Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8086 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05463/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5463 del 2023, proposto da
"La OI" Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Sviluppo Economico (Mi.S.E.) Direzione Generale Vigilanza Enti Cooperativi, Agenzia delle Entrate Riscossione c/o Avvocatura Generale, Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della cartella di pagamento N.10020220023469022000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno della relativa somma di € 12,558,36 inclusi aggi, sanzioni ed interessi asseritamente dovuta per l'omesso pagamento di un contributo coattivo (codice tributo 3012) per l'anno 2011, pari al 3% sugli utili d'esercizio dovuto al MI.S.E. giusta legge n.59/1992; 2) del ruolo ordinario n.2022/006396, reso esecutivo in data 19.12.2022 e consegnato il 25.12.2022; 3) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale ivi compreso l'avviso di accertamento n.43190/2017, allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. AL ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
La OI - Soc. Coop. Sportiva dilettantistica con sede legale in Pellezzano (SA) - è stata destinataria dell’accertamento prot. 43190 del 03/10/2017 notificato il 3 ottobre 2017 n. 1367351 per inadempimento dell’obbligo previsto dall’art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il quale prevede che le società cooperative e i loro consorzi, non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, devono destinare all’amministrazione di vigilanza il versamento di una quota degli utili pari al 3% annuo.
Da una verifica dei dati presenti nel sistema informatico in uso all’Amministrazione effettuata nel 2017, è risultato che la cooperativa OI non ha regolarmente versato il dovuto cod. 3012 sopra specificato per l’anno 2011, oltre a sanzione ed interessi maturati per il periodo 30 ottobre 2012 al 3 ottobre 2017.
A seguito di tale verifica, l’Amministrazione ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e notificato in data 3 ottobre 2017, all’indirizzo pec risultante dalla visura camerale, la nota di accertamento sopra citata con cui è stato chiesto alla cooperativa di provvedere al pagamento, mediante modello F24, dei debiti esistenti verso l’Amministrazione.
Alla data del 3 ottobre 2017 di notifica dell’accertamento, il debito era pari a complessivi € 12.270,94 (all.2 minuta di ruolo 2022900001 del 5 ottobre 2022).
Deduce parte ricorrente la illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili
Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Ministero del Made in Italy.
All’udienza straordinaria del 24 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Osserva il Collegio – come peraltro eccepito dalla difesa erariale – che la controversia relativa alla cartella di pagamento per il contributo coattivo del 3% sugli utili d'esercizio (ex art. 11, L. n. 59/1992) destinato ai fondi mutualistici rientra nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
L'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, istituisce i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; tali fondi, gestiti da associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute, hanno lo scopo di promuovere nuove imprese e iniziative di sviluppo cooperativo.
Occorre rilevare che il contributo in oggetto è qualificato per legge come obbligatorio ed assume una natura pubblicistica con conseguente attrazione della giurisdizione del Giudice Tributario (Corte di Giustizia Tributaria) ai sensi del D.Lgs. 546/92.
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso deve dichiararsi inammissibile mentre le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti in ragione della risoluzione in via preliminare della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria tributaria, innanzi alla quale la controversia potrà essere riassunta nei termini e nei limiti di cui all’articolo 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ET, Presidente, Estensore
Monica Gallo, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL ET |
IL SEGRETARIO