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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12923/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12923 / 2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
16.04.1978, con il patrocinio dell'avv. Mariangela Stasi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
15.11.1976, con il patrocinio dell'avv. Flavio degli Abbati, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, Controparte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_2 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era Per_ stato celebrato in Roma in data 21.09.2013, che dall'unione era nata la figlia (Roma, 04.07.2014), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “-i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
ASSEGNAZIONE
DELLA CASA CONIUGALE: La casa coniugale verrà assegnata alla madre Per_ collocataria della minore ed il IG. si impegna a trasferire Controparte_1 la propria residenza dalla casa coniugale ad altro indirizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre l'udienza Presidenziale;
- Per_ AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE: la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita CP_1 di scuola (h. 16:15 ) fino alle h. 20.30/ 21:00 dopo aver fatto cenare la bambina e salvo reciproci impegni lavorativi da comunicarsi almeno 3 giorni prima all'altro genitore;
il si impegna a portare la figlia a scuola almeno due volte CP_1 alla settimana da comunicarsi nella settimana precedente, nonché alternativamente il sabato o la domenica dalle 10.00 fino alle 20.30 /21:00 già cenata. Quando la bambina avrà metabolizzato la separazione tra i genitori, il padre potrà trascorrere con la predetta, weekend alternati dal sabato mattina (ore
10,00) fino alla domenica sera alle 21:00. 4) le vacanze natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza: 24 e 31 dicembre con il padre, 25 dicembre e l gennaio con la madre e viceversa;
anche le vacanze pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e Pasquetta. durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la minore 15 giorni consecutivi allo stato senza pernotto e che verranno comunicati alla madre entro il 31 maggio;
CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA MINORE -il SI. corrisponderà, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, euro 200,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore;
le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Roma, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; il SI. si obbliga CP_1
a concorrere al 50% alle spese derivanti dal corso di danza, mentre il corso di nuoto sarà a totale carico della IG.ra ,. L'assegno unico verrà CP_2 interamente percepito dalla SI.ra ; -entrambi i coniugi sono Controparte_2 economicamente indipendenti e non richiedono alcun contributo economico in loro favore;
-i coniugi prestano consenso per il rinnovo/ rilascio del passaporto della minore e dei propri documenti”. Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12923/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 21.09.2013;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00402, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 18.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12923 / 2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
16.04.1978, con il patrocinio dell'avv. Mariangela Stasi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
15.11.1976, con il patrocinio dell'avv. Flavio degli Abbati, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, Controparte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_2 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era Per_ stato celebrato in Roma in data 21.09.2013, che dall'unione era nata la figlia (Roma, 04.07.2014), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “-i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
ASSEGNAZIONE
DELLA CASA CONIUGALE: La casa coniugale verrà assegnata alla madre Per_ collocataria della minore ed il IG. si impegna a trasferire Controparte_1 la propria residenza dalla casa coniugale ad altro indirizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre l'udienza Presidenziale;
- Per_ AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE: la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita CP_1 di scuola (h. 16:15 ) fino alle h. 20.30/ 21:00 dopo aver fatto cenare la bambina e salvo reciproci impegni lavorativi da comunicarsi almeno 3 giorni prima all'altro genitore;
il si impegna a portare la figlia a scuola almeno due volte CP_1 alla settimana da comunicarsi nella settimana precedente, nonché alternativamente il sabato o la domenica dalle 10.00 fino alle 20.30 /21:00 già cenata. Quando la bambina avrà metabolizzato la separazione tra i genitori, il padre potrà trascorrere con la predetta, weekend alternati dal sabato mattina (ore
10,00) fino alla domenica sera alle 21:00. 4) le vacanze natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza: 24 e 31 dicembre con il padre, 25 dicembre e l gennaio con la madre e viceversa;
anche le vacanze pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e Pasquetta. durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la minore 15 giorni consecutivi allo stato senza pernotto e che verranno comunicati alla madre entro il 31 maggio;
CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA MINORE -il SI. corrisponderà, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, euro 200,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore;
le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Roma, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; il SI. si obbliga CP_1
a concorrere al 50% alle spese derivanti dal corso di danza, mentre il corso di nuoto sarà a totale carico della IG.ra ,. L'assegno unico verrà CP_2 interamente percepito dalla SI.ra ; -entrambi i coniugi sono Controparte_2 economicamente indipendenti e non richiedono alcun contributo economico in loro favore;
-i coniugi prestano consenso per il rinnovo/ rilascio del passaporto della minore e dei propri documenti”. Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12923/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 21.09.2013;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00402, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 18.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi