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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
IA LI Presidente
LL ON Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3582/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA F. A. OZANAM 8 Parte_1 C.F._1
20129 MILANO presso lo studio dell'avv. DE SANNA LUCA MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
TURATI, 8 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BARBERI MAURO ADRIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PRUITI CIARELLO OSCAR
( ) C.F._2
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 9 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8858/23 emessa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione
Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 42054/2021, depositata in cancelleria in data 10.11.23, notificata il 13.11.23, revocare il decreto ingiuntivo Trib. Milano n. 13060/2021 e per l'effetto annullare la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle somme con esso ingiunte, nonché la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
– in subordine, e nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo di cui sopra, a parziale riforma della sentenza di primo grado ridurre l'importo delle spese di lite liquidate a favore della
Controparte, eliminando la somma liquidata a titolo di compensi per la fase istruttoria del giudizio.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Signor avverso la sentenza n. Parte_1
8858/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Dott.ssa Michela
Guantario, pubblicata il 10 novembre 2023 all'esito del procedimento di primo grado R.G. n.
42054/2021 e notificata il 13 novembre 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per carenza dei presupposti prescritti dall'art. 342, I comma, c.p.c.; in ogni caso, nel merito: rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nelle difese, del presente e del precedente grado di giudizio, di Controparte_1 oltrechè perché del tutto sguarnite di supporto probatorio e, così, respingere l'appello ex adverso proposto e confermare integralmente la sentenza di primo grado, impugnata dal Signor;
Parte_1 in ogni caso, ancora nel merito:
pagina 2 di 9 accertata la temerarietà del presente gravame, condannare il Signor al risarcimento dei Parte_1 danni di cui all'art. 96 c.p.c. in favore di nella misura che verrà Controparte_1 ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria dei compensi e delle spese del presente gravame, oltre ad accessori di legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8858/23, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ingiunto contro che aveva chiesto e Parte_1 Controparte_1 ottenuto l'ingiunzione di pagamento di euro 54.075,11 oltre interessi e spese (liquidate in euro
11.268,00 oltre accessori) sulla base del saldo passivo di un conto corrente intestato a
[...]
le cui obbligazioni erano state garantite da . Controparte_2 Parte_1
L'opposta aveva agito monitoriamente, e si era poi costituita nel Controparte_1 giudizio di opposizione davanti al Tribunale, nella qualità di mandataria con rappresentanza di
[...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di OR S.r.l., cessionaria del Controparte_3 credito di Banco di Desio e della IA S.p.A. verso Controparte_2
Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha disatteso le doglianze dell'opponente relative alla pretesa
“carenza di legittimazione attiva” della cessionaria.
L'odierno appellante aveva, infatti, contestato che la cessionaria del credito fosse subentrata nella titolarità del diritto verso esso garante, in difetto del consenso prestato dal garante medesimo, attesa la natura autonoma della garanzia, che, secondo la sua tesi, ne avrebbe impedito il trasferimento automatico alla cessionaria unitamente alla cessione del credito.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che (v. testualmente sentenza appellata) “unitamente al credito, Banco di Desio abbia trasferito a OR S.r.l. anche la garanzia prestata da : la stessa, infatti, Parte_1 qualificata espressamente come “fideiussione”, non appare riconducibile al modello del contratto autonomo di garanzia in senso stretto, in quanto pur prevedendo in capo al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario, non preclude al medesimo di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento, essendo priva della clausola “senza eccezioni”.
pagina 3 di 9 In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione della garanzia come fideiussione o contratto autonomo, si ritiene che essa sia ricompresa all'interno dei rapporti accessori ceduti unitamente al rapporto principale ex art. 58 co. 3 t.u.b.
Dispone infatti tale articolo al terzo comma, che "I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".
Oltre al tenore della norma, che prevede la validità in favore del cessionario delle garanzie di
“qualsiasi tipo” rileva, in favore dell'inclusione nell'ambito di applicazione dell'art. 58 TUB anche della garanzia autonoma, la considerazione per cui quest'ultima non può comunque ritenersi un'obbligazione del tutto indipendente rispetto al credito garantito, così da non essere trasferita con esso, in quanto ha comunque la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. In tal senso la garanzia autonoma è pur sempre accessoria rispetto al rapporto debitorio principale anche se “l'accessorietà assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, (Cass., Sez. Un., n.
3947/2010, Cass. n. 371/2018)”.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di due motivi. Parte_1
La società appellata si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendo in ogni caso il rigetto del gravame e la condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla rimessione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello non possa trovare accoglimento.
Preliminarmente si deve, tuttavia, rilevare l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dalla parte appellata con la comparsa di costituzione e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale.
In relazione all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. va osservato che l'inciso richiamato dalla parte appellata
(l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta) non è più vigente a seguito della riforma c.d. Cartabia, che ha riformulato pagina 4 di 9 la norma prevedendo che “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis
c.p.c.”.
Nel presente giudizio, il consigliere istruttore designato ex art. 349 bis c.p.c., al quale, ove nominato, la legge affida la valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e la conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. (v. art. 350 c.p.c.), non ha ritenuto che tali presupposti ricorressero ed ha disposto per la rimessione in decisione della causa ex art. 352 c.p.c.
Neppure l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. risulta fondata.
La formulazione vigente dell'art. 342 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, che risulta introdotto dopo il 28.2.2023, è stata riscritta (v. relazione illustrativa al c.d. correttivo emanato con d. CP_4 lgs. 164/24) “con modifiche meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione ma sono volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo
l'insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza)”.
L'atto di appello introduttivo del presente giudizio contiene una chiara indicazione delle parti di sentenza impugnate e la mancata specifica indicazione delle norme che si assumono violate (non richiesta a pena di inammissibilità) non impedisce di ricavare il contenuto delle censure mosse alla sentenza e le modifiche della stessa chieste.
Nel merito, comunque, i motivi di appello, come di seguito rubricati e riassunti per punti essenziali, risultano infondati per le ragioni che seguono.
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO ALLA MANDANTE DELL'APPELLATA PER
MANCATO TRASFERIMENTO ALLA CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA GARANZIA
RILASCIATA DA Parte_1
pagina 5 di 9 L'appellante ha contestato, in primo luogo, richiamando le singole clausole della garanzia e giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, l'esclusione, da parte del Tribunale, del carattere di garanzia autonoma per la garanzia dallo stesso prestata.
L'appellante ha testualmente osservato che “Le clausole del contratto firmato dal signor Pt_1 escludono la possibilità per il garante di opporre eccezioni, non genericamente, ma analiticamente: il signor ha rinunciato alla facoltà di opporre, una per una, tutte le eccezioni immaginabili e Pt_1 ipotizzabili. Forse è per questo che nell'articolato sottoscritto dal garante mancava proprio la locuzione “senza eccezioni”, la cui sola assenza il giudice di prime cure ha ritenuto dirimente per escludere il carattere autonomo della garanzia prestata dall'appellante” (atto di appello pag. 3).
L'appellante ha poi contestato la decisione del Tribunale in ordine alla “automatica trasferibilità al cessionario di un credito anche di una garanzia qualificata come autonoma” (pag.8 atto di appello).
A sostegno della contestazione, l'appellante ha richiamato la motivazione di una decisione di merito che ha ritenuto non applicabile la previsione dell'art. 58 Tub alla garanzia autonoma, che non sarebbe
“garanzia accessoria al credito, ma un contratto… con cui si trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale” e che, pertanto, non potrebbe essere trasferito senza il consenso del contraente ceduto.
Secondo l'appellante, che richiama sempre giurisprudenza di merito sul punto, “L'art. 58 TUB si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 1406 c.c. (cessione del contratto) e non alla cessione del credito. Conseguentemente la sua interpretazione deve essere restrittiva. Il comma 3 dell'art. 58 TUB non può essere interpretato in senso estensivo o addirittura supportare un'interpretazione analogica estendendo la portata dell'espressione “garanzie di qualsiasi tipo” anche alle garanzie atipiche e/o autonome e/o improprie.”
Ritiene la Corte che tali motivi di censura non siano condivisibili.
Indipendentemente dalla qualificazione della garanzia prestata (se fideiussione o contratto autonomo di garanzia), la cessione del credito verso il debitore principale in favore dell'appellante ha comunque realizzato il trasferimento del diritto del creditore di agire anche nei confronti del garante.
La garanzia autonoma, infatti, appresta una tutela ampia e immediata al creditore, impedendo al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto obbligatorio sottostante.
pagina 6 di 9 Non vi sono, pertanto, ragioni per ritenere che tale “autonomia” implichi una separazione della garanzia rispetto al credito nella fase di circolazione di quest'ultimo né per ritenere necessario il consenso del garante ai fini del trasferimento della garanzia.
In tal senso si è, infatti, pronunciata la S.C., enunciando un principio al quale questa Corte ritiene di aderire [v. Cass. 16962/24, in motivazione “… la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo è irrilevante perché ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente … (omissis)... conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione…”;
v. anche Cass. 25491/19, in motivazione “…è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso…”].
Tale principio, espresso anche nella sentenza impugnata, è sufficiente al fine di riconoscere all'odierna appellata la “legittimazione attiva” contestata dall'appellante, assorbendo ogni questione relativa alla qualificazione della garanzia prestata e rendendo, quindi, superfluo l'esame delle clausole richiamate dall'appellante a sostegno della tesi della natura autonoma della garanzia.
Per completezza va osservato che l'ulteriore contestazione relativa alla “legittimazione attiva” dell'appellata (che attiene, più esattamente, alla titolarità del credito), contenuta nella memoria di replica alla conclusionale depositata dall'appellante, risulta inammissibile.
L'appellante nella memoria di replica in appello reitera, infatti, la contestazione relativa alla pretesa mancata prova della cessione del credito verso il debitore principale da parte della cedente Banco di
Desio alla cessionaria 2Wordls S.r.l., contestazione sollevata in primo grado e respinta dal Tribunale con la seguente motivazione: “…Cerved produceva, oltre all'avviso pubblicato in G.U., parte II, del
16/6/2018 n. 69 del Foglio delle Inserzioni (doc. 14), la conferma del trasferimento del credito proveniente dal cedente (doc 13), contenente la seguente dichiarazione: “Banco di Desio e della
IA S.p.a. … ha ceduto pro soluto un portafoglio di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 199 n. 130 a OR RL … tra cui rientra anche il credito vantato dalla Banca cedente nei confronti di – NDG Controparte_2
53_1213276” Tale dichiarazione, unitamente all'avviso di cui sopra ed alla disponibilità in capo alla cessionaria dei documenti relativi al credito, sono idonei a provare l'avvenuta cessione” (pag. 4 sentenza appellata).
pagina 7 di 9 Tale parte della sentenza non è stata, tuttavia, oggetto di alcuna censura nell'atto di impugnazione, con il quale sono state contestate unicamente le decisioni attinenti al trasferimento della garanzia in favore della cessionaria e alla liquidazione delle spese di lite per la fase istruttoria (su cui v. oltre), sicché la decisione relativa alla prova dell'avvenuta cessione del credito deve ritenersi coperta da giudicato interno (v. Cass. 20928/15 “L'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale controverso attiene al merito della controversia ed è soggetta alle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codice di rito, sicché la sua riproposizione, ove sia stata rigettata dal giudice di prime cure con statuizione che non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, è preclusa dall'avvenuta formazione del giudicato interno”).
DELLA CONDANNA ALLE SPESE – COMPENSI FASE ISTRUTTORIA
L'appellante ha censurato, in via subordinata, la liquidazione delle spese di lite, con particolare riferimento alle spese della fase istruttoria.
Sebbene il Tribunale abbia ritenuto di liquidare le spese di tale fase secondo i valori minimi,
l'appellante ritiene che la decisione debba essere riformata, non essendovi stata fase istruttoria.
L'appellante ha fatto osservare in proposito che “Su istanza di parte appellata, infatti, il giudice di primo cure ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., che ha depositato in senso CP_1 solo formale. Nessuno dei tre atti conteneva considerazioni, istanze o deduzioni che non fossero mere formule di stile”.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia privo di fondamento.
Come ha osservato la S.C. (Cass. 20993/20), “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.
m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto”.
Nel caso di specie, è pur vero, in punto di fatto, che in primo grado i termini ex art. 183 c.p.c. sono stati richiesti solo dalla parte odierna appellata, la quale poi, tuttavia, non ha modificato le domande né ha articolato mezzi istruttori.
pagina 8 di 9 Dal fascicolo di primo grado risulta, però, che nel corso del giudizio è stata richiesta dall'opposta e concessa dal giudice istruttore la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sicché risulta sussistente il presupposto dell'esame del provvedimento pronunciato in funzione dell'istruzione, nel senso di escluderne la necessità (come ha ritenuto la S.C. con la sentenza citata): il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione risultava, quindi, dovuto.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta, senza una specifica motivazione, dalla parte appellata.
Gli argomenti in diritto sui quali l'appello è stato fondato, seppure non condivisi da questa Corte, non costituiscono, infatti, espressione di un abuso del processo, sanzionabile con la condanna ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LL ON IA LI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
IA LI Presidente
LL ON Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3582/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA F. A. OZANAM 8 Parte_1 C.F._1
20129 MILANO presso lo studio dell'avv. DE SANNA LUCA MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
TURATI, 8 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BARBERI MAURO ADRIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PRUITI CIARELLO OSCAR
( ) C.F._2
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 9 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8858/23 emessa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione
Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 42054/2021, depositata in cancelleria in data 10.11.23, notificata il 13.11.23, revocare il decreto ingiuntivo Trib. Milano n. 13060/2021 e per l'effetto annullare la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle somme con esso ingiunte, nonché la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
– in subordine, e nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo di cui sopra, a parziale riforma della sentenza di primo grado ridurre l'importo delle spese di lite liquidate a favore della
Controparte, eliminando la somma liquidata a titolo di compensi per la fase istruttoria del giudizio.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Signor avverso la sentenza n. Parte_1
8858/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Dott.ssa Michela
Guantario, pubblicata il 10 novembre 2023 all'esito del procedimento di primo grado R.G. n.
42054/2021 e notificata il 13 novembre 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per carenza dei presupposti prescritti dall'art. 342, I comma, c.p.c.; in ogni caso, nel merito: rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nelle difese, del presente e del precedente grado di giudizio, di Controparte_1 oltrechè perché del tutto sguarnite di supporto probatorio e, così, respingere l'appello ex adverso proposto e confermare integralmente la sentenza di primo grado, impugnata dal Signor;
Parte_1 in ogni caso, ancora nel merito:
pagina 2 di 9 accertata la temerarietà del presente gravame, condannare il Signor al risarcimento dei Parte_1 danni di cui all'art. 96 c.p.c. in favore di nella misura che verrà Controparte_1 ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria dei compensi e delle spese del presente gravame, oltre ad accessori di legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8858/23, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ingiunto contro che aveva chiesto e Parte_1 Controparte_1 ottenuto l'ingiunzione di pagamento di euro 54.075,11 oltre interessi e spese (liquidate in euro
11.268,00 oltre accessori) sulla base del saldo passivo di un conto corrente intestato a
[...]
le cui obbligazioni erano state garantite da . Controparte_2 Parte_1
L'opposta aveva agito monitoriamente, e si era poi costituita nel Controparte_1 giudizio di opposizione davanti al Tribunale, nella qualità di mandataria con rappresentanza di
[...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di OR S.r.l., cessionaria del Controparte_3 credito di Banco di Desio e della IA S.p.A. verso Controparte_2
Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha disatteso le doglianze dell'opponente relative alla pretesa
“carenza di legittimazione attiva” della cessionaria.
L'odierno appellante aveva, infatti, contestato che la cessionaria del credito fosse subentrata nella titolarità del diritto verso esso garante, in difetto del consenso prestato dal garante medesimo, attesa la natura autonoma della garanzia, che, secondo la sua tesi, ne avrebbe impedito il trasferimento automatico alla cessionaria unitamente alla cessione del credito.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che (v. testualmente sentenza appellata) “unitamente al credito, Banco di Desio abbia trasferito a OR S.r.l. anche la garanzia prestata da : la stessa, infatti, Parte_1 qualificata espressamente come “fideiussione”, non appare riconducibile al modello del contratto autonomo di garanzia in senso stretto, in quanto pur prevedendo in capo al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario, non preclude al medesimo di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento, essendo priva della clausola “senza eccezioni”.
pagina 3 di 9 In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione della garanzia come fideiussione o contratto autonomo, si ritiene che essa sia ricompresa all'interno dei rapporti accessori ceduti unitamente al rapporto principale ex art. 58 co. 3 t.u.b.
Dispone infatti tale articolo al terzo comma, che "I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".
Oltre al tenore della norma, che prevede la validità in favore del cessionario delle garanzie di
“qualsiasi tipo” rileva, in favore dell'inclusione nell'ambito di applicazione dell'art. 58 TUB anche della garanzia autonoma, la considerazione per cui quest'ultima non può comunque ritenersi un'obbligazione del tutto indipendente rispetto al credito garantito, così da non essere trasferita con esso, in quanto ha comunque la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. In tal senso la garanzia autonoma è pur sempre accessoria rispetto al rapporto debitorio principale anche se “l'accessorietà assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, (Cass., Sez. Un., n.
3947/2010, Cass. n. 371/2018)”.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di due motivi. Parte_1
La società appellata si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendo in ogni caso il rigetto del gravame e la condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla rimessione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello non possa trovare accoglimento.
Preliminarmente si deve, tuttavia, rilevare l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dalla parte appellata con la comparsa di costituzione e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale.
In relazione all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. va osservato che l'inciso richiamato dalla parte appellata
(l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta) non è più vigente a seguito della riforma c.d. Cartabia, che ha riformulato pagina 4 di 9 la norma prevedendo che “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis
c.p.c.”.
Nel presente giudizio, il consigliere istruttore designato ex art. 349 bis c.p.c., al quale, ove nominato, la legge affida la valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e la conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. (v. art. 350 c.p.c.), non ha ritenuto che tali presupposti ricorressero ed ha disposto per la rimessione in decisione della causa ex art. 352 c.p.c.
Neppure l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. risulta fondata.
La formulazione vigente dell'art. 342 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, che risulta introdotto dopo il 28.2.2023, è stata riscritta (v. relazione illustrativa al c.d. correttivo emanato con d. CP_4 lgs. 164/24) “con modifiche meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione ma sono volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo
l'insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza)”.
L'atto di appello introduttivo del presente giudizio contiene una chiara indicazione delle parti di sentenza impugnate e la mancata specifica indicazione delle norme che si assumono violate (non richiesta a pena di inammissibilità) non impedisce di ricavare il contenuto delle censure mosse alla sentenza e le modifiche della stessa chieste.
Nel merito, comunque, i motivi di appello, come di seguito rubricati e riassunti per punti essenziali, risultano infondati per le ragioni che seguono.
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO ALLA MANDANTE DELL'APPELLATA PER
MANCATO TRASFERIMENTO ALLA CESSIONARIA DEL CREDITO DELLA GARANZIA
RILASCIATA DA Parte_1
pagina 5 di 9 L'appellante ha contestato, in primo luogo, richiamando le singole clausole della garanzia e giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, l'esclusione, da parte del Tribunale, del carattere di garanzia autonoma per la garanzia dallo stesso prestata.
L'appellante ha testualmente osservato che “Le clausole del contratto firmato dal signor Pt_1 escludono la possibilità per il garante di opporre eccezioni, non genericamente, ma analiticamente: il signor ha rinunciato alla facoltà di opporre, una per una, tutte le eccezioni immaginabili e Pt_1 ipotizzabili. Forse è per questo che nell'articolato sottoscritto dal garante mancava proprio la locuzione “senza eccezioni”, la cui sola assenza il giudice di prime cure ha ritenuto dirimente per escludere il carattere autonomo della garanzia prestata dall'appellante” (atto di appello pag. 3).
L'appellante ha poi contestato la decisione del Tribunale in ordine alla “automatica trasferibilità al cessionario di un credito anche di una garanzia qualificata come autonoma” (pag.8 atto di appello).
A sostegno della contestazione, l'appellante ha richiamato la motivazione di una decisione di merito che ha ritenuto non applicabile la previsione dell'art. 58 Tub alla garanzia autonoma, che non sarebbe
“garanzia accessoria al credito, ma un contratto… con cui si trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale” e che, pertanto, non potrebbe essere trasferito senza il consenso del contraente ceduto.
Secondo l'appellante, che richiama sempre giurisprudenza di merito sul punto, “L'art. 58 TUB si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 1406 c.c. (cessione del contratto) e non alla cessione del credito. Conseguentemente la sua interpretazione deve essere restrittiva. Il comma 3 dell'art. 58 TUB non può essere interpretato in senso estensivo o addirittura supportare un'interpretazione analogica estendendo la portata dell'espressione “garanzie di qualsiasi tipo” anche alle garanzie atipiche e/o autonome e/o improprie.”
Ritiene la Corte che tali motivi di censura non siano condivisibili.
Indipendentemente dalla qualificazione della garanzia prestata (se fideiussione o contratto autonomo di garanzia), la cessione del credito verso il debitore principale in favore dell'appellante ha comunque realizzato il trasferimento del diritto del creditore di agire anche nei confronti del garante.
La garanzia autonoma, infatti, appresta una tutela ampia e immediata al creditore, impedendo al garante di sollevare eccezioni relative al rapporto obbligatorio sottostante.
pagina 6 di 9 Non vi sono, pertanto, ragioni per ritenere che tale “autonomia” implichi una separazione della garanzia rispetto al credito nella fase di circolazione di quest'ultimo né per ritenere necessario il consenso del garante ai fini del trasferimento della garanzia.
In tal senso si è, infatti, pronunciata la S.C., enunciando un principio al quale questa Corte ritiene di aderire [v. Cass. 16962/24, in motivazione “… la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo è irrilevante perché ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente … (omissis)... conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione…”;
v. anche Cass. 25491/19, in motivazione “…è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso…”].
Tale principio, espresso anche nella sentenza impugnata, è sufficiente al fine di riconoscere all'odierna appellata la “legittimazione attiva” contestata dall'appellante, assorbendo ogni questione relativa alla qualificazione della garanzia prestata e rendendo, quindi, superfluo l'esame delle clausole richiamate dall'appellante a sostegno della tesi della natura autonoma della garanzia.
Per completezza va osservato che l'ulteriore contestazione relativa alla “legittimazione attiva” dell'appellata (che attiene, più esattamente, alla titolarità del credito), contenuta nella memoria di replica alla conclusionale depositata dall'appellante, risulta inammissibile.
L'appellante nella memoria di replica in appello reitera, infatti, la contestazione relativa alla pretesa mancata prova della cessione del credito verso il debitore principale da parte della cedente Banco di
Desio alla cessionaria 2Wordls S.r.l., contestazione sollevata in primo grado e respinta dal Tribunale con la seguente motivazione: “…Cerved produceva, oltre all'avviso pubblicato in G.U., parte II, del
16/6/2018 n. 69 del Foglio delle Inserzioni (doc. 14), la conferma del trasferimento del credito proveniente dal cedente (doc 13), contenente la seguente dichiarazione: “Banco di Desio e della
IA S.p.a. … ha ceduto pro soluto un portafoglio di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 199 n. 130 a OR RL … tra cui rientra anche il credito vantato dalla Banca cedente nei confronti di – NDG Controparte_2
53_1213276” Tale dichiarazione, unitamente all'avviso di cui sopra ed alla disponibilità in capo alla cessionaria dei documenti relativi al credito, sono idonei a provare l'avvenuta cessione” (pag. 4 sentenza appellata).
pagina 7 di 9 Tale parte della sentenza non è stata, tuttavia, oggetto di alcuna censura nell'atto di impugnazione, con il quale sono state contestate unicamente le decisioni attinenti al trasferimento della garanzia in favore della cessionaria e alla liquidazione delle spese di lite per la fase istruttoria (su cui v. oltre), sicché la decisione relativa alla prova dell'avvenuta cessione del credito deve ritenersi coperta da giudicato interno (v. Cass. 20928/15 “L'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale controverso attiene al merito della controversia ed è soggetta alle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codice di rito, sicché la sua riproposizione, ove sia stata rigettata dal giudice di prime cure con statuizione che non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, è preclusa dall'avvenuta formazione del giudicato interno”).
DELLA CONDANNA ALLE SPESE – COMPENSI FASE ISTRUTTORIA
L'appellante ha censurato, in via subordinata, la liquidazione delle spese di lite, con particolare riferimento alle spese della fase istruttoria.
Sebbene il Tribunale abbia ritenuto di liquidare le spese di tale fase secondo i valori minimi,
l'appellante ritiene che la decisione debba essere riformata, non essendovi stata fase istruttoria.
L'appellante ha fatto osservare in proposito che “Su istanza di parte appellata, infatti, il giudice di primo cure ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., che ha depositato in senso CP_1 solo formale. Nessuno dei tre atti conteneva considerazioni, istanze o deduzioni che non fossero mere formule di stile”.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia privo di fondamento.
Come ha osservato la S.C. (Cass. 20993/20), “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.
m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto”.
Nel caso di specie, è pur vero, in punto di fatto, che in primo grado i termini ex art. 183 c.p.c. sono stati richiesti solo dalla parte odierna appellata, la quale poi, tuttavia, non ha modificato le domande né ha articolato mezzi istruttori.
pagina 8 di 9 Dal fascicolo di primo grado risulta, però, che nel corso del giudizio è stata richiesta dall'opposta e concessa dal giudice istruttore la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sicché risulta sussistente il presupposto dell'esame del provvedimento pronunciato in funzione dell'istruzione, nel senso di escluderne la necessità (come ha ritenuto la S.C. con la sentenza citata): il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione risultava, quindi, dovuto.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta, senza una specifica motivazione, dalla parte appellata.
Gli argomenti in diritto sui quali l'appello è stato fondato, seppure non condivisi da questa Corte, non costituiscono, infatti, espressione di un abuso del processo, sanzionabile con la condanna ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LL ON IA LI
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