Ordinanza cautelare 18 novembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/12/2025, n. 22544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22544 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12395/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12395 del 2022, proposto da
UC RO, SI De IA, ID RA, CO RA, IA ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Christian Salutari, Federica Salutari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CO Di RE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’elenco degli ammessi alle prove motorio attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco dd. 19 luglio 2022 di cui all'avviso di pari data recante “pubblicazione elenco ammessi prove motorio attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco” pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 19 luglio 2022, per la parte in cui non prevede tra gli ammessi i ricorrenti in epigrafe specificati e relativo verbale di approvazione da parte della commissione esaminatrice e susseguente decreto adottato o adottando;
2) dell’elenco degli esiti della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco dd. 6 luglio 2022, di rettifica del precedente elenco, di cui all'atto sub 3) a seguito istanze di riesame. e relativo verbale di approvazione da parte della commissione esaminatrice e decreto del Capo Dipartimento, adottato o adottando, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DM Interno 18 settembre 2008;
3) dell’elenco degli esiti della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco dd. 17 giugno 2022 di cui all'avviso di pari data recante di “avviso pubblicazione esiti prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco” cui all'avviso pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 17 giugno 2022 e del relativo verbale di approvazione da parte della commissione esaminatrice e decreto del Capo Dipartimento, se adottato, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DM Interno 18 settembre 2008.
4) del test del candidato UC OR (questionario codice prova n. 2123344227) e relativi esiti;
5) del test del candidato IA ER (questionario codice prova n. 4311380639) e relativi esiti;
6) del test del candidato RA CO (questionario codice prova n. 6343880213) e relativi esiti;
7) del test del candidato De IA SI (questionario codice prova n. 0800451312) e relativi esiti;
8) del test del candidato ID RA (questionario codice prova n. 4672706036) e relativi esiti;
9) dei test dei candidati ammessi alle prove motorio-attitudinali di cui all'elenco sub 1) che precede;
10) del diario della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 10 maggio 2022;
11) dell’avviso “modalità operative per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco” Pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 12 aprile 2022., e del relativo verbale di approvazione da parte della commissione esaminatrice;
12) del Decreto Ministeriale del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 34 del 21 febbraio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami del 25 febbraio 2022 n. 16 recante “Concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” art. 6 e 7;
13) del Decreto del Ministero dell'Interno 18 settembre 2008 n. 163, come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 5 ottobre 2021, n.203, concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco” art. 2 e 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. DR ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti impugnano l’elenco degli ammessi alle prove motorio attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco dd. 19 luglio 2022 di cui all’avviso di pari data, deducendone la illegittimità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza di smaltimento in data 5 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che è sopravvenuta la carenza di interesse al ricorso per tutti i ricorrenti.
Ritenuto che al Collegio non resti che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR ET, Presidente, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DR ET |
IL SEGRETARIO