Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1950-51 e per le opere pubbliche di carattere straordinario e' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 per gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 .
Per l'esercizio finanziario 1950-51 e per le opere pubbliche di carattere straordinario e' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 per gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 .