Decreto presidenziale 17 ottobre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10643/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10643 del 2025, proposto da
RI SO GI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Regione Basilicata e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 335 del 16 giugno 2025 - notificato alla società in data 19 giugno 2025 - con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale valutazioni ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il “ progetto di un impianto agrovoltaico e relative le opere di connessione, denominato "Cardinale", con potenza di picco pari a 61,116 MWp da localizzarsi nei Comuni di OR (BA), NO di NI (PZ) e ZO (BAT) ” ;
- del parere n. 447 del 17 ottobre 2024, protocollato in data 22 ottobre 2024 con n. prot. 14981, espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- del parere tecnico istruttorio espresso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 11221-P del 16 aprile 2025;
- della nota prot. 222326 del 4 dicembre 2024 - seppur non conosciuta - con la quale la Direzione Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR il concerto sul provvedimento di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi inclusi - seppur non conosciuti - per quanto occorrer possa:
i) il parere della Soprintendenza ABAP per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia espresso con nota prot. n. 104 del 4 gennaio 2024;
ii) la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 4734 del 19 aprile 2024;
iii) il parere della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 7969 del 7 marzo 2024;
iv) il parere della Soprintendenza ABAP della Basilicata espresso con nota prot. n. 12938 del 21 ottobre 2024;
v) la relazione del 15 gennaio 2025 del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della SSPNRR;
vi) la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza Speciale PNRR acquisita al prot. MASE n. 74558 del 9 maggio 2023;
vii) la richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Basilicata acquisita al prot. MASE n. 1032 del 3 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, RI SO GI s.r.l. (nel prosieguo anche semplicemente “RI” o “Società”) impugna il decreto in epigrafe, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel prosieguo anche “MASE”), di concerto con il Ministero della Cultura (nel prosieguo anche “MiC”) – acquisito il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC (nel prosieguo semplicemente “Commissione”) n. 447 del 17 ottobre 2024 nonché il parere negativo della Soprintendenza Speciale per il PNRR (nel prosieguo semplicemente “Soprintendenza Speciale”) prot. MIC_SS-PNRR 11221-P del 16 aprile 2025 - ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale per il “progetto di un impianto agrovoltaico e relative opere di connessione, denominato "Cardinale" ” , (d’ora innanzi “Progetto”), disattendendo l’istanza al riguardo avanzata dalla Società di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 (“TUA”).
RI, nell’aspirare a “ la riapertura e rinnovazione del giudizio di valutazione ambientale ”, chiede l’annullamento del decreto VIA del MASE nonché dei presupposti pareri della Commissione e della Soprintendenza Speciale, assumendone l’illegittimità sostanzialmente per difetto di motivazione, in relazione alla “ mancanza della doverosa e autonoma valutazione in ordine alla compatibilità ambientale del progetto (rectius, all’assenza di concreti profili ostativi al rilascio della VIA) ”, essendosi (in tesi) il MASE limitato a prendere acriticamente atto dei pareri espressi dalla Commissione e dalla Soprintendenza Speciale in punto di asserita incompatibilità ambientale del Progetto, tanto più avendo in essi tali autorità sollevato rilievi critici in relazione alla qualità e all’approfondimento del corredo documentale fornito da RI, circostanza che avrebbe dovuto indurre a chiedere alla Società delle relative integrazioni documentali, con conseguente violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio.
Non sarebbe stato, infatti, sollevato in tali pareri alcun effettivo profilo di criticità ambientale del progetto, in contrasto con il principio di precauzione che presuppone che l’esistenza di un rischio specifico sia tale solo quando non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che l’intervento umano su un determinato sito lo pregiudichi in modo significativo.
I pareri in questione violerebbero anche il principio di leale collaborazione, essendosi con essi limitati tali autorità “ a rendere un parere negativo senza ricercare soluzioni alternative in grado di assicurare il minor sacrificio degli interessi confliggenti e, ancor prima, senza verificare se vi fosse un effettivo pregiudizio per i valori in tesi tutelati ”.
Afferma, poi, RI che il Progetto sarebbe localizzato in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 o, comunque, in “ area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile ” ai sensi dell’art. 2, lett. ggg), del medesimo d.lgs. n. 199/2021 e che, ciò nonostante, né il MASE, né la Commissione Tecnica, né ancora la Soprintendenza Speciale avrebbero fornito una motivazione rafforzata a sostegno del diniego, in evidente spregio al favor espresso dal Legislatore per il sito in esame.
La Commissione Tecnica così come la Soprintendenza Speciale sarebbero, in particolare, incorse nell’errore metodologico di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di autorizzazione, in frontale contrasto con la normativa di riferimento, evidenziando la ricorrente come proprio la presenza nell’area in questione di altri impianti in esercizio nonché di progetti in itinere dimostri la vocazione dell’area ad ospitare impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile.
Assume, infine, RI l’assoluta erroneità delle statuizioni rese nel parere della Soprintendenza Speciale e nei contributi endoprocedimentali ivi richiamati (i presupposti pareri delle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, per la Basilicata e per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia), lamentando l’omessa considerazione della peculiare natura agrovoltaica dell’impianto.
Il MASE ed il MiC si costituiva in giudizio, poi argomentando, con memoria depositata il 15 gennaio 2026, sulla legittimità delle proprie determinazioni.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento delle doglianze proposte, preliminarmente eccependo la tardività della memoria di parte avversa.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Deve essere preliminarmente accolta la richiesta di stralcio della memoria difensiva versata in atti dall’Avvocatura di Stato oltre i relativi termini, della quale il Collegio non terrà, quindi, conto ai fini della delibazione della presente controversia.
Come accennato, la questione posta all’attenzione del Collegio attiene alla legittimità degli atti del procedimento all’esito del quale il MASE ha adottato il decreto n. 335 del 16 giugno 2025, in ragione delle valutazioni tecniche rese dalla Commissione Tecnica e dalla Soprintendenza Speciale, nel quadro ordinario della VIA di competenza statale, quali fasi istruttorie complesse finalizzate all’acquisizione dei relativi apporti specialistici necessari alla decisione finale dell’Autorità procedente (per l’appunto il MASE).
In particolare, il parere della Commissione Tecnica n. 447 del 17 ottobre 2024 è stato reso ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del TUA, quale contributo tecnico-istruttorio nell’ambito della procedura di VIA relativa ai progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e dà conto, in modo analitico, delle valutazioni svolte sulla base della documentazione progettuale, dello studio di impatto ambientale e delle integrazioni prodotte dal proponente, secondo le metodologie e i criteri propri della valutazione ambientale statale.
Parimenti, il parere reso dal Soprintendenza Speciale prot. n. 11221/2025 - funzionale al prescritto concerto del MiC - si inserisce nell’ambito delle attribuzioni istituzionali di tutela paesaggistica e culturale riconosciute a tale Ministero, con particolare riferimento agli effetti dell’intervento proposto sul contesto territoriale interessato e alla compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici tutelati.
Le valutazioni espresse da tali organi non assumono, dunque, carattere provvedimentale autonomo, ma costituiscono atti endoprocedimentali qualificati, resi da soggetti dotati di specifica competenza tecnica e istituzionale e destinati a confluire nella determinazione conclusiva del MASE.
Ciò posto deve essere, innanzi tutto, disattesa la censura con cui RI lamenta un generico difetto di motivazione a carico dell’avversato decreto VIA in ragione di un’asserita mancata autonoma valutazione di compatibilità ambientale del progetto da parte del MASE, risultando tale decreto adottato all’esito di un procedimento nel quale il giudizio negativo di compatibilità ambientale appare essere stato coerentemente espresso in ragione delle ampie e approfondite valutazioni tecniche espresse dalla Commissione e dalla Soprintendenza Speciale, come acquisite, esaminate ed espressamente richiamate (per effetto del legittimo rinvio per relationem operato nel medesimo provvedimento) dal MASE in coerenza con la struttura e la funzione proprie della procedura VIA, senza che dagli atti emerga alcuna manifesta frattura logica o istruttoria tra il contenuto dei pareri e la determinazione finale.
Il decreto di non compatibilità ambientale - adottato dal MASE “ di concerto ” con il MiC – appare, dunque, sorretto, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, sia dal parere della Commissione, istituita presso lo stesso MASE, che dalle valutazioni tecniche elaborate dalla Soprintendenza Speciale istituita presso il MiC.
Passando, poi, ad esaminare le doglianze specificamente formulate dalla Società avverso gli specifici contenuti di tali pareri, come recepiti nel decreto del MASE, il Collegio ritiene necessario premettere alcune considerazioni in merito alla natura delle valutazioni che tali autorità sono chiamate a rendere nell’ambito del procedimento VIA di cui si discorre, attinenti a profili che implicano apprezzamenti complessi, fondati su competenze specialistiche e su un’analisi integrata degli effetti dell’intervento proposto sul contesto ambientale e paesaggistico.
Nel processo di valutazione di impatto ambientale l’amministrazione esercita, infatti, un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, bensì presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre un mero riscontro formale di conformità progettuale e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 03/06/2025, n.4831 e Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2025, n.5281).
Trattasi, dunque, di provvedimenti con cui viene esercitata “ una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati ” sicchè “ la latitudine della discrezionalità (istituzionale, amministrativa e tecnica) esercitata dall'Amministrazione competente in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio, è giustificata alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti ” (in tal senso, questo Tribunale, n. 6517/2024).
Ben si comprende, dunque, come le relative determinazioni presuppongano una “ amplissima discrezionalità ” che, in assenza di errori manifesti, travisamenti dei fatti o evidenti illogicità, non si presta a essere sostituita da una diversa valutazione in sede giurisdizionale (questa Sezione III, n. 18141/2023).
Il controllo del giudice amministrativo sulle relative valutazioni discrezionali deve, dunque, essere svolto extrinsecus , nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il solo ricorrere di seri indici di invalidità, con la conseguenza che, in materia, “ il sindacato giudiziale, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di separazione dei poteri, è consentito soltanto quando risulti violato il principio di ragionevolezza ” (in tal senso, Consiglio di Stato , sez. IV , 31/08/2023 , n. 8094).
Ebbene, poste tali premesse, ritiene il Collegio che le doglianze formulate in ricorso non siano idonee a far emergere profili di manifesta irragionevolezza tali da invalidare la determinazione finale di non compatibilità ambientale del Progetto di interesse della ricorrente, complessivamente resistendo le relative ampie valutazioni espresse dalla Commissione e della Soprintendenza Speciale, come integralmente recepite dal MASE nel proprio decreto, ai relativi profili di censura proposti da RI.
Occorre, innanzi tutto, evidenziare come il Progetto in questione si riferisca alla realizzazione di un impianto agrovoltaico di notevoli dimensioni, localizzato su vasta aerea agricola di circa 90 ettari, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN), consistenti tra l’altro nella posa di un cavidotto di circa 14 km, ricadenti sia nella Regione Puglia che nella Regione Basilicata, nelle Province di Bari, Barletta – Andria - Trani e Potenza e, in particolare, nei Comuni di OR (BA), NO di NI (PZ) e ZO (BAT), suscettibili di interferire con un ambito territoriale interessato da molteplici rilevanti aspetti urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale.
Ben si comprende, dunque, come le relative valutazioni debbano essere compiute e, quindi, successivamente giudicate avuto riguardo all’importanza dell’opera e alla sua estensione (Consiglio di Stato, sez. IV, 17/08/2023, n. 7795).
Ebbene, deve essere disattesa la censura con cui RI assume l’illegittimità degli atti avversati in relazione al non aver l’amministrazione debitamente considerato che l’impianto in questione ricadrebbe in un’area idonea ex lege , ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, assumendo a tal proposito rilievo dirimente che la Soprintendenza Speciale - nella considerazione che ciò non valga a determinare un’automatica compatibilità ambientale del medesimo progetto rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale ed il paesaggio (in tal senso, quanto si legge a pag. 38 del parere prot. n. 11221 del 16 aprile 2025) - abbia al riguardo reso un’idonea motivazione rafforzata al diniego, segnatamente in relazione (tra l’altro) alle interferenze del Progetto (in particolare, delle opere di connessione alla RTN e del connesso ampliamento della stazione Terna) con l’area di “ Castello di Monteserico ”, dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, in ragione della “severa antropizzazione dell’area ” che ne deriverebbe in relazione all’“ inserimento di elementi estranei e avulsi dal contesto di riferimento ”, ragionevolmente ritenuti idonei a “ interromp (ere) visivamente il panorama godibile dall’Appia ”, nonché con il limitrofo sito “ Via Appia Regina Viarum ” iscritto in data 27 luglio 2024 nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ed inserito tra le “ zone di interesse archeologico ” ai sensi dell’art.142, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 142/2004 recepite dalla Regione Basilicata in ultimo con d.G.R. 202200793 del 23 novembre 2022 (in tal senso, quanto si legge alle pagg. 18 e 17 del medesimo parere, ove viene riportato il contenuto del parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata, riferito al proprio territorio di competenza).
Conclude, dunque, ragionevolmente la Soprintendenza Speciale per l’espressione di un parere tecnico istruttorio negativo, nella considerazione (tra l’altro) che: i) “ la rilevante estensione del progetto proposto non è confrontabile con i segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell’ambito paesaggistico, costituita da manufatti tradizionali (masserie) che rappresentano i vertici di una rete di connessione visiva con funzione di orientamento lungo i percorsi storici che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento, dove l’inserimento dell’impianto in esame risulta essere del tutto estraneo ”; ii) “ per quanto sopra descritto, l’impianto agrivoltaico in progetto è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di riferimento data la sua posizione, estensione e le sue caratteristiche costruttive ”; iii) “ l’impianto fotovoltaico proposto rappresenta comunque un elemento estraneo rispetto contesto in cui si colloca, foriero di processi degenerativi, non coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario ” (in tal senso, quanto si legge a pag. 31 del parere n. 11221 del 16 aprile 2025).
A ciò si aggiungano le considerazioni espresse dalla Commissione nel parere n. 447 del 17 ottobre 2024, ove è rilevata in senso ostativo l’“ interferenza ” dell’elettrodotto interrato di connessione con le “ Aree individuate come Fiumi e torrenti, acque pubbliche - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ” e con le “ Formazioni arbustive in evoluzione naturale ” individuate nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) Puglia nonché “r ispetto al Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata (PPR) ” delle opere di connessione “ con:
Beni paesaggistici e relativi buffer come da Art. 142 lettera c);
Beni appartenenti alla Rete Tratturi – Art. 10; Zone di interesse archeologico di nuova istituzione – Lettera m) ” (in tal senso, quanto si legge nel parere del 17 ottobre 2024).
Né vale a superare tali considerazioni la riferita vocazione della zona ad ospitare impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, in tesi comprovata dall’aver sia la Commissione che la Soprintendenza Speciale, in sede di valutazione degli impatti cumulativi, considerato altri numerosi siffatti impianti ivi già realizzati e/o autorizzati ovvero anche solo “ con iter processuale in fase di approvazione ”.
Il Collegio, infatti - pur rilevando che l’amministrazione abbia erroneamente fatto riferimento anche ad impianti in fase di valutazione, in violazione dell’allegato VII, alla parte seconda, del TUA, in base al quale la valutazione deve essere circoscritta “ ad altri progetti esistenti e/o approvati ” (in tal senso, questa Sezione III, n. 1293/2026, che a sua volta richiama Consiglio di Stato, n. 8029/2023) – ritiene che, nel caso di specie, tale considerazione allargata non valga a superare i sopra evidenziati numerosi rilievi ostativi ad una valutazione di compatibilità del progetto, bensì valendo a dimostrare le diffuse considerazioni al riguardo spese dalle autorità la particolare attenzione da costoro prestata a tutte le implicazioni recate dal Progetto ed il rilievo primario accordato all’adozione di tutte le necessarie cautele che devono accompagnare l’approvazione di un progetto di siffatta spiccata complessità.
Nè, ancora, trova riscontro documentale l’omessa considerazione della peculiare natura agrovoltaica dell’impianto di cui si discorre, risultando in atti che la Soprintendenza nel proprio parere n. 11221/2025, nell’affrontare tale spetto, abbia ragionevolmente ritenuto che “ l’impianto in esame, allo stato attuale, non fornisce garanzie per l’effettiva gestione agronomica delle aree oggetto dell’intervento per tutto il periodo di vita dell’impianto e che, pertanto, è a tutti gli effetti da considerarsi quale impianto fotovoltaico ”, anche nella considerazione che “di fatto, l’individuazione in una successiva fase dell’azienda agricola che dovrà occuparsi della gestione della parte agronomica, dimostra come le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, laddove, invece, si ritiene che per sistema agrivoltaico si debba considerare un sistema integrato tra produzione elettrica e attività agricola che trova sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente ”, dovendo per l’effetto soggiacere a tutte le regole applicabili gli impianti che producano energie rinnovabili (in tal senso, quanto si legge a pag. 33 del parere della Soprintendenza Speciale), in ossequio a quella giurisprudenza del giudice amministrativo – che il Collegio condivide – che afferma che “ La circostanza che l’installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può … rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare …; peraltro, affinché l’impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna, deve consentire una implementazione dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie ” (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, n. 1144 /2024).
Priva di qualsiasi rilievo appare, poi, la contestazione secondo la quale molti dei rilievi formulati nei pareri si baserebbero esclusivamente su una presunta incompletezza documentale che ben avrebbe potuto essere superata richiedendo alla ricorrente talune integrazioni e/o richieste di chiarimenti circa gli aspetti progettuali proposti, risultando in atti che nel corso del procedimento la Soprintendenza Speciale abbia al riguardo avanzato, con nota del 9 maggio 2023, alla Società una specifica richiesta di integrazione documentale, da quest’ultima riscontrata a dicembre 2023 mediante l’invio di documenti non ritenuti esaustivi dalla stessa Soprintendenza, in quanto, tra l’altro, inidonei a “ forni (re) la restituzione della reale percezione dell’impianto agrivoltaico proposto dai punti di vista considerati nella Mappa di Intervisibilità Teorica … data l’elaborazione delle fotosimulazioni su foto panoramiche anziché su foto realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall’occhio umano ” (in tal senso, quanto ai legge a pag. 27 del parere del 16 aprile 2025).
Costituendo la VIA un giudizio di compatibilità ambientale naturalmente preventivo che, necessariamente, riguarda un elaborato progettuale non ancora realizzato, ben si comprende come la relativa valutazione ex ante necessariamente presupponga una fedele ed accurata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del privato richiedente, che fotografi lo stato di fatto prima della progettata trasformazione, al fine di consentire all'amministrazione di valutare adeguatamente gli effetti significativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto sui fattori ambientali (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, n. 2861/2025).
Ben si comprende, dunque, come il proponente, dopo non aver completamente assolto all’integrazione documentale formulata dall’amministrazione, non possa ora dolersi che le rilevate criticità del progetto potessero essere superate con ulteriori richieste di chiarimenti, rimettendo l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 alla valutazione dell’Autorità procedente la scelta di acquisire (anche in relazione all’inevitabile aggravio procedimentale che ne consegue) atti e chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già resi dal proponente, ove ritenuti insufficienti a fondare la decisione, ipotesi non rinvenibile, nel caso di specie, ove proprio le carenze documentali riscontrate hanno concorso a comprovare le rilevate criticità (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma , sez. II , 06/06/2023 , n. 9558).
La Commissione, con motivazione che - a fronte della mancata prospettazione da parte di RI di evidenze contrarie - appare ragionevole, ha, infatti ritenuto, che “ le gravi carenze, inadeguatezze ed erroneità degli elementi istruttori forniti dal Proponente e tutte le criticità sopra elencate, non sono superabili con la previsione di condizioni che possano limitare gli effetti ambientali significativi e negativi o che possano rinviare alla progettazione esecutiva le molteplici incompletezze informative circa taluni profili progettuali e di analisi degli impatti” ( in tal senso, quanto si legge a pag. 14 del parere n. 447 del 17 ottobre 2024).
Lo stesso è a dirsi per la censura con cui genericamente si lamenta l’omessa prospettazione da parte delle Autorità di idonee prescrizioni o soluzioni alternate per superare le criticità emerse nel corso dell'istruttoria, osservando il Collegio come la relativa censura per come formulata sia volta a sollecitare un inammissibile giudizio di merito sulle valutazioni espresse dall’amministrazione, a cui è riservata una relativa scelta discrezionale “ all'interno di una valutazione costi-benefici connotata da ancor più ampia discrezionalità ” (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 226/2023), tanto più a fronte delle mancata prospettazione da parte di RI di quali sarebbero dovute essere le relative previsioni che l’amministrazione avrebbe potuto proporre.
In conclusione, per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso proposto da RI deve, dunque, essere respinto, attesa la non manifesta illegittimità sotto i profili contestati degli atti avversati.
Sussistono giusti motivi, attese le mancate (tempestive) difese dell’Avvocatura, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
EO NI, Consigliere, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EO NI | EL NI |
IL SEGRETARIO