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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 12699/2022 R.G.
Oggi 6.12.2025, il Giudice dott.ssa AN RN, dopo avere dato atto del deposito da ambo le parti delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nella causa sopra emarginata promossa da contro il Parte_1
, pronuncia, all'esito della camera di Controparte_1 consiglio, la sentenza che segue, che viene allegata a verbale.
AN RN G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AN RN, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12699 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione e decisa nelle date del 4-6 dicembre 2025 ed avente ad oggetto “rapporti condominiali”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale dell'Avv. Giuseppe Cottone (domicilio digitale: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
(cod. fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappr. te pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Iuvara Voluti (domicilio digitale: che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 5819 del 28.11.2024, resa tra le medesime parti nel procedimento n.
12699/2022 R.G., il Tribunale di Palermo:
. - ha revocato il D.I. n. 3199/2022 del 25.7.2022, pronunciato nel proced. n. 8653/2022 R.G., con cui era stato ingiunto a di pagare in favore del Parte_1 Parte_2
, a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari a suo dire dovute in forza delle delibere
[...] del 6.3.2019 e 26.10.2020, la somma di €. 46.340,18, oltre accessori e spese;
. - ha annullato la delibera condominiale del 6.3.2019;
[...
. - ha rimesso la causa sul ruolo per determinare, a mezzo di CTU, del credito vantato dal CP_1
nei confronti di , sulla base dei criteri di cui in Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 motivazione;
. - ha rinviato il regolamento delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Con coeva, separata ordinanza del 28.11.2024, poi, veniva nominato CTU il dott. con Persona_1
l'incarico di < Determinare, tenuto conto della documentazione in atti, il credito spettante al
[...]
[.
[...] nei confronti di per oneri condominiali Parte_3 Parte_1 ordinari e straordinari, relativamente alle unità immobiliari acquistare con rogito del 28.2.2017, a partire dall'anno precedente al predetto titolo di acquisto e sino al mese di giugno 2022, avendo cura di escludere dal calcolo i crediti in ipotesi già inclusi nel precedente decreto ingiuntivo n. 6925/2018 del
Tribunale di Palermo, pure in atti, revocato parzialmente dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza
n. 725/2023, anch'essa in atti >>.
La causa era pertanto istruita con la CTU elaborata dal dott. e, all'esito, era rinviata per Persona_1 discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza. Indi, dato atto dell'avvenuto deposito di tali note, la causa era decisa.
2.- Merito della lite
L'odierna decisione rientra necessariamente nella cornice delineata dalla sentenza non definitiva n.
5819/2024 del 28.11.2024 resa da questo Tribunale nel medesimo proced. n. 12699/2022 R.G. ed è la conseguenza delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. , all'esito di scrupolose Persona_1 indagini peritali rispettose delle norme tecniche e deontologiche vigenti, immuni da vizi logico giuridici e non scalfite dalle osservazioni formulate dalle parti, che il Tribunale pienamente condivide e fa proprie.
Ebbene, all'esito del suddetto elaborato peritale, è emerso che è debitore nei Parte_1 confronti del opposto per le ragioni di cui alla domanda formulata con il procedimento CP_1 monitorio della somma di €. 12.637,69, a titolo di oneri condominiali straordinari deliberati nell'adunanza del 26.10.2020. Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda, ossia deposito del ricorso monitorio, sino al soddisfo.
3.- Le spese del giudizio, riferite unitariamente all'esito finale della lite e in esse comprese, ergo, anche quelle relative al procedimento monitorio, nonché quelle afferenti alla sentenza non definitiva, vanno compensate in ragione di 3/4 tra le parti, mentre il restante ¼ nella misura liquidata in dispositivo vanno posto a carico di , da ritenersi comunque Parte_1 soccombente, anche se per un importo minore rispetto a quello oggetto del ricorso per ingiunzione.
Negli stessi termini vanno ripartite tra le parti le spese di CTU, che vanno pertanto compensate per i ¾, e poste per il restante quarto a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna a pagare in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r. pro - tempore, per le causali di cui in motivazione la somma di €. 12.637,69,
[...] oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- compensa tra le parti nella misura di ¾ le spese di lite, ponendo il relativo quarto, liquidate nella misura già ridotta di €. 1.500, oltre spese generali iva e cpa, a carico di . Parte_1
- ripartisce tra le parti nella medesima misura di cui in motivazione le spese di CTU.
Palermo, li 6.12.2025.
AN RN – CP_3
3
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 12699/2022 R.G.
Oggi 6.12.2025, il Giudice dott.ssa AN RN, dopo avere dato atto del deposito da ambo le parti delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nella causa sopra emarginata promossa da contro il Parte_1
, pronuncia, all'esito della camera di Controparte_1 consiglio, la sentenza che segue, che viene allegata a verbale.
AN RN G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AN RN, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12699 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione e decisa nelle date del 4-6 dicembre 2025 ed avente ad oggetto “rapporti condominiali”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale dell'Avv. Giuseppe Cottone (domicilio digitale: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
(cod. fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappr. te pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Iuvara Voluti (domicilio digitale: che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con sentenza non definitiva n. 5819 del 28.11.2024, resa tra le medesime parti nel procedimento n.
12699/2022 R.G., il Tribunale di Palermo:
. - ha revocato il D.I. n. 3199/2022 del 25.7.2022, pronunciato nel proced. n. 8653/2022 R.G., con cui era stato ingiunto a di pagare in favore del Parte_1 Parte_2
, a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari a suo dire dovute in forza delle delibere
[...] del 6.3.2019 e 26.10.2020, la somma di €. 46.340,18, oltre accessori e spese;
. - ha annullato la delibera condominiale del 6.3.2019;
[...
. - ha rimesso la causa sul ruolo per determinare, a mezzo di CTU, del credito vantato dal CP_1
nei confronti di , sulla base dei criteri di cui in Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 motivazione;
. - ha rinviato il regolamento delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Con coeva, separata ordinanza del 28.11.2024, poi, veniva nominato CTU il dott. con Persona_1
l'incarico di < Determinare, tenuto conto della documentazione in atti, il credito spettante al
[...]
[.
[...] nei confronti di per oneri condominiali Parte_3 Parte_1 ordinari e straordinari, relativamente alle unità immobiliari acquistare con rogito del 28.2.2017, a partire dall'anno precedente al predetto titolo di acquisto e sino al mese di giugno 2022, avendo cura di escludere dal calcolo i crediti in ipotesi già inclusi nel precedente decreto ingiuntivo n. 6925/2018 del
Tribunale di Palermo, pure in atti, revocato parzialmente dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza
n. 725/2023, anch'essa in atti >>.
La causa era pertanto istruita con la CTU elaborata dal dott. e, all'esito, era rinviata per Persona_1 discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza. Indi, dato atto dell'avvenuto deposito di tali note, la causa era decisa.
2.- Merito della lite
L'odierna decisione rientra necessariamente nella cornice delineata dalla sentenza non definitiva n.
5819/2024 del 28.11.2024 resa da questo Tribunale nel medesimo proced. n. 12699/2022 R.G. ed è la conseguenza delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. , all'esito di scrupolose Persona_1 indagini peritali rispettose delle norme tecniche e deontologiche vigenti, immuni da vizi logico giuridici e non scalfite dalle osservazioni formulate dalle parti, che il Tribunale pienamente condivide e fa proprie.
Ebbene, all'esito del suddetto elaborato peritale, è emerso che è debitore nei Parte_1 confronti del opposto per le ragioni di cui alla domanda formulata con il procedimento CP_1 monitorio della somma di €. 12.637,69, a titolo di oneri condominiali straordinari deliberati nell'adunanza del 26.10.2020. Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda, ossia deposito del ricorso monitorio, sino al soddisfo.
3.- Le spese del giudizio, riferite unitariamente all'esito finale della lite e in esse comprese, ergo, anche quelle relative al procedimento monitorio, nonché quelle afferenti alla sentenza non definitiva, vanno compensate in ragione di 3/4 tra le parti, mentre il restante ¼ nella misura liquidata in dispositivo vanno posto a carico di , da ritenersi comunque Parte_1 soccombente, anche se per un importo minore rispetto a quello oggetto del ricorso per ingiunzione.
Negli stessi termini vanno ripartite tra le parti le spese di CTU, che vanno pertanto compensate per i ¾, e poste per il restante quarto a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna a pagare in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r. pro - tempore, per le causali di cui in motivazione la somma di €. 12.637,69,
[...] oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- compensa tra le parti nella misura di ¾ le spese di lite, ponendo il relativo quarto, liquidate nella misura già ridotta di €. 1.500, oltre spese generali iva e cpa, a carico di . Parte_1
- ripartisce tra le parti nella medesima misura di cui in motivazione le spese di CTU.
Palermo, li 6.12.2025.
AN RN – CP_3
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