Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2025, proposto da
AL CI, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 4638/2024 pubblicata il 18.11.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 2779/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. HA GO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato in data 11 luglio 2025, la signora AL CI agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4638/2024 del 18 novembre 2024 (R.G. n. 2779/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrisponderle l’importo complessivo lordo di € 2.256,19, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di “retribuzione professionale docenti” ex art. 7, CCNL 2001, dovuta alla ricorrente in forza delle attività svolte alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, sulla scorta di contratti di lavoro a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore dei difensori antistatari e non formano dunque oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede, altresì, che l’intimato Ministero sia condannato al pagamento della c.d. “penalità di mora” e che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nei termini di seguito esposti, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 27 dicembre 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, versando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, l’importo complessivo lordo di € 2.256,19 dovutole a titolo di “retribuzione professionale docenti”, maggiorato di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la sentenza da ottemperare ha già stabilito il pagamento di interessi legali il cui tasso di interesse risulta ampiamente satisfattivo anche per l’ulteriore eventuale ritardo che abbia a verificarsi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, dell’assenza di profili di complessità nonché del carattere seriale del contenzioso in materia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4638/2024 del 18 novembre 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Respinge la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 1, lett. e), c.p.a.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00 (ottocento euro), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HA GO |
IL SEGRETARIO