, di aver tentato invano nelle ultime due settimane di contattare una struttura pubblica, di aver preferito fruire delle ferie piuttosto che venire in ufficio per fare niente, che, pur non essendo guarita, ha deciso di “escludere l'occhio paralizzato schermando la lente degli occhiali interessata. In questo modo ho eliminato la diplopia e il torcicollo oculare. Di conseguenza ho potuto riavvicinare lo schermo ad una distanza normale ed anche i problemi relativi all'eccessiva distanza sono stati risolti”; prosegue affermando di poter, in tal modo, ovviare alle limitazioni che le impedivano di trovare mansioni e conclude pregando la dirigente di darle mansioni che la tengano mentalmente e fisicamente occupata per la maggior parte del suo tempo lavorativo e di porre fine a questa situazione logorante.
La dirigente le risponde: “venga, così ne parliamo”.
Da tale scambio di email non si evince, ad avviso del Tribunale, alcun intento denigratorio da parte della dirigente, la quale ha rammentato alla ricorrente che, per poter istruire le pratiche del condono edilizio, attività incompatibile con le prescrizioni mediche che le imponevano di non affaticare la vista con attività di scrittura e lettura e con l'uso del videoterminale per più di due o tre ore, avrebbe dovuto esibire idonea certificazione medica che attestasse il venir meno di tali limitazioni. Da tale scambio di email si evince altresì la disponibilità della dirigente ad ascoltare la ricorrente, tanto che quest'ultima viene ricevuta il 18.8.2015, mentre dalla successiva email di settembre si evince che le sono state assegnate mansioni, sebbene discontinue.
Il 3.9.2015, infatti, la ricorrente informa la dirigente che sta terminando i solleciti e rinnova la richiesta di insegnarle a fare le pratiche o quello che ritiene più opportuno. pagina 14 di 22 In data 8.9.2015, alle ore 7,55, la ricorrente informa la dirigente che è in attesa di mansioni e la dirigente alle 9,45 le chiede di mettere in ordine l'archivio dei condoni. Alle 13,07 la ricorrente chiede se qualcuno le può spiegare il lavoro delle pratiche, perché il pacco che doveva essere spedito ha presentato delle difficoltà a causa degli allegati, ognuno dei quali è un caso diverso.
Il 10.9.2015, alle ore 9,43, la ricorrente informa la dirigente di aver terminato la spedizione dei solleciti e di non avere niente da fare e alle ore 14,24 rinnova la richiesta di “mansioni fisse, stabili, che non durino solo un paio di giorni, dal momento che ho provveduto ad ovviare ai problemi conseguenti alla paralisi oculare” e suggerisce di potersi occupare delle pratiche di condono edilizio.
Il 16.9.2015, alle ore 7,58, la ricorrente informa la dirigente di aver terminato le spedizioni che le erano state affidate e rinnova la richiesta di mansioni che la possano tenere occupata in maniera continua.
Il 23.9.2015, alle ore 7,27, informa la dirigente che nella giornata precedente è rimasta inoccupata e chiede mansioni da svolgere e, in mancanza, di essere assegnata ad altro ufficio.
Il 23, il 29 settembre, l'1 il 6 e l'8 e il 20 ottobre 2015 segnala alla dirigente di essere rimasta inoperosa,
In data 13 ottobre 2015 informa la dirigente di essersi occupata, su richiesta di un collega, del protocollo elettronico, e chiede l'assegnazione di mansioni stabili e non di supporto.
Nella giornata del 3.11.2015 informa la dirigente che il lavoro sul protocollo l'ha tenuta impegnata solo un'ora e mezza e torna a chiedere di essere impiegata nelle pratiche di condono edilizio.
Il 4.11.2015 rappresenta che, nella settimana, il lavoro del protocollo l'ha tenuta impegnata meno di due ore su 18.
Il 10 e il 18 novembre 2015 informa la dirigente che non ci sono pacchi da preparare.
6.8- Ad aprile 2016, al rientro in servizio dopo alla pausa per il part time verticale, la ricorrente viene assegnata all'ufficio diretto dal dott. CP_10
In proposito, la ricorrente in sede di interrogatorio libero ha dichiarato:
“Con Le NN ho lavorato normalmente e mi sono occupata del recupero crediti relativi tra l'altro all'imposta di registro sino al 2020, quando mi sono assentata per malattia e poi sono andata in pensione. In questi ultimi anni mi sono trovata in difficoltà in occasione del rientro in Italia dall'estero nell'aprile 2020 a causa della pandemia in quanto non riuscii ad avere dall'ufficio del personale rassicurazioni sul fatto che il mio mancato rientro potesse essere considerato assenza ingiustificata.
Per il resto il dirigente era soddisfatto del lavoro che svolgevo, i miei problemi erano legati a una generale cattiva disposizione da parte dei colleghi o del capo del personale per il part time Tes_1 da me praticato. pagina 15 di 22 Chiesi a di essere spostata in un altro gruppo di lavoro perché c'erano tensioni con i CP_5 colleghi che scaturivano dal fatto che ero più efficiente, in particolare ricordo che il dirigente si congratulò con me perché a differenza dei miei colleghi che stampavano i documenti prima di lavorare le pratiche io le vedevo direttamente al terminale, risparmiando tempo. Non solo, anche le pratiche cartacee venivano da me scansionate ed ero più disponibile alle innovazioni, mentre alcuni colleghi erano più restii a cambiare metodo di lavoro. Le NN, poiché aveva chiesto maggiore personale mi disse che non avrebbe potuto spostarmi e quindi mi rivolsi al direttore generale, mi disse che avrebbe provveduto, ma dopo un mese era cessato dall'incarico. Nella primavera del 2021 mi sono rivolta al centro di salute mentale perché provavo angoscia paure incontrollate, inquietudine insopportabile e poiché la terapia non stava dando effetti e pensavo al suicidio fui ricoverata a settembre 2021”.
In tale periodo non vi sono in atti richieste di mansioni né doglianze per il carattere discontinuo delle mansioni. L'unico carteggio digitale documentato è quello della primavera del 2020 e quello dei primi mesi del 2021.
Il primo ha inizio ad aprile 2020, quando la ricorrente, trovandosi in Thailandia, a causa della pandemia, non essendo riuscita a rientrare in Italia per riprendere sevizio in data 1.4.2020, dopo aver fruito di alcuni giorni di ferie, in data 21.4.2020 scrive all'ufficio del personale per spiegare di trovarsi all'estero, di non poter rientrare in Italia, di avere difficoltà a lavorare da remoto e chiede come si deve regolare nel caso in cui i tecnici non fossero riusciti a risolvere il problema.
Lo stesso giorno la dirigente dott.ssa invita per iscritto i funzionari, destinatari della Tes_1 comunicazione inviata dalla ricorrente, ad attendere una risposta dall'assistenza informatica circa le difficoltà denunciate dalla ricorrente in ordine alla possibilità di lavorare da remoto, facendo, altresì, presente agli stessi funzionari che la ricorrente potrebbe fare autoformazione, se le difficoltà a lavorare da remoto dovessero persistere.
Nessuna risposta risulta tuttavia inviata alla ricorrente, la quale, nella successiva email del
12.5.2020, scrive alla dott.ssa lamentando di non aver ricevuto alcuna risposta, dopo la Tes_1 precedente email del 26.4.2020.
Il 13.5.2020 la dott.ssa risponde, affermando che non sono state prospettate soluzioni Tes_1 alternative allo smart working in quanto le problematiche, legate al fatto che la dipendente si trova all'estero e non ha in dotazione un computer dell'ufficio, le risultavano risolte, almeno sino a quella mattina, quando sono sopraggiunti altri problemi che le sono stati segnalati dall'ufficio informatico.
Conclude, invitando la a concordare con il dirigente la possibilità di fare Pt_1 CP_5 autoformazione ove i problemi dovessero persistere.
pagina 16 di 22 La ricorrente, tramite i propri legali, in data 6.8.2020, quando è ormai rientrata in Italia a metà maggio, invia una diffida al ministero, lamentando di essere stata abbandona e ignorata poiché non è riuscita a collegarsi dall'estero per lavorare da remoto ed è stata costretta a rientrare in Italia, affondando i rischi del viaggio legati alla pandemia.
Nella successiva email di risposta del 28.8.2020 la dott.ssa rappresenta che i propri Tes_1 funzionari avevano tentato a fine aprile di inviare alla ricorrente il materiale per l'autoformazione, ma che il tentativo non era riuscito perché la casella di posta elettronica della destinataria era risultata piena, di aver per questo invitato tali funzionari a contattarla telefonicamente per dirle di svuotare la casella di posta. Queste circostanze, tuttavia, non risultano menzionate nella successiva email del
13.5.2020, sopra riportata, e la stessa ha poi contestato, nella successiva risposta del 22.9.2020, di Pt_1 essere stata contattata al telefono.
Infine, l'ultimo carteggio in atti si riferisce al periodo dicembre 2020 aprile 2021.
In data 15.12.2020, la ricorrente scrive al dirigente per aggiornarlo sul proprio stato di CP_5 salute, affermando: di essersi sottoposta ad intervento chirurgico di eviscerazione dell'occhio paralizzato, nella speranza di poter tornare a lavorare a tempo pieno magari in modo graduale e
“tentare così di porre fine alla pessima disposizione nei miei confronti – non da parte sua, sia chiaro- che continua a danneggiarmi , in vari modi anche subdoli.” Prosegue chiedendo: “di essere spostata dal gruppo di cui faccio parte, e di poter svolgere un lavoro tutto all'interno di piattaforme, dove i dati che inserisco sono salvati in maniera certa e non più modificabile, se non tramite assistenza. … Ho davvero bisogno di poter dimostrare a chiunque ed in qualunque momento che la mia prestazione lavorativa è soddisfacente sia in qualità che in quantità e finora c'è solo lei a riconoscerlo e purtroppo non mi basta. …. 20 anni fa mi ero messa in part-time rinunciando a buona parte dello stipendio e contestualmente avevo chiesto mansioni compatibili al mio stato di salute, che a quell'epoca era diverso, perché l'occhio paralizzato purtroppo era vedente. Non perdonerò mai all'amministrazione di aver preferito privarmi delle mansioni piuttosto che darmi le mansioni che chiedevo e che, secondo me, si sarebbero potute trovare. Esasperata per la lunga privazione di mansioni , cinque anni fa ho tolto la vista all'occhio paralizzato e grazie a ciò sono riuscita a lavorare quantomeno nel mio 37% di prestazione lavorativa, ma con normali mansioni. Ho eviscerato l'occhio , sperando di poter recuperare il full time. E per inciso, non potrò nemmeno portare una protesi estetica perché sono allergica. Mi auguro che questa volta il mio sacrificio non venga vanificato. Io finora ho perso più di
2000.000 euro ed una pensione dignitosa inutilmente”.. Conclude chiedendo di essere esaudita e di essere spostata anche in un altro ufficio, “purché ci sia tanto lavoro anche arretrato da svolgere in
pagina 17 di 22 piattaforme come appena descritto e di condividere con altri colleghi che svolgono il mio stesso lavoro”.
Il dirigente le augura una pronta guarigione e le comunica che al rientro avrebbero trovato CP_5 una soluzione alternativa in un altro settore dell'ufficio.
Rientrata al lavoro il 25.1.2021, la ricorrente invia due email al direttore generale , in data Pt_8
27.1.2021 e in data 9.3.2020, per sollecitare il proprio trasferimento e per poter “fare un lavoro sempre tracciabile, sia in quantità che in qualità”.
Infine, in data 8.4.2021 il dirigente chiede alla ricorrente di relazionarlo sulla sua attività CP_5 lavorativa in smart working e quest'ultima le risponde di essere in attesa del trasferimento richiesto a gennaio 2021 al direttore generale e di non aver richiesto mansioni perché non avendo ricevuto risposte in merito alla propria richiesta formulata al riguardo sempre a gennaio 2021 pensava che presso l'ufficio IX non ve ne fossero, di essere pertanto lieta di svolgere le mansioni che le verranno assegnate. Nella successiva email del 16.4.2021 la ricorrente relazione il dirigente sull'attività svolta e su quella che vorrebbe fare e il direttore la invita a concludere le pec che le sono state assegnate prima di passare ad altro.
Nel periodo successivo risulta pacifico che la ricorrente non ha più lavorato, essendosi assentata per malattia sino al pensionamento in data 25.5.2022.
6.9- Dalla documentazione sanitaria in atti si evince che la prima certificazione medica prodotta, datata 29.10.2012, attesta, da parte della dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta, che la ricorrente era Per_9 affetta da “sindrome depressiva conseguenziale ad un importante lutto non elaborato, disturbo post traumatico da stress consenguenziali alle difficoltà che si sono riscontrate all'interno dell'ambiente lavorativo e dall'essere poco o nulla utilizzata, per motivi di salute (come da certificato medico)”.
Successivamente, il Centro clinico per la valutazione del disagio lavorativo della in data Pt_9
1.3.2021, ha formulato la seguente diagnosi: “in conclusione allo stato attuale , alla luce della anamnesi raccolta, della valutazione della documentazione sanitaria , delle recenti valutazioni specialistiche e della visita medica, appare configurarsi un quadro clinico-sintomatologico diagnosticato dallo specialista psichiatra come sindrome ansiosodepressiva reattiva. Il quadro appare correlabile alle costrittività organizzative riferite nell'ambiente di lavoro”. Vi è poi il certificato della dott.ssa medico chirurgo, la quale il data 30.9.21 attesta in capo alla ricorrente Persona_10
“psicosi reattiva” per la quale la paziente “ha intrapreso percorso clinico e terapia farmacologica.”.
7.- Sulla scorta di tali risultanze istruttorie è da escludere la sussistenza di condotte mobbizzanti.
7.1-Quello che è emerso è piuttosto l'oggettiva difficoltà, riconosciuta anche dal sindacalista nella email del 26.6.2015, di assegnare alla ricorrente mansioni compatibili, da un Parte_5
pagina 18 di 22 lato, con le prescrizioni mediche che stabilivano di non impiegarla in mansioni che potessero affaticare il suo apparato visivo - e che quindi ne vietavano l'impiego al videoterminale per più di due o tre ore sia pure intervallate da pause o in attività che comportassero lo sguardo verso il basso, come leggere e scrivere per tempi prolungati -, dall'altro, con la tipologia di part time prescelta che prevedeva discontinuità nelle presenze essendo l'orario lavorativo distribuito solo su alcuni mesi dell'anno (da aprile ad agosto, inizialmente, poi dal 2014 da aprile a novembre).
7.2- Il che esclude che l'utilizzazione della prestazione lavorativa della ricorrente in mansioni discontinue e con periodi di inutilizzazione costituisca una ritorsione alla scelta del part- time, come pure lamentato.
7.3- Le email trascritte danno atto delle accennate difficoltà (si confronti, con riferimento alle presenze discontinue, l'email del 25.11.2014, in cui la ricorrente saluta la dirigente prima della sua assenza lavorativa dovuta al part-time, le consegna il lavoro svolto sul protocollo, informandola di non aver fatto in tempo a completare i mesi di ottobre e novembre 2014, e rinnova l'auspicio di ricevere mansioni proprie il prossimo aprile con la ripresa dell'attività lavorativa), ma denotano anche la disponibilità dei diversi interlocutori della ricorrente a trovare delle soluzioni.
Così, ad esempio, dopo la prima richiesta scritta inoltrata in data 16.5.2008 al coordinatore del servizio ispettivo, la ricorrente ha ottenuto l'incarico di riordinare l'archivio per un paio di mesi.
Ottenuto poi il trasferimento presso l'ufficio I, dove si doveva occupare di relazioni con il pubblico e di protocollo, mansioni compatibili con le prescrizioni mediche, ma discontinue perché il lavoro era poco, la ricorrente ha espresso il desiderio di essere impiegata in maniera più proficua, cosa che ha ottenuto grazie all'interessamento del dirigente nel 2013, il quale la incaricò di seguire le pratiche relative Per_6 al bonus bebè, attività (unitamente alle diffide per i condoni) che la stessa ricorrente ha giudicato, in una successiva email, non compatibile con le prescrizioni mediche sopra indicate, pur avendola svolta con zelo. Quando poi la ricorrente ha denunciato al dirigente Iudica l'atteggiamento ostile dei colleghi,
i quali erano scontenti del fatto che lei si proponesse per lavorare di più, il dirigente medesimo l'ha immediatamente convocata nella sua stanza per ascoltarla. Questo avveniva il 16.10.2013, poco prima che la ricorrente si assentasse per i mesi invernali in cui non lavorava. Quando poi ha ripreso a lavorare ad aprile 2014 le interlocuzioni con la dirigente dimostrano che anche quest'ultima, una volta CP_2 avuta conferma della assegnazione della ricorrente al proprio ufficio, si è attivata per trovarle mansioni compatibili con le sue condizioni di salute, anche se il fatto che si trattasse di volta in volta di mansioni discontinue o assegnate da altri colleghi, che non avevano gli stessi ritmi lavorativi della ricorrente (sia in termini di orari -la ricorrente, come si evince dalle email, era solita iniziare dalle ore 7,00 del mattino, mentre i colleghi iniziavano più tardi – che in termini di produttività – la ricorrente, se pagina 19 di 22 impiegata in settori in cui si lavorava poco come presso l'URP, chiedeva di poter fare di più, e questo generava scontento tra i colleghi che non erano altrettanto motivati), lasciava quest'ultima insoddisfatta.
7.4- Sicché l'affermazione contenuta in ricorso, secondo cui le richieste scritte di lavoro avanzate negli anni 2013, 2014 e 2015 sono rimaste prive di riscontro (punto 30 del ricorso), non trova riscontro nella documentazione esaminata.
7.5- Deve poi ribadirsi che dallo scambio di email di agosto 2015 con la dirigente non si CP_2 evince che quest'ultima abbia utilizzato un linguaggio denigratorio nei confronti della ricorrente.
Quest'ultima, infatti, insisteva per ricevere mansioni proprie, sostenendo di aver escluso la vista dell'occhio paralizzato e di aver in tal modo eliminato i problemi di diplopia e torcicollo oculare, ma la dirigente chiedeva giustamente una certificazione medica che attestasse il venir meno delle limitazioni preesistenti. Anche in tale circostanza la dirigente è stata disponibile all'ascolto della ricorrente, come dimostra la email del 19.8.2015
7.6- La frustrazione manifestata dalla lavoratrice nelle email trascritte scaturisce, in primo luogo, dalla mancanza di mansioni continuative e proprie e, in secondo luogo, dal difficile rapporto con i colleghi con i quali ella non era in sintonia, avendo ritmi lavorativi e orari di inizio turno diversi.
Situazioni che per la ricorrente sono state fonte di stress, come attestato sia dalla certificazione del
29.10.2012 che da quella più recente del 1.3.2021, ma che sono scaturite, ad avviso del Tribunale, né da comportamenti datoriali intenzionalmente mirati a vessare, svilire o isolare la ricorrente, né da condotte colpose del medesimo datore di lavoro. Ciò in quanto l'orario lavorativo è stato consensualmente ridotto inizialmente al 33-37%, per venire incontro alle esigenze di salute della ricorrente, e successivamente aumentato al 66% nel 2021, dopo l'intervento di eviscerazione dell'occhio destro affetto da paralisi e la conseguente possibilità per la ricorrente medesima di utilizzare la vista con minori prescrizioni rispetto al passato. La ricorrente è stata poi assegnata nel corso degli anni a diversi uffici nel tentativo di trovare un contesto lavorativo più adatto alle sue condizioni psico-fisiche. Inoltre, le interlocuzioni avvenute tra la ricorrente e i dirigenti degli uffici in cui è transitata comprovano la disponibilità di questi ultimi al dialogo, all'ascolto delle problematiche della lavoratrice e alla ricerca di possibili soluzioni. Infine, quando la ricorrente ha parzialmente risolto le problematiche della diplopia e del torcicollo oculare, escludendo la vista dell'occhio destro, la situazione lavorativa è notevolmente migliorata, tanto che dal 2016 in poi la ricorrente non ha più lamentato di non essere utilizzata o di ricevere mansioni discontinue.
pagina 20 di 22 7.7- Infatti, nel periodo successivo al 2016 l'unica doglianza sollevata dalla ricorrente riguarda il fatto di non essere stata adeguatamente ascoltata durante la pandemia quando aveva difficoltà a lavorare da remoto dalla Thailandia.
7.8- In proposito, si è già detto che c'è stata una ritardata risposta da parte della dirigete Tes_1 alla email del 21.4.2020, con cui la ricorrente chiedeva come comportarsi se non avesse potuto lavorare da remoto dalla Thailandia, risposta intervenuta solamente il 13.5.2024, dopo il successivo sollecito del
12.5.2024, quando la ricorrente medesima era già in procinto di rientrare in Italia. Si tratta tuttavia di un episodio isolato che non appare di per sé idoneo ad avvalorare l'idea che la ricorrente sia stata abbandonata a sé stessa nel corso della pandemia, anche perché la risposta della dirigente è stata comunque tempestiva dopo il secondo sollecito della ricorrente intervenuto a distanza di oltre venti giorni dal primo.
7.9- Quanto agli scambi di email di gennaio, marzo e aprile 2021, quando la ricorrente era rientrata al lavoro dopo un intervento di eviscerazione dell'occhio destro all'esito del quale aveva aumentato la percentuale del part time sino al 66% e chiedeva di mutare contesto lavorativo, imputando ai colleghi una pessima disposizione nei suoi confronti, dagli stessi si evince, a differenza delle richieste accorate di mansioni proprie avanzate nel 2014 e nel 2015, un tono disteso tra la ricorrente, da una parte, e il direttore generale e il dirigente dott. dall'altra, che non si concilia con la deduzione CP_5 difensiva, secondo cui la ricorrente medesima, a causa del mancato trasferimento richiesto a gennaio
2021 cadeva nello conforto più totale e per questo si rivolgeva al centro di salute mentale ad aprile
2021 (punto 52 del ricorso). Rafforza tale convincimento, ovvero che l'attesa per il trasferimento in questione (non negato dal direttore generale e dal dirigente, i quali si erano impegnati a cercare una nuova collocazione per la ricorrente, ma comunque non concretizzatosi prima che quest'ultima si assentasse definitivamente per malattia) non sia stata decisiva per l'insorgere della patologia diagnosticata alla ricorrente in data 1.3.21 (sindrome ansioso depressiva reattiva) e in data 30.9.2021
(psicosi reattiva), vi è il fatto che tale evento (il mancato trasferimento) non viene neanche riferito dalla paziente nella valutazione psicologica effettuata in data 3.2.2021 e riportata nella relazione, datata
1.3.2021, del centro clinico di valutazione del disagio lavorativo della Pt_9
7.10- Tali risultanze istruttorie inducono pertanto ad escludere che la frustrazione, pure percepibile dalle email esaminate, e lo stress patito dalla ricorrente, riscontrabile dalla documentazione medica, posano essere ascritti alla responsabilità colposa del datore di lavoro, così come inducono ad escludere che la scelta dell'orario ridotto e la conseguente perdita pensionistica possano essere imputati alle sofferenze scaturite da condotte datoriali poste in essere in violazione dell'art. 2087 c.c.
8.- Il ricorso va pertanto rigettato. pagina 21 di 22 9.- La complessità della vicenda esaminata induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 17825/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. VENTURIELLO MICHELE ricorrente contro
Controparte_1
(Avv.ti Laura Delbono e Valerio
[...]
D'Alò) resistente
OGGETTO: mobbing e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e memoria difensiva
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.5.24 deduce: Parte_1 di aver lavorato dal 1985 sino al suo pensionamento avvenuto nel maggio 2022 come operatore amministrativo presso vari uffici del “nel 2013 presso Controparte_1
l'Ufficio II con il Dott. ; dal 2014 al 2015 stesso Ufficio II Dott.ssa ; dal 2016 a giugno Per_1 CP_2
2018 con il Dott. e da luglio 2018 al 2022 anno del pensionamento con il CP_3 Pt_2 CP_4
Dott. CP_5 di essere affetta sin dalla tenera età da paralisi oculare del III nervo cranico, patologia che, comportando dolori nevralgici e torcicollo oculare, non le permetteva di rivolgere lo sguardo verso il basso per un tempo prolungato in attività come lettura e scrittura;
pagina 1 di 22 di avere, per tali motivi di salute, ottenuto dal 2002 il part-time verticale al 37% dell'orario lavorativo e di aver subito da quel momento, quale ritorsione per l'orario ridotto ottenuto, comportamenti mobbizzanti consistiti in demansionamento ed isolamento;
che, prima di ottenere il part-time, per poter godere di un orario ridotto in ragione dei propri Pers problemi di salute, per accordo con la dirigente dell'epoca, dott.ssa raggiungeva abitualmente l'ufficio dopo le ore 9 e, per questo motivo, era oggetto di scherno da parte dei colleghi che mal tolleravano tali ritardi;
di aver richiesto il part-time sia per conciliare l'attività lavorativa con le proprie condizioni di salute, che negli anni si aggravavano, sia per far cessare i malumori dei colleghi che mal tolleravano i suoi ritardi;
che, ottenuto il part-time, iniziava a lavorare dalle ore 7,00 del mattino, ma veniva da quel momento privata quasi del tutto delle mansioni;
di aver richiesto nel 2003, dopo l'ennesimo intervento chirurgico, mansioni compatibili con il proprio stato di salute e di essere stata per questo trasferita presso l'ufficio ispettivo, ma da quel momento e per i successivi 13 anni veniva demansionata o privata del tutto delle mansioni;
di aver richiesto inutilmente nei primi anni a voce di ottenere l'assegnazione di mansioni e di essersi risolta nel 2008 a farne richiesta scritta, ottenendo un lavoro compatibile di riordino dell'archivio di appena due mesi;
di essere rimasta nuovamente priva di mansioni e di essere stata trasferita nel 2009 all'URP, ove l'attività lavorativa era ridotta per la tipologia di lavoro;
di aver subito, in quel periodo, la perdita del compagno, evento che, unitamente alle difficoltà riscontrate in ambito lavorativo per il fatto di essere poco o nulla utilizzata per motivi di salute, le aveva procurato un disturbo da stress post traumatico come da certificato del 29.10.2012; che, superata tale dolorosa situazione personale, avanzava richieste scritte di mansioni nel 2013,
2014, 2015, senza ottenere riscontro;
di aver richiesto inutilmente anche l'intervento dei sindacati;
che “il weekend precedente il 4 agosto 2015, la ricorrente si toglieva la vista dell'occhio destro, nella speranza di essere adibita a mansioni utili, poiché la postura non sarebbe stata più così gravosa
e i dolori fisici di gran lunga attenuati”; che la dirigente dott.ssa la quale le poche volte che le assegnava compiti erano temporanei CP_2
o incompatibili con le condizioni di salute, alla richiesta della ricorrente di essere adibita allo svolgimento di mansioni senza l'indicazione della compatibilità, per essersi tolta la vista all'occhio che pagina 2 di 22 le causava diplopia e torcicollo oculare, rispondeva con una email del 4.8.2015 dal contenuto denigratorio;
che negli anni successivi il clima delle relazioni interpersonali non migliorava, anche se dal 2016 i dirigenti che si avvicendavano nei fatti le conferivano mansioni in virtù della sua nuova condizione di salute che si era alleggerita;
che durante la pandemia nel 2020, mentre si trovava all'estero ed era preoccupata che il proprio rientro potesse essere considerato assenza ingiustificata, veniva abbandonata a se stessa, poiché inizialmente le veniva consentito di lavorare da remoto con il tablet, poi, a causa della inadeguatezza di tale strumento, i tecnici informatici la invitavano a farsi consegnare un computer dall'amministrazione, cosa impossibile perché la lavoratrice era all'estero, di aver quindi inviato tre richieste di cui una pec all'Ufficio I, ma la dott.ssa responsabile del personale non le rispondeva;
Tes_1 di aver ripreso a lavorare, dopo il rientro in Italia avvenuto a metà maggio e il periodo di quarantena,
a giugno 2020, ma dopo poco si assentava per malattia;
che nel novembre 2020 si sottoponeva ad un intervento di eviscerazione dell'occhio non vedente, al fine di eliminare la causa del ricorso al part-time, che era motivo di cattiva disposizione da parte di molti colleghi, dirigenti compresi, come la dott.ssa Tes_1 che, rientrata al lavoro a gennaio 2021, chiedeva l'aumento dell'orario dal 37% al 65% e chiedeva di essere spostata per problematiche con i colleghi verificatesi nell'anno precedente;
che detto spostamento non avveniva e, caduta nello sconforto, ad aprile 2021 si rivolgeva al centro di salute mentale che le diagnosticava una “psicosi reattiva”; di aver richiesto in data 15.11.21 e ottenuto dal maggio 2022 il pensionamento anticipato per motivi di salute;
che in data 30/08/2022 veniva ricoverata presso la , dal gennaio Controparte_6
2023 iniziava la riduzione degli psicofarmaci e nell'aprile dello stesso anno terminava i primi colloqui presso il Centro di Salute Mentale, pur continuando ad essere in cura presso il suddetto Centro;
che dette problematiche connesse al mobbing e al demansionamento subiti erano già state accertate dal Centro clinico per la valutazione del disagio lavorativo che, in data 1° marzo 2021, le aveva diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva reattiva il cui “quadro appare correlabile alla costrittività organizzative riferite nell'ambiente di lavoro”;
Tanto premesso, lamentando di essere stata vittima di mobbing e comunque di straining per essere stata demansionata ed emarginata, tanto che la scelta di lavorare a tempo parziale, in origine connessa a motivi di salute, era stato poi un modo per ridurre le sofferenze psicologiche legate al contesto lavorativo, chiede la condanna del ministero convenuto al risarcimento del danno patrimoniale da pagina 3 di 22 liquidarsi in € 200.000, pari al minor trattamento pensionistico ricevuto per la scelta di lavorare a tempo parziale e del danno non patrimoniale biologico e morale, da liquidarsi in € 800.000.
2.- Il , costituitosi in giudizio, eccepisce la prescrizione dei Controparte_1 crediti rivendicati con riferimento al periodo anteriore ai 10 anni che hanno preceduto il deposito del ricorso.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso, deducendo: che l'amministrazione ha esaudito nel tempo le richieste avanzate dalla ricorrente sia di riduzione dell'orario di lavoro che di spostamento da un ufficio all'altro; che l'individuazione di compiti da assegnare alla ricorrente non era agevole poiché si doveva trattare di compiti compatibili con il suo stato di salute (cioè attività lavorativa che non comportasse di porre lo sguardo verso il basso per un tempo prolungato e comunque che non comportasse stress a carico dell'apparato visivo) e a carattere discontinuo, in ragione del regime di orario ridotto;
che le furono assegnati nel tempo e presso i vari uffici diverse mansioni, come effettuare l'aggiornamento del documento di lavoro MIT, gestire in archivio le pratiche relative al condono edilizio e supportare i colleghi nell'attività istruttoria delle stesse, svolgere attività relative alle pratiche del bonus bebè, creare un elenco contenente i riferimenti aggiornati di tutte le RTS sul territorio nazionale, lavorare pratiche contenute all'interno del protocollo Mef e gestire il medesimo protocollo;
che, presso gli uffici in cui la ricorrete transitava, chiedeva con insistenza nuove mansioni e, in aggiunta o in alternativa, che fossero compatibili con il suo stato di salute o di essere istruita o affiancata, salvo poi lamentarsi, quando le venivano assegnate, che si trattava di mero controllo di lavoro svolto da altri o del fatto che fosse un lavoro discontinuo;
che, durante la pandemia, si trovava all'estero e le era stato concesso di lavorare da remoto, poi, siccome il tablet personale non era idoneo a supportare il collegamento, le era stato concesso di fare autoformazione, inizialmente ostacolata dal fatto che la sua casella di posta elettronica era intasata;
che le lamentele della ricorrente, concernenti la mancata assistenza ricevuta quando si trovava all'estero, avanzate con email del 12.5.2020 e del 6.8.2020, erano state riscontrate dall'amministrazione con comunicazioni del 13.5.2020 e del 28.8.2020; che non vi è prova dei danni lamentati.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata. Infatti, il credito risarcitorio azionato origina da un fatto illecito permanente, protratto secondo la prospettazione della ricorrente dal 2003 sino al pensionamento nel maggio 2022. Quindi il termine decennale della prescrizione, decorrente dalla cessazione della condotta dannosa (Cass. 9318/18). pagina 4 di 22 4.- Nel merito, va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, il mobbing “è costituito da una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore. Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici, materiali, anche intrinsecamente legittimi), la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente) e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico. Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi
(quale la mera dequalificazione ex art. 2103 c.c.)” (Cass. 2258/08).
Dunque, per ritenersi esistente un comportamento di mobbing è necessaria una vessazione psicologica attuata in modo sistematico, ripetuto e per un apprezzabile lasso di tempo, nonché l'unitaria e intenzionale finalizzazione delle condotte vessatorie allo svilimento della professionalità del lavoratore e alla mortificazione della sua dignità, sì da esplicitare una valenza persecutoria del comportamento del datore di lavoro nei confronti del singolo lavoratore.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di "mobbing", è tenuto
a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili” (Cass.
18927/12).
In linea con tale impostazione, è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, grazie al carattere di “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico pacificamente riconosciuta all'art. 2087 cod. civ., nonché all'ammissibilità della interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative stressogene (cd. straining), siano esse scientemente attuate nei confronti di un dipendente siano esse, anche colposamente, consentite.
Lo straining è, quindi, configurabile “quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164) o esse siano limitate nel numero (Cass. 29 marzo 2018, n. 7844), ma anche nel pagina 5 di 22 caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), anche qui, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.” (Cass. n. 33428/2022, in motivazione).
E, a tal fine, il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (Cass. n. 33428/2022, cit.).
In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., il dipendente che subisce l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ha l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza (Cass. ord. 4664/2024).
5.- La ricorrente lamenta di aver subito un danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica e un danno patrimoniale da perdita pensionistica (imputando la scelta di ridurre l'orario lavorativo inizialmente alle proprie condizioni di salute e successivamente all'esigenza di ridurre le sofferenze psicologiche legate al contesto lavorativo) a causa di condotte datoriali mobbizzanti o comunque stressogene, consistite in demansionamento attuato come ritorsione alla scelta, inizialmente dettata da motivi di salute, di ridurre l'orario lavorativo, e in un contesto lavorativo connotato da atteggiamenti di scherno, denigratori o di disinteresse rispetto alle sue condizioni di salute che, imponendole limitazioni nello svolgimento delle mansioni, rendevano difficoltoso il suo utile impiego all'interno dell'amministrazione convenuta.
6.- La ricorrente ha lavorato come dipendente del convenuto come operatore CP_1 amministrativo, da ultimo in fascia economica F3, dal 12.11.1985 al 25.5.2022, data in cui ha ottenuto il pensionamento anticipato in quanto giudicata non idonea in modo assoluto e permanente al servizio.
Tale giudizio, espresso dalla commissione medica di verifica in data 11.4.2022, si basa sulla certificazione medica prodotta in sede di domanda di pensionamento del 15.11.2021, attestante una diagnosi di “psicosi, esiti eviscerazione occhio destro, cataratta occhio sinistro”.
pagina 6 di 22 6.1- Dalla documentazione medica in atti si evince che la ricorrente, affetta da “strabismo O.D. per paresi del III nervo cranico, midriasi fissa, diplopia compensata non completamente con posizione del collo laterale” (certificato del 28.5.2014), oltre che da “cifoscoliosi dorso lombare ad ampio raggio, nevralgia del trigemino” (certificato del 29.10.1982), è stata giudicata nel tempo idonea alle mansioni con le seguenti prescrizioni (presenti in atti):
-in data 27.11.2001 “utilizzo saltuario e per tempi estremamente limitati del VDT (max X due ore die non continuative). Utilizzo di postazione ergonomica”;
- in data 20.5.2002, “temporaneamente non idonea”;
-in data 21.6.2012 “utilizzare VDT per tempo limitati (max 2-3 ore)”;
-in data 23.9.2013 “controindicato ogni compito della mansione che comporti stress a carico dell'apparato visivo. In particolare l'utilizzo dei videoterminali”;
- in data 8.9.2014, “si sconsigliano attività che prevedano lo sguardo in basso (scrittura, lettura) per tempi prolungati”;
-in data 19.12.2014, “dotare la lavoratrice di schermo di 32 pollici che dovrà essere posizionato a distanza concordata con la dipendente stessa”;
-in data 6.7.2016, “dotazione di schermo maggiorato e pause frequenti autonomamente gestite”.
6.2- Dal 19.11.2002 sino al pensionamento anticipato, la ricorrente ha chiesto e ottenuto di lavorare con orario ridotto di tipo verticale in alcuni giorni della settimana e per alcuni mesi dell'anno con percentuali variabili tra il 33,76% e il 37,14 sino al 15.1.2021, quando la percentuale è aumentata al
66,66%.
Così, ad esempio, dalla documentazione in atti risulta che l'articolazione dell'orario a tempo parziale di tipo verticale era stata concordata:
-in data 19.11.2002, dal 20 aprile al 20 agosto di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle
13,30 con due rientri pomeridiani il lunedì e il venerdì dalle 14,00 alle 17,00;
-in data 19.11.2014, dal 1° aprile al 30 novembre di ogni anno, il martedì e il mercoledì dalle 7,00 alle 16,30, e i primi due giovedì dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre dalle
7,00 alle 13,00.
6.3- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, che la ricorrente, in virtù delle prescrizioni mediche che limitavano il suo impiego ai videoterminali per tempi non superiori alle 2-3 ore non continuative e che sconsigliavano lettura e scrittura per tempi prolungati, aveva ottenuto a novembre 2002 il part-time verticale, come sopra indicato, e che, non essendovi mansioni compatibili con le indicate prescrizioni presso l'ufficio XIII in pagina 7 di 22 cui all'epoca prestava servizio, chiese ed ottenne il trasferimento a luglio 2003 all'ispettorato, dove rimase sino al 2009.
6.4- In tale periodo, dal 2003 al 2009, nei mesi dell'anno in cui la ricorrente prestava servizio in virtù del part time verticale, non risulta che le fossero assegnate mansioni in maniera continuativa, in quanto le mansioni indicate dalla amministrazione convenuta nella propria memoria (“effettuare
l'aggiornamento del documento di lavoro MIT;
gestire in archivio le pratiche relative al condono edilizio e supportare i colleghi nell'attività istruttoria delle stesse;
svolgere attività relative alle pratiche del bonus bebè; creare un elenco contenente i riferimenti aggiornati di tutte le RTS sul territorio nazionale;
lavorare pratiche contenute all'interno del protocollo Mef e gestire il medesimo protocollo”) si riferiscono ad altri uffici in cui la ricorrente è stata successivamente impiegata a partire dal 2009, per quanto emergerà più avanti dall'esame delle risultanze istruttorie.
A riprova di tale inutilizzazione vi è una richiesta scritta inoltrata in data 16.5.2008 al coordinatore del servizio ispettivo in cui la ricorrente afferma: “come già ripetutamente richiesto verbalmente fin dalla sua nomina a coordinatore, io sottoscritta chiedo che mi vengano assegnate delle Parte_1 mansioni (ovviamente compatibili con il mio particolare stato di salute), poiché come lei ben sa, mi trovo nell'inattività più tortale dal giorno del pensionamento del dott. . Faccio presente che Per_3 per me questa situazione è insostenibile, che già pago un prezzo doppiamente alto per il fatto di avere problemi di salute e che quindi non sono disposta a subire una situazione intollerabile e che sento di non meritare”.
Non è neanche contestato che, per effetto di tale richiesta, fu incaricata di riordinare l'archivio, compito che la tenne occupata per un paio di mesi.
La ricorrente medesima, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: “nel 2002 ero assegnata Per all'ufficio XIII con la dott.ssa e mi occupavo della decretazione e della spedizione delle lettere relative all'accoglimento o meno dei ricorsi relativi alle domande di invalidità civile. In quel periodo le prescrizioni mediche prevedevano che non fossi adibita al videoterminale se non ricordo male. Per Inoltre la dott.ssa mi autorizzò ad entrare più tardi in quanto l'orario normale era eccessivo per i problemi di postura e di affaticamento della vista. Nel 2002 ho presentato la richiesta di part-time in quanto mi resi conto che non riuscivo già da molto tempo a recuperare i ritardi e i colleghi mi prendevano in giro per il fatto che arrivavo più tardi, dicendomi che mi piaceva dormire. Dopo aver subito alcuni interventi chirurgici a causa del torcicollo oculare, non potendo più svolgere le mansioni presso l'ufficio XIII, chiesi di essere trasferita e fui assegnata al servizio ispettivo tra il 2002 e il 2003
e qui sono rimasta sino al 2009 e non c'era mansioni da farmi svolgere. L'ufficio di segreteria si occupava di gestire le missioni, le assenze e le presenze degli ispettori e per la quantità di lavoro che pagina 8 di 22 c'era la presenza dell'altro collega era più che sufficiente. Per questo non avevo mansioni da Per_4 svolgere. Poiché non c'era il coordinatore dell'ufficio, che infatti sino al 2008 è stato coordinato dal direttore generale, tranne per brevi periodi, non ho avuto un interlocutore al quale rappresentare la mia inattività. Sia i sindacati che l'ufficio del personale mi sconsigliarono di rivolgermi al direttore generale. All'inizio lavoravo al 34% poi aumentato al 37%. Lavoravo per 8 mesi all'anno e all'interno di questi otto mesi avevo un orario ridotto nel senso che lavoravo in media due giorni e mezza a settimana, orario che era stato da me richiesto. Tra il 2008 e il 2009 è arrivato il dott. come Per_5 coordinatore al quale mi sono rivolta per ricevere mansioni prima oralmente poi per iscritto. Poichè il dott. non intendeva lasciarmi ricevuta della mia richiesta , inoltrai la richiesta stessa tramite Per_5
l'URP. Il Dott. fu costretto a rispondermi e mi assegnò un compito di sistemazione Per_5 dell'archivio che durò circa due mesi poi fui trasferita all'URP, dove sono rimasta sino al 2014.
6.5- Da settembre 2009 al 2014 la ricorrente fu assegnata all'URP (ufficio I), dove aveva delle sue mansioni, poiché si occupava di relazioni con il pubblico e di compiti di addetta al protocollo, anche se l'attività era discontinua ed ella era desiderosa di rendersi maggiormente utile, cosa che ottenne grazie all'interessamento del dirigente nel corso del 2013. Persona_6
Si confrontino, in tal senso,
-le dichiarazioni della ricorrente, in sede di interrogatorio libero, secondo cui: “Presso l'Urp
l'attività era ridotta in quanto gli addetti dovevano ricevere il pubblico e protocollare le richieste oppure rispondere al telefono e dare informazioni, erano attività discontinue. Eravamo in 5, con pochissimo lavoro.
Nel 2014, se non ricordo male l'anno, parlai con il dirigente per ricevere lavoro da svolgere Per_6
e lui mi trasferì dal piano terra al primo o secondo piano dove mi sono occupata insieme ad un altro collega della protocollazione in uscita delle pratiche relative al bonus bebè, attività che è durata circa un mese sino a luglio. Ho chiesto di nuovo lavoro, ma non mi è stato dato e comunque era Per_6 andato via ed era arrivata la dott.ssa . Aggiungo che i colleghi del piano terra addetti all'URP CP_2 erano contrariati per il fatto che chiedessi con insistenza di essere maggiormente utilizzata. Ricordo che il collega che si occupava dei bonus bebè mi disse di rallentare il ritmo lavorativo, infatti, Per_6 aveva programmato che il lavoro sarebbe terminato ad ottobre e invece fu concluso a luglio”;
-l'email indirizzata a il 16.7.2013, dalla quale si evince un tono disteso, dovuto all'attenzione Per_6 dimostrata dal dirigente alle richieste della lavoratrice (“le rinnovo per iscritto, avendolo fatto verbalmente, la mia reale e sincera intenzione di avere con lei rapporti eccellenti e cordiali. Come già detto sono felicissima di avere finalmente un interlocutore che possa accogliere le mie lamentele”),
pagina 9 di 22 tanto che l'oggetto della richiesta, non è l'assegnazione di mansioni, ma la possibilità di spostare il rientro pomeridiano della settimana corta per chi, come la richiedente, è in part-time;
-le email del 16.9.2014, sempre indirizzate a , in cui la ricorrente riepiloga quello che sta Per_6 facendo (verifica delle pec e delle lettere cartacee tornate indietro e nuovo invio delle stesse, la statistica per il 2013 degli argomenti trattati dal Comitato di verifica), propone di potersi occupare anche di verifica della completezza della documentazione all'interno dei file delle “pratiche MEF dal
1.3.2013”, informa il dirigente che il lavoro sta scemando (“approfitto per renderle noto che a tutt'oggi sono occupata molto meno di un'ora al giorno , da ormai più di un mese”), ma si dichiara disponibile ad attendere la fine del mese “per comprendere il gettito di lavoro e quanto mi terrà occupata”, mentre il dirigente le indica come priorità la scansione delle pec, attività che non richiede di stare più di tre ore al terminale e quindi nel rispetto delle prescrizioni mediche;
-l'email del 16.10.2013, in cui la ricorrente rappresenta al dirigente che la propria richiesta di Per_6 essere utilizzata per un numero maggiore di ore ha generato malcontento tra i colleghi (“i miei colleghi non hanno gradito la cosa ed ora non mi parlano più”), seguita dalla immediata risposta del dirigente, del seguente tenore: “venga su tra mezz'ora, se possibile”.
6.6- Da ottobre 2014 a novembre 2015 (in quel periodo la ricorrente lavorava da aprile a novembre di ogni anno) la ricorrente si rivolgeva più volte alla nuova dirigente , lamentando o Controparte_7 la mancanza di attività o il fatto che le mansioni che le venivano assegnate di supporto ai colleghi erano discontinue e chiedeva più volte l'assegnazione di mansioni proprie e continuative, compatibili con le prescrizioni mediche.
Si confronti, in tal senso,
-le dichiarazioni della ricorrente in sede di interrogatorio libero, secondo cui: “La dott.ssa CP_2 mi dava lavori saltuari di supporto ad altri colleghi. Io arrivavo in ufficio alle 7,00, per iniziare il turno alle 7,30, ma dovevo aspettare che arrivassero i colleghi per sapere cosa dovevo fare. Inoltre i colleghi si mettevano a lavorare alle 9,30/10,00 dopo essere stati al bar. Il pomeriggio, se non c'erano
i colleghi da affiancare, non avevo nulla da fare. Non avendo mansioni assegnate individualmente, non potevo impiegare proficuamente come avrei voluto il mio orario lavorativo, e la mia attività area legata all'orario dei colleghi e ai loro tempi di lavoro e comunque si trattava di mettere in ordine le pratiche o documenti trattati dai colleghi secondo indicazioni che mi davano di volta in volta due funzionari, e . Parte_3 Pt_4
Mi rivolsi anche al sindacato e insieme al sindacalista ci rivolgemmo alla dott.ssa Per_7 CP_2 per avere una mansione effettiva, la dott.ssa ci fece parlare con il funzionario e all'esito Parte_3 del colloquio le cose non cambiarono. Feci una diffida tramite l'avvocato del sindacato nel 2015, poi pagina 10 di 22 sono stata assente per il part time alcuni mesi nell'inverno 2015 e quando sono tornata in servizio ad Co aprile 2016 sono stata trasferita all'ufficio on il dott. CP_5
Nell'estate del 2015, poiché nel mese di agosto non c'erano i colleghi da supportare e le attività sono in questo periodo ridotte, per avere una mia mansioni, mi tolsi la vista all'occhio per eliminare le problematiche legate ai dolori nevralgici, problemi che risolsi solo in parte e completamente solo dopo
l'eviscerazione nel 2020. La dott.ssa mi disse che senza un certificato non avrebbe potuto CP_2 darmi mansioni senza limitazioni. Chiarisco che tra il 2015 e il 2016, prima di andare a lavorare con
ho lavorato alla commissione medica per le cause di servizio con il dirigente e mi CP_5 Pt_2 sono occupata proficuamente del preesame delle pratiche. Quando il numero delle pratiche da trattare
è cominciato a calare ho chiesto di essere destinata ovunque pur di essere impegnata nella giornata lavorativa e sono andata a lavorare con Le NN”;
-le email del 14.10.2014, in cui la ricorrente informa la nuova dirigente che dal giorno del CP_2 trasferimento del dott. non ha più ricevuto il documento di lavoro MIT da aggiornare, di non Per_6 avere altre mansioni da svolgere, se non dare supporto ad altri colleghi, cosa che sta facendo dalla scorsa estate, ma chiede che le vengano assegnate mansioni proprie, aggiungendo: “la mia impazienza nasce dal fatto che questa situazione di scarsa o nulla occupazione, per un motivo o per un altro, dura di fatto da 12 anni , e, come ho spiegato più volte ai vai interlocutori, che cambiano spesso, io non sono più in grado di tollerare oltre”; e la dirigente le risponde, affermando che è in corso una riorganizzazione e che sarebbe prematuro parlare di mansioni sino a quando l'assegnazione della ricorrente all'ufficio diretto dalla dirigente medesima non fosse stata confermata;
-l'email del 30 ottobre 2014, in cui la ricorrente informa la dirigente di aver terminato in due giorni di lavoro i solleciti dei condoni, in aggiunta a quelli svolti la settimana precedente, e rinnova la richiesta di mansioni compatibili con le sue limitazioni sino al 30.11.2014, suggerendo la possibilità di occuparsi dello schedario del condono edilizio MEF e MIT;
-l'email del 5.11.2014, in cui la ricorrente informa la dirigente di aver ricevuto da una collega l'incarico di creare un elenco di tutte le province con i riferimenti delle RTS, cosa che sta facendo volentieri e che richiederà due giorni, lamenta però che si tratta del solito lavoro saltuario e rinnova la richiesta di ricevere mansioni compatibili con le sue limitazione e, in mancanza, di essere trasferita ad altro ufficio e, se non ce ne sono nel Ministero, di essere collocata in mobilità;
-l'email del 11.11.2014, in cui informa la dirigente di aver svolto il lavoro assegnatole dai colleghi di ripulitura del protocollo elettronico e di essere in attesa di altre mansioni, richiesta rinnovata il giorno dopo;
pagina 11 di 22 -l'email del 25.11.2014, in cui la ricorrente saluta la dirigente prima della sua assenza lavorativa dovuta al part-time, le consegna il lavoro svolto sul protocollo, informandola di non aver fatto in tempo a completare i mesi di ottobre e novembre 2014, e rinnova l'auspicio di ricevere mansioni proprie il prossimo aprile con la ripresa dell'attività lavorativa;
6.7- Con la ripresa dell'attività lavorativa ad aprile 2015, la ricorrente torna a chiedere alla dirigente l'assegnazione di mansioni (email del 21.4.2015 h 7,42 e la successiva delle ore Controparte_7
13,04).
Il giorno dopo la dott.ssa con email delle ore 8,05, convoca la ricorrente per parlare di un Per_8 possibile lavoro.
Ulteriore richiesta di mansioni viene reiterata dalla ricorrente alla dirigente con email del 6.5.2015.
Con email del 12.5.2015, la ricorrente avvisa la dirigente che sta completando la scansione planimetrica delle palazzine, aggiunge che le è stato consegnato lo schermo da 36 pollici, il quale risolve solo in parte i problemi legati alla vista, ma ne crea altri, poiché, essendo collocato alla distanza di un metro e mezzo, ella non riesce a leggere tutto ciò che non può essere ingrandito;
afferma ancora che tale ulteriore limitazione riduce ancora di più la possibilità di trovare mansioni compatibili, ma di essere comunque disponibile a svolgere anche mansioni controindicate, purché ciò non accada troppo di frequente con nell'anno precedente, perché, in tal caso, sarebbe costretta a rifiutare;
invita la dirigente a valutare la possibilità di assegnarle la gestione degli schedari del condono edilizio;
afferma che sta chiedendo in giro se ci sono mansioni da svolgere senza bisogno di guardare in basso troppo spesso o per tempi prolungati, ma che sinora non ha trovato nulla, e invita l'interlocutrice ad attivarsi per trovare una mansione che non abbia controindicazioni né per gli occhi né per la schiena.
Nella successiva email del 19.5.2015 la ricorrente informa la dirigente che sta completando la mansione assegnata di allegazione di documenti e si augura di ricevere per il giorno dopo altre mansioni.
Con email del 21 maggio 2015, la ricorrente chiede al sindacalista di supportarla Parte_5 affinché non le si propongano lavori controindicati, lo informa che il giorno prima, su suggerimento della dirigente, ha contattato il dott. dell'ufficio V per verificare se erano fondati i timori CP_8 espressi dalla dirigente medesima circa il fatto che la ricorrente medesima, ove chiamata a visita, potesse rischiare la destituzione, ma che il dott. l'ha rassicurata dicendole che non esiste più la CP_8 destituzione e che è l'amministrazione a doverle trovare delle mansioni, anche se ci doveva pensare
“perché la cosa era davvero difficilissima”, e conclude che è in attesa di una risposta.
Lo stesso giorno, con un'altra email, la ricorrente riferisce alla dirigente il contenuto del colloquio avuto con il dott. il giorno prima e le chiede di potersi occupare degli schedari MEF e MIT, CP_8
pagina 12 di 22 rispetto ai quali, aggiunge: “dalla riunione è emerso che l'unico problema sarebbe la necessità di dare risposte agli interessati che telefonano..”
Il 26.6.2015 il sindacalista informa la ricorrente di aver parlato “con per Parte_5 CP_9 trovare una soluzione al problema”, oltre che con la dirigente, la quale “non mi è sembrata indisponibile”, e aggiunge “il tuo è un caso difficile per la mancanza di continuità nelle presenze e per gli impedimento soggettivi dovuti alla tua salute. Ma se tutti fanno il loro si può trovare una soluzione dignitosa.”
Con email del 5.6.2015, la ricorrente informa la dirigente che negli schedari non c'è niente da inserire e la prega di attivarsi per trovarle delle mansioni.
Il 9.6.2015 la ricorrente sollecita una risposta da parte della dirigente e il 10.6.2016 chiede di poter parlare con il direttore generale per trovare una soluzione al problema delle sue mansioni.
In data 11.6.2015 chiede al direttore di essere ricevuta, trovandosi priva di Parte_6 mansioni.
Il 28.7.2015 torna a scrivere al direttore generale, ringraziandolo per averla ricevuta un mese prima e per sapere se all'esito di tale incontro, vi siano mansioni, afferma, “compatibili al mio stato di salute fisica e mentale?” e aggiunge: “Quanto dovrò aspettare? Le mie giornate in ufficio sono interminabili
e logoranti e la disposizione nei miei confronti è pessima già da molti anni”.
In data 4.8.2015 vi è una fitta corrispondenza telematica tra la ricorrente e la dirigente CP_2
-inizialmente la ricorrente chiede alla dirigente di spiegarle come svolgere le pratiche del condono edilizio e, poco dopo, reitera l'istanza, chiedendo di essere ricevuta personalmente;
-la dirigente le risponde chiedendole se la situazione è cambiata, dato che le difficoltà di assegnarle un lavoro proprio dipendono dalle patologie sofferte che le impediscono di abbassare la testa e consultare fascicoli;
-la ricorrente risponde che prima era impedita ad abbassare lo sguardo, non la testa, e aggiunge che la situazione è cambiata e che sarebbe lieta di svolgere il lavoro proposto;
-la dirigente le chiede se ha più parlato con il direttore generale e cosa si sono detti;
-la ricorrente risponde che è stato gentile e che le ha detto che si sarebbe interessato, anche se non era sicuro di poterla aiutare.
A questo punto, viste le insistenze della ricorrente per poter istruire le pratiche del condono, la dirigente scrive: “Non riesco a capire il motivo per cui fino a poco tempo fa lei ha detto, anche in presenza di un sindacalista, di non poter neanche scrivere alcune etichette da apporre sui fascicoli del
per via della sua patologia, mentre adesso mi chiede di istruire una pratica, cosa che Pt_7
pagina 13 di 22 inevitabilmente comporta di visionare il fascicolo, controllare documenti e scrivere le determinazioni conseguenti. Le due cose non sono congruenti”.
La ricorrente: “ripeto, la situazione è cambiata. Può insegnarmi il lavoro o no?”.
La dirigente: “Vorrei vedere un certificato medico che attesta la sua completa guarigione e, di conseguenza, la possibilità di essere liberamente adibita a qualsiasi mansione impiegatizia, poi parliamo del lavoro da svolgere e dei funzionari ai quali rapportarsi per impararlo”.
La ricorrente si impegna a produrlo e precisa che in passato ha fatto diversi lavori, come bonus bebè
e solleciti per pratiche di condono e di averli fatti, pur essendo controindicati, salvo poi chiedere di porre fine a questa situazione e che le venissero assegnate mansioni compatibili, mentre l'unico lavoro compatibile che le era stato assegnato era stato un documento excell e aggiunge che al momento la situazione è migliorata, essendo cessata la diplopia e il torcicollo oculare, anche se non è guarita completamente.
In data 19.8.2015, la ricorrente informa la dirigente che i tempi di attesa per ottenere un certificato sono lunghi, di aver tentato invano nelle ultime due settimane di contattare una struttura pubblica, di aver preferito fruire delle ferie piuttosto che venire in ufficio per fare niente, che, pur non essendo guarita, ha deciso di “escludere l'occhio paralizzato schermando la lente degli occhiali interessata. In questo modo ho eliminato la diplopia e il torcicollo oculare. Di conseguenza ho potuto riavvicinare lo schermo ad una distanza normale ed anche i problemi relativi all'eccessiva distanza sono stati risolti”; prosegue affermando di poter, in tal modo, ovviare alle limitazioni che le impedivano di trovare mansioni e conclude pregando la dirigente di darle mansioni che la tengano mentalmente e fisicamente occupata per la maggior parte del suo tempo lavorativo e di porre fine a questa situazione logorante.
La dirigente le risponde: “venga, così ne parliamo”.
Da tale scambio di email non si evince, ad avviso del Tribunale, alcun intento denigratorio da parte della dirigente, la quale ha rammentato alla ricorrente che, per poter istruire le pratiche del condono edilizio, attività incompatibile con le prescrizioni mediche che le imponevano di non affaticare la vista con attività di scrittura e lettura e con l'uso del videoterminale per più di due o tre ore, avrebbe dovuto esibire idonea certificazione medica che attestasse il venir meno di tali limitazioni. Da tale scambio di email si evince altresì la disponibilità della dirigente ad ascoltare la ricorrente, tanto che quest'ultima viene ricevuta il 18.8.2015, mentre dalla successiva email di settembre si evince che le sono state assegnate mansioni, sebbene discontinue.
Il 3.9.2015, infatti, la ricorrente informa la dirigente che sta terminando i solleciti e rinnova la richiesta di insegnarle a fare le pratiche o quello che ritiene più opportuno. pagina 14 di 22 In data 8.9.2015, alle ore 7,55, la ricorrente informa la dirigente che è in attesa di mansioni e la dirigente alle 9,45 le chiede di mettere in ordine l'archivio dei condoni. Alle 13,07 la ricorrente chiede se qualcuno le può spiegare il lavoro delle pratiche, perché il pacco che doveva essere spedito ha presentato delle difficoltà a causa degli allegati, ognuno dei quali è un caso diverso.
Il 10.9.2015, alle ore 9,43, la ricorrente informa la dirigente di aver terminato la spedizione dei solleciti e di non avere niente da fare e alle ore 14,24 rinnova la richiesta di “mansioni fisse, stabili, che non durino solo un paio di giorni, dal momento che ho provveduto ad ovviare ai problemi conseguenti alla paralisi oculare” e suggerisce di potersi occupare delle pratiche di condono edilizio.
Il 16.9.2015, alle ore 7,58, la ricorrente informa la dirigente di aver terminato le spedizioni che le erano state affidate e rinnova la richiesta di mansioni che la possano tenere occupata in maniera continua.
Il 23.9.2015, alle ore 7,27, informa la dirigente che nella giornata precedente è rimasta inoccupata e chiede mansioni da svolgere e, in mancanza, di essere assegnata ad altro ufficio.
Il 23, il 29 settembre, l'1 il 6 e l'8 e il 20 ottobre 2015 segnala alla dirigente di essere rimasta inoperosa,
In data 13 ottobre 2015 informa la dirigente di essersi occupata, su richiesta di un collega, del protocollo elettronico, e chiede l'assegnazione di mansioni stabili e non di supporto.
Nella giornata del 3.11.2015 informa la dirigente che il lavoro sul protocollo l'ha tenuta impegnata solo un'ora e mezza e torna a chiedere di essere impiegata nelle pratiche di condono edilizio.
Il 4.11.2015 rappresenta che, nella settimana, il lavoro del protocollo l'ha tenuta impegnata meno di due ore su 18.
Il 10 e il 18 novembre 2015 informa la dirigente che non ci sono pacchi da preparare.
6.8- Ad aprile 2016, al rientro in servizio dopo alla pausa per il part time verticale, la ricorrente viene assegnata all'ufficio diretto dal dott. CP_10
In proposito, la ricorrente in sede di interrogatorio libero ha dichiarato:
“Con Le NN ho lavorato normalmente e mi sono occupata del recupero crediti relativi tra l'altro all'imposta di registro sino al 2020, quando mi sono assentata per malattia e poi sono andata in pensione. In questi ultimi anni mi sono trovata in difficoltà in occasione del rientro in Italia dall'estero nell'aprile 2020 a causa della pandemia in quanto non riuscii ad avere dall'ufficio del personale rassicurazioni sul fatto che il mio mancato rientro potesse essere considerato assenza ingiustificata.
Per il resto il dirigente era soddisfatto del lavoro che svolgevo, i miei problemi erano legati a una generale cattiva disposizione da parte dei colleghi o del capo del personale per il part time Tes_1 da me praticato. pagina 15 di 22 Chiesi a di essere spostata in un altro gruppo di lavoro perché c'erano tensioni con i CP_5 colleghi che scaturivano dal fatto che ero più efficiente, in particolare ricordo che il dirigente si congratulò con me perché a differenza dei miei colleghi che stampavano i documenti prima di lavorare le pratiche io le vedevo direttamente al terminale, risparmiando tempo. Non solo, anche le pratiche cartacee venivano da me scansionate ed ero più disponibile alle innovazioni, mentre alcuni colleghi erano più restii a cambiare metodo di lavoro. Le NN, poiché aveva chiesto maggiore personale mi disse che non avrebbe potuto spostarmi e quindi mi rivolsi al direttore generale, mi disse che avrebbe provveduto, ma dopo un mese era cessato dall'incarico. Nella primavera del 2021 mi sono rivolta al centro di salute mentale perché provavo angoscia paure incontrollate, inquietudine insopportabile e poiché la terapia non stava dando effetti e pensavo al suicidio fui ricoverata a settembre 2021”.
In tale periodo non vi sono in atti richieste di mansioni né doglianze per il carattere discontinuo delle mansioni. L'unico carteggio digitale documentato è quello della primavera del 2020 e quello dei primi mesi del 2021.
Il primo ha inizio ad aprile 2020, quando la ricorrente, trovandosi in Thailandia, a causa della pandemia, non essendo riuscita a rientrare in Italia per riprendere sevizio in data 1.4.2020, dopo aver fruito di alcuni giorni di ferie, in data 21.4.2020 scrive all'ufficio del personale per spiegare di trovarsi all'estero, di non poter rientrare in Italia, di avere difficoltà a lavorare da remoto e chiede come si deve regolare nel caso in cui i tecnici non fossero riusciti a risolvere il problema.
Lo stesso giorno la dirigente dott.ssa invita per iscritto i funzionari, destinatari della Tes_1 comunicazione inviata dalla ricorrente, ad attendere una risposta dall'assistenza informatica circa le difficoltà denunciate dalla ricorrente in ordine alla possibilità di lavorare da remoto, facendo, altresì, presente agli stessi funzionari che la ricorrente potrebbe fare autoformazione, se le difficoltà a lavorare da remoto dovessero persistere.
Nessuna risposta risulta tuttavia inviata alla ricorrente, la quale, nella successiva email del
12.5.2020, scrive alla dott.ssa lamentando di non aver ricevuto alcuna risposta, dopo la Tes_1 precedente email del 26.4.2020.
Il 13.5.2020 la dott.ssa risponde, affermando che non sono state prospettate soluzioni Tes_1 alternative allo smart working in quanto le problematiche, legate al fatto che la dipendente si trova all'estero e non ha in dotazione un computer dell'ufficio, le risultavano risolte, almeno sino a quella mattina, quando sono sopraggiunti altri problemi che le sono stati segnalati dall'ufficio informatico.
Conclude, invitando la a concordare con il dirigente la possibilità di fare Pt_1 CP_5 autoformazione ove i problemi dovessero persistere.
pagina 16 di 22 La ricorrente, tramite i propri legali, in data 6.8.2020, quando è ormai rientrata in Italia a metà maggio, invia una diffida al ministero, lamentando di essere stata abbandona e ignorata poiché non è riuscita a collegarsi dall'estero per lavorare da remoto ed è stata costretta a rientrare in Italia, affondando i rischi del viaggio legati alla pandemia.
Nella successiva email di risposta del 28.8.2020 la dott.ssa rappresenta che i propri Tes_1 funzionari avevano tentato a fine aprile di inviare alla ricorrente il materiale per l'autoformazione, ma che il tentativo non era riuscito perché la casella di posta elettronica della destinataria era risultata piena, di aver per questo invitato tali funzionari a contattarla telefonicamente per dirle di svuotare la casella di posta. Queste circostanze, tuttavia, non risultano menzionate nella successiva email del
13.5.2020, sopra riportata, e la stessa ha poi contestato, nella successiva risposta del 22.9.2020, di Pt_1 essere stata contattata al telefono.
Infine, l'ultimo carteggio in atti si riferisce al periodo dicembre 2020 aprile 2021.
In data 15.12.2020, la ricorrente scrive al dirigente per aggiornarlo sul proprio stato di CP_5 salute, affermando: di essersi sottoposta ad intervento chirurgico di eviscerazione dell'occhio paralizzato, nella speranza di poter tornare a lavorare a tempo pieno magari in modo graduale e
“tentare così di porre fine alla pessima disposizione nei miei confronti – non da parte sua, sia chiaro- che continua a danneggiarmi , in vari modi anche subdoli.” Prosegue chiedendo: “di essere spostata dal gruppo di cui faccio parte, e di poter svolgere un lavoro tutto all'interno di piattaforme, dove i dati che inserisco sono salvati in maniera certa e non più modificabile, se non tramite assistenza. … Ho davvero bisogno di poter dimostrare a chiunque ed in qualunque momento che la mia prestazione lavorativa è soddisfacente sia in qualità che in quantità e finora c'è solo lei a riconoscerlo e purtroppo non mi basta. …. 20 anni fa mi ero messa in part-time rinunciando a buona parte dello stipendio e contestualmente avevo chiesto mansioni compatibili al mio stato di salute, che a quell'epoca era diverso, perché l'occhio paralizzato purtroppo era vedente. Non perdonerò mai all'amministrazione di aver preferito privarmi delle mansioni piuttosto che darmi le mansioni che chiedevo e che, secondo me, si sarebbero potute trovare. Esasperata per la lunga privazione di mansioni , cinque anni fa ho tolto la vista all'occhio paralizzato e grazie a ciò sono riuscita a lavorare quantomeno nel mio 37% di prestazione lavorativa, ma con normali mansioni. Ho eviscerato l'occhio , sperando di poter recuperare il full time. E per inciso, non potrò nemmeno portare una protesi estetica perché sono allergica. Mi auguro che questa volta il mio sacrificio non venga vanificato. Io finora ho perso più di
2000.000 euro ed una pensione dignitosa inutilmente”.. Conclude chiedendo di essere esaudita e di essere spostata anche in un altro ufficio, “purché ci sia tanto lavoro anche arretrato da svolgere in
pagina 17 di 22 piattaforme come appena descritto e di condividere con altri colleghi che svolgono il mio stesso lavoro”.
Il dirigente le augura una pronta guarigione e le comunica che al rientro avrebbero trovato CP_5 una soluzione alternativa in un altro settore dell'ufficio.
Rientrata al lavoro il 25.1.2021, la ricorrente invia due email al direttore generale , in data Pt_8
27.1.2021 e in data 9.3.2020, per sollecitare il proprio trasferimento e per poter “fare un lavoro sempre tracciabile, sia in quantità che in qualità”.
Infine, in data 8.4.2021 il dirigente chiede alla ricorrente di relazionarlo sulla sua attività CP_5 lavorativa in smart working e quest'ultima le risponde di essere in attesa del trasferimento richiesto a gennaio 2021 al direttore generale e di non aver richiesto mansioni perché non avendo ricevuto risposte in merito alla propria richiesta formulata al riguardo sempre a gennaio 2021 pensava che presso l'ufficio IX non ve ne fossero, di essere pertanto lieta di svolgere le mansioni che le verranno assegnate. Nella successiva email del 16.4.2021 la ricorrente relazione il dirigente sull'attività svolta e su quella che vorrebbe fare e il direttore la invita a concludere le pec che le sono state assegnate prima di passare ad altro.
Nel periodo successivo risulta pacifico che la ricorrente non ha più lavorato, essendosi assentata per malattia sino al pensionamento in data 25.5.2022.
6.9- Dalla documentazione sanitaria in atti si evince che la prima certificazione medica prodotta, datata 29.10.2012, attesta, da parte della dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta, che la ricorrente era Per_9 affetta da “sindrome depressiva conseguenziale ad un importante lutto non elaborato, disturbo post traumatico da stress consenguenziali alle difficoltà che si sono riscontrate all'interno dell'ambiente lavorativo e dall'essere poco o nulla utilizzata, per motivi di salute (come da certificato medico)”.
Successivamente, il Centro clinico per la valutazione del disagio lavorativo della in data Pt_9
1.3.2021, ha formulato la seguente diagnosi: “in conclusione allo stato attuale , alla luce della anamnesi raccolta, della valutazione della documentazione sanitaria , delle recenti valutazioni specialistiche e della visita medica, appare configurarsi un quadro clinico-sintomatologico diagnosticato dallo specialista psichiatra come sindrome ansiosodepressiva reattiva. Il quadro appare correlabile alle costrittività organizzative riferite nell'ambiente di lavoro”. Vi è poi il certificato della dott.ssa medico chirurgo, la quale il data 30.9.21 attesta in capo alla ricorrente Persona_10
“psicosi reattiva” per la quale la paziente “ha intrapreso percorso clinico e terapia farmacologica.”.
7.- Sulla scorta di tali risultanze istruttorie è da escludere la sussistenza di condotte mobbizzanti.
7.1-Quello che è emerso è piuttosto l'oggettiva difficoltà, riconosciuta anche dal sindacalista nella email del 26.6.2015, di assegnare alla ricorrente mansioni compatibili, da un Parte_5
pagina 18 di 22 lato, con le prescrizioni mediche che stabilivano di non impiegarla in mansioni che potessero affaticare il suo apparato visivo - e che quindi ne vietavano l'impiego al videoterminale per più di due o tre ore sia pure intervallate da pause o in attività che comportassero lo sguardo verso il basso, come leggere e scrivere per tempi prolungati -, dall'altro, con la tipologia di part time prescelta che prevedeva discontinuità nelle presenze essendo l'orario lavorativo distribuito solo su alcuni mesi dell'anno (da aprile ad agosto, inizialmente, poi dal 2014 da aprile a novembre).
7.2- Il che esclude che l'utilizzazione della prestazione lavorativa della ricorrente in mansioni discontinue e con periodi di inutilizzazione costituisca una ritorsione alla scelta del part- time, come pure lamentato.
7.3- Le email trascritte danno atto delle accennate difficoltà (si confronti, con riferimento alle presenze discontinue, l'email del 25.11.2014, in cui la ricorrente saluta la dirigente prima della sua assenza lavorativa dovuta al part-time, le consegna il lavoro svolto sul protocollo, informandola di non aver fatto in tempo a completare i mesi di ottobre e novembre 2014, e rinnova l'auspicio di ricevere mansioni proprie il prossimo aprile con la ripresa dell'attività lavorativa), ma denotano anche la disponibilità dei diversi interlocutori della ricorrente a trovare delle soluzioni.
Così, ad esempio, dopo la prima richiesta scritta inoltrata in data 16.5.2008 al coordinatore del servizio ispettivo, la ricorrente ha ottenuto l'incarico di riordinare l'archivio per un paio di mesi.
Ottenuto poi il trasferimento presso l'ufficio I, dove si doveva occupare di relazioni con il pubblico e di protocollo, mansioni compatibili con le prescrizioni mediche, ma discontinue perché il lavoro era poco, la ricorrente ha espresso il desiderio di essere impiegata in maniera più proficua, cosa che ha ottenuto grazie all'interessamento del dirigente nel 2013, il quale la incaricò di seguire le pratiche relative Per_6 al bonus bebè, attività (unitamente alle diffide per i condoni) che la stessa ricorrente ha giudicato, in una successiva email, non compatibile con le prescrizioni mediche sopra indicate, pur avendola svolta con zelo. Quando poi la ricorrente ha denunciato al dirigente Iudica l'atteggiamento ostile dei colleghi,
i quali erano scontenti del fatto che lei si proponesse per lavorare di più, il dirigente medesimo l'ha immediatamente convocata nella sua stanza per ascoltarla. Questo avveniva il 16.10.2013, poco prima che la ricorrente si assentasse per i mesi invernali in cui non lavorava. Quando poi ha ripreso a lavorare ad aprile 2014 le interlocuzioni con la dirigente dimostrano che anche quest'ultima, una volta CP_2 avuta conferma della assegnazione della ricorrente al proprio ufficio, si è attivata per trovarle mansioni compatibili con le sue condizioni di salute, anche se il fatto che si trattasse di volta in volta di mansioni discontinue o assegnate da altri colleghi, che non avevano gli stessi ritmi lavorativi della ricorrente (sia in termini di orari -la ricorrente, come si evince dalle email, era solita iniziare dalle ore 7,00 del mattino, mentre i colleghi iniziavano più tardi – che in termini di produttività – la ricorrente, se pagina 19 di 22 impiegata in settori in cui si lavorava poco come presso l'URP, chiedeva di poter fare di più, e questo generava scontento tra i colleghi che non erano altrettanto motivati), lasciava quest'ultima insoddisfatta.
7.4- Sicché l'affermazione contenuta in ricorso, secondo cui le richieste scritte di lavoro avanzate negli anni 2013, 2014 e 2015 sono rimaste prive di riscontro (punto 30 del ricorso), non trova riscontro nella documentazione esaminata.
7.5- Deve poi ribadirsi che dallo scambio di email di agosto 2015 con la dirigente non si CP_2 evince che quest'ultima abbia utilizzato un linguaggio denigratorio nei confronti della ricorrente.
Quest'ultima, infatti, insisteva per ricevere mansioni proprie, sostenendo di aver escluso la vista dell'occhio paralizzato e di aver in tal modo eliminato i problemi di diplopia e torcicollo oculare, ma la dirigente chiedeva giustamente una certificazione medica che attestasse il venir meno delle limitazioni preesistenti. Anche in tale circostanza la dirigente è stata disponibile all'ascolto della ricorrente, come dimostra la email del 19.8.2015
7.6- La frustrazione manifestata dalla lavoratrice nelle email trascritte scaturisce, in primo luogo, dalla mancanza di mansioni continuative e proprie e, in secondo luogo, dal difficile rapporto con i colleghi con i quali ella non era in sintonia, avendo ritmi lavorativi e orari di inizio turno diversi.
Situazioni che per la ricorrente sono state fonte di stress, come attestato sia dalla certificazione del
29.10.2012 che da quella più recente del 1.3.2021, ma che sono scaturite, ad avviso del Tribunale, né da comportamenti datoriali intenzionalmente mirati a vessare, svilire o isolare la ricorrente, né da condotte colpose del medesimo datore di lavoro. Ciò in quanto l'orario lavorativo è stato consensualmente ridotto inizialmente al 33-37%, per venire incontro alle esigenze di salute della ricorrente, e successivamente aumentato al 66% nel 2021, dopo l'intervento di eviscerazione dell'occhio destro affetto da paralisi e la conseguente possibilità per la ricorrente medesima di utilizzare la vista con minori prescrizioni rispetto al passato. La ricorrente è stata poi assegnata nel corso degli anni a diversi uffici nel tentativo di trovare un contesto lavorativo più adatto alle sue condizioni psico-fisiche. Inoltre, le interlocuzioni avvenute tra la ricorrente e i dirigenti degli uffici in cui è transitata comprovano la disponibilità di questi ultimi al dialogo, all'ascolto delle problematiche della lavoratrice e alla ricerca di possibili soluzioni. Infine, quando la ricorrente ha parzialmente risolto le problematiche della diplopia e del torcicollo oculare, escludendo la vista dell'occhio destro, la situazione lavorativa è notevolmente migliorata, tanto che dal 2016 in poi la ricorrente non ha più lamentato di non essere utilizzata o di ricevere mansioni discontinue.
pagina 20 di 22 7.7- Infatti, nel periodo successivo al 2016 l'unica doglianza sollevata dalla ricorrente riguarda il fatto di non essere stata adeguatamente ascoltata durante la pandemia quando aveva difficoltà a lavorare da remoto dalla Thailandia.
7.8- In proposito, si è già detto che c'è stata una ritardata risposta da parte della dirigete Tes_1 alla email del 21.4.2020, con cui la ricorrente chiedeva come comportarsi se non avesse potuto lavorare da remoto dalla Thailandia, risposta intervenuta solamente il 13.5.2024, dopo il successivo sollecito del
12.5.2024, quando la ricorrente medesima era già in procinto di rientrare in Italia. Si tratta tuttavia di un episodio isolato che non appare di per sé idoneo ad avvalorare l'idea che la ricorrente sia stata abbandonata a sé stessa nel corso della pandemia, anche perché la risposta della dirigente è stata comunque tempestiva dopo il secondo sollecito della ricorrente intervenuto a distanza di oltre venti giorni dal primo.
7.9- Quanto agli scambi di email di gennaio, marzo e aprile 2021, quando la ricorrente era rientrata al lavoro dopo un intervento di eviscerazione dell'occhio destro all'esito del quale aveva aumentato la percentuale del part time sino al 66% e chiedeva di mutare contesto lavorativo, imputando ai colleghi una pessima disposizione nei suoi confronti, dagli stessi si evince, a differenza delle richieste accorate di mansioni proprie avanzate nel 2014 e nel 2015, un tono disteso tra la ricorrente, da una parte, e il direttore generale e il dirigente dott. dall'altra, che non si concilia con la deduzione CP_5 difensiva, secondo cui la ricorrente medesima, a causa del mancato trasferimento richiesto a gennaio
2021 cadeva nello conforto più totale e per questo si rivolgeva al centro di salute mentale ad aprile
2021 (punto 52 del ricorso). Rafforza tale convincimento, ovvero che l'attesa per il trasferimento in questione (non negato dal direttore generale e dal dirigente, i quali si erano impegnati a cercare una nuova collocazione per la ricorrente, ma comunque non concretizzatosi prima che quest'ultima si assentasse definitivamente per malattia) non sia stata decisiva per l'insorgere della patologia diagnosticata alla ricorrente in data 1.3.21 (sindrome ansioso depressiva reattiva) e in data 30.9.2021
(psicosi reattiva), vi è il fatto che tale evento (il mancato trasferimento) non viene neanche riferito dalla paziente nella valutazione psicologica effettuata in data 3.2.2021 e riportata nella relazione, datata
1.3.2021, del centro clinico di valutazione del disagio lavorativo della Pt_9
7.10- Tali risultanze istruttorie inducono pertanto ad escludere che la frustrazione, pure percepibile dalle email esaminate, e lo stress patito dalla ricorrente, riscontrabile dalla documentazione medica, posano essere ascritti alla responsabilità colposa del datore di lavoro, così come inducono ad escludere che la scelta dell'orario ridotto e la conseguente perdita pensionistica possano essere imputati alle sofferenze scaturite da condotte datoriali poste in essere in violazione dell'art. 2087 c.c.
8.- Il ricorso va pertanto rigettato. pagina 21 di 22 9.- La complessità della vicenda esaminata induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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