TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/10/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7758/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al registro affari contenzioso n. 7758 del 2019, posta in delibazione all'udienza del 9.10.2025 e vertente tra
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Bileci e dall'avv. Fabio Capri, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Labico Piazza della Libertà 16;
OPPONENTI
E
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, giusta procura in calce al ricorso monitorio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulia Nicolo', sito in Velletri (RM) alla Via A. Mammucari 32;
OPPOSTA
Oggetto: mutuo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 9 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza parziale del 27.2.2025 sono stati rigettati i motivi di opposizione relativi alla dedotta applicazione di anatocismo e all'usurarietà degli interessi praticati in relazione al rapporto di finanziamento personale numero PRS/ 045811213.3 concesso in data 28.4.2012, posto a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di causa n. R.G. 1978/2019. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza emessa in pari data, al fine di espletare un'integrazione della CTU “ al fine di verificare la corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello praticato, includendo nel relativo calcolo anche le spese connesse all'assicurazione con premio unico di € 3431,55, e in caso di difformità di procedere al ricalcolo delle poste mediante i criteri indicati dal predetto art. 125 bis VII comma TUB Appare invece necessitante di una ulteriore istruttoria l'ultimo motivo di opposizione concernente la dedotta difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivamente praticato tenuto conto dei costi connessi alle spese per assicurazioni con contestuale richiesta di ricalcolo del dovuto con applicazione dei criteri di cui all'art. 117 TUB”.
Esaminati i chiarimenti resi dal CTU con il deposito del 7.5.2025, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
Pur risultando provato e quindi fondato il credito azionato in via monitoria da parte dell'opposta sulla base della documentazione versata in atti (come menzionata nella sentenza parziale), l'opposizione appare meritevole di parziale accoglimento con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 125 bis TUB con riferimento al TAEG contrattualmente pattuito rispetto a quello applicato.
Come già esposto nella predetta sentenza parziale, l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità “le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”, dovendosi in questo contesto includere nella nozione “costo totale del credito” di cui all'art. 121 TUB “anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto le polizze assicurative, per quanto denominate come “facoltative” in contratto, siano da ritenersi in via presuntiva obbligatoria in caso di contestuale stipula delle stesse con il contratto di finanziamento (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III ord. n. 9352/2025, C.d.A. Ancona, Sez. I n. 1058/2025, C.d.A. Torino, Sez. I n. 353/2025). In particolare, è stato chiarito che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. Civ., Sez. VI-1 ord. n. 3025/2022, cfr. anche da ultimo Cass. Civ.,Sez. I, n. 3460/2024). Infatti i premi assicurativi versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento devono essere considerati quale spesa componente il “costo totale del credito” dal momento che è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento.
Su tali principi, la mancata inclusione dei premi assicurativi nel “costo complessivo del credito” di cui al TAEG pubblicizzato determina, nel caso di finanziamento a consumatori, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 125 bis VII comma TUB ossia la rideterminazione del TAEG ancorata ai tassi dei BOT. In questo contesto, va rilevato che parte opposta nelle note ex art. 127 ter c.p.c. relative all'udienza del 29.5.2025 ha allegato che le Polizze collettive n. 5075/01 e n. 5391/02, stipulate in occasione del contratto di finanziamento oggetto di causa, dovevano ritenersi facoltative come qualificate in tal senso dal contratto prevedendo per altro l'art. 4 delle condizioni di assicurazione, come riportato a pag, 3 di tali memorie, il diritto dell'aderente (ossia degli opponenti) dalle polizze entro 30 giorni dalla data di decorrenza, con contestuale cessazione della relativa efficacia, e l'art.
3.3 delle condizioni di contratto del finanziamento che “ in caso di estinzione anticipata.. la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o della portabilità, salvo il caso cui l'aderente, per il tramite del contraente, non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta … nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all'aderente … la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria;
tale parte è calcolata per il Premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla cadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
Ciò posto, va rilevato che non sono state versate in atti tempestivamente da parte opposta le condizioni generali di assicurazioni richiamate da quest'ultima nelle predette note ex art. 127 ter c.p.c. (né risultano depositati i relativi contratti) ed ivi riportate per estratto. Ne consegue che tale allegazione, non supportata documentalmente, non può essere valutata ai fini del decidere.
Invero, dall'art.
3.3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento richiamato da parte opposta emergono ulteriori elementi che, oltre alla contestualità, depongono nel far ritenere obbligatoria la polizza con premio unico di € 3431,55. Da tale clausola, emerge infatti che l'assicurazione aveva una durata pari al piano di rientro del finanziamento (cfr. in tal senso “salvo il caso cui l'aderente, per il tramite del contraente, non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta” deponente nel senso che l'assicurazione copriva tutto l'arco temporale del piano di rientro) ed aveva ad oggetto proprio la restituzione del capitale finanziato (cfr. l'espressione “la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria;
tale parte è calcolata per il Premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”).
Ne consegue che, in ossequio dei principi sopra richiamati, l'assicurazione con premio unico di € 3431,55 ha tutti gli elementi per ritenersi obbligatoria ai fini della concessione del prestito, essendo stata stipulata contestualmente al finanziamento, avendo durata pari al piano di rientro dal finanziamento ed avendo ad oggetto il capitale finanziato.
In questa prospettiva, è stata disposta, con l'ordinanza del 27.2.2025, l'integrazione di perizia al fine di verificare 1) corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello praticato, includendo in tale calcolo la polizza in esame;
2) in caso di difformità di procedere al calcolo delle poste mediante i criteri indicati al predetto art. 125 bis VII TUB.
Con riferimento al primo quesito, il CTU, secondo parametri e criteri del tutto condivisibili nonché calcoli privi di vizi, ha determinato il TAEG applicato in 13,3659% che risulta superiore al TAEG indicato nella modulistica contrattuale pari al 11,87000%. A fronte di tale rilievo, il CTU, in risposta al secondo quesito, ha proceduto a rideterminare il saldo del rapporto in esame, previo rideterminazione del piano di ammortamento (cfr. punto 1 pag. 7, integrazione di perizia) e tenuto conto delle somme corrisposte da parte opponente, in € 8.309,01. In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato ma parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 8.309,01, oltre interessi come da domanda monitoria, quale saldo debitorio del rapporto oggetto di causa.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti a fronte del fatto che a seguito dell'opposizione parzialmente fondata, il credito azionato da parte opposta si è notevolmente ridotto.
Le spese di CTU, come liquidate in atti, possono essere poste a carico delle parti in solido dal momento che “la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91e92c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Sez. I, Ord., n. 16074/2023), essendo le parti parzialmente soccombenti rispetto alle domande spiegate negli atti introduttivi del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) revoca il d.i. opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 8.309,01, oltre interessi come da domanda monitoria, quale saldo debitorio del rapporto oggetto di causa;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al registro affari contenzioso n. 7758 del 2019, posta in delibazione all'udienza del 9.10.2025 e vertente tra
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Bileci e dall'avv. Fabio Capri, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Labico Piazza della Libertà 16;
OPPONENTI
E
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, giusta procura in calce al ricorso monitorio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulia Nicolo', sito in Velletri (RM) alla Via A. Mammucari 32;
OPPOSTA
Oggetto: mutuo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 9 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza parziale del 27.2.2025 sono stati rigettati i motivi di opposizione relativi alla dedotta applicazione di anatocismo e all'usurarietà degli interessi praticati in relazione al rapporto di finanziamento personale numero PRS/ 045811213.3 concesso in data 28.4.2012, posto a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di causa n. R.G. 1978/2019. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza emessa in pari data, al fine di espletare un'integrazione della CTU “ al fine di verificare la corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello praticato, includendo nel relativo calcolo anche le spese connesse all'assicurazione con premio unico di € 3431,55, e in caso di difformità di procedere al ricalcolo delle poste mediante i criteri indicati dal predetto art. 125 bis VII comma TUB Appare invece necessitante di una ulteriore istruttoria l'ultimo motivo di opposizione concernente la dedotta difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivamente praticato tenuto conto dei costi connessi alle spese per assicurazioni con contestuale richiesta di ricalcolo del dovuto con applicazione dei criteri di cui all'art. 117 TUB”.
Esaminati i chiarimenti resi dal CTU con il deposito del 7.5.2025, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
Pur risultando provato e quindi fondato il credito azionato in via monitoria da parte dell'opposta sulla base della documentazione versata in atti (come menzionata nella sentenza parziale), l'opposizione appare meritevole di parziale accoglimento con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 125 bis TUB con riferimento al TAEG contrattualmente pattuito rispetto a quello applicato.
Come già esposto nella predetta sentenza parziale, l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità “le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”, dovendosi in questo contesto includere nella nozione “costo totale del credito” di cui all'art. 121 TUB “anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha ritenuto le polizze assicurative, per quanto denominate come “facoltative” in contratto, siano da ritenersi in via presuntiva obbligatoria in caso di contestuale stipula delle stesse con il contratto di finanziamento (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III ord. n. 9352/2025, C.d.A. Ancona, Sez. I n. 1058/2025, C.d.A. Torino, Sez. I n. 353/2025). In particolare, è stato chiarito che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. Civ., Sez. VI-1 ord. n. 3025/2022, cfr. anche da ultimo Cass. Civ.,Sez. I, n. 3460/2024). Infatti i premi assicurativi versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento devono essere considerati quale spesa componente il “costo totale del credito” dal momento che è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento.
Su tali principi, la mancata inclusione dei premi assicurativi nel “costo complessivo del credito” di cui al TAEG pubblicizzato determina, nel caso di finanziamento a consumatori, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 125 bis VII comma TUB ossia la rideterminazione del TAEG ancorata ai tassi dei BOT. In questo contesto, va rilevato che parte opposta nelle note ex art. 127 ter c.p.c. relative all'udienza del 29.5.2025 ha allegato che le Polizze collettive n. 5075/01 e n. 5391/02, stipulate in occasione del contratto di finanziamento oggetto di causa, dovevano ritenersi facoltative come qualificate in tal senso dal contratto prevedendo per altro l'art. 4 delle condizioni di assicurazione, come riportato a pag, 3 di tali memorie, il diritto dell'aderente (ossia degli opponenti) dalle polizze entro 30 giorni dalla data di decorrenza, con contestuale cessazione della relativa efficacia, e l'art.
3.3 delle condizioni di contratto del finanziamento che “ in caso di estinzione anticipata.. la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o della portabilità, salvo il caso cui l'aderente, per il tramite del contraente, non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta … nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all'aderente … la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria;
tale parte è calcolata per il Premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla cadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
Ciò posto, va rilevato che non sono state versate in atti tempestivamente da parte opposta le condizioni generali di assicurazioni richiamate da quest'ultima nelle predette note ex art. 127 ter c.p.c. (né risultano depositati i relativi contratti) ed ivi riportate per estratto. Ne consegue che tale allegazione, non supportata documentalmente, non può essere valutata ai fini del decidere.
Invero, dall'art.
3.3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento richiamato da parte opposta emergono ulteriori elementi che, oltre alla contestualità, depongono nel far ritenere obbligatoria la polizza con premio unico di € 3431,55. Da tale clausola, emerge infatti che l'assicurazione aveva una durata pari al piano di rientro del finanziamento (cfr. in tal senso “salvo il caso cui l'aderente, per il tramite del contraente, non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta” deponente nel senso che l'assicurazione copriva tutto l'arco temporale del piano di rientro) ed aveva ad oggetto proprio la restituzione del capitale finanziato (cfr. l'espressione “la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria;
tale parte è calcolata per il Premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”).
Ne consegue che, in ossequio dei principi sopra richiamati, l'assicurazione con premio unico di € 3431,55 ha tutti gli elementi per ritenersi obbligatoria ai fini della concessione del prestito, essendo stata stipulata contestualmente al finanziamento, avendo durata pari al piano di rientro dal finanziamento ed avendo ad oggetto il capitale finanziato.
In questa prospettiva, è stata disposta, con l'ordinanza del 27.2.2025, l'integrazione di perizia al fine di verificare 1) corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello praticato, includendo in tale calcolo la polizza in esame;
2) in caso di difformità di procedere al calcolo delle poste mediante i criteri indicati al predetto art. 125 bis VII TUB.
Con riferimento al primo quesito, il CTU, secondo parametri e criteri del tutto condivisibili nonché calcoli privi di vizi, ha determinato il TAEG applicato in 13,3659% che risulta superiore al TAEG indicato nella modulistica contrattuale pari al 11,87000%. A fronte di tale rilievo, il CTU, in risposta al secondo quesito, ha proceduto a rideterminare il saldo del rapporto in esame, previo rideterminazione del piano di ammortamento (cfr. punto 1 pag. 7, integrazione di perizia) e tenuto conto delle somme corrisposte da parte opponente, in € 8.309,01. In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato ma parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 8.309,01, oltre interessi come da domanda monitoria, quale saldo debitorio del rapporto oggetto di causa.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti a fronte del fatto che a seguito dell'opposizione parzialmente fondata, il credito azionato da parte opposta si è notevolmente ridotto.
Le spese di CTU, come liquidate in atti, possono essere poste a carico delle parti in solido dal momento che “la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91e92c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Sez. I, Ord., n. 16074/2023), essendo le parti parzialmente soccombenti rispetto alle domande spiegate negli atti introduttivi del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) revoca il d.i. opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 8.309,01, oltre interessi come da domanda monitoria, quale saldo debitorio del rapporto oggetto di causa;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani