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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3186/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/7/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SANDRA TRIGLIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), C.da La Rocca n. 17, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà, fatto salvo l'obbligo di comunicazione reciproca in considerazione della minore età di uno dei loro figli, e si scambiano sin da adesso il reciproco consenso al rilascio dei documenti idonei all'espatrio;
2) Assegnazione casa coniugale La casa coniugale, sita in Lido di Camaiore Via Martiri di Belfiore 99, unitamente a tutti i suoi arredi, viene assegnata alla moglie, che ne è comproprietaria al 50% con il marito, mentre il ricorrente sig. si impegna a comunicare, appena reperita, la sua nuova collocazione Parte_2 abitativa ove sposterà la sua residenza;
3) Affidamento, collocamento del figlio minore, piano genitoriale I ricorrenti chiedono che sia disposto l'affido condiviso del figlio minore con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre in Lido di Camaiore Via Martiri di Belfiore 99. Il padre
1 potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche per il pernotto, ogni volta che vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici, ludici e di vita di relazione del minore. Per le festività di calendario sarà applicata la regola dell'alternanza, sempre fatto salvo ogni diverso accordo anche relativamente alla possibilità di trascorrere più giorni presso l'uno o l'altro genitore in caso di festività consecutive (per esempio vigilia di Natale/Natale/Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo). Stessa regola dell'alternanza, sempre fatto salvo ogni diverso accordo, sarà applicata per i compleanni del figlio. Entrambi i genitori potranno godere di un periodo di vacanza con il figlio, da concordarsi con un preavviso minimo di 30 gg., sia in periodo scolastico che extra scolastico, di almeno sette giorni anche non continuativi, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con quelle scolastiche - ludiche e di vita di relazione del figlio e sempre nel rispetto della sua volontà e dei suoi desideri. Il padre dovrà predisporre una cameretta idonea ad accogliere il figlio per il pernotto nonché possedere e gestire in via autonoma indumenti di base e tutto quanto necessario per l'igiene quotidiana dello stesso e per la sua eventuale, scongiurata, assistenza sanitaria di base. Tuttavia, considerata la specificità del lavoro del ricorrente, manager/direttore di una catena di alberghi spesso costretto per le sue mansioni a trascorrere anche molti giorni consecutivi nella sede ove lavora, la ricorrente acconsente a che il rapporto con il figlio minore possa essere coltivato, previo avviso ed espresso consenso da esprimere di volta in volta, anche presso l'abitazione coniugale di Lido di Camaiore Via Martiri di Belfiore 99, oggi a lei assegnata, destinando espressamente allo scopo un posto letto ed un bagno al piano terra dell'immobile. In tali occasioni i ricorrenti saranno tenuti al massimo reciproco rispetto, evitando ciascuno ogni forma di interferenza nella vita dell'altro, consapevoli che l'eventuale permanenza del ricorrente presso l'abitazione coniugale sarà da considerare straordinaria ed eccezionale nonché a titolo di mera ospitalità ed all'unico scopo di garantirgli la frequentazione del figlio minore;
Per_1
4) Contributo al mantenimento del figlio Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con la somma di euro 1.400 mensili che saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario entro il 30° giorno di ogni mese su C/C della moglie in corso di apertura come di seguito meglio specificato. Il suddetto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Legge. I ricorrenti contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore del figlio minore, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Lucca che si allega espressamente firmato dai ricorrenti per presa visione ed accettazione (doc.4);
5) Contributo al mantenimento del coniuge Il ricorrente, considerato lo stato di disoccupazione della moglie, contribuirà al suo mantenimento con un assegno mensile di euro 800,00, che saranno versati con le stesse modalità e nei tempi del mantenimento al figlio minore di cui al punto 4) che precede. Detto contributo sarà anch'esso soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Legge. Oltre al contributo al mantenimento di figlio e moglie il ricorrente si impegna a rimborsare a quest'ultima le utenze dell'abitazione coniugale, esattamente luce-acqua e gas, che dovranno essere tutte volturate a nome della stessa entro 60 gg. dalla sottoscrizione di questo ricorso, oltre alla Tari, il Consorzio di bonifica ed infine la polizza RCT stipulata a tutela del fabbricato destinato ad abitazione coniugale. Sempre entro gg. 60 dalla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi procederanno alla chiusura dei due C/C nr. 1000/00008064 Intesa San Paolo e nr. 349365 IN BA entrambi cointestati dividendone il saldo al 50% e nello stesso termine la ricorrente procederà
2 all'apertura di un nuovo C/C, impegnandosi a fornirne le coordinate al marito, sul quale confluiranno i contributi al mantenimento ed i rimborsi spese di cui di cui ai punti 4) e 5) che precedono. In riferimento al C/C nr. 349365 IN BA cointestato, la ricorrente dichiara Parte_1 di essere già stata liquidata parzialmente per l'importo di euro 15.000 e che si riterrà pertanto saldata e pienamente soddisfatta con la residua somma di euro 18.000,00. Nelle more del deposito del presente ricorso ed in attesa di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 473 bis cpc 51, i ricorrenti dichiarano di dare immediata esecuzione agli accordi che precedono».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 21/11/1998, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2
28/7/2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), ancora Per_1 minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 21/11/1998, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 104, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1998, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/7/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SANDRA TRIGLIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), C.da La Rocca n. 17, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà, fatto salvo l'obbligo di comunicazione reciproca in considerazione della minore età di uno dei loro figli, e si scambiano sin da adesso il reciproco consenso al rilascio dei documenti idonei all'espatrio;
2) Assegnazione casa coniugale La casa coniugale, sita in Lido di Camaiore Via Martiri di Belfiore 99, unitamente a tutti i suoi arredi, viene assegnata alla moglie, che ne è comproprietaria al 50% con il marito, mentre il ricorrente sig. si impegna a comunicare, appena reperita, la sua nuova collocazione Parte_2 abitativa ove sposterà la sua residenza;
3) Affidamento, collocamento del figlio minore, piano genitoriale I ricorrenti chiedono che sia disposto l'affido condiviso del figlio minore con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre in Lido di Camaiore Via Martiri di Belfiore 99. Il padre
1 potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche per il pernotto, ogni volta che vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici, ludici e di vita di relazione del minore. Per le festività di calendario sarà applicata la regola dell'alternanza, sempre fatto salvo ogni diverso accordo anche relativamente alla possibilità di trascorrere più giorni presso l'uno o l'altro genitore in caso di festività consecutive (per esempio vigilia di Natale/Natale/Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo). Stessa regola dell'alternanza, sempre fatto salvo ogni diverso accordo, sarà applicata per i compleanni del figlio. Entrambi i genitori potranno godere di un periodo di vacanza con il figlio, da concordarsi con un preavviso minimo di 30 gg., sia in periodo scolastico che extra scolastico, di almeno sette giorni anche non continuativi, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con quelle scolastiche - ludiche e di vita di relazione del figlio e sempre nel rispetto della sua volontà e dei suoi desideri. Il padre dovrà predisporre una cameretta idonea ad accogliere il figlio per il pernotto nonché possedere e gestire in via autonoma indumenti di base e tutto quanto necessario per l'igiene quotidiana dello stesso e per la sua eventuale, scongiurata, assistenza sanitaria di base. Tuttavia, considerata la specificità del lavoro del ricorrente, manager/direttore di una catena di alberghi spesso costretto per le sue mansioni a trascorrere anche molti giorni consecutivi nella sede ove lavora, la ricorrente acconsente a che il rapporto con il figlio minore possa essere coltivato, previo avviso ed espresso consenso da esprimere di volta in volta, anche presso l'abitazione coniugale di Lido di Camaiore Via Martiri di Belfiore 99, oggi a lei assegnata, destinando espressamente allo scopo un posto letto ed un bagno al piano terra dell'immobile. In tali occasioni i ricorrenti saranno tenuti al massimo reciproco rispetto, evitando ciascuno ogni forma di interferenza nella vita dell'altro, consapevoli che l'eventuale permanenza del ricorrente presso l'abitazione coniugale sarà da considerare straordinaria ed eccezionale nonché a titolo di mera ospitalità ed all'unico scopo di garantirgli la frequentazione del figlio minore;
Per_1
4) Contributo al mantenimento del figlio Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con la somma di euro 1.400 mensili che saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario entro il 30° giorno di ogni mese su C/C della moglie in corso di apertura come di seguito meglio specificato. Il suddetto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Legge. I ricorrenti contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore del figlio minore, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Lucca che si allega espressamente firmato dai ricorrenti per presa visione ed accettazione (doc.4);
5) Contributo al mantenimento del coniuge Il ricorrente, considerato lo stato di disoccupazione della moglie, contribuirà al suo mantenimento con un assegno mensile di euro 800,00, che saranno versati con le stesse modalità e nei tempi del mantenimento al figlio minore di cui al punto 4) che precede. Detto contributo sarà anch'esso soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Legge. Oltre al contributo al mantenimento di figlio e moglie il ricorrente si impegna a rimborsare a quest'ultima le utenze dell'abitazione coniugale, esattamente luce-acqua e gas, che dovranno essere tutte volturate a nome della stessa entro 60 gg. dalla sottoscrizione di questo ricorso, oltre alla Tari, il Consorzio di bonifica ed infine la polizza RCT stipulata a tutela del fabbricato destinato ad abitazione coniugale. Sempre entro gg. 60 dalla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi procederanno alla chiusura dei due C/C nr. 1000/00008064 Intesa San Paolo e nr. 349365 IN BA entrambi cointestati dividendone il saldo al 50% e nello stesso termine la ricorrente procederà
2 all'apertura di un nuovo C/C, impegnandosi a fornirne le coordinate al marito, sul quale confluiranno i contributi al mantenimento ed i rimborsi spese di cui di cui ai punti 4) e 5) che precedono. In riferimento al C/C nr. 349365 IN BA cointestato, la ricorrente dichiara Parte_1 di essere già stata liquidata parzialmente per l'importo di euro 15.000 e che si riterrà pertanto saldata e pienamente soddisfatta con la residua somma di euro 18.000,00. Nelle more del deposito del presente ricorso ed in attesa di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 473 bis cpc 51, i ricorrenti dichiarano di dare immediata esecuzione agli accordi che precedono».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 21/11/1998, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_2
28/7/2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), ancora Per_1 minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 21/11/1998, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 104, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1998, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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