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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SE AN RO IA, Presidente
CL CO, RE
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013
- DINIEGO RIMBORSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 722/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia la Corte
accogliere per la forma il presente ricorso e del pari accogliendo i motivi in esso esposti condannare il
Comune di Cagliari al pagamento della somma di € 16.069,00, oltre gli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.
Si chiede, altresì, di condannare il Comune di Cagliari al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 luglio 2025 la società Ric_1 s.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi su due distinte istanze di rimborso presentate al Comune di Cagliari.
Una prima istanza era stata presentata il 27 settembre 2018 e aveva ad oggetto il rimborso della somma di
€ 5.848,00, quale Imposta Comunale sulla Pubblicità indebitamente versata per l'anno 2013.
La seconda era stata inviata il 17 dicembre 2019 e riguardava il rimborso della somma di € 10.221,00, quale
Imposta Comunale sulla Pubblicità indebitamente versata per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
In fatto, ha premesso di aver versato al Comune di Cagliari per gli impianti pubblicitari siti nel suo territorio
€ 20.476,00 a titolo di Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) per l'anno d'imposta 2013 ed € 35.744,00 per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Tali somme erano state calcolate muovendo dalla tariffa base «maggiorata» per la pubblicità ordinaria determinata, con una maggiorazione del 40%, in € 24,59, come indicato nella Deliberazione della Giunta
Comunale n.123 del 6.5.2008 adottata in applicazione dell'art.11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Il regime normativo sopra delineato prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre l'aumento, distintamente per le suddette classi di superfici di impianto (inferiori o superiori al metro quadro), rispettivamente del 20%
e del 50% della tariffa base originaria prevista per la pubblicità ordinaria.
Con il D. L. n. 83/2012 sono state abrogate talune disposizioni di legge, tra cui anche la norma che consentiva ai comuni di disporre i citati aumenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15/2018 ha, poi, ritenuto legittimi soltanto gli aumenti delle tariffe deliberati fino al 26 giugno 2012 e, di conseguenza, illegittimi gli aumenti deliberati successivamente a quest'ultima data.
Muovendo da tali premesse, l'odierna società ricorrente ha presentato due istanze di rimborso delle somme versate a titolo di maggiorazione dell'Imposta sulla Pubblicità per gli anni sopra indicati per un importo pari ad euro 5.848,00 per l'anno 2013 ed € 10.221,00 per gli anni dal 2014/2018.
A tali richieste il Comune di Cagliari non avrebbe dato alcun riscontro, cosicché la società ricorrente ha concluso per la sua condanna alla corresponsione delle somme invano richieste, con vittoria di spese. L'amministrazione resistente, ritualmente citata (v. sua richiesta di accesso agli atti del 4 dicembre 2025), non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Occorre, innanzi tutto, premettere che sulle istanze avanzate dalla società ricorrente al Comune di Cagliari si è formato il silenzio rifiuto, atteso il decorso del termine di legge senza che vi sia stata alcuna determinazione da parte dell'amministrazione.
Quanto al merito, va condivisa la lettura del quadro normativo posta a fondamento del ricorso, dal che discende la legittimità della pretesa restitutoria azionata dalla società Ric_1 s.r.l. nei confronti del Comune di Cagliari.
L'art.23 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ha infatti espressamente abrogato la norma che consentiva ai Comuni di disporre l'aumento delle tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, a decorrere dall'anno di imposta 2013 (“dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo”, compreso, quindi l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Per le annualità indicate dalla ricorrente, tutte successive al 2012, alle tariffe comunali per la ICP non potevano essere applicati gli aumenti consentiti nel regime previgente, cosicché l'amministrazione resistente ha serbato un silenzio illegittimo sulla domanda volta alla loro restituzione.
Dall'accertata illegittimità del silenzio discende il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme oggetto delle richieste di rimborso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari accoglie il ricorso e condanna il Comune di Cagliari al pagamento delle spese processuali in favore di Ric_1 S.r.l. che liquida in euro 1500,00 oltre IVA, CPA e 15%.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SE AN RO IA, Presidente
CL CO, RE
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013
- DINIEGO RIMBORSO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 722/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia la Corte
accogliere per la forma il presente ricorso e del pari accogliendo i motivi in esso esposti condannare il
Comune di Cagliari al pagamento della somma di € 16.069,00, oltre gli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.
Si chiede, altresì, di condannare il Comune di Cagliari al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 luglio 2025 la società Ric_1 s.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi su due distinte istanze di rimborso presentate al Comune di Cagliari.
Una prima istanza era stata presentata il 27 settembre 2018 e aveva ad oggetto il rimborso della somma di
€ 5.848,00, quale Imposta Comunale sulla Pubblicità indebitamente versata per l'anno 2013.
La seconda era stata inviata il 17 dicembre 2019 e riguardava il rimborso della somma di € 10.221,00, quale
Imposta Comunale sulla Pubblicità indebitamente versata per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
In fatto, ha premesso di aver versato al Comune di Cagliari per gli impianti pubblicitari siti nel suo territorio
€ 20.476,00 a titolo di Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) per l'anno d'imposta 2013 ed € 35.744,00 per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Tali somme erano state calcolate muovendo dalla tariffa base «maggiorata» per la pubblicità ordinaria determinata, con una maggiorazione del 40%, in € 24,59, come indicato nella Deliberazione della Giunta
Comunale n.123 del 6.5.2008 adottata in applicazione dell'art.11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Il regime normativo sopra delineato prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre l'aumento, distintamente per le suddette classi di superfici di impianto (inferiori o superiori al metro quadro), rispettivamente del 20%
e del 50% della tariffa base originaria prevista per la pubblicità ordinaria.
Con il D. L. n. 83/2012 sono state abrogate talune disposizioni di legge, tra cui anche la norma che consentiva ai comuni di disporre i citati aumenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15/2018 ha, poi, ritenuto legittimi soltanto gli aumenti delle tariffe deliberati fino al 26 giugno 2012 e, di conseguenza, illegittimi gli aumenti deliberati successivamente a quest'ultima data.
Muovendo da tali premesse, l'odierna società ricorrente ha presentato due istanze di rimborso delle somme versate a titolo di maggiorazione dell'Imposta sulla Pubblicità per gli anni sopra indicati per un importo pari ad euro 5.848,00 per l'anno 2013 ed € 10.221,00 per gli anni dal 2014/2018.
A tali richieste il Comune di Cagliari non avrebbe dato alcun riscontro, cosicché la società ricorrente ha concluso per la sua condanna alla corresponsione delle somme invano richieste, con vittoria di spese. L'amministrazione resistente, ritualmente citata (v. sua richiesta di accesso agli atti del 4 dicembre 2025), non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Occorre, innanzi tutto, premettere che sulle istanze avanzate dalla società ricorrente al Comune di Cagliari si è formato il silenzio rifiuto, atteso il decorso del termine di legge senza che vi sia stata alcuna determinazione da parte dell'amministrazione.
Quanto al merito, va condivisa la lettura del quadro normativo posta a fondamento del ricorso, dal che discende la legittimità della pretesa restitutoria azionata dalla società Ric_1 s.r.l. nei confronti del Comune di Cagliari.
L'art.23 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ha infatti espressamente abrogato la norma che consentiva ai Comuni di disporre l'aumento delle tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, a decorrere dall'anno di imposta 2013 (“dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo”, compreso, quindi l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Per le annualità indicate dalla ricorrente, tutte successive al 2012, alle tariffe comunali per la ICP non potevano essere applicati gli aumenti consentiti nel regime previgente, cosicché l'amministrazione resistente ha serbato un silenzio illegittimo sulla domanda volta alla loro restituzione.
Dall'accertata illegittimità del silenzio discende il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme oggetto delle richieste di rimborso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari accoglie il ricorso e condanna il Comune di Cagliari al pagamento delle spese processuali in favore di Ric_1 S.r.l. che liquida in euro 1500,00 oltre IVA, CPA e 15%.