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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
GI TA presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN MA IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1855/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'azione di risarcimento del danno in sede di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e vertente tra
, difeso dall'avvocato Nunzio Raimondi Parte_1
Attore in riassunzione e
difesa dall'avvocato Francesco Miceli Controparte_1
Convenuta in riassunzione nonché
Controparte_2
Convenuta in riassunzione non costituita
Conclusioni delle parti
Per : “1. preso atto dell'intervenuto passaggio Parte_1
in giudicato dell'accertamento relativo alla infondatezza della domanda
1 proposta dalla Prof.ssa con atto di citazione del Controparte_2
2.2.2013, nei confronti del Prof. e la Prof.ssa Parte_1 [...]
CP_1
preso atto, altresì, dell'intervenuto passaggio in giudicato dell'accertamento relativo alla qualificazione della domanda proposta dal
Prof. come domanda di responsabilità processuale Parte_1
aggravata ex art.96 comma 3 c.p.c., dichiarare ed accertare la fondatezza di tale ultima domanda per le ragioni meglio esposte in parte motiva e, per l'effetto, condannare la
Prof.ssa al risarcimento, in favore del Prof. Controparte_2 Parte_1
, del danno dallo stesso patito in ragione della domanda
[...]
proposta dalla con atto di citazione notificato il 13.2.2013, da CP_2
quantificarsi nella misura di € 25.196,00, ovvero nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
su tale somma deve essere computata la rivalutazione monetaria con decorrenza dal 13.2.2013 all'attualità; sulla somma, poi, come anno per anno rivalutata, devono essere computati gli interessi compensativi nella misura legale con decorrenza dal 13.2.2013 e fino al soddisfo;
2. condannare la Prof.ssa CP_2
al rimborso in favore del Prof delle spese da
[...] Parte_1
questi sostenute per tutti e quattro i gradi del giudizio, da liquidarsi nella complessiva misura di € 50.392,00, oltre accessori di legge (rimborso spese forfettario, Cassa e Iva), come specificamente indicato in parte motiva”.
Per “Voglia l'Eccellentissima Corte di Emai_1 CP_1
Appello adita, applicando il principio di diritto come enunciato dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rimessione n. 30898/24 del 07.11.24:
Condannare la Professoressa , alla refusione in favore Controparte_2
della Professoressa di spese e competenze per tutti Controparte_1
e quattro i gradi Giudizio. Condannare la Professoressa CP_2
2 Con
, per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc in favore della
Professoressa nella misura che la Corte riterrà di Controparte_1
giustizia, tenuto conto del delicato tema decidendum introdotto dall'originaria parte attrice, per come richiesto sia con la comparsa di costituzione in primo grado che in grado di Appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento dei giudizi di merito di primo e secondo grado che hanno preceduto il giudizio di legittimità n. 12482/2022 r.g. in uno allo svolgimento di quest'ultimo risultano esaurientemente esposti, per quanto qui d'interesse, nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 30898/2024 nei termini che seguono: “A seguito del decesso per soffocamento, causato da un boccone di cibo troppo grande, di una bimba di quattro anni,
, figlia di e CP_3 Parte_1 Pt_1 Controparte_1
venne instaurato il procedimento penale, d'ufficio, ossia senza querela dei genitori della bimba, che si concluse con l'assoluzione, da parte del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 20/03/2007, di , maestra della scuola materna Controparte_2
frequentata dalla piccola (che era stata tratta a giudizio in una a CP_3
altra addetta alla scuola, per la quale pure venne pronunciata assoluzione,
e la cui posizione non rileva in questa sede), con la formula < sussiste>>.
e già costituiti parte Parte_1 Controparte_1
civile nel procedimento penale suddetto, impugnarono per cassazione l'assoluzione.
La Corte di Cassazione rigettò il ricorso.
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Catanzaro, e genitori della Parte_1 Controparte_1
piccola per ottenerne la condanna per i danni a lei cagionati per CP_3
3 essere caduta in depressione, e ne chiese la condanna al pagamento di euro duecentocinquantamila, ai sensi degli artt. 96 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ.
e si costituirono nel Parte_1 Controparte_1
detto giudizio civile, resistettero alla domanda e proposero domanda ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di prima udienza, rinviò la causa per la precisazione delle conclusioni e, con successiva sentenza n. 59 del
13/01/2020, rigettò la domanda principale della , per ragioni di CP_2
merito e di rito.
La domanda di e Parte_1 Controparte_1
venne, invece, accolta dal Tribunale e la venne condannata al CP_2
pagamento della somma, equitativamente determinata, di euro duemilacinquecento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Proposto appello dalla sola , la sentenza del Tribunale CP_2
venne riformata parzialmente dalla Corte d'appello di Catanzaro, che, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1673 del
29/12/2021, ha rigettato la domanda dei e per Pt_1 CP_1
responsabilità processuale aggravata della . CP_2
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione
, con ricorso affidato a quattro motivi. Parte_1
propone ricorso incidentale. Controparte_1
resiste con controricorso al ricorso della Parte_1
. CP_2
Il Procuratore Generale non ha preso conclusioni.
Per l'adunanza camerale del 17/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione, il solo ricorrente ha depositato Pt_1
memoria.”
4 Con l'ordinanza n. 30898/2024, pubblicata il 3.12.2024, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale di e - in Controparte_2
accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso proposti da e assorbiti il quarto motivo e il ricorso incidentale Parte_1
di - ha cassato la sentenza in relazione ai motivi Controparte_1
accolti, rinviando alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
In particolare la Corte di cassazione ha evidenziato il vizio di motivazione apparente e quello di erronea applicazione dell'art. 96 comma III c.p.c. in cui è incorsa la corte territoriale.
Ha precisato la Corte di cassazione che quella d'appello ha erroneamente equiparato la fattispecie di cui all'art. 96 comma I c.p.c., la cui applicazione era stata richiesta da e che era stata Controparte_2
rigettata in primo grado, a quella di cui all'art. 96 comma III c.p.c., essendosi tra l'altro la corte d'appello limitata ad affermare che “la stessa mancanza di allegazione e di prova che il Tribunale di Catanzaro ha stigmatizzato per rigettare la domanda proposta dall'attrice, ha caratterizzato anche le domande riconvenzionali proposte dai convenuti.
La temerarietà della lite è stata infatti da entrambi dedotta in relazione alla mancanza di prova del danno che, tuttavia, già inidonea in sé alla configurazione di tale tipo di responsabilità, nel caso di specie assume un valore ancora più neutro in ragione del particolare andamento del processo che ha comportato per l'attrice la perdita della fase processuale destinata all'istruttoria”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha riassunto la causa, chiedendo la condanna di in Controparte_2
applicazione di quanto affermato dalla Corte di cassazione.
5 Si è costituita in giudizio chiedendo la Controparte_1
condanna di . Controparte_2
Quest'ultima, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.6.2025, data d'inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di CP_2
.
[...]
Oggetto del giudizio riassunzione è la sola domanda di Parte_1
e ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.,
[...] Controparte_1
accolta dal tribunale e riformata dalla corte d'appello.
Orbene, ritiene la corte che nel caso di specie il tribunale ha condivisibilmente disposto la condanna per cui è causa, ricorrendo i presupposti per l'applicazione della predetta norma.
L'art. 96 stabilisce al comma III che, in ogni caso, il giudice, pronunciando sulle spese ai sensi dell'articolo 91, anche d'ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Si tratta di una pronuncia che sanziona l'abuso del processo.
La Corte di cassazione ha chiarito che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo,
6 i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive.” (Cass. Sez. III, ord. 30.12.2023, n. 36591).
Ha affermato la Corte di cassazione in altra pronuncia che
“Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. Sez. I, ord. 27 ottobre
2023, n. 29831).
Nel caso di specie la normale diligenza avrebbe dovuto condurre a non intentare l'azione risarcitoria – per danno Controparte_2
biologico per la depressione di cui si è ammalata, per danno all'immagine e per danno psichico - nei confronti di e Parte_1 [...]
atteso che non emergono elementi per ritenere che la CP_1
costituzione di parte civile e il ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione proposto da questi ultimi abbiano avuto finalità strumentali o comunque diverse dalla legittima tutela dei propri diritti di genitori di
. CP_3
A ciò si aggiunga il comportamento processuale di CP_2
nel corso del giudizio risarcitorio, che emerge dalla lettura della
[...]
sentenza impugnata: il suo difensore non ha partecipato all'udienza di prima comparizione, dunque non sono state formulate richieste di prova e le relative domande sono risultate sfornite di prova.
In tale contesto la normale diligenza avrebbe consentito a CP_2
di avvertire l'infondatezza della sua domanda.
[...]
7 La corte ritiene sussistente, alla luce del predetto quadro probatorio, il carattere eccedente la normale funzione del processo dell'azione risarcitoria intentata e coltivata da , e dunque condivide Controparte_2
la condanna ex art. 96 comma III comminata dal tribunale, anche nel quantum.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, da regolamentare in ossequio al principio dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo per i giudizi d'appello, di cassazione e di riassunzione - essendo già state liquidate in base alla soccombenza quelle di primo grado -, tenuto conto del valore della controversia (€ 2.500,00, pari al decisum), dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
Occorre, infine, dare atto che ricorrono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato - ove dovuto - ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'appello iscritto al n. 245/2020.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la condanna ex art. 96 comma III c.p.c. disposta dal Tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 59/2020;
3. condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1
le spese di lite del giudizio d'appello iscritto Controparte_1
al n. 245/2020, liquidate per ogni parte in complessivi € 1.577,00 per onorari, oltre accessori di legge;
8 4. condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 Pt_1
le spese di lite del giudizio di cassazione, Controparte_1
liquidate per ogni parte in complessivi € 939,00 per onorari, oltre accessori di legge;
5. condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 Pt_1
le spese di lite del giudizio d'appello di Controparte_1
riassunzione, liquidate per ogni parte in complessivi € 1.458,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato - ove dovuto - ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'appello iscritto al n.
245/2020.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
NN MA IA GI TA
9
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
GI TA presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN MA IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1855/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'azione di risarcimento del danno in sede di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e vertente tra
, difeso dall'avvocato Nunzio Raimondi Parte_1
Attore in riassunzione e
difesa dall'avvocato Francesco Miceli Controparte_1
Convenuta in riassunzione nonché
Controparte_2
Convenuta in riassunzione non costituita
Conclusioni delle parti
Per : “1. preso atto dell'intervenuto passaggio Parte_1
in giudicato dell'accertamento relativo alla infondatezza della domanda
1 proposta dalla Prof.ssa con atto di citazione del Controparte_2
2.2.2013, nei confronti del Prof. e la Prof.ssa Parte_1 [...]
CP_1
preso atto, altresì, dell'intervenuto passaggio in giudicato dell'accertamento relativo alla qualificazione della domanda proposta dal
Prof. come domanda di responsabilità processuale Parte_1
aggravata ex art.96 comma 3 c.p.c., dichiarare ed accertare la fondatezza di tale ultima domanda per le ragioni meglio esposte in parte motiva e, per l'effetto, condannare la
Prof.ssa al risarcimento, in favore del Prof. Controparte_2 Parte_1
, del danno dallo stesso patito in ragione della domanda
[...]
proposta dalla con atto di citazione notificato il 13.2.2013, da CP_2
quantificarsi nella misura di € 25.196,00, ovvero nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
su tale somma deve essere computata la rivalutazione monetaria con decorrenza dal 13.2.2013 all'attualità; sulla somma, poi, come anno per anno rivalutata, devono essere computati gli interessi compensativi nella misura legale con decorrenza dal 13.2.2013 e fino al soddisfo;
2. condannare la Prof.ssa CP_2
al rimborso in favore del Prof delle spese da
[...] Parte_1
questi sostenute per tutti e quattro i gradi del giudizio, da liquidarsi nella complessiva misura di € 50.392,00, oltre accessori di legge (rimborso spese forfettario, Cassa e Iva), come specificamente indicato in parte motiva”.
Per “Voglia l'Eccellentissima Corte di Emai_1 CP_1
Appello adita, applicando il principio di diritto come enunciato dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rimessione n. 30898/24 del 07.11.24:
Condannare la Professoressa , alla refusione in favore Controparte_2
della Professoressa di spese e competenze per tutti Controparte_1
e quattro i gradi Giudizio. Condannare la Professoressa CP_2
2 Con
, per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc in favore della
Professoressa nella misura che la Corte riterrà di Controparte_1
giustizia, tenuto conto del delicato tema decidendum introdotto dall'originaria parte attrice, per come richiesto sia con la comparsa di costituzione in primo grado che in grado di Appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento dei giudizi di merito di primo e secondo grado che hanno preceduto il giudizio di legittimità n. 12482/2022 r.g. in uno allo svolgimento di quest'ultimo risultano esaurientemente esposti, per quanto qui d'interesse, nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 30898/2024 nei termini che seguono: “A seguito del decesso per soffocamento, causato da un boccone di cibo troppo grande, di una bimba di quattro anni,
, figlia di e CP_3 Parte_1 Pt_1 Controparte_1
venne instaurato il procedimento penale, d'ufficio, ossia senza querela dei genitori della bimba, che si concluse con l'assoluzione, da parte del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 20/03/2007, di , maestra della scuola materna Controparte_2
frequentata dalla piccola (che era stata tratta a giudizio in una a CP_3
altra addetta alla scuola, per la quale pure venne pronunciata assoluzione,
e la cui posizione non rileva in questa sede), con la formula < sussiste>>.
e già costituiti parte Parte_1 Controparte_1
civile nel procedimento penale suddetto, impugnarono per cassazione l'assoluzione.
La Corte di Cassazione rigettò il ricorso.
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Catanzaro, e genitori della Parte_1 Controparte_1
piccola per ottenerne la condanna per i danni a lei cagionati per CP_3
3 essere caduta in depressione, e ne chiese la condanna al pagamento di euro duecentocinquantamila, ai sensi degli artt. 96 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ.
e si costituirono nel Parte_1 Controparte_1
detto giudizio civile, resistettero alla domanda e proposero domanda ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di prima udienza, rinviò la causa per la precisazione delle conclusioni e, con successiva sentenza n. 59 del
13/01/2020, rigettò la domanda principale della , per ragioni di CP_2
merito e di rito.
La domanda di e Parte_1 Controparte_1
venne, invece, accolta dal Tribunale e la venne condannata al CP_2
pagamento della somma, equitativamente determinata, di euro duemilacinquecento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Proposto appello dalla sola , la sentenza del Tribunale CP_2
venne riformata parzialmente dalla Corte d'appello di Catanzaro, che, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1673 del
29/12/2021, ha rigettato la domanda dei e per Pt_1 CP_1
responsabilità processuale aggravata della . CP_2
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione
, con ricorso affidato a quattro motivi. Parte_1
propone ricorso incidentale. Controparte_1
resiste con controricorso al ricorso della Parte_1
. CP_2
Il Procuratore Generale non ha preso conclusioni.
Per l'adunanza camerale del 17/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione, il solo ricorrente ha depositato Pt_1
memoria.”
4 Con l'ordinanza n. 30898/2024, pubblicata il 3.12.2024, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale di e - in Controparte_2
accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso proposti da e assorbiti il quarto motivo e il ricorso incidentale Parte_1
di - ha cassato la sentenza in relazione ai motivi Controparte_1
accolti, rinviando alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
In particolare la Corte di cassazione ha evidenziato il vizio di motivazione apparente e quello di erronea applicazione dell'art. 96 comma III c.p.c. in cui è incorsa la corte territoriale.
Ha precisato la Corte di cassazione che quella d'appello ha erroneamente equiparato la fattispecie di cui all'art. 96 comma I c.p.c., la cui applicazione era stata richiesta da e che era stata Controparte_2
rigettata in primo grado, a quella di cui all'art. 96 comma III c.p.c., essendosi tra l'altro la corte d'appello limitata ad affermare che “la stessa mancanza di allegazione e di prova che il Tribunale di Catanzaro ha stigmatizzato per rigettare la domanda proposta dall'attrice, ha caratterizzato anche le domande riconvenzionali proposte dai convenuti.
La temerarietà della lite è stata infatti da entrambi dedotta in relazione alla mancanza di prova del danno che, tuttavia, già inidonea in sé alla configurazione di tale tipo di responsabilità, nel caso di specie assume un valore ancora più neutro in ragione del particolare andamento del processo che ha comportato per l'attrice la perdita della fase processuale destinata all'istruttoria”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha riassunto la causa, chiedendo la condanna di in Controparte_2
applicazione di quanto affermato dalla Corte di cassazione.
5 Si è costituita in giudizio chiedendo la Controparte_1
condanna di . Controparte_2
Quest'ultima, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.6.2025, data d'inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di CP_2
.
[...]
Oggetto del giudizio riassunzione è la sola domanda di Parte_1
e ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.,
[...] Controparte_1
accolta dal tribunale e riformata dalla corte d'appello.
Orbene, ritiene la corte che nel caso di specie il tribunale ha condivisibilmente disposto la condanna per cui è causa, ricorrendo i presupposti per l'applicazione della predetta norma.
L'art. 96 stabilisce al comma III che, in ogni caso, il giudice, pronunciando sulle spese ai sensi dell'articolo 91, anche d'ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Si tratta di una pronuncia che sanziona l'abuso del processo.
La Corte di cassazione ha chiarito che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo,
6 i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive.” (Cass. Sez. III, ord. 30.12.2023, n. 36591).
Ha affermato la Corte di cassazione in altra pronuncia che
“Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. Sez. I, ord. 27 ottobre
2023, n. 29831).
Nel caso di specie la normale diligenza avrebbe dovuto condurre a non intentare l'azione risarcitoria – per danno Controparte_2
biologico per la depressione di cui si è ammalata, per danno all'immagine e per danno psichico - nei confronti di e Parte_1 [...]
atteso che non emergono elementi per ritenere che la CP_1
costituzione di parte civile e il ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione proposto da questi ultimi abbiano avuto finalità strumentali o comunque diverse dalla legittima tutela dei propri diritti di genitori di
. CP_3
A ciò si aggiunga il comportamento processuale di CP_2
nel corso del giudizio risarcitorio, che emerge dalla lettura della
[...]
sentenza impugnata: il suo difensore non ha partecipato all'udienza di prima comparizione, dunque non sono state formulate richieste di prova e le relative domande sono risultate sfornite di prova.
In tale contesto la normale diligenza avrebbe consentito a CP_2
di avvertire l'infondatezza della sua domanda.
[...]
7 La corte ritiene sussistente, alla luce del predetto quadro probatorio, il carattere eccedente la normale funzione del processo dell'azione risarcitoria intentata e coltivata da , e dunque condivide Controparte_2
la condanna ex art. 96 comma III comminata dal tribunale, anche nel quantum.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, da regolamentare in ossequio al principio dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo per i giudizi d'appello, di cassazione e di riassunzione - essendo già state liquidate in base alla soccombenza quelle di primo grado -, tenuto conto del valore della controversia (€ 2.500,00, pari al decisum), dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
Occorre, infine, dare atto che ricorrono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato - ove dovuto - ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'appello iscritto al n. 245/2020.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la condanna ex art. 96 comma III c.p.c. disposta dal Tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 59/2020;
3. condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1
le spese di lite del giudizio d'appello iscritto Controparte_1
al n. 245/2020, liquidate per ogni parte in complessivi € 1.577,00 per onorari, oltre accessori di legge;
8 4. condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 Pt_1
le spese di lite del giudizio di cassazione, Controparte_1
liquidate per ogni parte in complessivi € 939,00 per onorari, oltre accessori di legge;
5. condanna a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 Pt_1
le spese di lite del giudizio d'appello di Controparte_1
riassunzione, liquidate per ogni parte in complessivi € 1.458,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato - ove dovuto - ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'appello iscritto al n.
245/2020.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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