Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG 736 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. MAISTO MELINA Controparte_1 CHIPER dif. dall'Avv. MAISTO MELINA Controparte_2
RICORRENTI
E PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio
Conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Voghiera, Via Massarenti 44, condotta in locazione, rimane, così come arredata, nella disponibilità esclusiva della moglie, che continuerà ad abitarvi insieme con i figli minori e con obbligo per il marito di trasferire definitivamente la propria residenza altrove, e ciò entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
3) i figli minori, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli stessi, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse degli stessi;
i figli minori dimoreranno stabilmente presso il domicilio materno e ivi manterranno la residenza anagrafica;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli allorquando lo desideri, previo accordo con il coniuge, nel corso della settimana;
inoltre il padre terrà con sé i figli:
° un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, cena compresa;
° un periodo di 7 giorni durante le festività natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
° un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ° un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
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5) il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, conviventi con la madre, mediante il versamento della somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, e ciò a far data dal trasferimento presso altra abitazione;
detto contributo al mantenimento dovrà essere versato, a mezzo bonifico ripetitivo entro il giorno 5 di ciascun mese e sara rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli minori, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo le seguenti tipologie e modalità: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby-sitter), b) campi estivi. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per i figli minori dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta;
8) i coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
9) i coniugi dichiarano di avere già regolato i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti in rapporto allo status di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
9) gli effetti degli accordi sopra illustrati, di concerto tra i coniugi, cominceranno a decorrere dalla data di trasferimento altrove del marito;
10) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti per la prole.
pagina 2 di 3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
esponevano:
[...] in data 16/10/2018 avevano contratto matrimonio in Voghiera;
dall'unione erano nati i figli minorenni di anni 11, e di anni 4. Persona_1 Persona_2
I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio. All'udienza del 13.05.2025 le parti confermavano la volontà espressa in ricorso. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi.
Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio.
PQM
Il Tribunale di Ferrara omologa la separazione dei coniugi e Controparte_1
, unitisi in matrimonio il 16/10/2018 in Voghiera Parte_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghiera al n. 6, p. I) alle condizioni concordate. Ordina all' Ufficiale dello stato civile di Voghiera di procedere all' annotazione della sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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