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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 987/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 987/2025 R.G.
promossa da:
” rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Daccà del Foro di Controparte_1
Asti con studio in Asti, Via Morelli n. 22;
Parte attrice contro
, nata ad [...] il [...] ed ivi res.te in Via Pascoli n. 48, C.F. Controparte_2
C.F._1
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, previa apertura della successione della de cuius sig.ra , accertare e Persona_1 dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della defunta in capo alla di lei figlia sig.ra relativamente a tutto il compendio ereditario ed in particolare in relazione Controparte_2 all'appartamento sito in Asti, Via Pascoli n. 48 censito al N.C.E.U. del Comune di Asti, Cod. Comune
A479, Cat. U, Sez. AT, Foglio 80, Particella 477, Subalterno 30, Cat. A/2, Classe 3, Numero vani 4,5, posto al piano terzo e per l'effetto dichiarare l'odierna convenuta erede della sig.r Persona_1
per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
conseguentemente ordinare la trascrizione
[...] dell'accettazione sui pubblici registri immobiliari ai sensi dell'art. 2648 C.C.”
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 15.5.2025 il Controparte_1 conveniva in giudizio chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la Controparte_2 accettazione tacita da parte della convenuto della eredità morendo dismessa dalla di lui madre sig.ra
, deceduta in data 3.6.2022, divenendone (in forza di successione Persona_1 legittima) a tutti gli effetti erede ed acquisendo iure successionis, tra l'altro, la proprietà dell'immobile sito in Asti, Via Pascoli n. 48, facente parte del condominio odierno ricorrente denominato “ ”. Controparte_1
Allegava il ricorrente che figlia della de cuius, già dal 2007 occupava Controparte_2
l'immobile di Via Pascoli 48 di proprietà della madre, vi ha continuato ad abitare anche dopo la morte della madre e tutt'ora vi risiede. Esponeva che già in epoca antecedente al decesso della sig.ra a carico dell'immobile era maturato un debito condominiale dall'importo di € 9.286,83 Per_1 che né l'allora proprietaria , né la chiamata all'eredità hanno mai Persona_1
e che la sig.ra figlia e unica chiamata all'eredità della de cuius, aveva a sua volta CP_3 CP_2 maturato un debito condominiale in virtù del fatto che dopo la morte della madre aveva continuato ad occupare l'immobile senza provvedere al saldo delle spese condominiali.
Affermava il proprio interesse a far accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra in quanto creditore nei confronti della de cuius ed altresì nei confronti CP_2 della chiamata all'eredità per oneri condominiali non pagati e stante l'impossibilità di soddisfarsi sul bene immobile citato in mancanza della richiesta continuità delle trascrizioni ex art. 2648 C.C..
Nonostante la ritualità delle notifiche ometteva di costituirsi in giudizio e ne Controparte_2 veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Parte attrice non formulava istanze istruttorie e, all'udienza del 17 novembre 2025 l'attrice precisava le proprie conclusioni come in epigrafe trascritte e discuteva oralmente a causa ex art. 281 sexies c.p.c.; all'esito il Giudice riservava il deposito della sentenza.
---
Tanto premesso in ordine ai fatti di causa, la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Va preliminarmente affermata la legittimazione attiva del Controparte_1 nella sua qualità di creditore dell'erede de cuius sussistendo in capo allo stesso un interesse a intraprendere la procedura di esecuzione forzata sui beni caduti in successione, ed essendo necessario allo scopo che l'acquisto della qualità di erede dell'odierna conventa sia accertato con sentenza (Cass. n. 11638/2016). Il predetto creditore non può, infatti, avvalersi dell'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c. in quanto azione non proponibile nei confronti del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, avendo lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui pagina 2 di 4 all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485
c.c., compiere l'inventario.
Ciò posto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 485 c.c., si ha accettazione ex lege, nel caso in cui il chiamato all'eredità nel possesso di beni ereditari non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Il chiamato all'eredità, infatti, quando a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Il legislatore considera accettazione il comportamento di non osservanza dei termini posti dall'art. 485 c.c. per la redazione dell'inventario da parte dell'erede che si trovi già nel possesso, anche a titolo di comproprietario, di beni del defunto, nonché di colui che ne diventi possessore dopo l'apertura della successione. Infatti, la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c., richiede una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi. Secondo l'univoco orientamento espresso dalla Suprema Corte, il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cod. civ. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. anche Cass.
14.5.1994, n. 4707; Cass. 5.5.2008, n. 11018; Cass. 5.4.1977, n. 1301).
Ebbene, nel caso concreto, l'appartamento sito in Asti via Pascoli 48 fa parte dell'eredità morendo dismessa dalla sig.ra (vds. Visura catastale immobile, doc. 5) ed è stato nel possesso della Per_1 figlia sin dal 1.1.2000 fino all'attualità, per essere stato ininterrottamente il Controparte_2 luogo nel quale risiedeva, prima con la madre e poi da sola (vds. Certificato di residenza storico doc.
3 e certificato di residenza aggiornato, doc. 4).
Si tratta quindi di immobile dove la convenuta risiedeva già al momento dell'apertura della successione, per cui esso è subentrata alla de cuius nel possesso dei beni ereditari.
La convenuta non risulta avere redatto alcun inventario dei beni ereditari, tantomeno nel termine di cui all'art. 485 c.c..
Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto perfezionata la fattispecie di cui all'art. 485 c.c. e intervenuta l'accettazione presunta o ex lege dell'eredità morendo dismessa da Persona_1
in capo ad Non ricorre, invece, nella fattispecie alcuna ipotesi di
[...] Controparte_2
pagina 3 di 4 accettazione tacita dell'eredità fondandosi quest'ultima sul compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Consegue a quanto sopra che in quanto erede di Controparte_2 Persona_1
, è divenuta proprietaria, tra gli altri, dell'immobile sito nel Comune di Asti Via Pascoli n.
[...]
48 censito al N.C.E.U. del Comune di Asti, Cod. Comune A479, Cat. U, Sez. AT, Foglio 80, Particella
477, Subalterno 30, Cat. A/2, Classe 3, Numero vani 4,5.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (valore indeterminato, complessità bassa), seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa, in accoglimento della domanda spiegata da
[...]
così provvede: Controparte_1
- dichiara che ha accettato ex lege l'eredità devoluta da Controparte_2 Persona_1
, deceduta in Asti il 3.6.2022;
[...]
- dichiara che, per l'effetto, è divenuta proprietaria, tra gli altri, dell'immobile Controparte_2 sito nel Comune di Asti Via Pascoli n. 48 censito al N.C.E.U. del Comune di Asti, Cod. Comune A479,
Cat. U, Sez. AT, Foglio 80, Particella 477, Subalterno 30, Cat. A/2, Classe 3, Numero vani 4,5;
- ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate la trascrizione della presente sentenza;
- condanna a rifondere in favore di le Controparte_2 Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano, in € 4.000, oltre € 518,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Asti, in data 18 novembre 2025
Il Giudice
dr.ssa RA Pozzetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 987/2025 R.G.
promossa da:
” rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Daccà del Foro di Controparte_1
Asti con studio in Asti, Via Morelli n. 22;
Parte attrice contro
, nata ad [...] il [...] ed ivi res.te in Via Pascoli n. 48, C.F. Controparte_2
C.F._1
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, previa apertura della successione della de cuius sig.ra , accertare e Persona_1 dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della defunta in capo alla di lei figlia sig.ra relativamente a tutto il compendio ereditario ed in particolare in relazione Controparte_2 all'appartamento sito in Asti, Via Pascoli n. 48 censito al N.C.E.U. del Comune di Asti, Cod. Comune
A479, Cat. U, Sez. AT, Foglio 80, Particella 477, Subalterno 30, Cat. A/2, Classe 3, Numero vani 4,5, posto al piano terzo e per l'effetto dichiarare l'odierna convenuta erede della sig.r Persona_1
per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
conseguentemente ordinare la trascrizione
[...] dell'accettazione sui pubblici registri immobiliari ai sensi dell'art. 2648 C.C.”
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 15.5.2025 il Controparte_1 conveniva in giudizio chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la Controparte_2 accettazione tacita da parte della convenuto della eredità morendo dismessa dalla di lui madre sig.ra
, deceduta in data 3.6.2022, divenendone (in forza di successione Persona_1 legittima) a tutti gli effetti erede ed acquisendo iure successionis, tra l'altro, la proprietà dell'immobile sito in Asti, Via Pascoli n. 48, facente parte del condominio odierno ricorrente denominato “ ”. Controparte_1
Allegava il ricorrente che figlia della de cuius, già dal 2007 occupava Controparte_2
l'immobile di Via Pascoli 48 di proprietà della madre, vi ha continuato ad abitare anche dopo la morte della madre e tutt'ora vi risiede. Esponeva che già in epoca antecedente al decesso della sig.ra a carico dell'immobile era maturato un debito condominiale dall'importo di € 9.286,83 Per_1 che né l'allora proprietaria , né la chiamata all'eredità hanno mai Persona_1
e che la sig.ra figlia e unica chiamata all'eredità della de cuius, aveva a sua volta CP_3 CP_2 maturato un debito condominiale in virtù del fatto che dopo la morte della madre aveva continuato ad occupare l'immobile senza provvedere al saldo delle spese condominiali.
Affermava il proprio interesse a far accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra in quanto creditore nei confronti della de cuius ed altresì nei confronti CP_2 della chiamata all'eredità per oneri condominiali non pagati e stante l'impossibilità di soddisfarsi sul bene immobile citato in mancanza della richiesta continuità delle trascrizioni ex art. 2648 C.C..
Nonostante la ritualità delle notifiche ometteva di costituirsi in giudizio e ne Controparte_2 veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Parte attrice non formulava istanze istruttorie e, all'udienza del 17 novembre 2025 l'attrice precisava le proprie conclusioni come in epigrafe trascritte e discuteva oralmente a causa ex art. 281 sexies c.p.c.; all'esito il Giudice riservava il deposito della sentenza.
---
Tanto premesso in ordine ai fatti di causa, la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Va preliminarmente affermata la legittimazione attiva del Controparte_1 nella sua qualità di creditore dell'erede de cuius sussistendo in capo allo stesso un interesse a intraprendere la procedura di esecuzione forzata sui beni caduti in successione, ed essendo necessario allo scopo che l'acquisto della qualità di erede dell'odierna conventa sia accertato con sentenza (Cass. n. 11638/2016). Il predetto creditore non può, infatti, avvalersi dell'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c. in quanto azione non proponibile nei confronti del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, avendo lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui pagina 2 di 4 all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485
c.c., compiere l'inventario.
Ciò posto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 485 c.c., si ha accettazione ex lege, nel caso in cui il chiamato all'eredità nel possesso di beni ereditari non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Il chiamato all'eredità, infatti, quando a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Il legislatore considera accettazione il comportamento di non osservanza dei termini posti dall'art. 485 c.c. per la redazione dell'inventario da parte dell'erede che si trovi già nel possesso, anche a titolo di comproprietario, di beni del defunto, nonché di colui che ne diventi possessore dopo l'apertura della successione. Infatti, la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c., richiede una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi. Secondo l'univoco orientamento espresso dalla Suprema Corte, il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cod. civ. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. anche Cass.
14.5.1994, n. 4707; Cass. 5.5.2008, n. 11018; Cass. 5.4.1977, n. 1301).
Ebbene, nel caso concreto, l'appartamento sito in Asti via Pascoli 48 fa parte dell'eredità morendo dismessa dalla sig.ra (vds. Visura catastale immobile, doc. 5) ed è stato nel possesso della Per_1 figlia sin dal 1.1.2000 fino all'attualità, per essere stato ininterrottamente il Controparte_2 luogo nel quale risiedeva, prima con la madre e poi da sola (vds. Certificato di residenza storico doc.
3 e certificato di residenza aggiornato, doc. 4).
Si tratta quindi di immobile dove la convenuta risiedeva già al momento dell'apertura della successione, per cui esso è subentrata alla de cuius nel possesso dei beni ereditari.
La convenuta non risulta avere redatto alcun inventario dei beni ereditari, tantomeno nel termine di cui all'art. 485 c.c..
Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto perfezionata la fattispecie di cui all'art. 485 c.c. e intervenuta l'accettazione presunta o ex lege dell'eredità morendo dismessa da Persona_1
in capo ad Non ricorre, invece, nella fattispecie alcuna ipotesi di
[...] Controparte_2
pagina 3 di 4 accettazione tacita dell'eredità fondandosi quest'ultima sul compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Consegue a quanto sopra che in quanto erede di Controparte_2 Persona_1
, è divenuta proprietaria, tra gli altri, dell'immobile sito nel Comune di Asti Via Pascoli n.
[...]
48 censito al N.C.E.U. del Comune di Asti, Cod. Comune A479, Cat. U, Sez. AT, Foglio 80, Particella
477, Subalterno 30, Cat. A/2, Classe 3, Numero vani 4,5.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (valore indeterminato, complessità bassa), seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa, in accoglimento della domanda spiegata da
[...]
così provvede: Controparte_1
- dichiara che ha accettato ex lege l'eredità devoluta da Controparte_2 Persona_1
, deceduta in Asti il 3.6.2022;
[...]
- dichiara che, per l'effetto, è divenuta proprietaria, tra gli altri, dell'immobile Controparte_2 sito nel Comune di Asti Via Pascoli n. 48 censito al N.C.E.U. del Comune di Asti, Cod. Comune A479,
Cat. U, Sez. AT, Foglio 80, Particella 477, Subalterno 30, Cat. A/2, Classe 3, Numero vani 4,5;
- ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate la trascrizione della presente sentenza;
- condanna a rifondere in favore di le Controparte_2 Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano, in € 4.000, oltre € 518,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Asti, in data 18 novembre 2025
Il Giudice
dr.ssa RA Pozzetti
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