Sentenza 23 gennaio 1968
Massime • 1
L'opposizione al precetto cambiario e regolata dalle Disposizioni del codice di procedura civile, salvo le modificazioni al regime processuale imposte dagli art. 64 e 65 della legge cambiaria, applicabili sempre che non siano incompatibili con le Disposizioni generali contenute nel codice. Pertanto l'opposizione anteriore all'inizio della esecuzione va proposta con atto di citazione al giudice competente ai sensi dell'art.615 primo comma, cod.proc.civ., ma allegando la citazione notificata, potra chiedersi, con ricorso al Presidente del tribunale o al pretore, la sospensione della esecuzione e quindi del suo stesso inizio, in base all'art. 64 della legge cambiaria salvo riesame del provvedimento in corso di giudizio in base all'art. 65 stessa legge. L'opposizione successiva all'inizio della esecuzione deve essere proposta con ricorso al giudice della esecuzione ai sensi dell'art.615, secondo comma cod.proc.civ., e questi, prima di rimettere eventualmente le parti dinanzi al giudice competente, decidera in ordine alla sospensione. ( Conf. 2275-63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/1968, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1968 |
Testo completo
L'opposizione al precetto cambiario e regolata dalle Disposizioni del codice di procedura civile, salvo le modificazioni al regime processuale imposte dagli art. 64 e 65 della legge cambiaria, applicabili sempre che non siano incompatibili con le Disposizioni generali contenute nel codice. Pertanto l'opposizione anteriore all'inizio della esecuzione va proposta con atto di citazione al giudice competente ai sensi dell'art.615 primo comma, cod.proc.civ., ma allegando la citazione notificata, potra chiedersi, con ricorso al Presidente del tribunale o al pretore, la sospensione della esecuzione e quindi del suo stesso inizio, in base all'art. 64 della legge cambiaria salvo riesame del provvedimento in corso di giudizio in base all'art. 65 stessa legge. L'opposizione successiva all'inizio della esecuzione deve essere proposta con ricorso al giudice della esecuzione ai sensi dell'art.615, secondo comma cod.proc.civ., e questi, prima di rimettere eventualmente le parti dinanzi al giudice competente, decidera in ordine alla sospensione. ( Conf. 2275-63).*