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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 23/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZEPPA ELENA e elettivamente domiciliati in P.ZZA
NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. ZEPPA ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa sul ruolo e, autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM
per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli pagina 1 di 9 effetti civili del matrimonio contratto tra i ORi e Parte_2
trascritto Atto n. 23 , Parte 2 , lettera A Parte_1
dell'anno 2007 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Aosta (AO), con conseguente disposizione all'Ufficiale di Stato
Civile di provvedere alle relative annotazioni di rito, con conferma delle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1. La casa familiare (costituita dall'immobile catastalmente identificato al NCEU di Saint Marcel al foglio 9, particella 549
subalterno 2), di proprietà della GN rimane Controparte_1
alla medesima assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti.
In via provvisoria e comunque temporanea la Sig.ra Controparte_1
al fine di agevolare il trasferimento del OR
[...]
, concede al medesimo il comodato d'uso gratuito Parte_1
dell'appartamento costituente la casa famigliare per la durata di 18
mesi dalla data d'emissione della sentenza di separazione, affinché
possa utilizzarlo per le proprie esigenze abitative sino a che non reperirà altra soluzione.
Nel periodo di esercizio del diritto di utilizzare la casa famigliare da parte del OR , la GN si trasferirà Parte_1 CP_1
temporaneamente con i figli in altra abitazione nella sua disponibilità.
2. tutti i figli rimarranno residenti presso la casa famigliare in
Saint Marcel (AO), Loc. Jayer n. 6, e i figli minori ed Per_1
resteranno affidati ad entrambi i genitori che continueranno Per_2
ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione,
che saranno prese dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento dell'assunzione della stessa;
i genitori, in ogni caso, si pagina 2 di 9 impegnano a cooperare per la crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. I genitori potranno visitare e tenere con sé i figli minori ed ogni qualvolta lo desiderino, Per_1 Persona_3
concordando direttamente con loro, in ragione della loro età,
modalità e tempi, nel rispetto delle loro esigenze, anche scolastiche e di salute.
4. in ogni caso il padre terrà con sé i figli minori secondo un regime di visita concordato e nello specifico:
a) tutti i giorni infrasettimanali dal risveglio o dall'uscita di scuola e sino alle ore 18.30, nonché, a settimane alterne, l'intero fine settimana dal sabato mattina dopo l'uscita da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00.
5. con riguardo alle festività comandate di Natale, Capodanno
Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli secondo la normale alternanza settimanale e, in particolare il padre trascorrerà
con i figli ogni anno il giorno della Vigilia di Natale, mentre la madre trascorrerà con loro il giorno di Natale;
6. con riguardo alle vacanze estive: il padre potrà trascorrere con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
7. Il OR a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento dei figli, verserà alla GN entro e Controparte_1
non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo pari ad euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) – euro 150,00 per figlio - per dodici (12)
pagina 3 di 9 mensilità, sino a quando ciascun figlio non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat dal mese dell'anno successivo a quello della sentenza di omologazione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
8. le spese scolastiche e mediche nell'interesse dei figli rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% al netto di eventuali rimborsi e/o contributi;
i genitori parteciperanno nella stessa misura alle spese scolastiche e mediche straordinarie ed a quelle per le attività ludico-sportive (ivi comprese quelle per il materiale e l'abbigliamento tecnico necessario), se preventivamente concordate e successivamente documentate o comunque necessitate;
9. per quanto qui non specificatamente disposto i genitori concordano di fare riferimento e richiamare quanto previsto dal “Protocollo
d'intesa tra Magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” adottato presso il Tribunale di Aosta in data 22/02/2015, che gli stessi dichiarano di conoscere e accettare, che qui di seguito si trascrive:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
pagina 4 di 9 dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
pagina 5 di 9 *spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, così
come tutte quelle discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
10. La detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per le figlie sarà effettuata al 50%, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
11. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche,
sanitarie o di altro genere sostenute per le figlie vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
12. L'assegno unico universale (o diversamente denominato) per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla GN
che ne curerà annualmente la relativa istanza presso Controparte_1
l'INPS e che si impegna ad utilizzare le somme percepite a copertura parziale delle spese straordinarie per i figli che verranno dunque pagina 6 di 9 suddivise tra i genitori nella misura del 50% solo per la quota eccedente.
13. Ciascuno dei due coniugi, siccome entrambi economicamente autosufficienti, dichiara e riconosce all'altro coniuge che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla corresponsione di assegno di mantenimento a proprio favore.
14. Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.”
I coniugi rinunciano ai termini per l'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 23 luglio 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 3 ottobre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni pagina 7 di 9 presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Aosta il 7 luglio 2007 tra
(C.F. nata ad [...], il Controparte_1 C.F._1
5/08/1980
e
, (C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._2
(AO) il 18/11/1976
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°23, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 17/4/2025
Il Presidente
pagina 8 di 9 Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZEPPA ELENA e elettivamente domiciliati in P.ZZA
NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. ZEPPA ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa sul ruolo e, autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM
per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli pagina 1 di 9 effetti civili del matrimonio contratto tra i ORi e Parte_2
trascritto Atto n. 23 , Parte 2 , lettera A Parte_1
dell'anno 2007 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Aosta (AO), con conseguente disposizione all'Ufficiale di Stato
Civile di provvedere alle relative annotazioni di rito, con conferma delle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1. La casa familiare (costituita dall'immobile catastalmente identificato al NCEU di Saint Marcel al foglio 9, particella 549
subalterno 2), di proprietà della GN rimane Controparte_1
alla medesima assegnata con i beni e gli arredi ivi contenuti.
In via provvisoria e comunque temporanea la Sig.ra Controparte_1
al fine di agevolare il trasferimento del OR
[...]
, concede al medesimo il comodato d'uso gratuito Parte_1
dell'appartamento costituente la casa famigliare per la durata di 18
mesi dalla data d'emissione della sentenza di separazione, affinché
possa utilizzarlo per le proprie esigenze abitative sino a che non reperirà altra soluzione.
Nel periodo di esercizio del diritto di utilizzare la casa famigliare da parte del OR , la GN si trasferirà Parte_1 CP_1
temporaneamente con i figli in altra abitazione nella sua disponibilità.
2. tutti i figli rimarranno residenti presso la casa famigliare in
Saint Marcel (AO), Loc. Jayer n. 6, e i figli minori ed Per_1
resteranno affidati ad entrambi i genitori che continueranno Per_2
ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione,
che saranno prese dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento dell'assunzione della stessa;
i genitori, in ogni caso, si pagina 2 di 9 impegnano a cooperare per la crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. I genitori potranno visitare e tenere con sé i figli minori ed ogni qualvolta lo desiderino, Per_1 Persona_3
concordando direttamente con loro, in ragione della loro età,
modalità e tempi, nel rispetto delle loro esigenze, anche scolastiche e di salute.
4. in ogni caso il padre terrà con sé i figli minori secondo un regime di visita concordato e nello specifico:
a) tutti i giorni infrasettimanali dal risveglio o dall'uscita di scuola e sino alle ore 18.30, nonché, a settimane alterne, l'intero fine settimana dal sabato mattina dopo l'uscita da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00.
5. con riguardo alle festività comandate di Natale, Capodanno
Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli secondo la normale alternanza settimanale e, in particolare il padre trascorrerà
con i figli ogni anno il giorno della Vigilia di Natale, mentre la madre trascorrerà con loro il giorno di Natale;
6. con riguardo alle vacanze estive: il padre potrà trascorrere con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
7. Il OR a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento dei figli, verserà alla GN entro e Controparte_1
non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile d'importo complessivo pari ad euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) – euro 150,00 per figlio - per dodici (12)
pagina 3 di 9 mensilità, sino a quando ciascun figlio non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat dal mese dell'anno successivo a quello della sentenza di omologazione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
8. le spese scolastiche e mediche nell'interesse dei figli rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% al netto di eventuali rimborsi e/o contributi;
i genitori parteciperanno nella stessa misura alle spese scolastiche e mediche straordinarie ed a quelle per le attività ludico-sportive (ivi comprese quelle per il materiale e l'abbigliamento tecnico necessario), se preventivamente concordate e successivamente documentate o comunque necessitate;
9. per quanto qui non specificatamente disposto i genitori concordano di fare riferimento e richiamare quanto previsto dal “Protocollo
d'intesa tra Magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” adottato presso il Tribunale di Aosta in data 22/02/2015, che gli stessi dichiarano di conoscere e accettare, che qui di seguito si trascrive:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
pagina 4 di 9 dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
pagina 5 di 9 *spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, così
come tutte quelle discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
10. La detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per le figlie sarà effettuata al 50%, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
11. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche,
sanitarie o di altro genere sostenute per le figlie vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
12. L'assegno unico universale (o diversamente denominato) per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla GN
che ne curerà annualmente la relativa istanza presso Controparte_1
l'INPS e che si impegna ad utilizzare le somme percepite a copertura parziale delle spese straordinarie per i figli che verranno dunque pagina 6 di 9 suddivise tra i genitori nella misura del 50% solo per la quota eccedente.
13. Ciascuno dei due coniugi, siccome entrambi economicamente autosufficienti, dichiara e riconosce all'altro coniuge che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla corresponsione di assegno di mantenimento a proprio favore.
14. Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.”
I coniugi rinunciano ai termini per l'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 23 luglio 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 3 ottobre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni pagina 7 di 9 presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Aosta il 7 luglio 2007 tra
(C.F. nata ad [...], il Controparte_1 C.F._1
5/08/1980
e
, (C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._2
(AO) il 18/11/1976
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°23, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 17/4/2025
Il Presidente
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