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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 16.09.2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ed a scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 804/2024 R.G.A.C., promossa con Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.: dall'avv. Buccolieri Gregorio (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, C.F._1 alla Via F. Acri n. 16, presso lo studio dell'avv. Alessia Vincenza Giovanna Biamonte (C.F.:
), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE -
C o n t r o
Il sig. (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Settingiano (CZ), alla Via S. Anna n. 52;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Avente ad oggetto : pagamento compensi professionali avvocato, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza, fissata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, ha precisato le conclusioni come in atti, insistendo per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti della posizione assunta, nel caso di specie, dalla sola parte ricorrente, unica ad essersi costituita.
Con il ricorso di cui in epigrafe, regolarmente notificato, il sopra indicato ricorrente, deducendo :
- di aver svolto, su mandato di parte resistente, l'attività professionale di avvocato in riferimento allo studio ed alla redazione del ricorso per separazione consensuale che riguardava quest'ultimo e che mirava a definire l'assetto coniugale ed i rapporti afferenti anche la figlia minore;
- che “una volta iscritta la causa a ruolo, il giudizio veniva interrotto e quindi estinto a seguito del ricongiungimento dei due coniugi”;
- che, “tuttavia l'avv. Buccolieri, in conseguenza dell'attività svolta non aveva percepito alcun compenso, rimanendo in tal modo creditore della complessiva somma di € 805,77, indicato nella notula di liquidazione allegata in atti”;
1 - che, “era d'obbligo precisare che la suddetta somma scaturiva dall'applicazione dei valori tabellari minimi, come per legge, relativi alla fase di studio della controversia nonché della fase introduttiva del giudizio”;
- che “vani erano stati i tentativi di interazione promossi sia da parte dell'avv. Buccolieri che da parte del di lui procuratore, con il sig. il quale, di contro, continuava a mantenere un CP_1 atteggiamento evasivo e dilatorio”, senza peraltro neppure rispondere all'inoltrata diffida di pagamento del 27.05.2023, ricevuta il successivo 7 giugno 2023;
- che “in data 20 settembre 2023 l'avv. Buccolieri presentava altresì apposita istanza presso l'On.le
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro per l'emanazione di opportuno parere di congruità che veniva deliberato ed emesso in data 15.01.2024, che riconosceva come congrua la cifra richiesta dall'odierna parte ricorrente e cioè euro 555 per compensi tabellari ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 oltre all'aumento del 15% per spese forfettizzate, al contributo C.p.a. 4% ed Iva 22% come per legge, per un totale complessivo di € 805,77”.
Tutto ciò premesso, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parte resistente rimaneva contumace sicché la causa, istruita esclusivamente sulla base delle risultanze documentali prodotte dalla controparte, in rituale allegazione, all'odierna udienza, dopo breve discussione è stata decisa dal Tribunale, all'esito dello scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, dando immediata lettura delle sentenza con motivazione contestuale che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
La domanda promossa è fondata e, pertanto, merita di essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia della parte resistente, la quale, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente al giudizio.
Ciò detto, devesi rilevare, alla luce delle risultanze documentali presenti in atti, che parte deducente ha fornito la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'azionata pretesa, sia in ordine all'an, attraverso la produzione dell'intero fascicolo riguardante la separazione personale citata in premessa
(ivi compreso il mandato processuale), che al quantum richiesto, attraverso anche il deposito del parere di congruità proveniente dal COA che, alla luce dell'impegno profuso dallo stesso professionista, nell'ambito del procedimento sopra riportato, e della corretta disciplina applicabile ratione temporis, non può che apparire correttamente determinato.
Ne deriva, pertanto, in accoglimento dell'avanzata domanda, la condanna della parte resistente al pagamento, nei confronti dell'avv. Gregorio Buccolieri, della posta di € 805,77, per l'attività professionale di avvocato dallo stesso ricorrente svolta, come documentata e provata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, determinate facendo applicazione dei valori minimi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in corrispondenza con il valore della promossa domanda (pari ad € 805,77), trovano ristoro come da dispositivo..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia della sopra indicata parte resistente, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, visti gli artt 14 D.Lgs n. 150/2011 e 281 terdecies c.p.c., così provvede:
2 - accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione che l'avv.
Gregorio Buccolieri è creditore nei confronti del sig. a titolo di compenso professionale, CP_1 per le causali indicate in motivazione, della somma di € 805,77, condanna lo stesso resistente al pagamento di detto importo in suo favore;
- condanna il medesimo odierno resistente alla refusione delle spese di lite, in favore della controparte, che si liquidano in complessivi € 693,00, di cui € 43,00 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 16.09.2025
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ed a scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 804/2024 R.G.A.C., promossa con Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.: dall'avv. Buccolieri Gregorio (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, C.F._1 alla Via F. Acri n. 16, presso lo studio dell'avv. Alessia Vincenza Giovanna Biamonte (C.F.:
), dal quale è altresì rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE -
C o n t r o
Il sig. (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Settingiano (CZ), alla Via S. Anna n. 52;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Avente ad oggetto : pagamento compensi professionali avvocato, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza, fissata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, ha precisato le conclusioni come in atti, insistendo per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti della posizione assunta, nel caso di specie, dalla sola parte ricorrente, unica ad essersi costituita.
Con il ricorso di cui in epigrafe, regolarmente notificato, il sopra indicato ricorrente, deducendo :
- di aver svolto, su mandato di parte resistente, l'attività professionale di avvocato in riferimento allo studio ed alla redazione del ricorso per separazione consensuale che riguardava quest'ultimo e che mirava a definire l'assetto coniugale ed i rapporti afferenti anche la figlia minore;
- che “una volta iscritta la causa a ruolo, il giudizio veniva interrotto e quindi estinto a seguito del ricongiungimento dei due coniugi”;
- che, “tuttavia l'avv. Buccolieri, in conseguenza dell'attività svolta non aveva percepito alcun compenso, rimanendo in tal modo creditore della complessiva somma di € 805,77, indicato nella notula di liquidazione allegata in atti”;
1 - che, “era d'obbligo precisare che la suddetta somma scaturiva dall'applicazione dei valori tabellari minimi, come per legge, relativi alla fase di studio della controversia nonché della fase introduttiva del giudizio”;
- che “vani erano stati i tentativi di interazione promossi sia da parte dell'avv. Buccolieri che da parte del di lui procuratore, con il sig. il quale, di contro, continuava a mantenere un CP_1 atteggiamento evasivo e dilatorio”, senza peraltro neppure rispondere all'inoltrata diffida di pagamento del 27.05.2023, ricevuta il successivo 7 giugno 2023;
- che “in data 20 settembre 2023 l'avv. Buccolieri presentava altresì apposita istanza presso l'On.le
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro per l'emanazione di opportuno parere di congruità che veniva deliberato ed emesso in data 15.01.2024, che riconosceva come congrua la cifra richiesta dall'odierna parte ricorrente e cioè euro 555 per compensi tabellari ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 oltre all'aumento del 15% per spese forfettizzate, al contributo C.p.a. 4% ed Iva 22% come per legge, per un totale complessivo di € 805,77”.
Tutto ciò premesso, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parte resistente rimaneva contumace sicché la causa, istruita esclusivamente sulla base delle risultanze documentali prodotte dalla controparte, in rituale allegazione, all'odierna udienza, dopo breve discussione è stata decisa dal Tribunale, all'esito dello scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, dando immediata lettura delle sentenza con motivazione contestuale che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
La domanda promossa è fondata e, pertanto, merita di essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia della parte resistente, la quale, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente al giudizio.
Ciò detto, devesi rilevare, alla luce delle risultanze documentali presenti in atti, che parte deducente ha fornito la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'azionata pretesa, sia in ordine all'an, attraverso la produzione dell'intero fascicolo riguardante la separazione personale citata in premessa
(ivi compreso il mandato processuale), che al quantum richiesto, attraverso anche il deposito del parere di congruità proveniente dal COA che, alla luce dell'impegno profuso dallo stesso professionista, nell'ambito del procedimento sopra riportato, e della corretta disciplina applicabile ratione temporis, non può che apparire correttamente determinato.
Ne deriva, pertanto, in accoglimento dell'avanzata domanda, la condanna della parte resistente al pagamento, nei confronti dell'avv. Gregorio Buccolieri, della posta di € 805,77, per l'attività professionale di avvocato dallo stesso ricorrente svolta, come documentata e provata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, determinate facendo applicazione dei valori minimi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in corrispondenza con il valore della promossa domanda (pari ad € 805,77), trovano ristoro come da dispositivo..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia della sopra indicata parte resistente, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, visti gli artt 14 D.Lgs n. 150/2011 e 281 terdecies c.p.c., così provvede:
2 - accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione che l'avv.
Gregorio Buccolieri è creditore nei confronti del sig. a titolo di compenso professionale, CP_1 per le causali indicate in motivazione, della somma di € 805,77, condanna lo stesso resistente al pagamento di detto importo in suo favore;
- condanna il medesimo odierno resistente alla refusione delle spese di lite, in favore della controparte, che si liquidano in complessivi € 693,00, di cui € 43,00 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 16.09.2025
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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