Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 476/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Foggia
Prima Sezione Civile il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte depositate;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessio Marfè, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 476/2024 r.g.a.c.
TRA
AVV. (c.f.: , Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Degano Annamaria;
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), con l'avvocatura distrettuale Controparte_1 P.IVA_1
dello Stato di Bari;
- OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato e di rigetto dell'istanza di liquidazione del difensore, ex art. 15 D. Lgs. n.
150/2011;
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazio-
ne attiva dell'Avv. , il quale agisce in proprio nel pre- Parte_1
sente procedimento, spettando invece la legittimazione ad impugnare il decreto di revo-
ca dell'ammissione e di contestuale rigetto dell'istanza di liquidazione soltanto alla par-
te rappresentata, quale unica titolare del diritto al patrocinio.
Infatti, si ritiene di aderire al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'u-
nica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liqui-
dazione del compenso eventualmente ad esso spettante (Cass. civ., ord.
n. 21997 dell'11.9.2018; nella specie, la Suprema Corte rigettava il ricorso del difensore contro la decisione del Tribunale che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, conferman-
done la carenza di legittimazione ad agire;
v. conf. Cass. n. 16424/2020).
Va rimarcato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n. 1539/2015 e Cass. S.U. n.
26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui benefi-
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cio sia stato poi revocato.
Pertanto, poiché nel caso di specie l'opposizione proposta concerne proprio il decreto di revoca della pregressa ammissione al patrocinio (da cui è conseguita, come effetto automatico e privo di autonomia decisoria, siccome rinveniente il suo presuppo-
sto giustificativo proprio nella sopravvenuta revoca, il rigetto della richiesta di liquida-
zione del compenso al difensore), appare evidente come debba essere dichiarata l'i-
nammissibilità del presente ricorso, formulato direttamente ed esclusivamente dal difen-
sore, in quanto carente di una propria legittimazione, non controvertendosi della liqui-
dazione dei compensi ad esso spettanti, che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. E', invero,
indiscutibile che, una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liqui-
date come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (tenuto conto del valore della domanda, si applicano i valori minimi, vista la semplicità della causa, per le sole fasi espletate).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che qui si liquidano in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
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(15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 12/05/2025
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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