Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2026, proposto da
RE GI IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maletto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Rosa Diolosà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2698 del 24.10.2025 del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maletto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con ricorso iscritto al n. 1341/2025 R.G. il sig. RE GI IS, odierno ricorrente, ha chiesto a questo Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Maletto (CT) sulla propria istanza, presentata il 16.03.2025, finalizzata ad ottenere la concessione del plateatico per l’installazione di tappeti elastici in occasione della “Sagra della Fragola” fissata a Maletto nel periodo 4.07.2025-6.07.2025.
Con sentenza n. 2698 del 24.10.2025 questa Sezione, ritenendo che “ dalla complessiva documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente in data 16.07.2025 (e, in particolare, dalle note prot. 7245 del 30.06.2025 e prot. 7302 dell’1.07.2025 del Comune di Maletto) e alla luce di quanto dichiarato dal relativo difensore nella camera di consiglio del 22.10.2025 si evinca che l’Amministrazione intimata abbia accolto l’istanza presentata in data 16.03.2025, con pieno soddisfacimento dell’interesse di cui è titolare il ricorrente e il correlato conseguimento del bene della vita aspirato ”, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, co. 5, c.p.a., condannando, altresì, l’Amministrazione comunale intimata, in ragione della soccombenza virtuale, “... al pagamento delle spese nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri accessori così come per legge ”.
Tale pronuncia è stata notificata in data 24.10.2025 a mezzo pec al predetto Comune e avverso la stessa non è stato interposto appello, con conseguente suo passaggio in giudicato.
Nella medesima data il difensore del ricorrente ha trasmesso al Comune le relative coordinate bancarie ove effettuare l’accredito delle somme ad esso dovute.
2. In assenza del pagamento di quanto dovuto per effetto della suddetta sentenza, con ricorso notificato in data 23.02.2026 e depositato in pari data il ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
- accertare, ritenere e dichiarare l’obbligo del Comune di Maletto di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2968/2025 di questo Tribunale;
- assegnare al medesimo Ente un breve termine al fine di provvedere all’adozione delle necessarie determinazioni amministrative e contabili finalizzate all’esecuzione del giudicato per cui è causa;
- nominare un commissario ad acta che, in ipotesi di perdurante inadempienza del resistente Comune, si sostituisca ad esso ed adotti, e sempre in assegnando termine, le necessarie determinazioni amministrative e contabili finalizzate alla esecuzione del giudicato per cui è causa ed alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme ad esso dovute.
3. Il Comune di Maletto si è costituito in giudizio in data 15.04.2026, versando in atti in pari data la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, in data 27.02.2026, di quanto disposto dal titolo ottemperando.
4. Con successiva memoria del 19.04.2026 l’Ente resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto, in particolare, che al momento della notificazione del presente ricorso l’Amministrazione stesse già finalizzando l’iter di esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, avviato con sollecitudine dopo la notificazione della stessa.
5. Alla camera di consiglio del 6.05.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, il difensore della parte ricorrente si è unito la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere presentata dall’Amministrazione resistente, insistendo per la liquidazione delle spese di giudizio; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente il 15.04.2026, nonché tenuto conto di quanto osservato dal ricorrente in occasione della camera di consiglio, il titolo ottemperando siano stato eseguito, con pieno soddisfacimento del relativo interesse e il correlato conseguimento del bene della vita aspirato.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
7. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che dall’esecuzione del titolo da parte del Comune resistente debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza del ricorso. L’avvenuto pagamento di quanto dovuto, concretizzatosi solo in seguito alla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, e, quindi, durante la sua pendenza, determina, pertanto, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Si evidenzia, quanto a tale profilo, che, sebbene l’Amministrazione resistente abbia avviato l’iter di esecuzione della sentenza ottemperanda nei due mesi antecedenti alla notificazione del ricorso, il pagamento di quanto dovuto è avvenuto in data 27.02.2026, quattro giorni dopo la data di notificazione (23.02.2026) e due mesi dopo la data della delibera di approvazione del debito fuori bilancio concernente la somma da corrispondere in favore del ricorrente. Non si ravvisano, né vengono documentate in atti, difficoltà di natura eccezionale – concretizzatesi durante il procedimento di pagamento – suscettibili di giustificare una compensazione delle spese giudiziali.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del difensore antistatario avv. Enrico Buscemi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza):
a) dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
b) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, da distrarsi al difensore antistatario, che liquida complessivamente in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | OR LE |
IL SEGRETARIO