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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3681/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3681/2022 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 5/12/2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
TRA
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Brogno e Grandinetti
Michela ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' , in Viale degli CP_1
Alimena n. 8, giusta procura in atti;
Opponente
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del l l.r.p.t. (p.i. ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa dalla (p.i. ) e per essa Controparte_3 P.IVA_4
dall'avv. Concetta Sorrentino, giusta procura in atti;
Opposta
pagina 1 di 6 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 948/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza
in data 12/07/2022 e pubblicato in data 18/07/2022, all'esito del giudizio R.G. n. 2531/2022.
Contratto di cessione dei crediti.
CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'On. le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa
eccezione, deduzione e motivazione, che tutte si impugnano e contestano, e comunque
respinta, se richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge,
l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più
opportuna declaratoria: A tal fine 1.IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: Accertare e
dichiarare per le motivazioni esposte la nullità, inefficacia ed inopponibilità delle cessioni di
credito stipulate tra la società cedente e e per l'effetto accertare e Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva di rispetto Controparte_2
all'inoltro del ricorso ex art. 633 c.p.c. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n.
948/2022, rg. n. 2531/2022, dichiarandolo nullo e/o invalido e/o privo di effetti giuridici.
2. NEL
MERITO, salvo il gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
sub 1: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e
precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o
infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso da Controparte_2
[... in p.l.r.p.t. nei confronti dell' e di conseguenza Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 948- 2022, rg. n. 2531/2022 poiché inammissibile,
improponibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o
comunque non dovuto;
3. IN OGNI CASO: Condannare al pagamento delle Controparte_2
spese, competenze ed onorari di causa”.
parte opposta: “impugna e contesta quanto ex adverso dedotto eccepito e prodotto
dall' nella propria opposizione a decreto ingiuntivo Parte_3
in quanto infondato in fatto e in diritto e, stante le trattative in corso tra le Parti per la
pagina 2 di 6 definizione della controversia, chiede che l'Ill.mo Giudice voglia concedere un breve rinvio,
con salvezza di diritti di prima udienza, per permettere la definizione dell'accordo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l ha Parte_1
convenuto in giudizio la società con ciò proponendo opposizione avverso il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 948/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12/07/2022 e pubblicato in data 18/07/2022, all'esito del giudizio R.G. n. 2531/2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore della società della somma di € 118.492,98, a titolo di capitale, oltre gli interessi maturati sul solo importo capitale e spese legali, essendo
[...]
cessionaria dei crediti originariamente vantati da per prestazioni di CP_2 Controparte_4
assistenza riabilitativa ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale rese nei confronti
Contr dell' .
L' , a sostegno della proposta opposizione, ha eccepito: 1) in via preliminare, CP_1
difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva e/o inefficacia e/o inopponibilità delle cessioni all' per invalidità e/o inopponibilità delle cessioni di credito difettando il CP_1
requisito della forma del contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e non avendo la P.A. aderito all'atto contrattuale;
2) Eccezione di pagamento. Indebita richiesta
Contr di pagamento, avendo l già adempiuto al pagamento nei confronti della società cedente;
3) in via subordinata, inapplicabilità degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002,
non rientrando le fatture azionate nella disciplina del citato decreto.
Ha concluso, dunque, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto in quanto, in via preliminare nullo e/o invalido e/o privo di effetti giuridici e, in via subordinata, inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto.
pagina 3 di 6 Instaurato il contraddittorio, la società e, per essa, la mandataria Controparte_2 [...]
si è costituita in giudizio impugnando e contestando quanto ex adverso Parte_2
dedotto eccepito e prodotto, ed ha chiesto un breve rinvio per permettere la definizione bonaria della controversia.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5/12/2024,
previa concessione dei termini per lo scambio degli scritti conclusivi.
L'opposizione è fondata e va accolta in applicazione del principio processuale della ragione più liquida di cui agli art. 24 e 111 della Cost.
Contr L'eccezione di pagamento sollevata dall , infatti, anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., risulta dimostrata.
Parte opponente, a tal fine, ha prodotto sin da subito la Nota Prot. N.123254 del 12.09.2024,
a firma del direttore, dott.ssa , del Persona_1 Controparte_5
, avente ad oggetto: “NOTA PROT. N.118103 del 02/09/2022 “Decreto
[...]
Ingiuntivo n.948/2022 – SAHARA SPE PER SANIGEST S.R.L. – – RELAZIONE CP_6
ISTRUTTORIA” nella quale si dà atto che le fatture n.1 del 01/02/2022 per l'importo di €
62.375,61 e n.3 del 01/03/2022 per la somma di € 56.117,37, azionate con il decreto opposto,
risultano saldate tramite l'ordinativo di pagamento n.4978 del 06/04/2022.
Dal mandato di pagamento, anche esso versato in atti al momento della costituzione, risulta un ordinativo in favore della società del complessivo importo di € 118.492,98, Controparte_4
derivante dalla somma degli importi di cui alle fatture nn. 1 e 3 azionate in sede monitoria.
Ebbene, avverso tali allegazioni, sebbene assistite dal principio di prova scritta costituito dalla produzione del mandato di pagamento, parte opposta, con la comparsa di costituzione del
15/03/2023 ed in verità fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha inteso assumere alcuna posizione specifica, limitandosi a muovere contestazioni generiche, le quali,
pertanto, restano prive di qualsivoglia effetto, laddove si consideri che i fatti allegati ad opera pagina 4 di 6 della controparte sono specifici e puntuali e che trattandosi di fatti rientranti nella sua sfera di conoscibilità, era nelle condizioni di potere avversare.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi porre a base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime: tale previsione è volta ad assicurare il principio del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere (Trib. Salerno III, 19 novembre 2015, n. 4846). Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste, tuttavia, solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi (Cass. n.
7919/2015).
L'art. 115 c.p.c. è stato modificato con L. n. 69/2009, statuendo che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione;
tuttavia, l'onere di specifica contestazione era già previsto nell'art. 167 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 353/1990. E dunque, affinché un fatto possa dirsi “non contestato dal convenuto”, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. n. 19896/2015)
L'onere del convenuto di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, costituisce un adempimento dilazionabile nel prosieguo del giudizio, segnando soltanto l'udienza di trattazione il limite per la contestazione dei fatti allegati dalla controparte.
pagina 5 di 6 A corroborazione di ciò deve altresì rilevarsi che, sebbene l'opponente abbia irritualmente prodotto solo in sede di comparsa conclusionale la ricevuta di pagamento delle fatture anzidette – dalla quale risultano l'ente pagatore e il beneficiario, il mandato di pagamento e l'importo saldato – l'opposta, anche in tale occasione, omette di prendere posizione, seppur in forma inusuale e tardiva, sulla prova documentale offerta da controparte, nelle comparse di repliche, che pure ha depositato.
Infine, vale la pena evidenziare, che non ha prodotto, a fondamento delle Controparte_2
proprie ragioni, neppure il contratto di cessione stipulato con la società cedente Controparte_4
In ragione di tanto, a fronte della documentazione prodotta e non specificatamente contestata da parte opposta, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di pagamento sollevata dall' . CP_1
Per le considerazioni appena svolte, l'opposizione è fondata e va accolta, ritenendo assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 948/2022 emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 12/07/2022 e pubblicato in data 18/07/2022, all'esito del giudizio
R.G. n. 2531/2022;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_2 CP_1
che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cosenza il 23/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosangela Viteritti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3681/2022 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 5/12/2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
TRA
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Brogno e Grandinetti
Michela ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' , in Viale degli CP_1
Alimena n. 8, giusta procura in atti;
Opponente
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del l l.r.p.t. (p.i. ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa dalla (p.i. ) e per essa Controparte_3 P.IVA_4
dall'avv. Concetta Sorrentino, giusta procura in atti;
Opposta
pagina 1 di 6 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 948/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza
in data 12/07/2022 e pubblicato in data 18/07/2022, all'esito del giudizio R.G. n. 2531/2022.
Contratto di cessione dei crediti.
CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'On. le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa
eccezione, deduzione e motivazione, che tutte si impugnano e contestano, e comunque
respinta, se richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge,
l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più
opportuna declaratoria: A tal fine 1.IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: Accertare e
dichiarare per le motivazioni esposte la nullità, inefficacia ed inopponibilità delle cessioni di
credito stipulate tra la società cedente e e per l'effetto accertare e Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva di rispetto Controparte_2
all'inoltro del ricorso ex art. 633 c.p.c. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n.
948/2022, rg. n. 2531/2022, dichiarandolo nullo e/o invalido e/o privo di effetti giuridici.
2. NEL
MERITO, salvo il gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
sub 1: Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e
precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o
infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto il credito preteso da Controparte_2
[... in p.l.r.p.t. nei confronti dell' e di conseguenza Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 948- 2022, rg. n. 2531/2022 poiché inammissibile,
improponibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o
comunque non dovuto;
3. IN OGNI CASO: Condannare al pagamento delle Controparte_2
spese, competenze ed onorari di causa”.
parte opposta: “impugna e contesta quanto ex adverso dedotto eccepito e prodotto
dall' nella propria opposizione a decreto ingiuntivo Parte_3
in quanto infondato in fatto e in diritto e, stante le trattative in corso tra le Parti per la
pagina 2 di 6 definizione della controversia, chiede che l'Ill.mo Giudice voglia concedere un breve rinvio,
con salvezza di diritti di prima udienza, per permettere la definizione dell'accordo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l ha Parte_1
convenuto in giudizio la società con ciò proponendo opposizione avverso il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 948/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12/07/2022 e pubblicato in data 18/07/2022, all'esito del giudizio R.G. n. 2531/2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore della società della somma di € 118.492,98, a titolo di capitale, oltre gli interessi maturati sul solo importo capitale e spese legali, essendo
[...]
cessionaria dei crediti originariamente vantati da per prestazioni di CP_2 Controparte_4
assistenza riabilitativa ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale rese nei confronti
Contr dell' .
L' , a sostegno della proposta opposizione, ha eccepito: 1) in via preliminare, CP_1
difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva e/o inefficacia e/o inopponibilità delle cessioni all' per invalidità e/o inopponibilità delle cessioni di credito difettando il CP_1
requisito della forma del contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e non avendo la P.A. aderito all'atto contrattuale;
2) Eccezione di pagamento. Indebita richiesta
Contr di pagamento, avendo l già adempiuto al pagamento nei confronti della società cedente;
3) in via subordinata, inapplicabilità degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002,
non rientrando le fatture azionate nella disciplina del citato decreto.
Ha concluso, dunque, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto in quanto, in via preliminare nullo e/o invalido e/o privo di effetti giuridici e, in via subordinata, inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto e/o comunque non dovuto.
pagina 3 di 6 Instaurato il contraddittorio, la società e, per essa, la mandataria Controparte_2 [...]
si è costituita in giudizio impugnando e contestando quanto ex adverso Parte_2
dedotto eccepito e prodotto, ed ha chiesto un breve rinvio per permettere la definizione bonaria della controversia.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5/12/2024,
previa concessione dei termini per lo scambio degli scritti conclusivi.
L'opposizione è fondata e va accolta in applicazione del principio processuale della ragione più liquida di cui agli art. 24 e 111 della Cost.
Contr L'eccezione di pagamento sollevata dall , infatti, anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., risulta dimostrata.
Parte opponente, a tal fine, ha prodotto sin da subito la Nota Prot. N.123254 del 12.09.2024,
a firma del direttore, dott.ssa , del Persona_1 Controparte_5
, avente ad oggetto: “NOTA PROT. N.118103 del 02/09/2022 “Decreto
[...]
Ingiuntivo n.948/2022 – SAHARA SPE PER SANIGEST S.R.L. – – RELAZIONE CP_6
ISTRUTTORIA” nella quale si dà atto che le fatture n.1 del 01/02/2022 per l'importo di €
62.375,61 e n.3 del 01/03/2022 per la somma di € 56.117,37, azionate con il decreto opposto,
risultano saldate tramite l'ordinativo di pagamento n.4978 del 06/04/2022.
Dal mandato di pagamento, anche esso versato in atti al momento della costituzione, risulta un ordinativo in favore della società del complessivo importo di € 118.492,98, Controparte_4
derivante dalla somma degli importi di cui alle fatture nn. 1 e 3 azionate in sede monitoria.
Ebbene, avverso tali allegazioni, sebbene assistite dal principio di prova scritta costituito dalla produzione del mandato di pagamento, parte opposta, con la comparsa di costituzione del
15/03/2023 ed in verità fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha inteso assumere alcuna posizione specifica, limitandosi a muovere contestazioni generiche, le quali,
pertanto, restano prive di qualsivoglia effetto, laddove si consideri che i fatti allegati ad opera pagina 4 di 6 della controparte sono specifici e puntuali e che trattandosi di fatti rientranti nella sua sfera di conoscibilità, era nelle condizioni di potere avversare.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi porre a base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime: tale previsione è volta ad assicurare il principio del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere (Trib. Salerno III, 19 novembre 2015, n. 4846). Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste, tuttavia, solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi (Cass. n.
7919/2015).
L'art. 115 c.p.c. è stato modificato con L. n. 69/2009, statuendo che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione;
tuttavia, l'onere di specifica contestazione era già previsto nell'art. 167 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 353/1990. E dunque, affinché un fatto possa dirsi “non contestato dal convenuto”, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. n. 19896/2015)
L'onere del convenuto di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, costituisce un adempimento dilazionabile nel prosieguo del giudizio, segnando soltanto l'udienza di trattazione il limite per la contestazione dei fatti allegati dalla controparte.
pagina 5 di 6 A corroborazione di ciò deve altresì rilevarsi che, sebbene l'opponente abbia irritualmente prodotto solo in sede di comparsa conclusionale la ricevuta di pagamento delle fatture anzidette – dalla quale risultano l'ente pagatore e il beneficiario, il mandato di pagamento e l'importo saldato – l'opposta, anche in tale occasione, omette di prendere posizione, seppur in forma inusuale e tardiva, sulla prova documentale offerta da controparte, nelle comparse di repliche, che pure ha depositato.
Infine, vale la pena evidenziare, che non ha prodotto, a fondamento delle Controparte_2
proprie ragioni, neppure il contratto di cessione stipulato con la società cedente Controparte_4
In ragione di tanto, a fronte della documentazione prodotta e non specificatamente contestata da parte opposta, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di pagamento sollevata dall' . CP_1
Per le considerazioni appena svolte, l'opposizione è fondata e va accolta, ritenendo assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 948/2022 emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 12/07/2022 e pubblicato in data 18/07/2022, all'esito del giudizio
R.G. n. 2531/2022;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_2 CP_1
che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cosenza il 23/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosangela Viteritti
pagina 6 di 6