Art. 4. Segreteria
Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 e' costituita una segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La segreteria e' composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti.
I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita' di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 100 unita'. ((1)) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro ((nonche' stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 luglio 1966, n. 614 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che il limite massimo di personale previsto dal presente articolo e' elevato a 160 unita'.
Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 e' costituita una segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La segreteria e' composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti.
I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita' di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 100 unita'. ((1)) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro ((nonche' stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 luglio 1966, n. 614 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che il limite massimo di personale previsto dal presente articolo e' elevato a 160 unita'.