Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
857/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
09.08.1992 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANNABELLA BRUMANA, i quali hanno rassegnato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Olgiate Molgora.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Olgiate Molgora, Via
Pianezzo n. 13 int 1a favore del Signor Parte_1
pagina 1 di 5
3. Dare atto che tutte le condizioni economiche e non economiche concordate nel ricorso sono state eseguite prima d'ora e che nulla più è dovuto reciprocamente fra i Signori e Parte_1 Pt_2
;
[...]
4. Spese del procedimento a carico del Signor esclusivamente pro bono pacis Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito concordatario il 17.9.2021 a Olgiate Molgora, nel corso del quale non sono nati figli.
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 1.7.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
i coniugi come in epigrafe generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati
R I C O R R O N O al Presidente del Tribunale di Lecco affinché: […] rimetta gli atti al Collegio per omologare la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Il Signor continuerà a vivere nell'appartamento di Olgiate Molgora, Via Pianezzo n. 13 int. Pt_1
1, di proprietà esclusiva dei di lui genitori, al quale con il loro consenso viene assegnato in uso;
3. quanto ai beni, suppellettili, elettrodomestici e arredi contenuti nella casa coniugale, di proprietà delle parti, vengono così suddivisi:
a. alla SI vengono assegnati in proprietà piena ed esclusiva la camera da letto Pt_2 costituita da libreria, “cubotti”, scrivania, comò, mensole e letto (struttura e materasso); la cucina costituita da n. 2 sedie, penisola, accessori, tutti i mobili ed elettrodomestici nel locale cucina, n. 6 mensole;
b. al Signor vengono assegnati in proprietà piena ed esclusiva gli arredi e beni del bagno, Pt_1 costituito da mobili, box doccia e sanitari, lavatrice, asciugatrice;
il soggiorno costituito da TV, mobili, divano, tavolo e tavolini. Viene inoltre assegnata in proprietà piena ed esclusiva l'aspirapolvere.
4. Inoltre, la collezione di “Lego” tenuta dalle parti e ad oggi custodita presso l'abitazione di Olgiate Molgora, viene così suddivisa: al Signor vengono assegnati in proprietà piena ed esclusiva: Pt_1 e;
; Casa sull'albero; renne ed elfi;
il treno di Harry Per_1 CP_1 Controparte_2 Per_2
Alla SI vengono assegnati in proprietà piena ed esclusiva Macchina da CP_3 Pt_2 scrivere;
Super RI X2, Delorean;
Ferrari; Lamborghini;
montagne russe;
5. il Signor inoltre, verserà alla SI la somma onnicomprensiva di € 500,00 Pt_1 Pt_2
(euro cinquecento/00), una tantum, che le parti concordano come conguaglio forfettario sulla divisione dei beni comuni;
pagina 2 di 5 6. la SI dovrà provvedere ad asportare dalla ex casa coniugale tutti i beni sopra Pt_2 descritti a lei assegnati entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, unitamente alla consegna al Signor di una copia di chiavi dell'appartamento ancora in suo possesso. Entro il Pt_1 medesimo termine il Signor dovrà effettuare il versamento di € 500,00.- di cui sopra alla Pt_1
SI , con bonifico al seguente IBAN [...]; Pt_2
7. i Signori e si danno reciprocamente atto di aver estinto il conto corrente comune, Pt_1 Pt_2 acceso per le necessità famigliari, e di essersene suddivisi di comune accordo il saldo, prima d'ora;
8. la SI dichiara di aver asportato prima d'ora tutti i suoi effetti personali e che quindi Pt_2
– fatti salvi i beni descritti al capitolo 3.a del presente atto - non vi sono altri beni di sua proprietà/spettanza nella ex casa coniugale;
9. Tias, il golden retriver di proprietà del Signor rimarrà di proprietà esclusiva del medesimo. Pt_1
La SI potrà tenerlo con sé una volta al mese, con preavviso telefonico di almeno 7 Pt_2 giorni, compatibilmente con gli impegni del Signor e nel rispetto del benessere del cane. I Pt_1 tempi di permanenza di Tias presso la SI dovranno essere concordati fra le parti, non oltre i 7 giorni consecutivi al mese. Inoltre, qualora il Signor dovesse assentarsi senza poter portare Pt_1 con sé Tias, potrà chiedere alla SI , ove lei accetti, di tenerlo presso di lei, concordando Pt_2
i tempi. La SI , in ogni caso, si impegna a tenere Tias in luoghi idonei e sicuri, sotto la Pt_2 sua personale responsabilità e ad accudirlo per tutto il tempo che rimarrà con lei, provvedendo al suo nutrimento;
dovrà inoltre informare tempestivamente il Signor in caso di problemi di salute o Pt_1 di altro genere che il cane dovesse manifestare quando è con lei. Le spese veterinarie, di assicurazione e ogni altra riferita al cane rimarranno a carico del Signor La SI dovrà Pt_1 Pt_2 rimborsare i costi delle spese veterinarie che dovessero restare a carico del Signor qualora Pt_1 fossero necessarie per malesseri o incidenti occorsi a Tias per disattenzione, insufficiente custodia o stati di pericolo causati dalla condotta della medesima SI o di suoi famigliari;
Pt_2
10. le autovetture Ford KU targate FZ588MF (intestata al Signor e Ford Fiesta FJ996SV Pt_1
(intestata alla SI ) rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, senza Pt_2 dare luogo a conguaglio;
11. con la regolare esecuzione di quanto qui pattuito, le parti dichiarano di aver composto e definito ogni rapporto economico e non economico fra loro in essere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque ragione e titolo, in particolare in riferimento al matrimonio e allo scioglimento della comunione, anche de residuo. Si danno reciprocamente atto che non vi sono altri beni/crediti da suddividere, né situazioni debitorie comuni nei confronti di terzi creditori (mutui, finanziamenti, fidi ecc.).
12. Data la loro autonomia economica, entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni di contributo al mantenimento.
13. Entrambi i coniugi, inoltre, prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
14. Le parti si impegnano sin d'ora a depositare in Cancelleria rinuncia di opposizione al provvedimento di omologa della separazione
15. Spese del procedimento, esclusivamente pro bono pacis, a carico del Signor Pt_1
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 5 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 176/2024 del 18.9.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3,
n. 2, lett. b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti, con le note depositate il 25.3.2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da concordate.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 1.7.2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, in data 17.9.2021 in Olgiate Molgora, trascritto Pt_1 Parte_2
al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 2021 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
omologa pagina 4 di 5 le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLGIATE MOLGORA di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5