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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1450/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1450/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
C.F. nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Romina Petrungaro
Con l'intervento del P.M. in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato in data 1° aprile 2025, i sig.ri CP_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di Parte_1 cui alla sentenza n. 1354/2021 del Tribunale di Tivoli.
1 A fondamento della domanda di modific a, le parti hanno allegato , in particolare, che: il sig. ha estinto il mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale;
CP_1 le parti hanno decis o di alienare la casa coniugale;
il sig. ha acquistato un CP_1 immobile in data 23 settembre 2024 dove si so no trasferite le figlie con la sig.ra
. Pt_1
Le parti hanno quindi chiesto di modificare le condizioni del loro divorzio nei seguenti termini:
“1. la signora resterà ad abitare insieme alle figlie nella nuova Parte_1 casa acquistata in data 23.09.2024 dal signor e sita in Monterotondo CP_1
(RM), Via Dora Baltea n.3 che viene adibita a casa coniugale ed ove le stesse si sono già trasferite alla data del 24.09.2024;
2. Il signor verserà-come già attualmente versa dal giungo 2023 - alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_1 di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sull'iban della carta post -pay intestata alla madre, la sig. Parte_1
IT 91O 3608 1051 3824 9867 249874 con la precisazione che sopraggiunta la maggiore età, ciascuna figlia, economicamente non autosufficiente, percepirà il proprio assegno direttamente da l padre;
3. Il Signor s'impegna a sostenere tutti gli oneri condominiali al CP_1
100% del nuovo immobile acquistato e ove vivono le figlie e la signora in in Pt_1
Monterotondo (RM), Via dora Baltea n.3; Pers 4. Le figlie minori, e , vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, ma abiteranno prevalentemente insieme alla madre, presso la casa coniugale sita in Monterotondo (RM), Via Dora Baltea n.3
5. Il padre, quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere le figlie con sé quando vorrà, previo accordo con la madre anche verbale e compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie medesime, sia di natura scolastica, che di altro genere. Il padre potrà vedere e tenere con sé entrambe le figlie il fine settimana in maniera alternata, dunque dall'uscita di scuola del venerdì, fino alle ore 20.00 della domenica. Per quanto concerne le visite infrasettimanali, il padre potrà tenere con sé le figlie il mercoledì dall'uscita di scuola si no all'ingresso in scuola il giorno successivo;
6. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, le figlie trascorreranno complessivamente con il padre metà delle suddette vacanze, pari nel totale alla
2 sospensione scolastica, alternando negli anni con la madre dal 23 dicembre alle ore
15.00 al 30 dicembre alle ore 21.00 e dal 30 dicembre alle ore 21.00 al 6 gennaio alle ore 21.00. Tuttavia, le parti concordano che ogni anno le figlie trascorreranno il 25 Dicembre con il padre ed il 26 Dicembre con la madre (coincidendo tale data con il compleanno del nonno materno) - Dalle 15.00 del giovedì santo alle 21.00 della sera di Pasqua e dalle 21.00 della sera di Pasqua alle 21.00 del mercoledì, potendo comunque i genitori, concordemente tra loro, sempre stabilire giorni e modalità differenti;
7. Per le ferie estive, durante il periodo luglio-agosto e salvo diverso accordo dei coniugi, il padre potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni continuativi da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
8. In qualunque momento, entrambi i genitori avranno la possibilità di recarsi presso l'abitazione dell'altro coniuge, previo preavviso allo stesso, per vedere le figlie, entrambi avranno la facoltà di telefonare per parlare con loro ovvero chiedere informazioni che le riguardino. Entrambi i genitori si obbligano ed impegnano a comunicare all'altro dove si trovino le figlie, in modo particolare durante il periodo delle vacanze estive o natalizie, ovvero ogni qualvolta le minori dovessero essere spostate per più di 24 ore dalla propria dimora abituale o dal luogo in precedenza concordato tra i genitori;
9. Le minori, salvo diverso accordo dei coniugi, trascorreranno il giorno dei loro compleanni con entrambi i genitori e trascorreranno il compleanno del padre con lo stesso ed il giorno del compleanno della madre con la stessa;
10. I ricorrenti s'impegnano a non pubblicare sui rispettivi social network, foto, video o immagini di qualunque genere che ritraggano le minori, senza il consenso dell'altro genitore ed eventualmente a rimuovere le stesse immediatamente in caso di richiesta fatta dall'altro;
11. Entrambi i genitori si obbligano e si adopereranno al fine di consentire alle proprie figlie di avere rapporti significativi con i propri ascendenti, presso i quali avranno la possibilità di stare e dimorare, fatto salvo il diritto dei genitori di esserne informati e di poter chiamare in qualsiasi momento, per ricevere ogni opportuna informazione riguardante le minori;
12. Le parti concordano che il sig. non corrisponderà alcun mantenimento CP_1 alla sig.ra che, dichiarandosi quest'ultima espressamente economicamente Pt_1 autosufficiente ed allo stesso rinunziando. Ciò in considerazione del fatto che la
3 sig.ra s'impegna sin d'ora a trovare stabile impiego che le garantisca la Pt_1 stabilità economica. Sin quando non troverà un'occupazione lavorativa stabile, la sig.ra verrà sostenuta economicamente dai propri genitori che si son Pt_1 dichiarati disponibili e le cui finanze consento un tale impegno.
13. Le spese straordinarie necessarie alla miglior crescita delle figlie, così come descritte nel protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.14, saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel menzionato protocollo”.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge e possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e CP_1 [...]
, attualmente disciplinate con sentenza n. 1354/2021 del Tribunale di Parte_1
Tivoli in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI IU RA IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1450/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
C.F. nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Romina Petrungaro
Con l'intervento del P.M. in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato in data 1° aprile 2025, i sig.ri CP_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di Parte_1 cui alla sentenza n. 1354/2021 del Tribunale di Tivoli.
1 A fondamento della domanda di modific a, le parti hanno allegato , in particolare, che: il sig. ha estinto il mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale;
CP_1 le parti hanno decis o di alienare la casa coniugale;
il sig. ha acquistato un CP_1 immobile in data 23 settembre 2024 dove si so no trasferite le figlie con la sig.ra
. Pt_1
Le parti hanno quindi chiesto di modificare le condizioni del loro divorzio nei seguenti termini:
“1. la signora resterà ad abitare insieme alle figlie nella nuova Parte_1 casa acquistata in data 23.09.2024 dal signor e sita in Monterotondo CP_1
(RM), Via Dora Baltea n.3 che viene adibita a casa coniugale ed ove le stesse si sono già trasferite alla data del 24.09.2024;
2. Il signor verserà-come già attualmente versa dal giungo 2023 - alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_1 di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sull'iban della carta post -pay intestata alla madre, la sig. Parte_1
IT 91O 3608 1051 3824 9867 249874 con la precisazione che sopraggiunta la maggiore età, ciascuna figlia, economicamente non autosufficiente, percepirà il proprio assegno direttamente da l padre;
3. Il Signor s'impegna a sostenere tutti gli oneri condominiali al CP_1
100% del nuovo immobile acquistato e ove vivono le figlie e la signora in in Pt_1
Monterotondo (RM), Via dora Baltea n.3; Pers 4. Le figlie minori, e , vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, ma abiteranno prevalentemente insieme alla madre, presso la casa coniugale sita in Monterotondo (RM), Via Dora Baltea n.3
5. Il padre, quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere le figlie con sé quando vorrà, previo accordo con la madre anche verbale e compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie medesime, sia di natura scolastica, che di altro genere. Il padre potrà vedere e tenere con sé entrambe le figlie il fine settimana in maniera alternata, dunque dall'uscita di scuola del venerdì, fino alle ore 20.00 della domenica. Per quanto concerne le visite infrasettimanali, il padre potrà tenere con sé le figlie il mercoledì dall'uscita di scuola si no all'ingresso in scuola il giorno successivo;
6. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, le figlie trascorreranno complessivamente con il padre metà delle suddette vacanze, pari nel totale alla
2 sospensione scolastica, alternando negli anni con la madre dal 23 dicembre alle ore
15.00 al 30 dicembre alle ore 21.00 e dal 30 dicembre alle ore 21.00 al 6 gennaio alle ore 21.00. Tuttavia, le parti concordano che ogni anno le figlie trascorreranno il 25 Dicembre con il padre ed il 26 Dicembre con la madre (coincidendo tale data con il compleanno del nonno materno) - Dalle 15.00 del giovedì santo alle 21.00 della sera di Pasqua e dalle 21.00 della sera di Pasqua alle 21.00 del mercoledì, potendo comunque i genitori, concordemente tra loro, sempre stabilire giorni e modalità differenti;
7. Per le ferie estive, durante il periodo luglio-agosto e salvo diverso accordo dei coniugi, il padre potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni continuativi da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
8. In qualunque momento, entrambi i genitori avranno la possibilità di recarsi presso l'abitazione dell'altro coniuge, previo preavviso allo stesso, per vedere le figlie, entrambi avranno la facoltà di telefonare per parlare con loro ovvero chiedere informazioni che le riguardino. Entrambi i genitori si obbligano ed impegnano a comunicare all'altro dove si trovino le figlie, in modo particolare durante il periodo delle vacanze estive o natalizie, ovvero ogni qualvolta le minori dovessero essere spostate per più di 24 ore dalla propria dimora abituale o dal luogo in precedenza concordato tra i genitori;
9. Le minori, salvo diverso accordo dei coniugi, trascorreranno il giorno dei loro compleanni con entrambi i genitori e trascorreranno il compleanno del padre con lo stesso ed il giorno del compleanno della madre con la stessa;
10. I ricorrenti s'impegnano a non pubblicare sui rispettivi social network, foto, video o immagini di qualunque genere che ritraggano le minori, senza il consenso dell'altro genitore ed eventualmente a rimuovere le stesse immediatamente in caso di richiesta fatta dall'altro;
11. Entrambi i genitori si obbligano e si adopereranno al fine di consentire alle proprie figlie di avere rapporti significativi con i propri ascendenti, presso i quali avranno la possibilità di stare e dimorare, fatto salvo il diritto dei genitori di esserne informati e di poter chiamare in qualsiasi momento, per ricevere ogni opportuna informazione riguardante le minori;
12. Le parti concordano che il sig. non corrisponderà alcun mantenimento CP_1 alla sig.ra che, dichiarandosi quest'ultima espressamente economicamente Pt_1 autosufficiente ed allo stesso rinunziando. Ciò in considerazione del fatto che la
3 sig.ra s'impegna sin d'ora a trovare stabile impiego che le garantisca la Pt_1 stabilità economica. Sin quando non troverà un'occupazione lavorativa stabile, la sig.ra verrà sostenuta economicamente dai propri genitori che si son Pt_1 dichiarati disponibili e le cui finanze consento un tale impegno.
13. Le spese straordinarie necessarie alla miglior crescita delle figlie, così come descritte nel protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.14, saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel menzionato protocollo”.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge e possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e CP_1 [...]
, attualmente disciplinate con sentenza n. 1354/2021 del Tribunale di Parte_1
Tivoli in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI IU RA IA
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