TAR Roma, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 3048
TAR
Decreto presidenziale 17 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata autonoma valutazione di compatibilità ambientale

    Il decreto VIA è stato adottato all'esito di un procedimento in cui il giudizio negativo di compatibilità ambientale è stato coerentemente espresso sulla base delle approfondite valutazioni tecniche della Commissione e della Soprintendenza, integralmente richiamate dal Ministero.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio

    La Soprintendenza Speciale aveva già richiesto integrazioni documentali nel 2023, riscontrate dalla ricorrente a dicembre 2023 con documenti ritenuti non esaustivi. L'amministrazione ha valutato che le carenze documentali non erano superabili con semplici prescrizioni o rinvii alla progettazione esecutiva.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della idoneità dell'area ai sensi del d.lgs. n. 199/2021

    La Soprintendenza Speciale ha fornito un'idonea motivazione rafforzata al diniego, evidenziando le interferenze del progetto con l'area di 'Castello di Monteserico' (dichiarata di interesse pubblico) e con il sito UNESCO 'Via Appia Regina Viarum', ritenendo l'impianto estraneo al contesto paesaggistico e rurale.

  • Rigettato
    Errore metodologico nella valutazione degli impatti cumulativi

    Pur rilevando che l'amministrazione abbia erroneamente fatto riferimento anche ad impianti in fase di valutazione, tale considerazione allargata non supera i numerosi rilievi ostativi già evidenziati, ma dimostra l'attenzione prestata alle implicazioni del progetto.

  • Rigettato
    Omessa considerazione della natura agrovoltaica dell'impianto

    La Soprintendenza Speciale ha ritenuto che l'impianto, allo stato attuale, non fornisca garanzie per l'effettiva gestione agronomica e sia da considerarsi a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico, poiché le attività agricole appaiono accessorie allo scopo principale di produrre energia elettrica.

  • Inammissibile
    Mancata prospettazione di soluzioni alternative o prescrizioni

    La censura è inammissibile in quanto sollecita un giudizio di merito sulle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, senza che la ricorrente abbia prospettato quali sarebbero dovute essere tali previsioni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 3048
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3048
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo