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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 36/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GITTO GIUSEPPE, c.f. C.F._1
Appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LAZZARO ALDO, ; P.IVA_2
Appellato
°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
- 1 - proponeva appello avverso la sentenza n. 963/2011 Parte_1
emessa dal Tribunale di Ragusa che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di CP_1
L'appellante esponeva di avere stipulato, in data 09.12.2010, con un Controparte_1
contratto con il quale si obbligava a fornire, nel periodo 22 - 25 aprile 2011, Controparte_1 numero 244 stanze della propria struttura, denominata “IA Samuele”, ed a mettere a disposizione aree interne (ad es. sala congressi, la discoteca, la sala foyer) ed aree esterne, al fine di organizzare l'evento fitness denominato “Cool Village 2011”. Perfezionatosi
l'accordo, pagava euro 15.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo Parte_1
pattuito e pianificava attività promozionale dell'evento assumendo i relativi oneri economici.
due mesi prima dell'evento comunicava di non potere fornire la prestazione Controparte_1
cui si era obbligata nelle date pattuite e proponeva nuove date e nuove condizioni. in data 03/03/2011 notificava atto di diffida ad adempiere agli obblighi Parte_1 contrattuali del 09.12.2010 e, perdurando l'inadempimento della adiva il Controparte_1
Tribunale di Modica al fine di: -accertare e dichiarare l'inadempimento della Società convenuta;
-accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. o in subordine accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.; - condannare la al risarcimento del danno patrimoniale causato e quantificato sotto il profilo Controparte_1 del danno emergente in € 36.539,00 e sotto il profilo del lucro cessante da liquidarsi in via equitativa;
- condannare la al risarcimento del danno morale e del danno Controparte_1 all'immagine causato e quantificato in € 150.000,00.
Il tribunale accertava l'inadempimento di e dichiarava la risoluzione del CP_1 contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c..
Su tale capo di statuizione non è stato proposto appello e si è, dunque, formato il giudicato interno.
Il tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda di risarcimento del danno richiesto, ritenendo solo in parte fondate le varie voci di danno patrimoniale indicate dall'attore per difetto di prova, Rigettava per difetto di una compiuta allegazione la domanda di
- 2 - risarcimento del danno non patrimoniale (danno all'immagine e morale).
Avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti i motivi di seguito esaminati.
Si è costituita domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
Al fine di una più ordinata ed organica disamina del gravame, converrà riferire le ragioni esplicitate dal tribunale sulle singole voci risarcitorie (che verranno riportate in corsivo) per poi esaminare il correlato motivo di critica volto a superare la carenza probatoria rilevata dal tribunale.
In diritto
“Le voci di spesa “grafica e stampa n. 2 totem 2,10 x 90 cm Centri Commerciali” per €
600,00, “benzina – telefonia” per € 1.000,00 e “sopralluoghi” per € 200,00 sono del tutto prive di supporto probatorio, sicché non possono essere risarcite”.
L'appellante afferma che la spesa è stata affrontata ma il pagamento è avvenuto in contanti stante l'irrisorietà della spesa.
La difesa appena riferita – che peraltro non muove esplicita critica al rilievo dell'assenza di prova – non fa altro che confermare l'assenza di prova.
°°°
“Per quanto concerne le voci “ideazione e realizzazione video promozionale” per €
600,00, “tipografia: stampa materiale promozionale” per € 8.400,00, “grafica: ideazione
e realizzazione” per € 4.800,00, “distribuzione materiale promozionale” per € 2.000,00,
“spedizioni materiale promozionale” per € 800,00, “servizio miniclub” per € 600,00,
“cabarettisti per spettacolo evento” per € 5.000,00, “servizi agenzia viaggi” per €
2.500,00 e “noleggio service tecnico audio” per € 7.080,00, parte attrice affida la prova delle predette spese a preventivi, contratti e/o fatture da cui, però, non risulta alcun elemento che attesti l'avvenuto pagamento alle varie controparti degli importi ivi indicati.
Né sono state versate in atti quietanze o ricevute di bonifico o altra equipollente documentazione. Non vi è prova, di conseguenza, del fatto che parte attrice abbia effettivamente sostenuto le spese indicate nel presente paragrafo”.
Ideazione e realizzazione video promozionale” per € 600,00
Non vi è appello
- 3 - Tipografia: stampa materiale promozionale per € 8.400,00.
L'appellante assume che tale spesa sarebbe stata provata dalla produzione della fattura
325/11 del 08/03/2011 emessa dalla società di stampe e grafiche che Parte_2
contiene sia la firma di a titolo di accettazione che la data di inizio del trasporto del Pt_1
materiale pubblicitario.
L'argomento non convince in assenza di ogni prova del pagamento. A ciò si aggiunga che la data della fattura e del trasporto del materiale è il 08/03/2011 ma già il 17/02/2011 aveva comunicato l'impossibilità di tenere l'evento nelle date stabilite e, Controparte_1 dunque, sarebbe stato necessario che l'appellante dimostrasse che il Parte_1
materiale pubblicitario ordinato alla tipografia era già stato stampato alla data del
17.2.2011 con l'indicazione di IA Samuele e che non vi fosse materiale pubblicitario
“fungibile” (utilizzabile cioè anche per l'evento poi tenutosi a IA TI).
Grafica: ideazione e realizzazione per € 4.800,00
La critica mossa dall'appellante è la seguente. “Tale voce di spesa, in questo caso, trova fondamento nella proposta di mandato annuale con la di pubblicità e CP_2 comunicazione la quale contiene l'espressa clausola per cui il pagamento è dovuto a partire dall'accettazione del mandato (accettazione prodotta in atti)”.
Il motivo è infondato.
Il mandato in questione è del tutto generico e non contiene alcun riferimento al luogo dell'evento. In ogni caso, la durata annuale del mandato fa sì che il corrispettivo eventualmente pagato avrebbe certamente ricompreso l'evento svoltosi a IA TI (in sostituzione di IA Samuele).
Servizio miniclub per € 600,00,
Secondo l'appellante il pagamento sarebbe provato dal contratto di “animazione e mini club” stipulato tra le parti versato in atti.
A ben vedere tale contratto fa riferimento ad un evento da tenersi a TI (e non presso
IA Samuele), dando così certezza della infondatezza della critica.
Spettacolo cabaret da tenersi all'evento; costo euro 5.000,00,
Secondo l'appellante lo spettacolo “è stato fornito” ed il pagamento del corrispettivo
- 4 - sarebbe provato dal contratto di “animazione e mini club” stipulato tra le parti (versato in atti).
L'appellante non spiega – e risulta difficile comprenderne le ragioni – perché avrebbe subito un danno posto che trattandosi di uno spettacolo di cabaret da tenersi nell'ambito dell'evento lo stesso non può che essersi svolto dove l'evento “Cool Village 2011” si è realmente tenuto, cioè presso il villaggio IA TI.
Sostenere una diversa conclusione, vorrebbe dire che lo spettacolo non si sarebbe tenuto affatto pur avendone pagato il corrispettivo (essendo escluso che possa essersi tenuto presso IA Samuele dal momento che nessun evento si tenne in quel luogo) ma ciò è negato dalla stessa difesa dell'appellante.
Identiche considerazioni devono valere per il “noleggio service tecnico audio” per euro
7.080,00, tenuto conto del fatto che si trattava di servizio strumentale allo svolgimento dello spettacolo di cabaret.
Servizi agenzia viaggi per € 2.500,00 e
Tra le parti è intercorso un mero preventivo di spesa relativo all'evento IA Samuele
2011, datato 12.10.2010.
La natura delle prestazioni previste era tale da far concludere che le stesse hanno certamente avuto una utilità e correlazione anche dopo il trasferimento dell'evento a IA
TI. Non è, dunque, sostenibile, anche a voler ipotizzare l'avvenuto pagamento del corrispettivo (prova che, invece, manca), che l'intero corrispettivo pattuito possa rappresentare una voce di danno. E tale considerazione dimostra l'infondatezza del gravame, essendo onere di chi il danno reclama provarlo nel suo esatto ammontare.
Spesa per pubblicità radiofonica
Così il tribunale: “… irrisarcibile è la voce di spesa “radio” per € 1.800,00. È vero che in relazione a tale spesa parte attrice ha prodotto una ricevuta di bonifico (doc. 2 allegato alla memoria del 30.1.2012), ma pure vero è che parte attrice non ha provato – né, a ben vedere, dedotto – che il servizio radiofonico acquistato fu del tutto privo di utilità e quindi non utilizzabile ai fini della riorganizzazione e dello svolgimento dell'evento fitness presso
«Club IA TI» in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta. Ed infatti, in
- 5 - assenza di tale prova, non può affatto ritenersi che parte attrice abbia subito una
«perdita» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1223 c.c. …. Ed invero coglie nel segno il rilievo di parte convenuta per cui il periodo di esecuzione del servizio radiofonico risultante dalla fattura prodotta dall'attore, ossia dal 18.3 al 20.3 (cfr. doc. 11 allegato alla citazione), in cui “l'evento si sapeva non si sarebbe realizzato” (presso la struttura di parte convenuta), porta a presumere “che la pubblicità concordata sia stata poi effettuata per il Club IA TI” (cfr. pagg.
7-8 della comparsa). Al detto rilievo parte attrice non ha mai opposto nel corso delle sue difese elementi di segno contrario”.
L'appellante fonda la critica sulla seguente affermazione “Tale circostanza risulta smentita dalla documentazione in atti dalla quale si evince chiaramente come in tale data il contratto non fosse stato ancora risolto tra le parti”
Il motivo prima ancora che per l'infondatezza si connota per essere inammissibile in ragione della assoluta genericità che lo connota non contenendo alcuna indicazione di quale sarebbe il documento che dovrebbe dimostrare l'errore del primo giudice.
In ogni caso risulta dagli atti che, prima telefonicamente (nel gennaio 2011) e poi con mail del 17.2.2011, aveva comunicato l'impossibilità di tenere l'evento ed in data CP_1
3.3.2011 veniva inviata diffida ad adempiere, venendo così dimostrato che i passaggi radio
(avvenuti nei giorni 18-20 marzo 2011) sono ben successivi alla certa conoscenza dell'impossibilità di tenere l'evento presso IA Samuele. Risulta, pertanto, di difficile condivisibilità già su un piano logico, l'idea che la pubblicità radio possa avere riguardato l'evento di IA Samuele.
°°°
L'appellante muove una critica di ordine generale all'argomento speso dal tribunale per quasi tutte le voci di danno relativo alla mancata prova del pagamento dei fornitori dei vari servizi. Con tale critica si sostiene che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo che sorge con l'accordo negoziale rappresenta già una posta passiva per del patrimonio del danneggiato (Cass. 4718/2016) e non sarebbe, dunque, necessaria la prova del pagamento del corrispettivo negoziale.
Il principio giurisprudenziale invocato è il seguente “…. laddove, in dipendenza del fatto
- 6 - lesivo, il danneggiato non abbia ancora effettuato alcun esborso, ma sia solo gravato dall'obbligo di effettuarlo, non sia perciò solo enucleabile un danno attuale, suscettibile, in quanto tale, di essere risarcito. Ritiene invero il collegio che la locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c., individua il danno emergente, non possa essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, perchè il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che, è bene ricordarlo, è
l'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 22826/10; conforme Cass. 4718/16 seppur resa in fattispecie di responsabilità precontrattuale).
Il diritto vivente, interpretando, come detto, l'art. 1223 c.c. offre una più ampia tutela al creditore anche quando non sia ancora esistente un danno patrimoniale attuale ma solo potenziale (consistente nell'assunzione dell'obbligo di pagamento).
Tale principio non si attaglia, tuttavia, al caso di specie.
Pochi mesi dopo l'assunzione delle varie obbligazioni di pagamento (a fronte dell'erogazione dei servizi strumentali all'evento Cool Village 2011), l'evento si è effettivamente tenuto ed i servizi erogati.
L'attore allora non si trovava più nella condizione di che ha subito un danno solo potenziale, consistente in una obbligazione di pagamento non ancora adempiuta ma nella condizione di colui che ha ricevuto la prestazione per la quale aveva assunto l'obbligazione di pagamento, trasformandosi così il danno da potenziale ad attuale. E se, in ipotesi,
non avesse soddisfatto i propri fornitori nei tempi stabiliti, ciò integrerebbe Parte_1
un suo inadempimento inidoneo a far qualificare la sua obbligazione di pagamento come solo “potenziale”.
In definitiva, ci si muove nell'ambito di una ordinaria fattispecie di inadempimento contrattuale, nel quale il creditore avrebbe dovuto dimostrare di avere subito Pt_1
l'effettivo pregiudizio economico di cui domanda il risarcimento, dimostrando di non avere potuto fruire dei vari servizi già ordinati presso la diversa località di IA TI a causa dell'inadempimento di (e di averne, comunque, dovuto pagare il prezzo) Controparte_1
- 7 - ovvero di avere fruito di servizi poi rivelatisi inutili, cioè resi in data anteriore al 17.2.2011
(momento nel quale è certa la conoscenza di dell'impossibilità di tenere l'evento a Pt_1
IA Samuele).
°°°
Domanda di risarcimento del danno da lucro cessante
Il tribunale ha così argomentato la decisione: “ …. Parte attrice ha dedotto che “la struttura alberghiera Club IA TI, successivamente contattata da parte attrice al fine di garantire lo svolgimento dell'evento, disponeva di un numero ridotto di camere
(170) rispetto a quelle di IA Samuele (n. 244). Conseguentemente, numerose persone hanno rinunciato a partecipare alla manifestazione in virtù dei disagi legati al cambiamento della sede dell'evento” (pag. 13 dell'atto di citazione). Di tale rinuncia, tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna prova;
ha richiesto l'ammissione di una prova per testi, poi giustamente non ammessa in quanto generica (v. ordinanza del Tribunale di
Modica del 27.4.2012 in riferimento al capitolo 4 della memoria attorea ex n. 2 art. 183
c.p.c.). Sicché anche la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante è infondata, stante il difetto di prova circa l'esistenza del pregiudizio patito”.
L'allegazione posta a fondamento della domanda risarcitoria è, dunque, la rinunzia di “… numerose persone …. a partecipare alla manifestazione in virtù dei disagi legati al cambiamento della sede dell'evento” (pag. 13 dell'atto di citazione) cui il tribunale ha risposto “Di tale rinuncia, tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna prova;
…”.
L'appellante avrebbe, dunque, dovuto smentire la correttezza di tale statuizione e ciò ha ritenuto di fare affermando che si verte in materia di evidente perdita di chance posto che l'obbligata scelta di una diversa struttura con minor numero di posti aveva determinato un minor numero di partecipanti (e secondo l'appellante tale conclusione andrebbe tratta in via presuntiva).
Premesso che occorre ritenere che l'appellante abbia invocato l'istituto della perdita di chance solo atecnicamente, posto che quello conosciuto dal diritto vivente è altro (si veda, tra le tante, Cass. 21045/24), il motivo è infondato.
In primo grado è affermato chiaramente che lo spostamento di sede ha determinato
- 8 - numerose persone a rinunciare ed il primo giudice ha negato che la prova di tale fatto sia stata data. Il motivo in esame – omettendo di confrontarsi con la decisione impugnata – sposta la critica su un ragionamento di tipo presuntivo-probabilistico in forza del quale dovrebbe presumersi il danno perché una struttura alberghiera meno capiente consente minore partecipazione.
Per un verso rimane, quindi, priva di critica la valutazione di insussistenza della prova del fatto posto a fondamento della domanda di primo grado rigettata, cioè la avvenuta rinunzia di molti partecipanti dovuta allo spostamento di sede e, per altro verso, si propone una critica che introduce una domanda nuova, fondata cioè su un diverso presupposto di fatto
(la differente capienza della struttura), non ammissibile.
Risarcimento dei danni non patrimoniali,
“sia in riferimento al danno all'immagine che a quello morale. Sul punto è sufficiente rilevare che i detti pregiudizi non risultano nemmeno essere stati descritti da parte attrice in maniera sufficientemente circostanziata (“il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici…sicché resta fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi
l'esistenza e l'entità del pregiudizio”: Cass. n. 12143/2016; ed ancora Cass. n.
20643/2016: “la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 cod. civ.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici”). La domanda, pertanto, risulta infondata anche in tale parte”.
La critica è la seguente “In ordine alla prova del danno non patrimoniale, giova evidenziare che il Sig. organizza annualmente eventi fitness di rilevanza regionale Pt_1
e nazionale, … Ed invero, il dover spostare sia temporalmente che spazialmente, giovi ricordarlo a soli due mesi di distanza, l'evento ha comportato un evidente danno all'immagine per il Sig. ”. Pt_1
- 9 - Il motivo è inammissibile, limitandosi a reiterare l'affermazione dell'esistenza di un danno all'immagine senza esplicitare alcuna ragione per la quale la motivata decisione di primo grado sarebbe errata.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1026/21 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio in favore di che si liquidano in euro 4.500,00 per Controparte_1
compensi oltre spese generali, iva e c.p.a..
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato, sussistendo i presupposti previsti dal primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania il 15.01.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 36/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GITTO GIUSEPPE, c.f. C.F._1
Appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LAZZARO ALDO, ; P.IVA_2
Appellato
°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
- 1 - proponeva appello avverso la sentenza n. 963/2011 Parte_1
emessa dal Tribunale di Ragusa che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di CP_1
L'appellante esponeva di avere stipulato, in data 09.12.2010, con un Controparte_1
contratto con il quale si obbligava a fornire, nel periodo 22 - 25 aprile 2011, Controparte_1 numero 244 stanze della propria struttura, denominata “IA Samuele”, ed a mettere a disposizione aree interne (ad es. sala congressi, la discoteca, la sala foyer) ed aree esterne, al fine di organizzare l'evento fitness denominato “Cool Village 2011”. Perfezionatosi
l'accordo, pagava euro 15.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo Parte_1
pattuito e pianificava attività promozionale dell'evento assumendo i relativi oneri economici.
due mesi prima dell'evento comunicava di non potere fornire la prestazione Controparte_1
cui si era obbligata nelle date pattuite e proponeva nuove date e nuove condizioni. in data 03/03/2011 notificava atto di diffida ad adempiere agli obblighi Parte_1 contrattuali del 09.12.2010 e, perdurando l'inadempimento della adiva il Controparte_1
Tribunale di Modica al fine di: -accertare e dichiarare l'inadempimento della Società convenuta;
-accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. o in subordine accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.; - condannare la al risarcimento del danno patrimoniale causato e quantificato sotto il profilo Controparte_1 del danno emergente in € 36.539,00 e sotto il profilo del lucro cessante da liquidarsi in via equitativa;
- condannare la al risarcimento del danno morale e del danno Controparte_1 all'immagine causato e quantificato in € 150.000,00.
Il tribunale accertava l'inadempimento di e dichiarava la risoluzione del CP_1 contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c..
Su tale capo di statuizione non è stato proposto appello e si è, dunque, formato il giudicato interno.
Il tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda di risarcimento del danno richiesto, ritenendo solo in parte fondate le varie voci di danno patrimoniale indicate dall'attore per difetto di prova, Rigettava per difetto di una compiuta allegazione la domanda di
- 2 - risarcimento del danno non patrimoniale (danno all'immagine e morale).
Avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti i motivi di seguito esaminati.
Si è costituita domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
Al fine di una più ordinata ed organica disamina del gravame, converrà riferire le ragioni esplicitate dal tribunale sulle singole voci risarcitorie (che verranno riportate in corsivo) per poi esaminare il correlato motivo di critica volto a superare la carenza probatoria rilevata dal tribunale.
In diritto
“Le voci di spesa “grafica e stampa n. 2 totem 2,10 x 90 cm Centri Commerciali” per €
600,00, “benzina – telefonia” per € 1.000,00 e “sopralluoghi” per € 200,00 sono del tutto prive di supporto probatorio, sicché non possono essere risarcite”.
L'appellante afferma che la spesa è stata affrontata ma il pagamento è avvenuto in contanti stante l'irrisorietà della spesa.
La difesa appena riferita – che peraltro non muove esplicita critica al rilievo dell'assenza di prova – non fa altro che confermare l'assenza di prova.
°°°
“Per quanto concerne le voci “ideazione e realizzazione video promozionale” per €
600,00, “tipografia: stampa materiale promozionale” per € 8.400,00, “grafica: ideazione
e realizzazione” per € 4.800,00, “distribuzione materiale promozionale” per € 2.000,00,
“spedizioni materiale promozionale” per € 800,00, “servizio miniclub” per € 600,00,
“cabarettisti per spettacolo evento” per € 5.000,00, “servizi agenzia viaggi” per €
2.500,00 e “noleggio service tecnico audio” per € 7.080,00, parte attrice affida la prova delle predette spese a preventivi, contratti e/o fatture da cui, però, non risulta alcun elemento che attesti l'avvenuto pagamento alle varie controparti degli importi ivi indicati.
Né sono state versate in atti quietanze o ricevute di bonifico o altra equipollente documentazione. Non vi è prova, di conseguenza, del fatto che parte attrice abbia effettivamente sostenuto le spese indicate nel presente paragrafo”.
Ideazione e realizzazione video promozionale” per € 600,00
Non vi è appello
- 3 - Tipografia: stampa materiale promozionale per € 8.400,00.
L'appellante assume che tale spesa sarebbe stata provata dalla produzione della fattura
325/11 del 08/03/2011 emessa dalla società di stampe e grafiche che Parte_2
contiene sia la firma di a titolo di accettazione che la data di inizio del trasporto del Pt_1
materiale pubblicitario.
L'argomento non convince in assenza di ogni prova del pagamento. A ciò si aggiunga che la data della fattura e del trasporto del materiale è il 08/03/2011 ma già il 17/02/2011 aveva comunicato l'impossibilità di tenere l'evento nelle date stabilite e, Controparte_1 dunque, sarebbe stato necessario che l'appellante dimostrasse che il Parte_1
materiale pubblicitario ordinato alla tipografia era già stato stampato alla data del
17.2.2011 con l'indicazione di IA Samuele e che non vi fosse materiale pubblicitario
“fungibile” (utilizzabile cioè anche per l'evento poi tenutosi a IA TI).
Grafica: ideazione e realizzazione per € 4.800,00
La critica mossa dall'appellante è la seguente. “Tale voce di spesa, in questo caso, trova fondamento nella proposta di mandato annuale con la di pubblicità e CP_2 comunicazione la quale contiene l'espressa clausola per cui il pagamento è dovuto a partire dall'accettazione del mandato (accettazione prodotta in atti)”.
Il motivo è infondato.
Il mandato in questione è del tutto generico e non contiene alcun riferimento al luogo dell'evento. In ogni caso, la durata annuale del mandato fa sì che il corrispettivo eventualmente pagato avrebbe certamente ricompreso l'evento svoltosi a IA TI (in sostituzione di IA Samuele).
Servizio miniclub per € 600,00,
Secondo l'appellante il pagamento sarebbe provato dal contratto di “animazione e mini club” stipulato tra le parti versato in atti.
A ben vedere tale contratto fa riferimento ad un evento da tenersi a TI (e non presso
IA Samuele), dando così certezza della infondatezza della critica.
Spettacolo cabaret da tenersi all'evento; costo euro 5.000,00,
Secondo l'appellante lo spettacolo “è stato fornito” ed il pagamento del corrispettivo
- 4 - sarebbe provato dal contratto di “animazione e mini club” stipulato tra le parti (versato in atti).
L'appellante non spiega – e risulta difficile comprenderne le ragioni – perché avrebbe subito un danno posto che trattandosi di uno spettacolo di cabaret da tenersi nell'ambito dell'evento lo stesso non può che essersi svolto dove l'evento “Cool Village 2011” si è realmente tenuto, cioè presso il villaggio IA TI.
Sostenere una diversa conclusione, vorrebbe dire che lo spettacolo non si sarebbe tenuto affatto pur avendone pagato il corrispettivo (essendo escluso che possa essersi tenuto presso IA Samuele dal momento che nessun evento si tenne in quel luogo) ma ciò è negato dalla stessa difesa dell'appellante.
Identiche considerazioni devono valere per il “noleggio service tecnico audio” per euro
7.080,00, tenuto conto del fatto che si trattava di servizio strumentale allo svolgimento dello spettacolo di cabaret.
Servizi agenzia viaggi per € 2.500,00 e
Tra le parti è intercorso un mero preventivo di spesa relativo all'evento IA Samuele
2011, datato 12.10.2010.
La natura delle prestazioni previste era tale da far concludere che le stesse hanno certamente avuto una utilità e correlazione anche dopo il trasferimento dell'evento a IA
TI. Non è, dunque, sostenibile, anche a voler ipotizzare l'avvenuto pagamento del corrispettivo (prova che, invece, manca), che l'intero corrispettivo pattuito possa rappresentare una voce di danno. E tale considerazione dimostra l'infondatezza del gravame, essendo onere di chi il danno reclama provarlo nel suo esatto ammontare.
Spesa per pubblicità radiofonica
Così il tribunale: “… irrisarcibile è la voce di spesa “radio” per € 1.800,00. È vero che in relazione a tale spesa parte attrice ha prodotto una ricevuta di bonifico (doc. 2 allegato alla memoria del 30.1.2012), ma pure vero è che parte attrice non ha provato – né, a ben vedere, dedotto – che il servizio radiofonico acquistato fu del tutto privo di utilità e quindi non utilizzabile ai fini della riorganizzazione e dello svolgimento dell'evento fitness presso
«Club IA TI» in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta. Ed infatti, in
- 5 - assenza di tale prova, non può affatto ritenersi che parte attrice abbia subito una
«perdita» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1223 c.c. …. Ed invero coglie nel segno il rilievo di parte convenuta per cui il periodo di esecuzione del servizio radiofonico risultante dalla fattura prodotta dall'attore, ossia dal 18.3 al 20.3 (cfr. doc. 11 allegato alla citazione), in cui “l'evento si sapeva non si sarebbe realizzato” (presso la struttura di parte convenuta), porta a presumere “che la pubblicità concordata sia stata poi effettuata per il Club IA TI” (cfr. pagg.
7-8 della comparsa). Al detto rilievo parte attrice non ha mai opposto nel corso delle sue difese elementi di segno contrario”.
L'appellante fonda la critica sulla seguente affermazione “Tale circostanza risulta smentita dalla documentazione in atti dalla quale si evince chiaramente come in tale data il contratto non fosse stato ancora risolto tra le parti”
Il motivo prima ancora che per l'infondatezza si connota per essere inammissibile in ragione della assoluta genericità che lo connota non contenendo alcuna indicazione di quale sarebbe il documento che dovrebbe dimostrare l'errore del primo giudice.
In ogni caso risulta dagli atti che, prima telefonicamente (nel gennaio 2011) e poi con mail del 17.2.2011, aveva comunicato l'impossibilità di tenere l'evento ed in data CP_1
3.3.2011 veniva inviata diffida ad adempiere, venendo così dimostrato che i passaggi radio
(avvenuti nei giorni 18-20 marzo 2011) sono ben successivi alla certa conoscenza dell'impossibilità di tenere l'evento presso IA Samuele. Risulta, pertanto, di difficile condivisibilità già su un piano logico, l'idea che la pubblicità radio possa avere riguardato l'evento di IA Samuele.
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L'appellante muove una critica di ordine generale all'argomento speso dal tribunale per quasi tutte le voci di danno relativo alla mancata prova del pagamento dei fornitori dei vari servizi. Con tale critica si sostiene che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo che sorge con l'accordo negoziale rappresenta già una posta passiva per del patrimonio del danneggiato (Cass. 4718/2016) e non sarebbe, dunque, necessaria la prova del pagamento del corrispettivo negoziale.
Il principio giurisprudenziale invocato è il seguente “…. laddove, in dipendenza del fatto
- 6 - lesivo, il danneggiato non abbia ancora effettuato alcun esborso, ma sia solo gravato dall'obbligo di effettuarlo, non sia perciò solo enucleabile un danno attuale, suscettibile, in quanto tale, di essere risarcito. Ritiene invero il collegio che la locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c., individua il danno emergente, non possa essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, perchè il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che, è bene ricordarlo, è
l'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 22826/10; conforme Cass. 4718/16 seppur resa in fattispecie di responsabilità precontrattuale).
Il diritto vivente, interpretando, come detto, l'art. 1223 c.c. offre una più ampia tutela al creditore anche quando non sia ancora esistente un danno patrimoniale attuale ma solo potenziale (consistente nell'assunzione dell'obbligo di pagamento).
Tale principio non si attaglia, tuttavia, al caso di specie.
Pochi mesi dopo l'assunzione delle varie obbligazioni di pagamento (a fronte dell'erogazione dei servizi strumentali all'evento Cool Village 2011), l'evento si è effettivamente tenuto ed i servizi erogati.
L'attore allora non si trovava più nella condizione di che ha subito un danno solo potenziale, consistente in una obbligazione di pagamento non ancora adempiuta ma nella condizione di colui che ha ricevuto la prestazione per la quale aveva assunto l'obbligazione di pagamento, trasformandosi così il danno da potenziale ad attuale. E se, in ipotesi,
non avesse soddisfatto i propri fornitori nei tempi stabiliti, ciò integrerebbe Parte_1
un suo inadempimento inidoneo a far qualificare la sua obbligazione di pagamento come solo “potenziale”.
In definitiva, ci si muove nell'ambito di una ordinaria fattispecie di inadempimento contrattuale, nel quale il creditore avrebbe dovuto dimostrare di avere subito Pt_1
l'effettivo pregiudizio economico di cui domanda il risarcimento, dimostrando di non avere potuto fruire dei vari servizi già ordinati presso la diversa località di IA TI a causa dell'inadempimento di (e di averne, comunque, dovuto pagare il prezzo) Controparte_1
- 7 - ovvero di avere fruito di servizi poi rivelatisi inutili, cioè resi in data anteriore al 17.2.2011
(momento nel quale è certa la conoscenza di dell'impossibilità di tenere l'evento a Pt_1
IA Samuele).
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Domanda di risarcimento del danno da lucro cessante
Il tribunale ha così argomentato la decisione: “ …. Parte attrice ha dedotto che “la struttura alberghiera Club IA TI, successivamente contattata da parte attrice al fine di garantire lo svolgimento dell'evento, disponeva di un numero ridotto di camere
(170) rispetto a quelle di IA Samuele (n. 244). Conseguentemente, numerose persone hanno rinunciato a partecipare alla manifestazione in virtù dei disagi legati al cambiamento della sede dell'evento” (pag. 13 dell'atto di citazione). Di tale rinuncia, tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna prova;
ha richiesto l'ammissione di una prova per testi, poi giustamente non ammessa in quanto generica (v. ordinanza del Tribunale di
Modica del 27.4.2012 in riferimento al capitolo 4 della memoria attorea ex n. 2 art. 183
c.p.c.). Sicché anche la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante è infondata, stante il difetto di prova circa l'esistenza del pregiudizio patito”.
L'allegazione posta a fondamento della domanda risarcitoria è, dunque, la rinunzia di “… numerose persone …. a partecipare alla manifestazione in virtù dei disagi legati al cambiamento della sede dell'evento” (pag. 13 dell'atto di citazione) cui il tribunale ha risposto “Di tale rinuncia, tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna prova;
…”.
L'appellante avrebbe, dunque, dovuto smentire la correttezza di tale statuizione e ciò ha ritenuto di fare affermando che si verte in materia di evidente perdita di chance posto che l'obbligata scelta di una diversa struttura con minor numero di posti aveva determinato un minor numero di partecipanti (e secondo l'appellante tale conclusione andrebbe tratta in via presuntiva).
Premesso che occorre ritenere che l'appellante abbia invocato l'istituto della perdita di chance solo atecnicamente, posto che quello conosciuto dal diritto vivente è altro (si veda, tra le tante, Cass. 21045/24), il motivo è infondato.
In primo grado è affermato chiaramente che lo spostamento di sede ha determinato
- 8 - numerose persone a rinunciare ed il primo giudice ha negato che la prova di tale fatto sia stata data. Il motivo in esame – omettendo di confrontarsi con la decisione impugnata – sposta la critica su un ragionamento di tipo presuntivo-probabilistico in forza del quale dovrebbe presumersi il danno perché una struttura alberghiera meno capiente consente minore partecipazione.
Per un verso rimane, quindi, priva di critica la valutazione di insussistenza della prova del fatto posto a fondamento della domanda di primo grado rigettata, cioè la avvenuta rinunzia di molti partecipanti dovuta allo spostamento di sede e, per altro verso, si propone una critica che introduce una domanda nuova, fondata cioè su un diverso presupposto di fatto
(la differente capienza della struttura), non ammissibile.
Risarcimento dei danni non patrimoniali,
“sia in riferimento al danno all'immagine che a quello morale. Sul punto è sufficiente rilevare che i detti pregiudizi non risultano nemmeno essere stati descritti da parte attrice in maniera sufficientemente circostanziata (“il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici…sicché resta fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi
l'esistenza e l'entità del pregiudizio”: Cass. n. 12143/2016; ed ancora Cass. n.
20643/2016: “la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 cod. civ.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici”). La domanda, pertanto, risulta infondata anche in tale parte”.
La critica è la seguente “In ordine alla prova del danno non patrimoniale, giova evidenziare che il Sig. organizza annualmente eventi fitness di rilevanza regionale Pt_1
e nazionale, … Ed invero, il dover spostare sia temporalmente che spazialmente, giovi ricordarlo a soli due mesi di distanza, l'evento ha comportato un evidente danno all'immagine per il Sig. ”. Pt_1
- 9 - Il motivo è inammissibile, limitandosi a reiterare l'affermazione dell'esistenza di un danno all'immagine senza esplicitare alcuna ragione per la quale la motivata decisione di primo grado sarebbe errata.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1026/21 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio in favore di che si liquidano in euro 4.500,00 per Controparte_1
compensi oltre spese generali, iva e c.p.a..
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato, sussistendo i presupposti previsti dal primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania il 15.01.2024
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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