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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1449 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PODESTA' PAOLA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. FARINA FEDERICO, giusta delega in atti Controparte_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 14.09.2014 in Borgio Verezzi (SV), trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Borgio Verezzi al numero 16, parte II, serie A, anno 2014, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgio Verezzi, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Loano, via degli Alpini 8/2 viene assegnata con l'attuale arredo alla
SI.ra . Il SI. ha ormai da tempo trasferito il proprio domicilio, Parte_1 Controparte_1
portando seco i propri effetti personali.
3. I figli minori, e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile Per_1 Pt_1
collocazione abitativa presso la madre, con il seguente PIANO GENITORIALE
I. il padre potrà/dovrà tenere con sé e con le seguenti modalità: Per_1 Pt_1
a. dal lunedì pomeriggio alle ore 18,00 alle ore 8,00 di martedì, quando li accompagnerà a scuola
(o presso la casa materna in caso di giorno non scolastico), nonché il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 8,00 di venerdì, quando li accompagnerà a scuola (o presso la casa materna in caso di giorno non scolastico).
b. un week end alternato dalle ore 8,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica. Nella settimana in cui il SI. non terrà con sé i figli nel week end li terrà seco dalle ore 18,00 del venerdì alle CP_1
ore 8,30 del sabato, quando si premunirà di riaccompagnarli a casa o presso la scuola.
c. Nel caso in cui i bambini dovessero ammalarsi e, conseguentemente, non potessero andare a scuola
– campo solare, o nel caso in cui la scuola – campo solare dovesse essere chiuso per motivazioni varie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, emergenze meteo, ponti, chiusure secondo il calendario scolastico, etc.), qualora il genitore che abbia con sé i figli intenda avvalersi di baby-
sitter (a sue spese), dovrà darne previa comunicazione all'altro genitore, che comunicherà se intende tenere con sé i figli.
d. Nel periodo natalizio i genitori terranno i figli con il criterio dell'alternanza per quanto riguarda le festività (nel caso e stessero con il padre a Natale, i figli trascorreranno con la madre Per_1 Pt_1
la vigilia, e viceversa l'anno successivo), e così anche per il periodo pasquale (per quanto concerne la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, che i bambini trascorreranno con uno o l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo); il medesimo criterio dell'alternanza - annuale - varrà anche per tutte le altre festività.
e. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli almeno 2 settimane anche non consecutive
(al massimo 9 giorni consecutivi), in aggiunta ai giorni già di sua spettanza. La SI.ra potrà Pt_1
organizzare 2 settimane di ferie con i figli (al massimo 9 giorni consecutivi), in aggiunta ai giorni già di sua spettanza. Le ferie dei genitori con i figli dovranno concordarsi almeno un mese prima. Entrambi i genitori potranno recarsi fuori regione e all'estero con e , purché siano Pt_1 Per_1
garantite le comunicazioni figli/genitori. Ulteriori brevi periodi di vacanza nel corso dell'anno possono essere concordati dai genitori.
f. i genitori si premuniranno, nelle varie circostanze, di rispondere ad eventuali richieste di informazioni sulle condizioni di salute dei bambini;
entrambi i genitori si impegnano, quando i figli saranno in vacanza con l'uno o con l'altro genitore, a fornire l'esatta ubicazione del luogo dove dimoreranno, un recapito telefonico e la fascia oraria in cui poter chiamare.
g. Se richiesto dai genitori, i figli trascorreranno con la mamma il giorno della festa della mamma e con il papà il giorno della festa del papà.
h. I compleanni di e , se possibile, verranno condivisi. Se i rapporti fra i coniugi non lo Per_1 Pt_1
permetteranno, i figli trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore, il tutto con il criterio dell'alternanza annuale.
i. I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore rimarranno inalterati anche durante il periodo estivo. Viene già concordato che e verranno iscritti al campo solare, e Per_1 Pt_1 Per_1
continuerà a frequentare l'attuale scuola materna.
I. Il SI. verserà alla SI.ra la somma di € 250,00 per il mantenimento ordinario di CP_1 Pt_1
ogni figlio, entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra . La somma dovuta per il Pt_1
mantenimento dei bambini verrà automaticamente rivalutata di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il SI. corrisponderà altresì, fin da subito, alla SI.ra il 50 % delle spese straordinarie CP_1 Pt_1
che si dovessero rendere necessarie per i minori, secondo le previsioni del protocollo concordato presso il Tribunale di Savona per le spese relative al mantenimento dei figli, così come infra riprese.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eSIenze
ordinarie di vita dei minori e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica. Il prescuola, il doposcuola e la baby-sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle,
invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale,
delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria.
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. *SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente.
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'eSIenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es,
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti.
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo l0 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
III. Gli assegni famigliari (o assegno unico), se previsti, verranno percepiti dal genitore collocatario.
IV. La macchina di proprietà della SI.ra rimarrà di proprietà e nella disponibilità della stessa. Pt_1
V. Il furgone di proprietà del SI. , rimarrà di proprietà e nella disponibilità dello stesso. CP_1
VI. Quanto eventualmente presente nei conti correnti e nei depositi titoli cointestati (ivi comprese eventuali assicurazioni e/o affini), verranno nelle more del procedimento chiusi e le somme in esse contenute verranno ripartite nella percentuale che i coniugi concorderanno.
VII. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 09.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo