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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1595/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.2.2025
TRA
(P.IVA e c.f. sub n. 08/2018 Parte_1 P.IVA_1
Reg. fall. dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 8 del 7.3.2018), in persona dei Curatori, avv. e dott. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 Parte_3 procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce all'atto di appello, resa in esecuzione del decreto di autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento, dott.sa Valentina
Vitulano, del 16.3.2021, dall'avv. MARCO CAGGIANO (c.f. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Salerno alla via Lungomare Trieste n. 190;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, nonché in forza di delibera di incarico n. 1026 del 10.11.2021, dagli avv.ti FERDINANDO SCOTTO (c.f.
) e ROSA ANNA PELUSO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso lo studio del primo, sito in alla via F. Caracciolo n. 15; CP_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato in data 2.4.2021, il Parte_1
(d'ora innanzi solo ”) ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1414/2020, Pt_4 pubblicata il 5.10.2020, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, aveva rigettato la domanda proposta dal ancora in bonis per il pagamento del saldo delle prestazioni rese in favore del Pt_4
negli anni 2015, 2016 e 2017 e aveva condannato il , nelle Controparte_2 Parte_1 more intervenuto in giudizio, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 13.150,00, oltre accessori.
In particolare, il giudice del primo grado, dopo aver circoscritto l'oggetto del giudizio - indicandolo nel pagamento del saldo delle prestazioni erogate dal nel 2015, 2016 e 2017, Pt_4 nonché nel risarcimento del danno da ritardato pagamento -, in accoglimento delle eccezioni Parte dell' rilevava che le fatture relative agli anni 2015 e 2016 risultavano integralmente pagate dall' , che aveva depositato a tal fine gli ordini di pagamento;
e che le fatture del Controparte_1
2017 risultavano anch'esse pagate mediante produzione in giudizio degli ordini di pagamento, ad eccezione delle fatture nn. 1, 2 e 42. Con riferimento a tali ultime fatture, il Tribunale riteneva che, Part pur mancando la prova del pagamento, nulla era dovuto dall' , in quanto “l' ha Controparte_1 dedotto la non debenza dei saldi in ragione dell'avvenuto superamento, da parte del centro accreditato, del cd. tetto di spesa” e il “Centro non aveva fornito nessuna prova di senso opposto”, Part considerato che “il detto tetto di spesa costituisce il limite di spesa sostenibile dal parte del ”, di talché “il mancato superamento del tetto è elemento costitutivo del diritto di credito azionato” (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il , lamentando, con il primo Parte_7
Parte motivo, l'errore del giudice nell'aver ritenuto provato il pagamento eccepito dall' con riferimento alle fatture emesse per le prestazioni rese negli anni 2015, 2016 e, parzialmente, 2017, deducendo che nessuna prova era stata fornita nel caso di specie, stante l'inidoneità a tal fine della documentazione prodotta dall'azienda sanitaria. Con il secondo e il terzo motivo, ha lamentato l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto che i crediti di cui alle fatture nn. 1, 2 e 42 del 2017 fossero non dovuti per avvenuto superamento del tetto di spesa di branca, deducendo in merito, da un lato, che il superamento del tetto di spesa non era oggetto del giudizio di primo grado, in quanto Parte mai dedotto e provato dall' e, dall'altro lato, che comunque, l'onere della prova dell'avvenuto superamento del tetto costituiva un fatto estintivo/impeditivo del credito, il cui onere della prova incombeva sulla debitrice. Con il quarto motivo, poi, l'appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia in relazione alla domanda - riproposta in sede di gravame - di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di contrarre ex art. 1337 c.c. e dell'obbligo di buona fede, Parte derivante dal rifiuto ingiustificato e illegittimo dell' di sottoscrivere i contratti per gli anni 2016
2 e 2017 e con il quinto motivo, infine, ha riproposto la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., anch'essa formulata in primo grado e non esaminata dal Tribunale.
Ha chiesto, quindi, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, di Parte accogliere le domande già avanzate in primo grado e di condannare l' al pagamento della somma di € 406.270,58, oltre interessi moratori ex art. 7 del contratto, a titolo di saldo delle prestazioni rese negli anni 2015, 2016 e 2017, nonché della somma di € 925.002,72, oltre interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c., a titolo di risarcimento per violazione degli obblighi di cui Parte agli artt. 1337, 1174, 1175, 1338, 1358 e 1375 c.c.; ovvero, in subordine di condannare l' ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento del medesimo importo di cui all'art. 406.270,58, oltre spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Parte Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, riportandosi alle argomentazioni e difese già articolate in primo grado.
All'udienza collegiale del 19.2.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, rilevato che merita accoglimento il primo motivo di appello relativo all'errore compiuto dal primo giudice in ordine alla valutazione della prova del pagamento fornita Parte dall' Parte Costituendosi in giudizio in primo grado, infatti, l' aveva eccepito quale fatto estintivo del debito rivendicato dal Centro l'avvenuto pagamento, depositando per ogni fattura (ad eccezione delle fatture nn. 1, 2 e 42 del 2017, per le quali aveva eccepito il mancato pagamento per il superamento del tetto di spesa) copia degli ordinativi di pagamento, ritenuti dal primo giudice idonei a dimostrare la fondatezza dell'eccezione solutoria.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1182 c.c. “il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro, che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass., n. 149/2003; in senso conforme, più di recente, Cass., 8046/2023, secondo cui: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal
"solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità
3 solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme”).
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che la disposizione di pagamento mediante l'ordine interno di esecuzione non può costituire prova dell'avvenuto effettivo pagamento di tutte le fatture relative alle prestazioni rese negli anni 2015, 2016 e 2017.
Deve, invece, ritenersi provato il pagamento integrale delle fatture nn. 20 e 22 del 2015 e il pagamento parziale (limitatamente alla somma di € 76.062,51) della fattura n. 24 del 15.9.2015:
l'esecuzione di tali pagamenti, infatti, è stato riconosciuto dallo stesso Centro nell'atto di appello.
Osserva, tuttavia, la Corte che, nonostante la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento Parte eccepito dall' la domanda del Centro di condanna dell'azienda sanitaria a pagare la somma di
€ 406.270,58, quale saldo delle prestazioni rese negli anni 2015, 2016 e 2017, non può essere accolta.
E', infatti, pacifico tra le parti, e costituisce il presupposto fattuale della successiva domanda risarcitoria formulata dal , che i contratti relativi alle prestazioni rese nel 2016 e nel 2017 non Pt_4 sono mai stati sottoscritti tra le parti.
Secondo quanto più volte affermato da questa Corte a partire dalla sentenza 22 novembre 2011,
n. 3584 (confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23657/2015, con principi già espressi dalla sentenza n. 1740/2011, nonché da C. Cost. 28 luglio 1995, n. 416 e successivamente ribaditi da Cass. n. 17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020):
a) il soggetto che si assuma creditore nei confronti di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate dopo il 1996 a soggetti assistiti dal Controparte_2
in quanto titolare di una struttura all'uopo provvisoriamente accreditata, ha l'onere di
[...] fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'azienda sanitaria locale che asserisca sua debitrice;
b) poiché, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti ad substantiam al requisito della forma scritta, la prova di tale contratto deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al comb. disp. degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni;
c) il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti (cfr. in analoga fattispecie
Cass. n. 23657/2015).
Va, altresì, precisato che quest'onere probatorio incombe sul titolare della struttura sanitaria accreditata, sia pur provvisoriamente, che agisca per il pagamento delle prestazioni erogate, anche qualora l'azienda sanitaria convenuta in giudizio non abbia tempestivamente e specificamente contestato la conclusione o il contenuto di detto contratto (v., ad es., la sent. 12 giugno 2018, n.
4 2866, che richiama quanto affermato in linea più generale da Cass. 23071/2016 e da ultimo Cass.,
8722/2024).
La mancanza di un contratto scritto per gli anni 2016 e 2017 impedisce, quindi, il riconoscimento dei compensi rivendicati a titolo di remunerazione per le prestazioni rese in tali anni, trovando essi la propria legittimazione in una valida stipulazione contrattuale. Né lo spontaneo pagamento delle prestazioni eseguite rende necessariamente dovuto anche il pagamento del saldo non pagato.
L'insussistenza del diritto al pagamento del saldo per le prestazioni rese negli anni 2016 e 2017 determina l'assorbimento e/o, comunque, il rigetto dei motivi di appello secondo e terzo, attinenti entrambi alla valutazione compiuta dal primo giudice in merito al superamento del tetto di spesa di branca per l'anno 2017 (legato al mancato pagamento delle fatture nn. 1, 2 e 42 del 2017) e al relativo riparto dell'onere probatorio.
In accoglimento del primo motivo di appello, quindi, stante la mancata prova dell'integrale pagamento di cui si è già detto sopra, risultano, invece, dovute al appellante le somme Parte_1 rivendicate a titolo di saldo per le prestazioni rese nel 2015, anno in cui risulta regolarmente sottoscritto il contratto regolante il rapporto di accreditamento. Parte Sebbene, infatti, l' nel presente giudizio di appello abbia genericamente contestato l'idoneità della fattura a costituire prova del credito, le prestazioni di cui alle fatture non sono state Parte specificamente contestate dall' in primo grado e, quindi, la loro regolare esecuzione deve ritenersi provata.
L'importo dovuto a tale titolo, sulla base dei pagamenti riconosciuti dalla stessa appellante e del prospetto riassuntivo contenuto alla pag. 5 dell'atto di appello, ammonta a complessivi € Parte 88.544,99 e l' va, quindi, condannata al relativo pagamento, non avendo, peraltro, proposto in primo grado una formale eccezione di compensazione con propri altri eventuali controcrediti, per i quali dovrà eventualmente insinuarsi al passivo del fallimento.
Su detto importo vanno, poi, calcolati gli interessi moratori di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2015, dalla data delle singole debenze al saldo.
Non può, invece, essere accolto il quarto motivo di appello formulato dal , sebbene esso Pt_4 vada accolto nella preliminare censura di omesso esame della domanda da parte del primo giudice.
Con esso, infatti, il ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla Parte_7 domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di sottoscrivere il contratto negli anni 2016 e 2017 e per violazione delle regole di buona fede contrattuale, rivendicando un danno di
€ 925.002,72, determinato sulla base del decremento di fatturato negli anni 2016 e 2017 rispetto all'anno 2015.
Correttamente l'appellante ha rilevato l'omessa pronuncia del primo giudice su tale domanda;
a
5 ben vedere, peraltro, la domanda era stata erroneamente interpretata dal Tribunale che l'aveva qualificata come domanda di risarcimento per ritardo nei pagamenti.
Nel merito, tuttavia, la domanda non può essere accolta: a prescindere da ogni valutazione in Parte ordine alla sussistenza di un obbligo giuridico per l' di sottoscrivere i contratti con il Pt_4 appellante per tali anni, stanti anche i molteplici controlli e adempimenti preliminari previsti dal comma 1 dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, nonché la prevista sospensione dell'accreditamento
“in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo” (comma 2 quinquies del medesimo art. 8 quinquies), non è possibile liquidare a titolo risarcitorio il mancato reddito che sarebbe derivato al Centro dalla sottoscrizione dei contratti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante
(perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cass., 15147/2022; in senso analogo Cass., 24625/2015; Cass., 9960/2024 e precedentemente, Cass., 27648/2011, secondo la quale: “Alle ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. - configurabile anche nei rapporti tra privato e P.A. che agisca "iure privatorum" - si applica l'art. 1223 cod. civ., con la conseguenza che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno, purché in relazione immediata e diretta con la lesione dell'affidamento, e non del contratto, consistendo quindi il danno emergente nelle spese sostenute ed il lucro cessante nelle occasioni di lavoro mancate, mentre resta, in ogni caso, escluso quanto sarebbe stato dovuto in forza del contratto non concluso”).
Nessuna allegazione e prova è stata fornita dall'appellante in ordine alle spese sopportate nel corso delle trattative ovvero alle perdite sofferte per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto.
Nel caso in esame, inoltre, non può non sottolinearsi che mancherebbe la prova del danno subito a causa della condotta lamentata, anche ammesso che esso possa configurarsi come mancato guadagno legato al fatturato che il avrebbe conseguito all'esito della stipula dei contratti non Pt_4
Parte sottoscritti nel 2016 e nel 2017 con l'
Non solo, infatti, l'unico parametro di riferimento fornito dall'appellante è stato il fatturato del nell'anno 2015, senza nessuna prova del fatturato degli anni precedenti, tale da consentire Pt_4 una valutazione del trend del fatturato su un periodo più ampio;
ma, inoltre, la valutazione
6 dell'intero fatturato del , essendo verosimilmente legata anche a prestazioni diverse ed Pt_4 ulteriori rispetto a quelle erogate in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale in regime di accreditamento, non consente, in mancanza di altre prove, di valutare l'effettivo danno subito che Parte sia causalmente ricollegabile alla mancata sottoscrizione dei contratti con l'
Infine, non merita accoglimento neppure l'ulteriore motivo relativo all'omesso esame da parte del primo giudice della domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Ed infatti, sebbene erroneamente il Tribunale abbia omesso di esaminare anche tale domanda, con conseguente riforma della sentenza impugnata anche sul punto, la domanda in sé non risulta fondata, stante l'incompatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal e a Controparte_2 carico di quest'ultimo.
Al riguardo, infatti, è ben noto che il servizio sanitario, a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati
(art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della “degli Pt_8 elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili”
(Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione, che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata.
Questa Corte, altresì, evidenzia che sempre secondo i principi ripetutamente espressi dalla
Suprema Corte “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accredita il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la PA consegue dall'esecuzione delle prestazioni 'extra budget' assume carattere imposto” (Cass., n. 8722/2024 e Cass., n. 4757/2024).
Ancora, si deve rilevare, in linea generale, che i beneficiari di tali prestazioni vanno individuati Parte negli assistiti dal e non già nelle Pt_6
A tali già assorbenti considerazioni si aggiunge che l'appellante ha invocato la condanna Parte dell' ai sensi dell'art. 2041 c.c. nell'importo corrispondente a quello fatturato quale compenso contrattualmente previsto per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, trascurando che la
7 diminuzione patrimoniale (“depauperatio”) che afferma di aver subito e da indennizzare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non potrebbe giammai coincidere con la misura del compenso calcolato secondo le tariffe, occorrendo semmai aver riguardo ai costi ed esborsi effettivamente sopportati.
Al riguardo, tuttavia, nessuna allegazione e prova è stata fornita dal appellante, Pt_4 precludendo così non solo la determinazione del suo preciso ammontare, ma anche una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' Parte_9 va, quindi, condannata a pagare in favore del l'importo di € Controparte_3
88.544,99, a titolo di saldo delle prestazioni rese nell'anno 2015, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 7 del contratto dalle singole debenze al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, vista la soccombenza reciproca e il rigetto di molte delle domande proposte vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1414/2020, Parte_1 pubblicata il 5.10.2020, nei confronti dell' , in parziale accoglimento Controparte_4 dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna l' a pagare, in favore del appellante, la somma di € Parte_9 Parte_1
88.544,99, oltre interessi moratori ex art. 7 del contratto dalle singole debenze al saldo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1595/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.2.2025
TRA
(P.IVA e c.f. sub n. 08/2018 Parte_1 P.IVA_1
Reg. fall. dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 8 del 7.3.2018), in persona dei Curatori, avv. e dott. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 Parte_3 procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce all'atto di appello, resa in esecuzione del decreto di autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento, dott.sa Valentina
Vitulano, del 16.3.2021, dall'avv. MARCO CAGGIANO (c.f. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Salerno alla via Lungomare Trieste n. 190;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.IVA. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, nonché in forza di delibera di incarico n. 1026 del 10.11.2021, dagli avv.ti FERDINANDO SCOTTO (c.f.
) e ROSA ANNA PELUSO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso lo studio del primo, sito in alla via F. Caracciolo n. 15; CP_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato in data 2.4.2021, il Parte_1
(d'ora innanzi solo ”) ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 1414/2020, Pt_4 pubblicata il 5.10.2020, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, aveva rigettato la domanda proposta dal ancora in bonis per il pagamento del saldo delle prestazioni rese in favore del Pt_4
negli anni 2015, 2016 e 2017 e aveva condannato il , nelle Controparte_2 Parte_1 more intervenuto in giudizio, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 13.150,00, oltre accessori.
In particolare, il giudice del primo grado, dopo aver circoscritto l'oggetto del giudizio - indicandolo nel pagamento del saldo delle prestazioni erogate dal nel 2015, 2016 e 2017, Pt_4 nonché nel risarcimento del danno da ritardato pagamento -, in accoglimento delle eccezioni Parte dell' rilevava che le fatture relative agli anni 2015 e 2016 risultavano integralmente pagate dall' , che aveva depositato a tal fine gli ordini di pagamento;
e che le fatture del Controparte_1
2017 risultavano anch'esse pagate mediante produzione in giudizio degli ordini di pagamento, ad eccezione delle fatture nn. 1, 2 e 42. Con riferimento a tali ultime fatture, il Tribunale riteneva che, Part pur mancando la prova del pagamento, nulla era dovuto dall' , in quanto “l' ha Controparte_1 dedotto la non debenza dei saldi in ragione dell'avvenuto superamento, da parte del centro accreditato, del cd. tetto di spesa” e il “Centro non aveva fornito nessuna prova di senso opposto”, Part considerato che “il detto tetto di spesa costituisce il limite di spesa sostenibile dal parte del ”, di talché “il mancato superamento del tetto è elemento costitutivo del diritto di credito azionato” (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il , lamentando, con il primo Parte_7
Parte motivo, l'errore del giudice nell'aver ritenuto provato il pagamento eccepito dall' con riferimento alle fatture emesse per le prestazioni rese negli anni 2015, 2016 e, parzialmente, 2017, deducendo che nessuna prova era stata fornita nel caso di specie, stante l'inidoneità a tal fine della documentazione prodotta dall'azienda sanitaria. Con il secondo e il terzo motivo, ha lamentato l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto che i crediti di cui alle fatture nn. 1, 2 e 42 del 2017 fossero non dovuti per avvenuto superamento del tetto di spesa di branca, deducendo in merito, da un lato, che il superamento del tetto di spesa non era oggetto del giudizio di primo grado, in quanto Parte mai dedotto e provato dall' e, dall'altro lato, che comunque, l'onere della prova dell'avvenuto superamento del tetto costituiva un fatto estintivo/impeditivo del credito, il cui onere della prova incombeva sulla debitrice. Con il quarto motivo, poi, l'appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia in relazione alla domanda - riproposta in sede di gravame - di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di contrarre ex art. 1337 c.c. e dell'obbligo di buona fede, Parte derivante dal rifiuto ingiustificato e illegittimo dell' di sottoscrivere i contratti per gli anni 2016
2 e 2017 e con il quinto motivo, infine, ha riproposto la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., anch'essa formulata in primo grado e non esaminata dal Tribunale.
Ha chiesto, quindi, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, di Parte accogliere le domande già avanzate in primo grado e di condannare l' al pagamento della somma di € 406.270,58, oltre interessi moratori ex art. 7 del contratto, a titolo di saldo delle prestazioni rese negli anni 2015, 2016 e 2017, nonché della somma di € 925.002,72, oltre interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c., a titolo di risarcimento per violazione degli obblighi di cui Parte agli artt. 1337, 1174, 1175, 1338, 1358 e 1375 c.c.; ovvero, in subordine di condannare l' ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento del medesimo importo di cui all'art. 406.270,58, oltre spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Parte Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, riportandosi alle argomentazioni e difese già articolate in primo grado.
All'udienza collegiale del 19.2.2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, rilevato che merita accoglimento il primo motivo di appello relativo all'errore compiuto dal primo giudice in ordine alla valutazione della prova del pagamento fornita Parte dall' Parte Costituendosi in giudizio in primo grado, infatti, l' aveva eccepito quale fatto estintivo del debito rivendicato dal Centro l'avvenuto pagamento, depositando per ogni fattura (ad eccezione delle fatture nn. 1, 2 e 42 del 2017, per le quali aveva eccepito il mancato pagamento per il superamento del tetto di spesa) copia degli ordinativi di pagamento, ritenuti dal primo giudice idonei a dimostrare la fondatezza dell'eccezione solutoria.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1182 c.c. “il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro, che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass., n. 149/2003; in senso conforme, più di recente, Cass., 8046/2023, secondo cui: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal
"solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità
3 solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme”).
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che la disposizione di pagamento mediante l'ordine interno di esecuzione non può costituire prova dell'avvenuto effettivo pagamento di tutte le fatture relative alle prestazioni rese negli anni 2015, 2016 e 2017.
Deve, invece, ritenersi provato il pagamento integrale delle fatture nn. 20 e 22 del 2015 e il pagamento parziale (limitatamente alla somma di € 76.062,51) della fattura n. 24 del 15.9.2015:
l'esecuzione di tali pagamenti, infatti, è stato riconosciuto dallo stesso Centro nell'atto di appello.
Osserva, tuttavia, la Corte che, nonostante la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento Parte eccepito dall' la domanda del Centro di condanna dell'azienda sanitaria a pagare la somma di
€ 406.270,58, quale saldo delle prestazioni rese negli anni 2015, 2016 e 2017, non può essere accolta.
E', infatti, pacifico tra le parti, e costituisce il presupposto fattuale della successiva domanda risarcitoria formulata dal , che i contratti relativi alle prestazioni rese nel 2016 e nel 2017 non Pt_4 sono mai stati sottoscritti tra le parti.
Secondo quanto più volte affermato da questa Corte a partire dalla sentenza 22 novembre 2011,
n. 3584 (confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23657/2015, con principi già espressi dalla sentenza n. 1740/2011, nonché da C. Cost. 28 luglio 1995, n. 416 e successivamente ribaditi da Cass. n. 17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020):
a) il soggetto che si assuma creditore nei confronti di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate dopo il 1996 a soggetti assistiti dal Controparte_2
in quanto titolare di una struttura all'uopo provvisoriamente accreditata, ha l'onere di
[...] fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'azienda sanitaria locale che asserisca sua debitrice;
b) poiché, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti ad substantiam al requisito della forma scritta, la prova di tale contratto deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al comb. disp. degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni;
c) il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti (cfr. in analoga fattispecie
Cass. n. 23657/2015).
Va, altresì, precisato che quest'onere probatorio incombe sul titolare della struttura sanitaria accreditata, sia pur provvisoriamente, che agisca per il pagamento delle prestazioni erogate, anche qualora l'azienda sanitaria convenuta in giudizio non abbia tempestivamente e specificamente contestato la conclusione o il contenuto di detto contratto (v., ad es., la sent. 12 giugno 2018, n.
4 2866, che richiama quanto affermato in linea più generale da Cass. 23071/2016 e da ultimo Cass.,
8722/2024).
La mancanza di un contratto scritto per gli anni 2016 e 2017 impedisce, quindi, il riconoscimento dei compensi rivendicati a titolo di remunerazione per le prestazioni rese in tali anni, trovando essi la propria legittimazione in una valida stipulazione contrattuale. Né lo spontaneo pagamento delle prestazioni eseguite rende necessariamente dovuto anche il pagamento del saldo non pagato.
L'insussistenza del diritto al pagamento del saldo per le prestazioni rese negli anni 2016 e 2017 determina l'assorbimento e/o, comunque, il rigetto dei motivi di appello secondo e terzo, attinenti entrambi alla valutazione compiuta dal primo giudice in merito al superamento del tetto di spesa di branca per l'anno 2017 (legato al mancato pagamento delle fatture nn. 1, 2 e 42 del 2017) e al relativo riparto dell'onere probatorio.
In accoglimento del primo motivo di appello, quindi, stante la mancata prova dell'integrale pagamento di cui si è già detto sopra, risultano, invece, dovute al appellante le somme Parte_1 rivendicate a titolo di saldo per le prestazioni rese nel 2015, anno in cui risulta regolarmente sottoscritto il contratto regolante il rapporto di accreditamento. Parte Sebbene, infatti, l' nel presente giudizio di appello abbia genericamente contestato l'idoneità della fattura a costituire prova del credito, le prestazioni di cui alle fatture non sono state Parte specificamente contestate dall' in primo grado e, quindi, la loro regolare esecuzione deve ritenersi provata.
L'importo dovuto a tale titolo, sulla base dei pagamenti riconosciuti dalla stessa appellante e del prospetto riassuntivo contenuto alla pag. 5 dell'atto di appello, ammonta a complessivi € Parte 88.544,99 e l' va, quindi, condannata al relativo pagamento, non avendo, peraltro, proposto in primo grado una formale eccezione di compensazione con propri altri eventuali controcrediti, per i quali dovrà eventualmente insinuarsi al passivo del fallimento.
Su detto importo vanno, poi, calcolati gli interessi moratori di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto tra le parti per l'anno 2015, dalla data delle singole debenze al saldo.
Non può, invece, essere accolto il quarto motivo di appello formulato dal , sebbene esso Pt_4 vada accolto nella preliminare censura di omesso esame della domanda da parte del primo giudice.
Con esso, infatti, il ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla Parte_7 domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di sottoscrivere il contratto negli anni 2016 e 2017 e per violazione delle regole di buona fede contrattuale, rivendicando un danno di
€ 925.002,72, determinato sulla base del decremento di fatturato negli anni 2016 e 2017 rispetto all'anno 2015.
Correttamente l'appellante ha rilevato l'omessa pronuncia del primo giudice su tale domanda;
a
5 ben vedere, peraltro, la domanda era stata erroneamente interpretata dal Tribunale che l'aveva qualificata come domanda di risarcimento per ritardo nei pagamenti.
Nel merito, tuttavia, la domanda non può essere accolta: a prescindere da ogni valutazione in Parte ordine alla sussistenza di un obbligo giuridico per l' di sottoscrivere i contratti con il Pt_4 appellante per tali anni, stanti anche i molteplici controlli e adempimenti preliminari previsti dal comma 1 dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, nonché la prevista sospensione dell'accreditamento
“in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo” (comma 2 quinquies del medesimo art. 8 quinquies), non è possibile liquidare a titolo risarcitorio il mancato reddito che sarebbe derivato al Centro dalla sottoscrizione dei contratti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante
(perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cass., 15147/2022; in senso analogo Cass., 24625/2015; Cass., 9960/2024 e precedentemente, Cass., 27648/2011, secondo la quale: “Alle ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. - configurabile anche nei rapporti tra privato e P.A. che agisca "iure privatorum" - si applica l'art. 1223 cod. civ., con la conseguenza che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno, purché in relazione immediata e diretta con la lesione dell'affidamento, e non del contratto, consistendo quindi il danno emergente nelle spese sostenute ed il lucro cessante nelle occasioni di lavoro mancate, mentre resta, in ogni caso, escluso quanto sarebbe stato dovuto in forza del contratto non concluso”).
Nessuna allegazione e prova è stata fornita dall'appellante in ordine alle spese sopportate nel corso delle trattative ovvero alle perdite sofferte per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto.
Nel caso in esame, inoltre, non può non sottolinearsi che mancherebbe la prova del danno subito a causa della condotta lamentata, anche ammesso che esso possa configurarsi come mancato guadagno legato al fatturato che il avrebbe conseguito all'esito della stipula dei contratti non Pt_4
Parte sottoscritti nel 2016 e nel 2017 con l'
Non solo, infatti, l'unico parametro di riferimento fornito dall'appellante è stato il fatturato del nell'anno 2015, senza nessuna prova del fatturato degli anni precedenti, tale da consentire Pt_4 una valutazione del trend del fatturato su un periodo più ampio;
ma, inoltre, la valutazione
6 dell'intero fatturato del , essendo verosimilmente legata anche a prestazioni diverse ed Pt_4 ulteriori rispetto a quelle erogate in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale in regime di accreditamento, non consente, in mancanza di altre prove, di valutare l'effettivo danno subito che Parte sia causalmente ricollegabile alla mancata sottoscrizione dei contratti con l'
Infine, non merita accoglimento neppure l'ulteriore motivo relativo all'omesso esame da parte del primo giudice della domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Ed infatti, sebbene erroneamente il Tribunale abbia omesso di esaminare anche tale domanda, con conseguente riforma della sentenza impugnata anche sul punto, la domanda in sé non risulta fondata, stante l'incompatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal e a Controparte_2 carico di quest'ultimo.
Al riguardo, infatti, è ben noto che il servizio sanitario, a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati
(art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della “degli Pt_8 elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili”
(Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione, che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata.
Questa Corte, altresì, evidenzia che sempre secondo i principi ripetutamente espressi dalla
Suprema Corte “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accredita il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la PA consegue dall'esecuzione delle prestazioni 'extra budget' assume carattere imposto” (Cass., n. 8722/2024 e Cass., n. 4757/2024).
Ancora, si deve rilevare, in linea generale, che i beneficiari di tali prestazioni vanno individuati Parte negli assistiti dal e non già nelle Pt_6
A tali già assorbenti considerazioni si aggiunge che l'appellante ha invocato la condanna Parte dell' ai sensi dell'art. 2041 c.c. nell'importo corrispondente a quello fatturato quale compenso contrattualmente previsto per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, trascurando che la
7 diminuzione patrimoniale (“depauperatio”) che afferma di aver subito e da indennizzare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non potrebbe giammai coincidere con la misura del compenso calcolato secondo le tariffe, occorrendo semmai aver riguardo ai costi ed esborsi effettivamente sopportati.
Al riguardo, tuttavia, nessuna allegazione e prova è stata fornita dal appellante, Pt_4 precludendo così non solo la determinazione del suo preciso ammontare, ma anche una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' Parte_9 va, quindi, condannata a pagare in favore del l'importo di € Controparte_3
88.544,99, a titolo di saldo delle prestazioni rese nell'anno 2015, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 7 del contratto dalle singole debenze al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, vista la soccombenza reciproca e il rigetto di molte delle domande proposte vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1414/2020, Parte_1 pubblicata il 5.10.2020, nei confronti dell' , in parziale accoglimento Controparte_4 dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna l' a pagare, in favore del appellante, la somma di € Parte_9 Parte_1
88.544,99, oltre interessi moratori ex art. 7 del contratto dalle singole debenze al saldo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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