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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1605/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1337/2020, pronunziata dal Tribunale di Benevento il
1-2.10.2020 e pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ) con sede in Benevento, alla via San Giovanni Di Dio n. 25, costituitosi P.IVA_1 in persona del dr. , dichiaratosi legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce alla “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, depositata l'1/2/2024, dall'Avv. Marco Ascione (codice fiscale ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Benevento (BN), alla via Oderisio n. 1, costituitasi in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Angelo P. Cogliano (c.f.: CGL
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 1 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(c.f.: ); C.F._4
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.8.2017 all'
[...]
in qualità di struttura sanitaria privata Controparte_3 accreditata per erogare prestazioni di patologia clinica (laboratorio) a carico del
[...]
nell territoriale dell' , conveniva in giudizio il Parte_4 Pt_5 CP_3 detto ente sanitario innanzi al Tribunale di Benevento per chiedere il pagamento della somma di € 59.502,19, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, a titolo di importi non versati relativi alle prestazioni sanitarie specialistiche contrassegnate dalla lettera “R” erogate dall'aprile al dicembre del
2016.
In particolare, a sostegno della pretesa creditoria rivendicata, deduceva:
- di aver sottoscritto in data 21.2.2017 un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n.
502/92 con l'ente sanitario per l'erogazione delle suddette prestazioni per l'anno 2016;
- di aver erogato per l'anno 2016 prestazioni sanitarie per un valore di €
399.976,03;
- di aver rispettato la normativa regionale (DCA n. 40/2010 e il DCA n. 101/2013) in materia di erogazione di prestazioni contrassegnate con la lettera “R”, con riferimento alle modalità di prescrizione, alle modalità di esecuzione e ai tetti di spesa;
circostanza attestata anche dal Tavolo Tecnico del 19.4.2017, dove si era concluso che il superamento del limite di spesa era stato compensato dall'applicazione del DCA n. 101/2013 e che nessuna R.T.U. dovesse essere applicata al consuntivo 2016;
- che le contestazioni dell'Asl che avevano portato alla richiesta di emissione di note di credito, intervenute tardivamente, si basavano su quattro argomentazioni tutte infondate: a) diagnosi mancante o erronea; in realtà le diagnosi erano presenti ed in ogni caso la relativa responsabilità ricadeva sul medico prescrittore;
b) mancanza di prescrizione obbligatoria dello specialista di struttura pubblica o convenzionata; in realtà tale verifica era stata correttamente eseguita;
c) mancanza di appropriatezza prescrittiva per batteri e virus con utilizzo di codice NAS (Non Altrimenti Specificato) invece di codici
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 2 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ specifici previsti dai tariffari Bindi/NZ; in realtà la responsabilità dell'appropriatezza prescrittiva doveva essere imputata al medico e non al laboratorio;
d) inappropriatezza diagnostica per HPV con qualificazione “incongrua” della diagnosi; in realtà la diagnosi per HPV doveva includere anche genotipi a basso/medio rischio per completezza;
inoltre il laboratorio eseguiva le analisi come prescritte dal medico;
- che alla luce di tali circostanze, la responsabilità dell'appropriatezza prescrittiva ricadeva esclusivamente sul medico prescrittore, come affermato nella giurisprudenza della Corte dei Conti e ciò, a maggior ragione, in quanto il direttore del laboratorio è un biologo che non ha il dovere né il titolo per sindacare le valutazioni sanitarie del medico prescrittore. Inoltre, con il DCA n. 129/2014 la Regione Campania aveva imposto alle
Asl di assegnare un budget ai medici prescrittori e di controllare l'appropriatezza delle loro prescrizioni;
- che con riferimento al quantum debeatur gli importi non riconosciuti afferivano alle seguenti fatture: n. 9/PA (aprile 2016, stornati € 1.902,21), n. 10/PA (maggio 2016, stornati € 8.178,15), n. 12/PA (giugno 2016, stornati € 14.751,63), n. 13/PA (luglio 2016, stornati € 11.795,00), n. 14/PA (agosto 2016, stornati € 2.890,12), n. 15/PA (settembre
2016, stornati € 6.104,89), n. 16/PA (ottobre 2016, stornati € 3.534,73), n. 17/PA
(novembre 2016, stornati € 7.163,55), n. 01/PA (aprile 2016, stornati € 3.180,30);
- che erano altresì dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 trattandosi di una transazione commerciale tra un'impresa e una pubblica amministrazione per la prestazione di servizi.
Con comparsa depositata il 18.12.2017 si costituiva l' che chiedeva CP_3 il rigetto della domanda, sostenendo la carenza di legittimazione passiva dell'Asl,
l'infondatezza della domanda nel merito, nonché la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa svolta nel rispetto della disciplina in materia: Decreti Bindi e
NZ, DCA della Regione Campania nn. 40/2010, 15/2011, 16/2012, 10/2013,
Circolare Commissariale n. 4532/14.
Reiterava le contestazioni già esposte dal Centro attore richiamando il contenuto della relazione sanitaria - nota prot. n. 0149694 del 14/11/2017 a firma congiunta del
Dirigente Medico Referente del Settore Gestione Centri Accreditati Parte_6
Per
e dal Direttore Responsabile del D.S. BN 1 dott. che di seguito, per
[...] Per_2 maggiore chiarezza si riporta: “erano state accertate diverse tipologie di non conformità
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 3 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ alle previsioni normative in materia, di seguito specificate: 1) Mancata indicazione della Parte_ diagnosi sulla prescrizione del L'obbligo di riportare il quesito diagnostico su Parte_ ciascuna prescrizione del è sancito dalle normative nazionali e regionali in materia, dai vigenti ACN ed AIR di categoria, nonché dalle Circolari del Ministero della
Salute n. 03012 del 25/3/2016 punto 2 e della Regione Campania n. 225628 del 4/4/2016, punto 1.
2) Mancanza di prescrizione obbligatoria del Medico Specialista. L'obbligo della prescrizione Specialistica è previsto dal D.C.A. n. 40/2010, art. 3 lettera b, allegato 1 e dal D.M. NZ del 9/12/2015_allegati 1 e 2 alla voce Condizioni di erogabilità.
3) Diagnosi non conforme ai criteri di cui al D.M. 9/12/2015 (NZ). Il D.M. del 9/12/2015 all'allegato 2 colonna E, con riferimento alla ricerca di virus oncogeni, nella fattispecie il virus HPV (Papilloma Virus), prevede quale condizione di erogabilità il “sospetto diagnostico di carcinoma della cervice uterina”. Pertanto, tutte le prestazioni rese su prescrizioni riportanti un sospetto diagnostico diverso da quello di cui alla citata previsione normativa, non erano state ammesse a rimborso a carico del
SSR. Infatti, nella maggior parte delle prescrizioni il sospetto diagnostico attiene ad una condizione di “sospetta infezione da HPV” ed in altri casi di "sospetta presenza di condilomi”; entrambe queste fattispecie non sono contemplate nel citato D.M. tra le condizioni di erogabilità e, pertanto, non erano state riconosciute ammissibili al rimborso.
4)Esecuzione di prestazioni di "genetica molecolare" non ricomprese nelle condizioni di erogabilità ex D.M. 9/12/2015 (NZ). Il Centro, su prescrizione
Specialistica, aveva effettuato prestazioni di genetica molecolare per la ricerca del virus
HPV, estendendo l'indagine anche alla ricerca dei sottotipi di virus HPV ad alto e a basso rischio oncogeno richiedendo il riconoscimento del rimborso per n. 3 prestazioni. Il vigente Tariffario Regionale delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale contempla una sola prestazione relativa alla ricerca del virus HPV, ad alto rischio oncogeno, identificata con la prestazione codice 91.37.1 denominata "Ibridazione con sonda molecolare”, con relativa tariffa di euro 65,28, che è stata regolarmente ammessa a rimborso. Nello stesso tariffario regionale nessuna prestazione è codificata per la ricerca di virus oncogeni a basso rischio, né prevede condizioni di ripetibilità per la ricerca dello stesso virus HPV. Pertanto, tutte le prestazioni rese dal Centro per la ricerca di virus
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. Centro c. Asl Pag. 4 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ HPV a basso rischio, sebbene prescritte dallo Specialista non erano state ammesse a rimborso a carico del SSR.
5) Ricerca di batteri e virus con metodica inappropriata di ibridazione (PCR). Il
Centro aveva effettuato, su prescrizione specialistica, la ricerca di batteri comuni (ad esempio Neisseria gonorrea, MO AG, YD OM, etc.), identificati dal Tariffario Regionale ciascuno con uno specifico codice ed una corrispondente tariffa, utilizzando la metodica di "Ibridazione". Tale metodica è riservata, invece, esclusivamente alla ricerca di virus e batteri che non risultano presenti nel citato Tariffario regionale (ad esempio Mycoplasma HO o Ureoplasma
Genitalis), con l'utilizzo del codice 90.83.4 Batteri acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Non altrimenti specificato), con la corrispondente tariffazione.
Analogamente, per la ricerca di virus comuni presenti nel Tariffario Regionale (ad esempio l'Herpes virus), il Centro aveva utilizzato erroneamente la metodica di
"ibridazione" corrispondente al codice 91.11.5 Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Non altrimenti specificato) anziché i codici corrispondenti ai virus già presenti e specificati nel Tariffario Regionale. In merito all'interpretazione della prestazione recante la dizione “NAS” (Non altrimenti specificato), la convenuta si riportava a quanto indicato dal Dipartimento della Programmazione del Ministero della
Salute, in relazione all'applicazione del D.M. del 22/7/1996 (Decreto Bindi) che prevede:
“Le prestazioni recanti la dizione NAS (Non altrimenti specificato) vanno utilizzate esclusivamente quando la specifica prestazione prescritta non sia presente nell'allegato
1. Le tariffe corrispondenti possono essere riconosciute solo in tale specifico caso. Inoltre le tariffe corrispondenti alle prestazioni recanti la dizione "NAS" non possono mai essere riconosciute in aggiunta a tariffe relative a prestazioni specifiche di analogo contenuto”.
Pertanto, nel rispetto dei citati criteri e indirizzi Ministeriali, non erano state riconosciute ammissibili al rimborso tutte quelle prestazioni rese dal con la dizione NAS per Pt_1 le quali nel tariffario è invece previsto un codice specifico, il quale, tra l'altro, impone
l'esecuzione della ricerca con una diversa metodica che, nella fattispecie, non era stata effettuata e, di conseguenza, non poteva essere oggetto dì rimborso.
6) Ricerca del batterio LA IS. Il batterio EL AG non è riconosciuto dalla letteratura scientifica quale agente etiologico di
“vaginite batterica" ma di “vaginosi batterica". Il batterio, pur presente sulla mucosa
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 5 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ vaginale, non determina di per sé un processo infiammatorio della stessa ma, solo in condizioni di alterato equilibrio della flora batterica vaginale, può determinare quella che la letteratura scientifica definisce come "Vaginosi batterica", cioè uno stato di dismicrobismo locale ma non un processo infiammatorio come la "Vaginìte batterica".
Pertanto, non essendo la "Vagìnosi batterica" contemplata tra le condizioni di erogabilità con costi a carico del SSR, le prestazioni rese dal Centro per la ricerca di tale batterio, non erano state ammesse a rimborso”.
Inoltre, evidenziava che la responsabilità dei medici prescrittori, secondo le previsioni di legge e contrattuali di categoria, non sollevava il soggetto erogatore dalle responsabilità connesse al rispetto delle condizioni di erogabilità normativamente previste;
ai soggetti erogatori, per quanto di competenza atteneva il rispetto dei criteri di erogabilità a carico del SSR, sicché l'eventuale non conformità della prescrizione alle indicazioni di appropriatezza prescrittiva, normativamente stabilite, non dava diritto al
Centro al riconoscimento del rimborso a carico del SSR della prestazione eventualmente erogata che rimaneva a carico dell'assistito, come previsto dal Decreto NZ (D.M. del 9.12.2015) secondo il quale: “[...] le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell'assistito[...]”.
Pertanto, per l' , all'atto della presentazione della ricetta da parte CP_3 dell'assistito, doveva verificare se le prestazioni erano erogabili a carico del SSR e, in caso negativo (anche per inappropriatezza della prescrizione) avrebbe dovuto informare l'assistito che il costo della prestazione sarebbe stato a suo carico.
Sulla tardività delle contestazioni, richiamava il comma 2 dell'art. 7 del contratto, secondo il quale il pagamento di ciascun saldo sarebbe potuto avvenire in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione delle note di credito richieste dall'Asl, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 dell'art. 5; inoltre rilevava che le contestazioni erano avvenute immediatamente all'interno dei report inseriti nel sistema CACOM.
Infine, riteneva che non fossero dovuti gli interessi moratori richiesti alla luce del fatto che si trattava di prestazioni non rientranti tra quelle rimborsabili.
Il Giudice di prime cure conferiva incarico al C.T.U. al fine di analizzare le ricette/prestazioni contestate dall' relative alle prestazioni Parte_8
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. Asl Pag. 6 a 14 Parte_9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ contrassegnate dalla lettera “R” erogate tra aprile e dicembre 2016, al fine di verificare se queste potessero essere poste a carico del S.S.R. Il Tecnico incaricato espletava la consulenza esaminando il contesto normativo di riferimento (Decreto Bindi, Decreto
NZ, DCA Reg. Campania n. 40/2010 e successivi) e le posizioni delle parti. Infine, senza entrare nel merito della questione interpretativa delle norme, offriva al Giudice diverse ipotesi di calcolo. In particolare: secondo l'ipotesi A), laddove si fosse ritenuto il responsabile della totale verifica dei requisiti relativi all'erogazione delle Parte_1 prestazioni R a carico del l'Asl avrebbe potuto richiedere una nota di credito di € Pt_10
59.502,19; secondo l'ipotesi B), se il Centro fosse stato responsabile solo dell'identificazione del medico specialista richiedente la prestazione, la nota di credito sarebbe stata di € 19.874,81; con l'ipotesi C), si provvedeva “ad apportare una sostituzione della tariffa dei codici utilizzati nell'impegnativa/prescrizione con la tariffa dei codici da utilizzare secondo la ASL, secondo quanto prospettato nelle operazioni peritali” con esclusione della remunerazione delle prestazioni di cui all'ipotesi B, sicché la nota di credito sarebbe stata di € 43.370,72; infine l'ipotesi D), includendo una richiesta integrativa dell'Asl aumentava l'importo della nota di credito ad € 60.582,03.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Benevento rigettava la domanda del e compensava integralmente le spese del giudizio stante “[l]a particolarità Parte_1 del caso e la complessità interpretativa della normativa di settore”.
In particolare, osservava che:
- il Decreto NZ stabilisce espressamente che le prestazioni erogate “al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell'assistito”;
- l'esistenza di disposizioni che attribuiscono responsabilità ai medici prescrittori per l'inappropriatezza non esclude che anche il Centro erogatore debba partecipare alla verifica delle condizioni di prescrivibilità ed erogabilità, tenuto conto del fatto che una volta accreditato diventa un protagonista del Sistema Sanitario Pubblico, vincolato all'applicazione della normativa sanitaria e con l'obbligo di verificare la correttezza delle prescrizioni;
- il , non essendo un mero esecutore delle prestazioni prescritte, all'atto Pt_1 della presentazione della ricetta da parte dell'assistito avrebbe dovuto verificare la correttezza della prescrizione delle prestazioni nonché se queste fossero erogabili a carico
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 7 a 14 Parte_1 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ del SSR;
in caso di difformità rispetto alle indicazioni di appropriatezza prescrittiva o di dubbi sulla erogabilità a carico del SSR, avrebbe dovuto informare l'assistito che il costo poteva gravare su di lui;
- le contestazioni dell'Asl non erano da ritenersi tardive, tenuto conto del tenore delle clausole contrattuali;
- erano corrette e legittime le note di credito richieste dall'Asl sicché condivideva l'ipotesi A della C.T.U.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione notificato alla controparte l'1.4.2021. L'appellante ha
[...] formulato un unico motivo di appello con cui ha censurato la sentenza di prime cure laddove ha attribuito al Centro erogatore la responsabilità di verificare non solo le condizioni di erogabilità, ma anche l'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni, chiedendo di contro che venga riconosciuto che il Centro è responsabile solo del controllo formale delle condizioni di erogabilità e non dell'appropriatezza prescrittiva, la cui responsabilità ricade sul medico di medicina generale o sul medico specialista.
In particolare, ha sostenuto:
- che il decreto NZ all'art. 2, co. 1, lett. b) definisce le condizioni di appropriatezza prescrittiva “in assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell'ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza”;
- che lo stesso decreto NZ stabilisce altresì che “le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell'assistito”, sicché l'unico controllo spettante al Centro è quello sulle condizioni di erogabilità (previste dall'art. 2, co. 1, lett. a del Decreto NZ: “specifiche circostanze riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi in assenza delle quali la prestazione specialistica risulta inappropriata e non può essere erogata nell'ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale”) e non sull'appropriatezza delle prescrizioni;
- di aver rispettato quanto richiesto in ordine al controllo delle condizioni di erogabilità (presenza della “S”, codice identificativo dello specialista e prelievo in
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 8 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ struttura), come risulta sia dalla documentazione depositata, sia dagli accertamenti del
C.T.U.;
- che la responsabilità dell'appropriatezza prescrittiva (cioè, la congruenza della diagnosi e del tipo di prestazione con le necessità cliniche) spetta al medico prescrittore
(medico di medicina generale o medico specialista), che è l'unico competente a sindacare le valutazioni sanitarie;
e ciò alla luce del fatto che il direttore del laboratorio, in quanto biologo, non ha l'autorità o il dovere di disattendere quanto prescritto dal medico;
- che la normativa vigente (Art.
9-quater del D.L. n. 78/2015, richiamato anche dal Decreto NZ) e la giurisprudenza della Corte dei Conti prevedono sanzioni specifiche per il medico prescrittore in caso di inappropriatezza, e stabiliscono che le prestazioni inappropriate dovrebbero comunque rimanere a carico del Controparte_4 se l'errore è del medico prescrittore;
[...]
- l'applicabilità del DCA n. 103 del 6.12.2019, essendo una normativa interpretativa retroattiva, laddove stabilisce che “la responsabilità della diagnosi e della prescrizione appartiene al medico che ha prescritto, con la conseguenza che non spetta all'erogatore una verifica di congruità ovvero di necessità della prescrizione, dovendo la struttura effettuare una verifica meramente formale della stessa ed effettuare la prestazione ove questa sia regolarmente prescritta sull'apposito ricettario fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni normative”;
- alcune contestazioni dell'Asl, fondandosi sul (d.m. 22.7.1996) Persona_3 erano irrilevanti, in quanto lo stesso era stato annullato da una sentenza del Consiglio di
Stato del 2001.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello, così come proposto, e per l'effetto Accettare e dichiarare che il
[...]
in persona dell'Amministratore unico dott. Parte_1 [...]
, è creditore, nei confronti dell , Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 59.502,19, per le prestazioni specialistiche contrassegnate dalla lettere
“R” da aprile a dicembre 2016; 2) Per l'effetto, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento, in favore del
[...] [...]
della somma di € 59.502,19, per le Parte_1 prestazioni specialistiche contrassegnate dalla lettera “R” da aprile a dicembre 2016, oltre interessi ex D.lgs 231/02, dalla singole scadenze all'effettivo soddisfo;
3)
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 9 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Condannare l , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t, al pagamento di spese e competenze, rimborso forfettario, CPA ed IVA, del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati che si dichiarano distrattari”.
Si è costituita poi l' , con una comparsa depositata il 18.6.2021, Controparte_3 con cui ha resistito all'appello sostenendo di aver già corrisposto al quanto Parte_1 dovutogli per il 2016, con esclusione delle prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dalla normativa vigente.
Ha quindi ribadito le eccezioni e le difese svolte in primo grado, affermando, in buona sostanza, che, sebbene l'inosservanza delle indicazioni prescrittive, pur comportando contestazioni anche ai medici prescrittori, escludeva altresì la remunerazione per il centro.
Ha infine, proposto appello incidentale avverso la statuizione sulle spese, giacché la compensazione era sostanzialmente immotivata;
il centro soccombente avrebbe quindi dovuto essere condannato al pagamento delle spese.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. 1337/20 Parte_1 emessa dal Giudice Unico presso il Tribunale di Benevento dott. Flavio Cusani, pubblicata in data 02/10/2020, nel giudizio rubricato al n. R.G. 3664/11; Accogliere
l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale, della sentenza n. 1337/20 del
Tribunale Civile di Benevento RG 3664/17 Giudice Cusani condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri relativi all'Avvocatura Pubblica ex art. 1 co. 208 L n. 266/2005 e rimborso spese generali al
15% come per legge”.
All'udienza del 4.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
In buona sostanza il fulcro delle contestazioni dell'appellante verte sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano la responsabilità dei Centri in merito
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 10 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ all'erogabilità ed all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Lo stesso sostiene che l'art. 2, comma 1, lett. a e lett. b del d.m. del 9.12.2015 (c.d. Decreto NZ) prevede due tipi di controlli differenti, da cui scaturiscono diverse conseguenze: in primo luogo,
a carico della struttura sanitaria vi sarebbe il controllo delle condizioni di erogabilità (di carattere formale) delle prestazioni, di competenza del Centro, in assenza delle quali la prestazione non può essere posta a carico del le indicazioni di appropriatezza CP_4 prescrittiva, invece non devono essere verificate dal centro, come si evince dal fatto che, secondo il richiamato decreto, in assenza delle stesse, “la prestazione, comunque erogabile nell'ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza”.
Secondo quanto osservato anche dal CTU, in pratica, il contrasto tra le parti deriva dalla diversa interpretazione dei requisiti di erogabilità che il centro dovrebbe controllare.
Ciò posto, va osservato che entrambe le parti si limitano ad affermare le proprie argomentazioni sotto il profilo meramente teorico, senza prendere in considerazione i problemi riscontrati specificamente nella vicenda in esame.
Gli stessi sono stati tuttavia valutati dal CTU nominato nel processo di primo grado, le cui considerazioni sono state del tutto trascurate dal Tribunale.
Il Consulente ha rilevato, innanzi tutto, che per alcune impegnative mancava l'indicazione del medico specialista. Orbene, non vi è dubbio che si tratta di un requisito formale che certamente, anche secondo la prospettazione dell'appellante, può essere controllato dal centro, in quanto rientra tra gli elementi indicati nell'art. 2 comma 1 lett.
a) d.m.
9.12.2015. Pertanto, non possono essere riconosciuti gli importi relativi a tali prescrizioni che, come indicato nella ipotesi B contenuta nella consulenza (allegato 2 alla relazione del consulente), ammontano ad € 19.874,81.
Quanto alle rimanenti contestazioni, l'ASL sostiene che è stata richiesta la remunerazione di prestazioni che non potevano essere svolte o che, comunque, dovevano essere svolte con modalità diverse (e meno dispendiose) rispetto a quelle impiegate. In altri termini, come evidenziato nella difesa della stessa appellata (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 21 e s.), “è come se un assistito del SSN si recasse in farmacia, con una ricetta del proprio medico curante - in cui è prescritta una confezione di OT (a carico del SSN) ed una confezione di AS C (non a carico del SSN)
- ed il farmacista, in contrasto con il prontuario farmaceutico, erogasse oltre
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 11 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ all' anche l'AS C per poi chiedere il rimborso dell'AS C al SSN in Parte_11 quanto non pagata dall'assistito.
Altro esempio per chiarire il tutto. E' come se su una ricetta medica viene prescritto un farmaco generico, pertanto meno costoso, e poi il farmacista chieda al SSN il rimborso di un farmaco specifico molto più costoso in quanto non pagato dall'assistito.
Oppure, ultimo esempio, è come se su una ricetta è prescritto una prestazione di genetica molecolare per la ricerca del virus HPV (a carico del SSN) e poi si estende l'indagine anche alla ricerca dei sottotipi di virus HPV ad alto e a basso rischio oncogeno (non a carico del SSN) richiedendo, poi al SSN, il riconoscimento del rimborso per n. 3 prestazioni: il tutto in palese contrasto con le disposizioni contenute nel vigente
“Tariffario Regionale delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale” che contempla una sola prestazione ossia quella relativa alla ricerca del virus HPV e non anche per sottotipi. Pertanto non è possibile rimborsare 3 prestazioni a carico del SSN ma solo 1: le altre, non previste dal tariffario, possono essere richieste e pagate direttamente dall'assistito”.
Il ha contestato l'efficacia di tale raffronto, osservando che, in realtà, si Pt_1 tratterebbe di una situazione del tutto diversa.
La natura dei vizi rilevati dal CTU, tuttavia, è analoga a quella degli esempi compiuti dall'ASL. Ed infatti, come si legge nella relazione, “le verifiche di appropriatezza prescrittiva hanno riguardato le seguenti verifiche a seguito delle contestazioni della ASL:
- errata codifica con codice NAS per batteri già presenti nel tariffario Nello Per_3 specifico, la Asl sostiene che la metodica “ibridazione” prescritta e utilizzata sarebbe inappropriata per la ricerca di alcuni Virus e batteri, per la ricerca dei quali sono previste metodiche alternative specificamente previste nel tariffario Bindi e /o NZ;
- errata codifica, nella prescrizione, di prestazioni previste per Virus per ricerca di batteri o viceversa;
- errata diagnosi per ricerca di virus HPV, perché non compatibile con quanto previsto dal D.M. NZ (Allegati 1 e 2). Ossia, per rispettare i requisiti di prescrivibilità della metodica di ricerca con ibridazione con codice 91.37.1 + 91.36.5, si dovrebbe avere una diagnosi di sospetta patologia oncologica che, in alcune ricette, non
è stata verificata”.
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 12 a 14 Parte_1 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Orbene, se questa è la natura dei vizi contestati, gli stessi, evidentemente, potevano essere rilevati dal centro attraverso controlli formali, tenendo anche conto delle tabelle allegate al d.m. 9/12/2015. Infatti, più che fare riferimento alle diverse ipotesi disciplinate - in maniera in realtà non chiarissima - dal richiamato decreto, deve ritenersi che i controlli di carattere formale possono essere compiuti dal centro, mentre le valutazioni di carattere sostanziale competono esclusivamente al medico che esegue la prescrizione. Tuttavia, anche le verifiche di appropriatezza delle prescrizioni possono risolversi in controlli di natura formale ove si tratti solo di accertare la correttezza dei codici delle prestazioni indicate ovvero di eseguire il raffronto tra questi ultimi e le patologie per le quali gli accertamenti di laboratorio possono essere prescritte secondo le tabelle allegate al menzionato d.m..
Orbene, pur ravvisandosi la possibilità per il centro di svolgere tali controlli, non si comprende per quale ragione non debba essere quanto meno riconosciuta la remunerazione nei limiti delle prestazioni che potevano essere erogate con l'indicazione dei codici corretti secondo l'ASL. In pratica, l'impiego di una metodologia differente o di accertamenti ulteriori (ad esempio, estensione dell'indagine sul virus HPV anche alla ricerca dei sottotipi di virus HPV ad alto e a basso rischio oncogeno con conseguente richiesta di rimborso per 3 prestazioni) non esclude la remunerabilità quanto meno delle prestazioni che potevano essere erogate.
Si tratta in pratica di quanto indicato nell'ipotesi C (allegato 3 della relazione del
CTU) nella quale “si è provveduto ad apportare una sostituzione della tariffa dei codici utilizzati nell'impegnativa/prescrizione con la tariffa dei codici da utilizzare secondo la
ASL, secondo quanto prospettato nelle operazioni peritali. Le impegnative considerate per la costruzione di tale ipotesi sono quelle per le quali è stata verificata la corretta identificazione del medico specialista”. Pertanto, deve ritenersi spettante l'importo di €
16.131,47 risultante da tale schema.
Entro tali limiti può quindi essere accolto l'appello, con la conseguenza che l'ASL va condannata al pagamento di € 16.131,47 per prestazioni specialistiche contrassegnate con la lettera “R” erogate da aprile a dicembre 2016, oltre interessi al tasso e con le decorrenze previste dall'art. 7 del contratto.
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 13 a 14 Parte_1 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello principale resta assorbito quello incidentale, dovendosi provvedere nuovamente alla statuizione sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si ritengono sussistenti motivi idonei a consentire la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità e dell'elevato tecnicismo delle questioni affrontate, della mancanza di precedenti al riguardo, nonché della sostanziale soccombenza reciproca all'esito del giudizio.
Le spese della CTU svolta nel processo di primo grado vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuno (limitatamente ai rapporti tra le parti).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1337/2020, pronunziata il 1-2 ottobre 2020:
1. accoglie parzialmente l'appello principale, dichiara assorbito quello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al CP_3 pagamento, in favore del Parte_1 dell'importo di € 16.131,47 oltre interessi al tasso e secondo le scadenze indicate nell'art. 7 del contratto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone definitivamente le spese della CTU a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna (limitatamente ai rapporti tra le parti).
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 14 a 14 Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1605/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1337/2020, pronunziata dal Tribunale di Benevento il
1-2.10.2020 e pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ) con sede in Benevento, alla via San Giovanni Di Dio n. 25, costituitosi P.IVA_1 in persona del dr. , dichiaratosi legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce alla “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, depositata l'1/2/2024, dall'Avv. Marco Ascione (codice fiscale ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Benevento (BN), alla via Oderisio n. 1, costituitasi in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Angelo P. Cogliano (c.f.: CGL
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 1 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(c.f.: ); C.F._4
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.8.2017 all'
[...]
in qualità di struttura sanitaria privata Controparte_3 accreditata per erogare prestazioni di patologia clinica (laboratorio) a carico del
[...]
nell territoriale dell' , conveniva in giudizio il Parte_4 Pt_5 CP_3 detto ente sanitario innanzi al Tribunale di Benevento per chiedere il pagamento della somma di € 59.502,19, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, a titolo di importi non versati relativi alle prestazioni sanitarie specialistiche contrassegnate dalla lettera “R” erogate dall'aprile al dicembre del
2016.
In particolare, a sostegno della pretesa creditoria rivendicata, deduceva:
- di aver sottoscritto in data 21.2.2017 un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n.
502/92 con l'ente sanitario per l'erogazione delle suddette prestazioni per l'anno 2016;
- di aver erogato per l'anno 2016 prestazioni sanitarie per un valore di €
399.976,03;
- di aver rispettato la normativa regionale (DCA n. 40/2010 e il DCA n. 101/2013) in materia di erogazione di prestazioni contrassegnate con la lettera “R”, con riferimento alle modalità di prescrizione, alle modalità di esecuzione e ai tetti di spesa;
circostanza attestata anche dal Tavolo Tecnico del 19.4.2017, dove si era concluso che il superamento del limite di spesa era stato compensato dall'applicazione del DCA n. 101/2013 e che nessuna R.T.U. dovesse essere applicata al consuntivo 2016;
- che le contestazioni dell'Asl che avevano portato alla richiesta di emissione di note di credito, intervenute tardivamente, si basavano su quattro argomentazioni tutte infondate: a) diagnosi mancante o erronea; in realtà le diagnosi erano presenti ed in ogni caso la relativa responsabilità ricadeva sul medico prescrittore;
b) mancanza di prescrizione obbligatoria dello specialista di struttura pubblica o convenzionata; in realtà tale verifica era stata correttamente eseguita;
c) mancanza di appropriatezza prescrittiva per batteri e virus con utilizzo di codice NAS (Non Altrimenti Specificato) invece di codici
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 2 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ specifici previsti dai tariffari Bindi/NZ; in realtà la responsabilità dell'appropriatezza prescrittiva doveva essere imputata al medico e non al laboratorio;
d) inappropriatezza diagnostica per HPV con qualificazione “incongrua” della diagnosi; in realtà la diagnosi per HPV doveva includere anche genotipi a basso/medio rischio per completezza;
inoltre il laboratorio eseguiva le analisi come prescritte dal medico;
- che alla luce di tali circostanze, la responsabilità dell'appropriatezza prescrittiva ricadeva esclusivamente sul medico prescrittore, come affermato nella giurisprudenza della Corte dei Conti e ciò, a maggior ragione, in quanto il direttore del laboratorio è un biologo che non ha il dovere né il titolo per sindacare le valutazioni sanitarie del medico prescrittore. Inoltre, con il DCA n. 129/2014 la Regione Campania aveva imposto alle
Asl di assegnare un budget ai medici prescrittori e di controllare l'appropriatezza delle loro prescrizioni;
- che con riferimento al quantum debeatur gli importi non riconosciuti afferivano alle seguenti fatture: n. 9/PA (aprile 2016, stornati € 1.902,21), n. 10/PA (maggio 2016, stornati € 8.178,15), n. 12/PA (giugno 2016, stornati € 14.751,63), n. 13/PA (luglio 2016, stornati € 11.795,00), n. 14/PA (agosto 2016, stornati € 2.890,12), n. 15/PA (settembre
2016, stornati € 6.104,89), n. 16/PA (ottobre 2016, stornati € 3.534,73), n. 17/PA
(novembre 2016, stornati € 7.163,55), n. 01/PA (aprile 2016, stornati € 3.180,30);
- che erano altresì dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 trattandosi di una transazione commerciale tra un'impresa e una pubblica amministrazione per la prestazione di servizi.
Con comparsa depositata il 18.12.2017 si costituiva l' che chiedeva CP_3 il rigetto della domanda, sostenendo la carenza di legittimazione passiva dell'Asl,
l'infondatezza della domanda nel merito, nonché la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa svolta nel rispetto della disciplina in materia: Decreti Bindi e
NZ, DCA della Regione Campania nn. 40/2010, 15/2011, 16/2012, 10/2013,
Circolare Commissariale n. 4532/14.
Reiterava le contestazioni già esposte dal Centro attore richiamando il contenuto della relazione sanitaria - nota prot. n. 0149694 del 14/11/2017 a firma congiunta del
Dirigente Medico Referente del Settore Gestione Centri Accreditati Parte_6
Per
e dal Direttore Responsabile del D.S. BN 1 dott. che di seguito, per
[...] Per_2 maggiore chiarezza si riporta: “erano state accertate diverse tipologie di non conformità
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 3 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ alle previsioni normative in materia, di seguito specificate: 1) Mancata indicazione della Parte_ diagnosi sulla prescrizione del L'obbligo di riportare il quesito diagnostico su Parte_ ciascuna prescrizione del è sancito dalle normative nazionali e regionali in materia, dai vigenti ACN ed AIR di categoria, nonché dalle Circolari del Ministero della
Salute n. 03012 del 25/3/2016 punto 2 e della Regione Campania n. 225628 del 4/4/2016, punto 1.
2) Mancanza di prescrizione obbligatoria del Medico Specialista. L'obbligo della prescrizione Specialistica è previsto dal D.C.A. n. 40/2010, art. 3 lettera b, allegato 1 e dal D.M. NZ del 9/12/2015_allegati 1 e 2 alla voce Condizioni di erogabilità.
3) Diagnosi non conforme ai criteri di cui al D.M. 9/12/2015 (NZ). Il D.M. del 9/12/2015 all'allegato 2 colonna E, con riferimento alla ricerca di virus oncogeni, nella fattispecie il virus HPV (Papilloma Virus), prevede quale condizione di erogabilità il “sospetto diagnostico di carcinoma della cervice uterina”. Pertanto, tutte le prestazioni rese su prescrizioni riportanti un sospetto diagnostico diverso da quello di cui alla citata previsione normativa, non erano state ammesse a rimborso a carico del
SSR. Infatti, nella maggior parte delle prescrizioni il sospetto diagnostico attiene ad una condizione di “sospetta infezione da HPV” ed in altri casi di "sospetta presenza di condilomi”; entrambe queste fattispecie non sono contemplate nel citato D.M. tra le condizioni di erogabilità e, pertanto, non erano state riconosciute ammissibili al rimborso.
4)Esecuzione di prestazioni di "genetica molecolare" non ricomprese nelle condizioni di erogabilità ex D.M. 9/12/2015 (NZ). Il Centro, su prescrizione
Specialistica, aveva effettuato prestazioni di genetica molecolare per la ricerca del virus
HPV, estendendo l'indagine anche alla ricerca dei sottotipi di virus HPV ad alto e a basso rischio oncogeno richiedendo il riconoscimento del rimborso per n. 3 prestazioni. Il vigente Tariffario Regionale delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale contempla una sola prestazione relativa alla ricerca del virus HPV, ad alto rischio oncogeno, identificata con la prestazione codice 91.37.1 denominata "Ibridazione con sonda molecolare”, con relativa tariffa di euro 65,28, che è stata regolarmente ammessa a rimborso. Nello stesso tariffario regionale nessuna prestazione è codificata per la ricerca di virus oncogeni a basso rischio, né prevede condizioni di ripetibilità per la ricerca dello stesso virus HPV. Pertanto, tutte le prestazioni rese dal Centro per la ricerca di virus
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. Centro c. Asl Pag. 4 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ HPV a basso rischio, sebbene prescritte dallo Specialista non erano state ammesse a rimborso a carico del SSR.
5) Ricerca di batteri e virus con metodica inappropriata di ibridazione (PCR). Il
Centro aveva effettuato, su prescrizione specialistica, la ricerca di batteri comuni (ad esempio Neisseria gonorrea, MO AG, YD OM, etc.), identificati dal Tariffario Regionale ciascuno con uno specifico codice ed una corrispondente tariffa, utilizzando la metodica di "Ibridazione". Tale metodica è riservata, invece, esclusivamente alla ricerca di virus e batteri che non risultano presenti nel citato Tariffario regionale (ad esempio Mycoplasma HO o Ureoplasma
Genitalis), con l'utilizzo del codice 90.83.4 Batteri acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Non altrimenti specificato), con la corrispondente tariffazione.
Analogamente, per la ricerca di virus comuni presenti nel Tariffario Regionale (ad esempio l'Herpes virus), il Centro aveva utilizzato erroneamente la metodica di
"ibridazione" corrispondente al codice 91.11.5 Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Non altrimenti specificato) anziché i codici corrispondenti ai virus già presenti e specificati nel Tariffario Regionale. In merito all'interpretazione della prestazione recante la dizione “NAS” (Non altrimenti specificato), la convenuta si riportava a quanto indicato dal Dipartimento della Programmazione del Ministero della
Salute, in relazione all'applicazione del D.M. del 22/7/1996 (Decreto Bindi) che prevede:
“Le prestazioni recanti la dizione NAS (Non altrimenti specificato) vanno utilizzate esclusivamente quando la specifica prestazione prescritta non sia presente nell'allegato
1. Le tariffe corrispondenti possono essere riconosciute solo in tale specifico caso. Inoltre le tariffe corrispondenti alle prestazioni recanti la dizione "NAS" non possono mai essere riconosciute in aggiunta a tariffe relative a prestazioni specifiche di analogo contenuto”.
Pertanto, nel rispetto dei citati criteri e indirizzi Ministeriali, non erano state riconosciute ammissibili al rimborso tutte quelle prestazioni rese dal con la dizione NAS per Pt_1 le quali nel tariffario è invece previsto un codice specifico, il quale, tra l'altro, impone
l'esecuzione della ricerca con una diversa metodica che, nella fattispecie, non era stata effettuata e, di conseguenza, non poteva essere oggetto dì rimborso.
6) Ricerca del batterio LA IS. Il batterio EL AG non è riconosciuto dalla letteratura scientifica quale agente etiologico di
“vaginite batterica" ma di “vaginosi batterica". Il batterio, pur presente sulla mucosa
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 5 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ vaginale, non determina di per sé un processo infiammatorio della stessa ma, solo in condizioni di alterato equilibrio della flora batterica vaginale, può determinare quella che la letteratura scientifica definisce come "Vaginosi batterica", cioè uno stato di dismicrobismo locale ma non un processo infiammatorio come la "Vaginìte batterica".
Pertanto, non essendo la "Vagìnosi batterica" contemplata tra le condizioni di erogabilità con costi a carico del SSR, le prestazioni rese dal Centro per la ricerca di tale batterio, non erano state ammesse a rimborso”.
Inoltre, evidenziava che la responsabilità dei medici prescrittori, secondo le previsioni di legge e contrattuali di categoria, non sollevava il soggetto erogatore dalle responsabilità connesse al rispetto delle condizioni di erogabilità normativamente previste;
ai soggetti erogatori, per quanto di competenza atteneva il rispetto dei criteri di erogabilità a carico del SSR, sicché l'eventuale non conformità della prescrizione alle indicazioni di appropriatezza prescrittiva, normativamente stabilite, non dava diritto al
Centro al riconoscimento del rimborso a carico del SSR della prestazione eventualmente erogata che rimaneva a carico dell'assistito, come previsto dal Decreto NZ (D.M. del 9.12.2015) secondo il quale: “[...] le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell'assistito[...]”.
Pertanto, per l' , all'atto della presentazione della ricetta da parte CP_3 dell'assistito, doveva verificare se le prestazioni erano erogabili a carico del SSR e, in caso negativo (anche per inappropriatezza della prescrizione) avrebbe dovuto informare l'assistito che il costo della prestazione sarebbe stato a suo carico.
Sulla tardività delle contestazioni, richiamava il comma 2 dell'art. 7 del contratto, secondo il quale il pagamento di ciascun saldo sarebbe potuto avvenire in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione delle note di credito richieste dall'Asl, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 dell'art. 5; inoltre rilevava che le contestazioni erano avvenute immediatamente all'interno dei report inseriti nel sistema CACOM.
Infine, riteneva che non fossero dovuti gli interessi moratori richiesti alla luce del fatto che si trattava di prestazioni non rientranti tra quelle rimborsabili.
Il Giudice di prime cure conferiva incarico al C.T.U. al fine di analizzare le ricette/prestazioni contestate dall' relative alle prestazioni Parte_8
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. Asl Pag. 6 a 14 Parte_9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ contrassegnate dalla lettera “R” erogate tra aprile e dicembre 2016, al fine di verificare se queste potessero essere poste a carico del S.S.R. Il Tecnico incaricato espletava la consulenza esaminando il contesto normativo di riferimento (Decreto Bindi, Decreto
NZ, DCA Reg. Campania n. 40/2010 e successivi) e le posizioni delle parti. Infine, senza entrare nel merito della questione interpretativa delle norme, offriva al Giudice diverse ipotesi di calcolo. In particolare: secondo l'ipotesi A), laddove si fosse ritenuto il responsabile della totale verifica dei requisiti relativi all'erogazione delle Parte_1 prestazioni R a carico del l'Asl avrebbe potuto richiedere una nota di credito di € Pt_10
59.502,19; secondo l'ipotesi B), se il Centro fosse stato responsabile solo dell'identificazione del medico specialista richiedente la prestazione, la nota di credito sarebbe stata di € 19.874,81; con l'ipotesi C), si provvedeva “ad apportare una sostituzione della tariffa dei codici utilizzati nell'impegnativa/prescrizione con la tariffa dei codici da utilizzare secondo la ASL, secondo quanto prospettato nelle operazioni peritali” con esclusione della remunerazione delle prestazioni di cui all'ipotesi B, sicché la nota di credito sarebbe stata di € 43.370,72; infine l'ipotesi D), includendo una richiesta integrativa dell'Asl aumentava l'importo della nota di credito ad € 60.582,03.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Benevento rigettava la domanda del e compensava integralmente le spese del giudizio stante “[l]a particolarità Parte_1 del caso e la complessità interpretativa della normativa di settore”.
In particolare, osservava che:
- il Decreto NZ stabilisce espressamente che le prestazioni erogate “al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell'assistito”;
- l'esistenza di disposizioni che attribuiscono responsabilità ai medici prescrittori per l'inappropriatezza non esclude che anche il Centro erogatore debba partecipare alla verifica delle condizioni di prescrivibilità ed erogabilità, tenuto conto del fatto che una volta accreditato diventa un protagonista del Sistema Sanitario Pubblico, vincolato all'applicazione della normativa sanitaria e con l'obbligo di verificare la correttezza delle prescrizioni;
- il , non essendo un mero esecutore delle prestazioni prescritte, all'atto Pt_1 della presentazione della ricetta da parte dell'assistito avrebbe dovuto verificare la correttezza della prescrizione delle prestazioni nonché se queste fossero erogabili a carico
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 7 a 14 Parte_1 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ del SSR;
in caso di difformità rispetto alle indicazioni di appropriatezza prescrittiva o di dubbi sulla erogabilità a carico del SSR, avrebbe dovuto informare l'assistito che il costo poteva gravare su di lui;
- le contestazioni dell'Asl non erano da ritenersi tardive, tenuto conto del tenore delle clausole contrattuali;
- erano corrette e legittime le note di credito richieste dall'Asl sicché condivideva l'ipotesi A della C.T.U.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione notificato alla controparte l'1.4.2021. L'appellante ha
[...] formulato un unico motivo di appello con cui ha censurato la sentenza di prime cure laddove ha attribuito al Centro erogatore la responsabilità di verificare non solo le condizioni di erogabilità, ma anche l'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni, chiedendo di contro che venga riconosciuto che il Centro è responsabile solo del controllo formale delle condizioni di erogabilità e non dell'appropriatezza prescrittiva, la cui responsabilità ricade sul medico di medicina generale o sul medico specialista.
In particolare, ha sostenuto:
- che il decreto NZ all'art. 2, co. 1, lett. b) definisce le condizioni di appropriatezza prescrittiva “in assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell'ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza”;
- che lo stesso decreto NZ stabilisce altresì che “le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell'assistito”, sicché l'unico controllo spettante al Centro è quello sulle condizioni di erogabilità (previste dall'art. 2, co. 1, lett. a del Decreto NZ: “specifiche circostanze riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi in assenza delle quali la prestazione specialistica risulta inappropriata e non può essere erogata nell'ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale”) e non sull'appropriatezza delle prescrizioni;
- di aver rispettato quanto richiesto in ordine al controllo delle condizioni di erogabilità (presenza della “S”, codice identificativo dello specialista e prelievo in
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 8 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ struttura), come risulta sia dalla documentazione depositata, sia dagli accertamenti del
C.T.U.;
- che la responsabilità dell'appropriatezza prescrittiva (cioè, la congruenza della diagnosi e del tipo di prestazione con le necessità cliniche) spetta al medico prescrittore
(medico di medicina generale o medico specialista), che è l'unico competente a sindacare le valutazioni sanitarie;
e ciò alla luce del fatto che il direttore del laboratorio, in quanto biologo, non ha l'autorità o il dovere di disattendere quanto prescritto dal medico;
- che la normativa vigente (Art.
9-quater del D.L. n. 78/2015, richiamato anche dal Decreto NZ) e la giurisprudenza della Corte dei Conti prevedono sanzioni specifiche per il medico prescrittore in caso di inappropriatezza, e stabiliscono che le prestazioni inappropriate dovrebbero comunque rimanere a carico del Controparte_4 se l'errore è del medico prescrittore;
[...]
- l'applicabilità del DCA n. 103 del 6.12.2019, essendo una normativa interpretativa retroattiva, laddove stabilisce che “la responsabilità della diagnosi e della prescrizione appartiene al medico che ha prescritto, con la conseguenza che non spetta all'erogatore una verifica di congruità ovvero di necessità della prescrizione, dovendo la struttura effettuare una verifica meramente formale della stessa ed effettuare la prestazione ove questa sia regolarmente prescritta sull'apposito ricettario fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni normative”;
- alcune contestazioni dell'Asl, fondandosi sul (d.m. 22.7.1996) Persona_3 erano irrilevanti, in quanto lo stesso era stato annullato da una sentenza del Consiglio di
Stato del 2001.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello, così come proposto, e per l'effetto Accettare e dichiarare che il
[...]
in persona dell'Amministratore unico dott. Parte_1 [...]
, è creditore, nei confronti dell , Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 59.502,19, per le prestazioni specialistiche contrassegnate dalla lettere
“R” da aprile a dicembre 2016; 2) Per l'effetto, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento, in favore del
[...] [...]
della somma di € 59.502,19, per le Parte_1 prestazioni specialistiche contrassegnate dalla lettera “R” da aprile a dicembre 2016, oltre interessi ex D.lgs 231/02, dalla singole scadenze all'effettivo soddisfo;
3)
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 9 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Condannare l , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t, al pagamento di spese e competenze, rimborso forfettario, CPA ed IVA, del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati che si dichiarano distrattari”.
Si è costituita poi l' , con una comparsa depositata il 18.6.2021, Controparte_3 con cui ha resistito all'appello sostenendo di aver già corrisposto al quanto Parte_1 dovutogli per il 2016, con esclusione delle prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dalla normativa vigente.
Ha quindi ribadito le eccezioni e le difese svolte in primo grado, affermando, in buona sostanza, che, sebbene l'inosservanza delle indicazioni prescrittive, pur comportando contestazioni anche ai medici prescrittori, escludeva altresì la remunerazione per il centro.
Ha infine, proposto appello incidentale avverso la statuizione sulle spese, giacché la compensazione era sostanzialmente immotivata;
il centro soccombente avrebbe quindi dovuto essere condannato al pagamento delle spese.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. 1337/20 Parte_1 emessa dal Giudice Unico presso il Tribunale di Benevento dott. Flavio Cusani, pubblicata in data 02/10/2020, nel giudizio rubricato al n. R.G. 3664/11; Accogliere
l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale, della sentenza n. 1337/20 del
Tribunale Civile di Benevento RG 3664/17 Giudice Cusani condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri relativi all'Avvocatura Pubblica ex art. 1 co. 208 L n. 266/2005 e rimborso spese generali al
15% come per legge”.
All'udienza del 4.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
In buona sostanza il fulcro delle contestazioni dell'appellante verte sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano la responsabilità dei Centri in merito
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 10 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ all'erogabilità ed all'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Lo stesso sostiene che l'art. 2, comma 1, lett. a e lett. b del d.m. del 9.12.2015 (c.d. Decreto NZ) prevede due tipi di controlli differenti, da cui scaturiscono diverse conseguenze: in primo luogo,
a carico della struttura sanitaria vi sarebbe il controllo delle condizioni di erogabilità (di carattere formale) delle prestazioni, di competenza del Centro, in assenza delle quali la prestazione non può essere posta a carico del le indicazioni di appropriatezza CP_4 prescrittiva, invece non devono essere verificate dal centro, come si evince dal fatto che, secondo il richiamato decreto, in assenza delle stesse, “la prestazione, comunque erogabile nell'ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza”.
Secondo quanto osservato anche dal CTU, in pratica, il contrasto tra le parti deriva dalla diversa interpretazione dei requisiti di erogabilità che il centro dovrebbe controllare.
Ciò posto, va osservato che entrambe le parti si limitano ad affermare le proprie argomentazioni sotto il profilo meramente teorico, senza prendere in considerazione i problemi riscontrati specificamente nella vicenda in esame.
Gli stessi sono stati tuttavia valutati dal CTU nominato nel processo di primo grado, le cui considerazioni sono state del tutto trascurate dal Tribunale.
Il Consulente ha rilevato, innanzi tutto, che per alcune impegnative mancava l'indicazione del medico specialista. Orbene, non vi è dubbio che si tratta di un requisito formale che certamente, anche secondo la prospettazione dell'appellante, può essere controllato dal centro, in quanto rientra tra gli elementi indicati nell'art. 2 comma 1 lett.
a) d.m.
9.12.2015. Pertanto, non possono essere riconosciuti gli importi relativi a tali prescrizioni che, come indicato nella ipotesi B contenuta nella consulenza (allegato 2 alla relazione del consulente), ammontano ad € 19.874,81.
Quanto alle rimanenti contestazioni, l'ASL sostiene che è stata richiesta la remunerazione di prestazioni che non potevano essere svolte o che, comunque, dovevano essere svolte con modalità diverse (e meno dispendiose) rispetto a quelle impiegate. In altri termini, come evidenziato nella difesa della stessa appellata (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 21 e s.), “è come se un assistito del SSN si recasse in farmacia, con una ricetta del proprio medico curante - in cui è prescritta una confezione di OT (a carico del SSN) ed una confezione di AS C (non a carico del SSN)
- ed il farmacista, in contrasto con il prontuario farmaceutico, erogasse oltre
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 11 a 14 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ all' anche l'AS C per poi chiedere il rimborso dell'AS C al SSN in Parte_11 quanto non pagata dall'assistito.
Altro esempio per chiarire il tutto. E' come se su una ricetta medica viene prescritto un farmaco generico, pertanto meno costoso, e poi il farmacista chieda al SSN il rimborso di un farmaco specifico molto più costoso in quanto non pagato dall'assistito.
Oppure, ultimo esempio, è come se su una ricetta è prescritto una prestazione di genetica molecolare per la ricerca del virus HPV (a carico del SSN) e poi si estende l'indagine anche alla ricerca dei sottotipi di virus HPV ad alto e a basso rischio oncogeno (non a carico del SSN) richiedendo, poi al SSN, il riconoscimento del rimborso per n. 3 prestazioni: il tutto in palese contrasto con le disposizioni contenute nel vigente
“Tariffario Regionale delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale” che contempla una sola prestazione ossia quella relativa alla ricerca del virus HPV e non anche per sottotipi. Pertanto non è possibile rimborsare 3 prestazioni a carico del SSN ma solo 1: le altre, non previste dal tariffario, possono essere richieste e pagate direttamente dall'assistito”.
Il ha contestato l'efficacia di tale raffronto, osservando che, in realtà, si Pt_1 tratterebbe di una situazione del tutto diversa.
La natura dei vizi rilevati dal CTU, tuttavia, è analoga a quella degli esempi compiuti dall'ASL. Ed infatti, come si legge nella relazione, “le verifiche di appropriatezza prescrittiva hanno riguardato le seguenti verifiche a seguito delle contestazioni della ASL:
- errata codifica con codice NAS per batteri già presenti nel tariffario Nello Per_3 specifico, la Asl sostiene che la metodica “ibridazione” prescritta e utilizzata sarebbe inappropriata per la ricerca di alcuni Virus e batteri, per la ricerca dei quali sono previste metodiche alternative specificamente previste nel tariffario Bindi e /o NZ;
- errata codifica, nella prescrizione, di prestazioni previste per Virus per ricerca di batteri o viceversa;
- errata diagnosi per ricerca di virus HPV, perché non compatibile con quanto previsto dal D.M. NZ (Allegati 1 e 2). Ossia, per rispettare i requisiti di prescrivibilità della metodica di ricerca con ibridazione con codice 91.37.1 + 91.36.5, si dovrebbe avere una diagnosi di sospetta patologia oncologica che, in alcune ricette, non
è stata verificata”.
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 12 a 14 Parte_1 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Orbene, se questa è la natura dei vizi contestati, gli stessi, evidentemente, potevano essere rilevati dal centro attraverso controlli formali, tenendo anche conto delle tabelle allegate al d.m. 9/12/2015. Infatti, più che fare riferimento alle diverse ipotesi disciplinate - in maniera in realtà non chiarissima - dal richiamato decreto, deve ritenersi che i controlli di carattere formale possono essere compiuti dal centro, mentre le valutazioni di carattere sostanziale competono esclusivamente al medico che esegue la prescrizione. Tuttavia, anche le verifiche di appropriatezza delle prescrizioni possono risolversi in controlli di natura formale ove si tratti solo di accertare la correttezza dei codici delle prestazioni indicate ovvero di eseguire il raffronto tra questi ultimi e le patologie per le quali gli accertamenti di laboratorio possono essere prescritte secondo le tabelle allegate al menzionato d.m..
Orbene, pur ravvisandosi la possibilità per il centro di svolgere tali controlli, non si comprende per quale ragione non debba essere quanto meno riconosciuta la remunerazione nei limiti delle prestazioni che potevano essere erogate con l'indicazione dei codici corretti secondo l'ASL. In pratica, l'impiego di una metodologia differente o di accertamenti ulteriori (ad esempio, estensione dell'indagine sul virus HPV anche alla ricerca dei sottotipi di virus HPV ad alto e a basso rischio oncogeno con conseguente richiesta di rimborso per 3 prestazioni) non esclude la remunerabilità quanto meno delle prestazioni che potevano essere erogate.
Si tratta in pratica di quanto indicato nell'ipotesi C (allegato 3 della relazione del
CTU) nella quale “si è provveduto ad apportare una sostituzione della tariffa dei codici utilizzati nell'impegnativa/prescrizione con la tariffa dei codici da utilizzare secondo la
ASL, secondo quanto prospettato nelle operazioni peritali. Le impegnative considerate per la costruzione di tale ipotesi sono quelle per le quali è stata verificata la corretta identificazione del medico specialista”. Pertanto, deve ritenersi spettante l'importo di €
16.131,47 risultante da tale schema.
Entro tali limiti può quindi essere accolto l'appello, con la conseguenza che l'ASL va condannata al pagamento di € 16.131,47 per prestazioni specialistiche contrassegnate con la lettera “R” erogate da aprile a dicembre 2016, oltre interessi al tasso e con le decorrenze previste dall'art. 7 del contratto.
N. 1605/2021 R.G.A.C.C. c. Asl Pag. 13 a 14 Parte_1 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello principale resta assorbito quello incidentale, dovendosi provvedere nuovamente alla statuizione sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si ritengono sussistenti motivi idonei a consentire la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità e dell'elevato tecnicismo delle questioni affrontate, della mancanza di precedenti al riguardo, nonché della sostanziale soccombenza reciproca all'esito del giudizio.
Le spese della CTU svolta nel processo di primo grado vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuno (limitatamente ai rapporti tra le parti).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1337/2020, pronunziata il 1-2 ottobre 2020:
1. accoglie parzialmente l'appello principale, dichiara assorbito quello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al CP_3 pagamento, in favore del Parte_1 dell'importo di € 16.131,47 oltre interessi al tasso e secondo le scadenze indicate nell'art. 7 del contratto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone definitivamente le spese della CTU a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuna (limitatamente ai rapporti tra le parti).
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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