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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 456 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me domiciliata in Roma, via Parte_1 egale dell'Azienda, rappresentata e difesa dell'avv. Elisa D'Esposito giusta procura in telematico APPELLANTE E elett.me domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1248/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 1.2.2024 e notificata il 3.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere dipendente della società Controparte_1 Parte_2 tista, liv. 3, e di essere sempre stato giudicat
[...] nell'ambito della predetta società, alla mansione specifica sia per l'udito che per il lavoro notturno;
premesso ancora di aver partecipato alla selezione indetta da in data 13.11.2020, per operatori ecologici qualificati per CP_2
a tempo pieno nel livello 1B secondo il CCNL Utilitalia, di essersi collocato utilmente in graduatoria, di aver superato la prova pratica e di aver ricevuto dall' , comunicazione di mancato perfezionamento Pt_1 dell'assunzione re stato giudicato, in sede di visita medica preassuntiva
“temporaneamente idoneo parziale” alla mansione specifica e, a seguito di ricorso alla Asl territorialmente competente, “idoneo alla mansione di operatore ecologico con obbligo di otoprotettori se esposto a rumori superiori a 80 decibel” con inibizione al lavoro notturno, ritenuta illegittima sotto vari profili la mancata assunzione ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti CP_2 conclusioni:
….previo accertamento del diritto: Accertata l'idoneità alla mansione specifica;
Condannare all'immediata immissione in servizio del ricorrente - 1°B CP_2 del CCNL Uti servizi ambientali (Retribuzione Annua Lorda € 18.500,00 circa). Con riserva di agire per il risarcimento del danno e per il pagamento delle somme maturate a titolo di retribuzioni dal dì dell'esito della visita della Pt_3 oltre accessori di legge”.
[...] ella resistenza dell' , il Tribunale di Parte_1
Roma ha così statuito: “definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna la società convenuta ad assumere il ricorrente a tempo indeterminato e pieno con inquadramento al livello 1° B secondo il CCNL Utilitalia dei servizi ambientali;
b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 5.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa”.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha ritenuto incontroverso che l'attore aveva superato la selezione, e che non è stato assunto solo perché giudicato idoneo con alcune prescrizioni/limitazioni>; ii) dall'esame del bando, ha rilevato che la visita medica era l'ultimo passaggio della procedura, riservato a coloro che si fossero collocati utilmente per l'assunzione>, circostanza confermata, con ancora maggiore chiarezza, dall'accordo sindacale del 3/8/2020; iii) ripercorsa la normativa in materia di prescrizione antirumore (artt. 187 e 193 d.lgs. 81/2008) e richiamato l'esito della visita idoneativa (visita il cui esito non era stato contestato), ha rilevato che l'assunto dell' per cui tale esito CP_2 dovrebbe intendersi, malgrado la formula usata, non idoneativo, sarebbe in termini meramente civilistici fondato, ma non giustificativo della mancata assunzione;
iv) richiamate le fonti sovranazionali (artt. 1, 3, 4, 5 e considerando 17 della Direttiva 2000/78/CE), le fonti nazionali (art. 1 e 3 del D.lgs. n. 216/2003), la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di misure antidiscriminatorie per i disabili (C-312/2011 del 4/7/2013, Commissione/Repubblica Italiana;
C- 335/11 e 337/11 dell'11/4/2013,
[...]
, ha ritenuto la condizione del ricorrente corrispondere alla nozione di CP_3 disabile contenuta nell'art. 5 della Direttiva e, al contempo, ha evidenziato che dalle suddette regole comunitarie ed interne (da interpretare secondo la Direttiva), emerge che fattori di svantaggio comparativo derivanti dalla presenza di fattori di handicap, ove non abbiano incidenza sul piano oggettivo della capacità/attitudine/competenza a svolgere il lavoro richiesto, non comportino di per sé mancanza di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle mansioni, e siano ovviabili con l'apprestamento di misure tecniche o organizzative anche onerose, ma in modo non sproporzionato, vanno ignorati>, sicché Il fatto che un operatore ecologico debba usare otoprotettori a livelli di rumorosità inferiori a quelli per cui ciò è prescritto per i normodotati, non è, evidentemente, “un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”>; di conseguenza ha affermato che la pretesa della società di non assumere il lavoratore, in quanto determinata esclusivamente dal suo handicap, deve passare il guado della “sproporzione” dell'onere aggiuntivo di vigilanza che ne deriva, risolvendosi in difetto la pretesa alla “piena idoneità” in una condotta discriminatoria per handicap> e che Tali princìpi non possono d'altro canto che riverberarsi sull'interpretazione del requisito di “idoneità alla mansione”, quale posto dall'accordo sindacale e dal bando (o dal CCNL), che diventano discriminatori, e quindi nulli, ove interpretati nel senso di discriminare il lavoratore disabile altrimenti preferito secondo i criteri che la società stessa si è data, in ragione di un fattore eliminabile con un “ragionevole accomodamento”: con conseguente necessità di una esegesi conservativa secondo l'art. 1367 c.c., ovvero, ove impossibile, di disapplicazione per nullità radicale>; ha aggiunto, ancora, che richieste agli operatori ecologici qualificati ce ne sono alcune (quelle la cui rumorosità supera gli 85 db) che impongono comunque l'uso dei DPI e quindi la Contr vigilanza sugli stessi;
ed essendo erigibile al notorio che è una società di grandi dimensioni che occupa migliaia di dipendenti;
l'idea che il fatto che essa debba darsi carico di controllare che l'attore faccia uso degli otoprotettori anche quando operi in settori con rumorosità compresa tra gli 80 e gli 85 db comporti per essa un onere sproporzionato è del tutto e radicalmente impredicabile, oltre che nemmeno sostenuto>; in ultimo, richiamando il 21^ ed il 20^ considerando della direttiva, ha affermato che quelli ivi previsti in linea di principio non Contr apparivano meno onerosi> di quanto ritenuto a carico di v) in relazione al lavoro notturno, ha ritenuto valevoli analoghe consider sicché anche il fatto che il ricorrente dovesse lavorare di notte non poteva ritenersi un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
vi) ha, quindi, dichiarato il diritto dell'attore all'assunzione alle condizioni previste dal bando, applicando il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l' Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della sentenza per avere il primo
[...] giudice accertato il diritto all'assunzione di in violazione Controparte_1 della lex specialis della selezione di pers del d.lgs. n. 81/2008, omettendo di esaminare la documentazione in atti e di motivare la decisione assunta;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice accertato erroneamente l'obbligo datoriale di assunzione dell'odierno appellato, in violazione del d.lgs. n. 216/2003; ha, inoltre, lamentato l'omessa, erronea ed illogica motivazione della sentenza di primo grado nonché l'omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. III) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso di valutare gli oneri aziendali conseguenti all'assunzione dell'odierno appellato e di motivare la decisione assunta, per ciò che attiene l'assegnazione di controparte ad attività confacenti al suo stato di idoneità parziale alle mansione oggetto della selezione controversa;
IV) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice, in tema di lavoro notturno, omesso di valutare gli oneri aziendali conseguenti all'assunzione dell'odierno appellato.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Prima di passare all'esame dei motivi di gravame, occorre una breve premessa sui fatti di causa per come risultano pacificamente accertati nella gravata sentenza e documentalmente provati.
4.1. In data 3.8.2020, e le Organizzazioni Sindacali hanno concluso CP_2 un accordo con il quale l'odierna appellante, in ragione dell'approvazione del piano assunzionale, intervenuta con la Deliberazione di Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 149 del 22.7.2020, si è impegnata ad indire una procedura di selezione pubblica per 125 operatori ecologici da assumere con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro full time ed inquadramento nel livello 1°, posizione parametrica B del CCNL Utilitalia dei servizi ambientali.
4.2. Il suddetto Accordo prevedeva: il possesso di specifici requisiti dettagliatamente indicati;
la successiva ammissione a una “prova pratica di mestiere”; l'accesso, per i candidati, collocati in posizione utile all'esito della
“prova pratica di mestiere”, a un corso previo accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche, effettuato dal medico competente aziendale in sede di visita medica pre-assuntiva.
4.3. L'avviso di selezione, pubblicato da in data 13.11.2020, non solo CP_2 ha ribadito i predetti requisiti di ammissione e criteri valutativi ma anche il necessario accertamento dell'idoneità alla mansione specifica, prevedendo che
“L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva”.
4.4. Collocatosi utilmente in graduatoria e superata la prova pratica, all'esito della visita idoneativa del 28/6/2022 veniva accertato che l'appellato è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale alle alte frequenze ed espresso il giudizio di: “temporaneamente idoneo parziale con prescrizioni….non adibire ad attività che importino il rischio rumore”, con esonero dallo svolgimento di una pluralità di compiti (“Diserbo con decespugliatore - Utilizzo agevolatore - Utilizzo del soffiante con motore endotermico- Utilizzo della spazzatrice - Utilizzo lancia a pressione- Utilizzo del decespugliatore con motore endotermico - Utilizzo del tagliasiepi con motore endotermico - Utilizzo della motosega con motore endotermico ed elettrico - Utilizzo di trattori - Utilizzo della motosega elettrica”).
4.5. L'appellato ha proposto ricorso all'ASL competente, che all'esito della visita di revisione ha espresso il parere di “idoneità alla mansione di operatore ecologico con obbligo di otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80dB” e divieto di adibizione “ad attività che comportino il rischio di lavoro notturno”.
4.6. L' anche all'esito della visita di revisione dell'ASL, ha comunicato CP_2 all'appellato la mancata assunzione “per assenza del requisito previsto dall'avviso di selezione e tenuto conto dell'esito negativo dell'accertamento previsto dall'art. 4 punto 3 del CCNL applicato, trattandosi di assunzione ex novo”.
5. Passando all'esame dei motivi di gravame, da trattare congiuntamente stante la loro evidente connessione, va da subito osservato che l'appellante non si confronta adeguatamente con le ampie e articolate ragioni della decisione, censurandone solo alcuni passaggi (quelli richiamati in corsivo nelle premesse dei singoli motivi), estrapolazione che però finisce per isolare e decontestualizzare le complesse argomentazioni, compromettendone la comprensione dell'esatto significato e del rilievo rispetto alla decisione adottata.
5.1. Il Tribunale ha disatteso in modo articolato le doglianze sollevate in via principale nel ricorso introduttivo, affermando in sintesi: i) che l'attuale appellato è affetto da un deficit uditivo;
ii) che in ragione di tale deficit è obbligato a usare strumenti di protezione-otoprotettori- per esposizioni superiori agli 80 db, laddove la legge prevede in capo al datore di lavoro, per la fascia 80-85 dB, esclusivamente l'obbligo di dotazione dei DPI e non anche quello di sorveglianza del rispetto dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi fissato solo per la soglia superiore 85-87db; iii) che in ragione di detto deficit l'appellato non può svolgere Contr neppure lavoro notturno;
iv) che Dalla documentazione prodotta da risulta chiaramente che gli operatori ecologici usano o viaggiano con zi che comportano una esposizione anche superiore a 80 db. Tale dato appare del tutto sufficiente a provare che l'attore potrebbe essere adibito ad attività comportanti una esposizione a rumore superiore agli 80 db, il che implica che la società dovrebbe darsi carico di vigilare perché faccia uso di otoprotettori anche quando lo impiega in attività di rumorosità compresa tra gli 80 e gli 85 db,; obbligo non esistente per i lavoratori con funzione uditiva integra;
ovvero astenersi dall'utilizzarlo in attività che debbono presumersi normalmente inerenti la qualifica> e che Afferisce… al livello di inquadramento l'uso di attrezzature, macchinari o strumenti a motore>, per come da declaratoria del CCNL Utilitalia applicato dalla datrice di lavoro;
v) che, pertanto, quanto accertato in sede sanitaria non sarebbe astrattamente irrilevante in termini meramente civilistici>, poiché Il fatto che l'adibizione dell'attore alla mansione richiesta richieda un uso di otoprotettori non prescritto in via generale quale regola di sicurezza implicherebbe una non piena idoneità alla mansione>; vi) che Neppure appare corretto, alla luce di quanto premesso, affermare che la prescrizione di uso di otoprotettori in ambiti nei quali ciò non è richiesto non abbia nulla a che fare con limitazioni fisiche del lavoratore, apparendo invece evidente che si tratta di una prescrizione speciale imposta da un deficit uditivo, e quindi da una menomazione fisica. Né la questione pare poter essere risolta in base al dato formale che il giudizio dello Spresal è di “idoneità con prescrizione”>.
5.2. Non vale insistere su queste affermazioni, perché la decisione non si fonda su detti profili, quindi non può essere lamentata (soprattutto con il primo motivo, ma in sostanza anche con gli altri motivi) alcuna contraddittorietà tra le richiamate affermazioni, e gli accertamenti in fatto che le supportano, e la ritenuta fondatezza dell'azionata pretesa.
5.3. Ed infatti, come precisato in sentenza, La questione…. va presa da un altro
“corno”, opportunamente ripreso dalla difesa attorea da precedenti analoghi giudizi resi da questo giudice>.
5.4. Il ”corno”>, secondo il Tribunale, è la corretta interpretazione del bando, e conseguentemente la verifica della legittimità del rifiuto di assunzione, alla luce delle previsioni della direttiva 2000/78 CE e del d.lgs n. 216/2003. 5.5. Il primo giudice, richiamati gli artt. 1, 3, 4 e 5 e il considerando 17 della direttiva 2000/78 CE nonché gli artt 1 e 3 commi 1, 3 e 3bis d.lgs n. 216/2003, oltre alla giurisprudenza eurounitaria (CGUE, 11 aprile 2013 in C- 335/11 e 337/11, ha affermato che Il caso del ricorrente pare calzare CP_3 perfetta ra richiamata definizione. Egli è affetto da patologia di lunga durata che ne ha determinato nella specie in modo esclusivo (essendo egli risultato vincitore dalla selezione), agli effetti dell'aspirazione all'assunzione, una chiara condizione di diseguaglianza rispetto ai candidati normodotati, data dalla
“barriera” data dal fatto che la società, per utilizzarlo, dovrebbe darsi carico, peraltro solo quando lo adibisce a certe attività, di vigilare perché faccia uso di otoprotettori;
obbligo che non esiste, per quelle attività (ma per altre esiste ugualmente) per i lavoratori normodotati. Dalle regole comunitarie ed interne sopra richiamate (da interpretare secondo la Direttiva) emerge in buona sostanza che anche nei rapporti col datore o il potenziale datore, i fattori di svantaggio comparativo derivanti dalla presenza di fattori di handicap, ove non abbiano incidenza sul piano oggettivo della capacità/attitudine/competenza a svolgere il lavoro richiesto, non comportino di per sé mancanza di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle mansioni, e siano ovviabili con l'apprestamento di misure tecniche o organizzative anche onerose, ma in modo non sproporzionato, vanno ignorati. Il fatto che un operatore ecologico debba usare otoprotettori a livelli di rumorosità inferiori a quelli per cui ciò è prescritto per i normodotati, non è, evidentemente, “un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”. A tale conclusione non appare poter ostare il fatto che il legislatore, nell'introdurre doverosamente l'art.3, co. 3 bis del d.lgs n.216/2003, non abbia modificato anche il 4° comma dell'art. 3, che continua a prevedere che “Sono fatte salve le previsioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito ai commi 2 e 3”. I commi 2 e 3, nel testo originario, ponevano, il primo, una disposizione di salvaguardia di alcune regole settoriali non in necessario conflitto col principio di non discriminazione;
ed il secondo, una regola generale implicata dal medesimo principio di non discriminazione quale posto dall'art. 4 della Direttiva. Tanto rendeva già evidente che il comma 4, che d'altronde nel suo tenore letterale non fa che rimandare alle regole in materia di accertamento dell'idoneità al lavoro, che tali accertamenti legittimano ed impongono, peraltro, per tutelare la salute dei lavoratori, e non per discriminare i disabili, non contiene affatto una regola che consenta ai datori di lavoro di rifiutare le assunzioni, come d'altronde pacificamente la conservazione del posto di lavoro, in ogni caso di
“non incondizionata idoneità alla mansione specifica”. Per altro verso, ed anche alla luce della superiore premessa, il fatto che il comma 4 non sia stato modificato non porta nulla che possa condizionare l'applicazione del comma 3 bis, la cui vigenza, comunitariamente imposta, osta piuttosto in modo radicale alla possibilità di trarre dal comma 4 l'idea che qualunque limitazione di idoneità al lavoro possa costituire ragione sufficiente per discriminare il portatore di handicap anche nelle procedure selettive per l'assunzione. Da quanto premesso segue che, nel caso di specie, la pretesa della società di non assumere il lavoratore, in quanto determinata esclusivamente dal suo handicap, deve passare il guado della “sproporzione” dell'onere aggiuntivo di vigilanza che ne deriva, risolvendosi in difetto la pretesa alla “piena idoneità” in una condotta discriminatoria per handicap. Tali princìpi non possono d'altro canto che riverberarsi sull'interpretazione del requisito di “idoneità alla mansione”, quale posto dall'accordo sindacale e dal bando (o dal CCNL), che diventano discriminatori, e quindi nulli, ove interpretati nel senso di discriminare il lavoratore disabile altrimenti preferito secondo i criteri che la società stessa si è data, in ragione di un fattore eliminabile con un “ragionevole accomodamento”: con conseguente necessità di una esegesi conservativa secondo l'art. 1367 c.c., ovvero, ove impossibile, di disapplicazione per nullità radicale. Ed a prescindere dal fatto che la società non ha allegato nè chiesto di provare alcunchè sul punto, appare del tutto evidente che, emergendo dallo stesso DVR che tra le attività normalmente richieste agli operatori ecologici qualificati ce ne sono alcune (quelle la cui rumorosità supera gli 85 db) che impongono comunque l'uso dei Contr DPI e quindi la vigilanza sugli stessi;
ed essendo erigibile al notorio che è una società di grandi dimensioni che occupa migliaia di dipendenti;
l'ide il fatto che essa debba darsi carico di controllare che l'attore faccia uso degli otoprotettori anche quando operi in settori con rumorosità compresa tra gli 80 e gli 85 db comporti per essa un onere sproporzionato è del tutto e radicalmente impredicabile, oltre che nemmeno sostenuto. Il 21^ considerando della direttiva indica che la sproporzione va valutata tenendo conto dei costi finanziari o di altro tipo in rapporto alle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'impresa. Il 20^ considerando della direttiva 78 ascrive d'altronde tra i ragionevoli accomodamenti la sistemazione dei locali, l'adattamento delle attrezzature e dei ritmi di lavoro, la fornitura di mezzi di formazione o inquadramento. Non pare al giudicante che si tratti in linea di principio di adeguamenti meno onerosi>
6. Come anticipato l'appello non solo non si confronta adeguatamente e compiutamente con le ragioni della decisione, ma finisce in alcuni passaggi anche per travisare i fatti per come accertati dal Tribunale sulla scorta della documentazione in atti.
6.1. A quest'ultimo riguardo va infatti osservato che la società sostiene che
“controparte, ritenuta idonea parziale alla mansione dal medico competente aziendale e dalla (cfr. doc. n. 6 del ricorso introduttivo di I grado) Parte_4 non può essere impiegata per attività che comportino proprio il superamento della soglia di rumore innanzi indicata” (pg 10 gravame), ma ciò non risponde al vero, perché, come documentato in atti e già sopra richiamato, il parere sanitario ha solo prescritto l'uso di strumenti di protezione e non ha certo vietato l'esposizione a una soglia di rumore superiore agli 80db, sicché non sono conferenti le considerazioni svolte dall'appellante su un presupposto errato. Quest'ultima, inoltre, neppure smentisce con argomenti seri l'affermazione del Tribunale, adeguatamente motivata, per cui l'uso di otoprotettori a livelli di rumorosità inferiori a quelli per cui ciò è prescritto per i normodotati, non è, evidentemente, “un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”>.
6.2. Parimenti l'appellante stravolge e non considera compiutamente il contenuto della decisione laddove assume che il Tribunale avrebbe imposto in capo al datore di lavoro “l'obbligo di individuare accomodamenti ragionevoli, ossia attività alternative alle quali adibire controparte, pur di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, secondo la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 216/2003, introdotto dall'art. 9, comma 4 ter del D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013”. Il Tribunale ha ritenuto accomodamento ragionevole la sorveglianza sull'uso di otoprotettori da parte dell'appellato anche quando operi con esposizione al rumore compresa tra gli 80 e 85 d.b. e non ha certo affermato di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle previste nel bando sicché ogni considerazione su questo secondo profilo non è conferente.
6.3. Il gravame, inoltre, assume che le prescrizioni imposte dalla direttiva 2000/78 CE e dal d.lgs 216/2003, con le modifiche introdotte dal d.l. 76/2003 conv nella legge n. 99/2013, non varrebbero nella fase pre-assuntiva, ma anche sul punto non tiene conto dell'assetto normativo per come condivisibilmente richiamato dal primo giudice e per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Si legge condivisibilmente nella gravata sentenza che < Contrariamente a quanto sostiene la difesa della convenuta, ed affermato in alcuni arresti locali, l'art. 1 della direttiva 2000/78 CE indica chiaramente che la disciplina antidiscriminatoria per i disabili (contro le discriminazioni per handicap) riguarda anche “l'occupazione”, ossia l'accesso al lavoro, come peraltro chiarito anche più esplicitamente dall'art.3, co.1, lett. a), nel riferirsi alle “condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione….”>. Anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l'adozione degli accomodamenti ragionevoli è prevista in ogni fase del rapporto di lavoro, anche in quella genetica (Cass. n. 6497/2021, Cass. n. 5048/2024), sicché la diversa tesi dell'appellante è priva di giuridico fondamento.
6.4. Non risponde poi al vero che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del
“maggiore onere” a carico della società, atteso che la gravata sentenza argomenta ampiamente sul punto, mentre l'appellante non fornisce alcun serio elemento di smentita, limitandosi ad affermazioni non condivisibili perché contrarie alle pacifiche risultanze istruttorie e al contenuto della decisione, non rispondendo al vero che la medesima “sin dal momento dell'assunzione non può adibire la controparte alle mansioni dell'operatore ecologico nel suo complesso”, poiché alla predetta è solo richiesto di sorvegliare il dipendente nell'uso degli otoprotettori quando questi è esposto a rumori che superino la soglia degli 80db e di non adibire il predetto al lavoro notturno.
6.5. A quest'ultimo riguardo la società, con l'ultimo motivo di appello, si limita ad affermare che tale divieto rappresenterebbe un aggravio di natura Contr organizzativa, assumendo che “ è tenuta ad adibire i prestatori al lavoro notturno secondo opportuni criteri di rotazione a tutela dei lavoratori. L'esclusione della controparte impone, dunque, alla parte datoriale l'onere di restringere la cerchia dei lavoratori da adibire al turno notturno e di individuare ab origine un sostituto del neo-assunto, con evidente maggiore difficoltà di natura logistica”. Il motivo non si confronta in alcun modo con le articolate ragioni della decisione, Contr che sul punto afferma che occupa notoriamente almeno centinaia di operatori ecologici, sicchè l'imp dell'attore con esenzione dal lavoro notturno non comporta alcun costo economico, e comporterebbe solo una maggiore necessità di ricorso al lavoro notturno di altri operatori ecologici non affetti dalla stessa limitazione. In carenza di dati ostativi diversi, che spettava alla società fornire, per sottrarsi all'obbligo di ovviare all'inconveniente mediante
“ragionevoli accomodamenti”, si deve presumere che tale misura non determini alcuna apprezzabile difficoltà organizzativa, e neppure una apprezzabile incidenza sulla posizione di terzi;
tanto più che esso non costituisce una modalità del tutto normale di svolgimento della prestazione, tanto che l'art. 19 del CCNL prevede per esso una maggiorazione del 33% (al comma 10); prevede altre cause di esenzione per altri “soggetti protetti” (al comma 9); e prevede al comma 6 che anche i “normodotati” non debbono essere ad esso adibiti in modo continuativo, bensì in modo “equamente ripartito”. Anche il fatto che l'attore debba lavorare di notte, non può dunque ritenersi, almeno per quanto si è mostrato, un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa>.
Nessun concreto elemento di smentita è stata fornito rispetto a quanto affermato dal Tribunale, non essendo sufficiente sostenere, con riguardo ad entrambe le limitazioni, che le “dimensioni aziendali non costituiscono un elemento decisivo nella fattispecie in esame”, perché già sul piano logico appare di tutta evidenza come la valutazione della ragionevolezza dell'accomodamento non possa affatto prescindere dalle dimensioni aziendali e in tal senso si muovono la normativa e la giurisprudenza europee e nazionali e non si possono liquidare come
“inconferenti” i richiami del Tribunale al 20° e 21° considerando della direttiva 2000/78/CE, laddove sono più che conferenti.
6.6. Errata è la lamentata violazione dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la doglianza si fonda sull'errato presupposto che l'appellato non possa essere adibito a mansioni di operatore ecologico, divieto non certo affermato nel parere dell'ASL, che lo ha reputato idoneo alle mansioni con le prescrizioni già sopra richiamate.
6.7. Tutta la decisione si fonda sulla più volte richiamata direttiva n.2000/78/CE e sulle previsioni del d.lgs n. 216/2003, soprattutto dopo le modifiche conseguite alla nota condanna dell'Italia per la non completa attuazione dell'att. 5 di detta direttiva, ma il gravame tende a sminuire il rilievo centrale che ormai dette previsioni hanno assunto nel nostro ordinamento e al vincolo che dalle richiamate fonti normative deriva in capo ai datori di lavoro, non solo nel corso di svolgimento del rapporto, ma anche all'atto di instaurazione. Solo “In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato” (considerando n. 23); la disparità di trattamento derivante dalla presenza di un handicap quale requisito essenziale e determinante per il rifiuto all'assunzione deve, quindi, essere ammessa solo “in casi strettamente limitati” ed il richiesto requisito deve essere “proporzionato”, quindi può essere ammessa solo per quelle ipotesi in cui la menomazione fisica o psichica è tale per cui, ai sensi del Considerando 17 della medesima direttiva, l'individuo risulta “non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione”. Alle richiamate prescrizioni la società non dà adeguato rilievo, insistendo nel voler sottrarre la vicenda in esame alla normativa sopra richiamata, senza però fornire seri e fondati elementi per smentire la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto il caso in esame non sussumibile tra le deroghe contemplate dalla direttiva citata.
6.8. Quanto esposto è sufficiente a disattendere l'intero gravame.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l' a rifondere all'appellato le spese Parte_1 del grado li ltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarre. in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 15.5.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 456 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me domiciliata in Roma, via Parte_1 egale dell'Azienda, rappresentata e difesa dell'avv. Elisa D'Esposito giusta procura in telematico APPELLANTE E elett.me domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1248/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 1.2.2024 e notificata il 3.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere dipendente della società Controparte_1 Parte_2 tista, liv. 3, e di essere sempre stato giudicat
[...] nell'ambito della predetta società, alla mansione specifica sia per l'udito che per il lavoro notturno;
premesso ancora di aver partecipato alla selezione indetta da in data 13.11.2020, per operatori ecologici qualificati per CP_2
a tempo pieno nel livello 1B secondo il CCNL Utilitalia, di essersi collocato utilmente in graduatoria, di aver superato la prova pratica e di aver ricevuto dall' , comunicazione di mancato perfezionamento Pt_1 dell'assunzione re stato giudicato, in sede di visita medica preassuntiva
“temporaneamente idoneo parziale” alla mansione specifica e, a seguito di ricorso alla Asl territorialmente competente, “idoneo alla mansione di operatore ecologico con obbligo di otoprotettori se esposto a rumori superiori a 80 decibel” con inibizione al lavoro notturno, ritenuta illegittima sotto vari profili la mancata assunzione ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti CP_2 conclusioni:
….previo accertamento del diritto: Accertata l'idoneità alla mansione specifica;
Condannare all'immediata immissione in servizio del ricorrente - 1°B CP_2 del CCNL Uti servizi ambientali (Retribuzione Annua Lorda € 18.500,00 circa). Con riserva di agire per il risarcimento del danno e per il pagamento delle somme maturate a titolo di retribuzioni dal dì dell'esito della visita della Pt_3 oltre accessori di legge”.
[...] ella resistenza dell' , il Tribunale di Parte_1
Roma ha così statuito: “definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna la società convenuta ad assumere il ricorrente a tempo indeterminato e pieno con inquadramento al livello 1° B secondo il CCNL Utilitalia dei servizi ambientali;
b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 5.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa”.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha ritenuto incontroverso che l'attore aveva superato la selezione, e che non è stato assunto solo perché giudicato idoneo con alcune prescrizioni/limitazioni>; ii) dall'esame del bando, ha rilevato che la visita medica era l'ultimo passaggio della procedura, riservato a coloro che si fossero collocati utilmente per l'assunzione>, circostanza confermata, con ancora maggiore chiarezza, dall'accordo sindacale del 3/8/2020; iii) ripercorsa la normativa in materia di prescrizione antirumore (artt. 187 e 193 d.lgs. 81/2008) e richiamato l'esito della visita idoneativa (visita il cui esito non era stato contestato), ha rilevato che l'assunto dell' per cui tale esito CP_2 dovrebbe intendersi, malgrado la formula usata, non idoneativo, sarebbe in termini meramente civilistici fondato, ma non giustificativo della mancata assunzione;
iv) richiamate le fonti sovranazionali (artt. 1, 3, 4, 5 e considerando 17 della Direttiva 2000/78/CE), le fonti nazionali (art. 1 e 3 del D.lgs. n. 216/2003), la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di misure antidiscriminatorie per i disabili (C-312/2011 del 4/7/2013, Commissione/Repubblica Italiana;
C- 335/11 e 337/11 dell'11/4/2013,
[...]
, ha ritenuto la condizione del ricorrente corrispondere alla nozione di CP_3 disabile contenuta nell'art. 5 della Direttiva e, al contempo, ha evidenziato che dalle suddette regole comunitarie ed interne (da interpretare secondo la Direttiva), emerge che fattori di svantaggio comparativo derivanti dalla presenza di fattori di handicap, ove non abbiano incidenza sul piano oggettivo della capacità/attitudine/competenza a svolgere il lavoro richiesto, non comportino di per sé mancanza di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle mansioni, e siano ovviabili con l'apprestamento di misure tecniche o organizzative anche onerose, ma in modo non sproporzionato, vanno ignorati>, sicché Il fatto che un operatore ecologico debba usare otoprotettori a livelli di rumorosità inferiori a quelli per cui ciò è prescritto per i normodotati, non è, evidentemente, “un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”>; di conseguenza ha affermato che la pretesa della società di non assumere il lavoratore, in quanto determinata esclusivamente dal suo handicap, deve passare il guado della “sproporzione” dell'onere aggiuntivo di vigilanza che ne deriva, risolvendosi in difetto la pretesa alla “piena idoneità” in una condotta discriminatoria per handicap> e che Tali princìpi non possono d'altro canto che riverberarsi sull'interpretazione del requisito di “idoneità alla mansione”, quale posto dall'accordo sindacale e dal bando (o dal CCNL), che diventano discriminatori, e quindi nulli, ove interpretati nel senso di discriminare il lavoratore disabile altrimenti preferito secondo i criteri che la società stessa si è data, in ragione di un fattore eliminabile con un “ragionevole accomodamento”: con conseguente necessità di una esegesi conservativa secondo l'art. 1367 c.c., ovvero, ove impossibile, di disapplicazione per nullità radicale>; ha aggiunto, ancora, che richieste agli operatori ecologici qualificati ce ne sono alcune (quelle la cui rumorosità supera gli 85 db) che impongono comunque l'uso dei DPI e quindi la Contr vigilanza sugli stessi;
ed essendo erigibile al notorio che è una società di grandi dimensioni che occupa migliaia di dipendenti;
l'idea che il fatto che essa debba darsi carico di controllare che l'attore faccia uso degli otoprotettori anche quando operi in settori con rumorosità compresa tra gli 80 e gli 85 db comporti per essa un onere sproporzionato è del tutto e radicalmente impredicabile, oltre che nemmeno sostenuto>; in ultimo, richiamando il 21^ ed il 20^ considerando della direttiva, ha affermato che quelli ivi previsti in linea di principio non Contr apparivano meno onerosi> di quanto ritenuto a carico di v) in relazione al lavoro notturno, ha ritenuto valevoli analoghe consider sicché anche il fatto che il ricorrente dovesse lavorare di notte non poteva ritenersi un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
vi) ha, quindi, dichiarato il diritto dell'attore all'assunzione alle condizioni previste dal bando, applicando il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello l' Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della sentenza per avere il primo
[...] giudice accertato il diritto all'assunzione di in violazione Controparte_1 della lex specialis della selezione di pers del d.lgs. n. 81/2008, omettendo di esaminare la documentazione in atti e di motivare la decisione assunta;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice accertato erroneamente l'obbligo datoriale di assunzione dell'odierno appellato, in violazione del d.lgs. n. 216/2003; ha, inoltre, lamentato l'omessa, erronea ed illogica motivazione della sentenza di primo grado nonché l'omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. III) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso di valutare gli oneri aziendali conseguenti all'assunzione dell'odierno appellato e di motivare la decisione assunta, per ciò che attiene l'assegnazione di controparte ad attività confacenti al suo stato di idoneità parziale alle mansione oggetto della selezione controversa;
IV) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice, in tema di lavoro notturno, omesso di valutare gli oneri aziendali conseguenti all'assunzione dell'odierno appellato.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Prima di passare all'esame dei motivi di gravame, occorre una breve premessa sui fatti di causa per come risultano pacificamente accertati nella gravata sentenza e documentalmente provati.
4.1. In data 3.8.2020, e le Organizzazioni Sindacali hanno concluso CP_2 un accordo con il quale l'odierna appellante, in ragione dell'approvazione del piano assunzionale, intervenuta con la Deliberazione di Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 149 del 22.7.2020, si è impegnata ad indire una procedura di selezione pubblica per 125 operatori ecologici da assumere con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro full time ed inquadramento nel livello 1°, posizione parametrica B del CCNL Utilitalia dei servizi ambientali.
4.2. Il suddetto Accordo prevedeva: il possesso di specifici requisiti dettagliatamente indicati;
la successiva ammissione a una “prova pratica di mestiere”; l'accesso, per i candidati, collocati in posizione utile all'esito della
“prova pratica di mestiere”, a un corso previo accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche, effettuato dal medico competente aziendale in sede di visita medica pre-assuntiva.
4.3. L'avviso di selezione, pubblicato da in data 13.11.2020, non solo CP_2 ha ribadito i predetti requisiti di ammissione e criteri valutativi ma anche il necessario accertamento dell'idoneità alla mansione specifica, prevedendo che
“L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva”.
4.4. Collocatosi utilmente in graduatoria e superata la prova pratica, all'esito della visita idoneativa del 28/6/2022 veniva accertato che l'appellato è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale alle alte frequenze ed espresso il giudizio di: “temporaneamente idoneo parziale con prescrizioni….non adibire ad attività che importino il rischio rumore”, con esonero dallo svolgimento di una pluralità di compiti (“Diserbo con decespugliatore - Utilizzo agevolatore - Utilizzo del soffiante con motore endotermico- Utilizzo della spazzatrice - Utilizzo lancia a pressione- Utilizzo del decespugliatore con motore endotermico - Utilizzo del tagliasiepi con motore endotermico - Utilizzo della motosega con motore endotermico ed elettrico - Utilizzo di trattori - Utilizzo della motosega elettrica”).
4.5. L'appellato ha proposto ricorso all'ASL competente, che all'esito della visita di revisione ha espresso il parere di “idoneità alla mansione di operatore ecologico con obbligo di otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80dB” e divieto di adibizione “ad attività che comportino il rischio di lavoro notturno”.
4.6. L' anche all'esito della visita di revisione dell'ASL, ha comunicato CP_2 all'appellato la mancata assunzione “per assenza del requisito previsto dall'avviso di selezione e tenuto conto dell'esito negativo dell'accertamento previsto dall'art. 4 punto 3 del CCNL applicato, trattandosi di assunzione ex novo”.
5. Passando all'esame dei motivi di gravame, da trattare congiuntamente stante la loro evidente connessione, va da subito osservato che l'appellante non si confronta adeguatamente con le ampie e articolate ragioni della decisione, censurandone solo alcuni passaggi (quelli richiamati in corsivo nelle premesse dei singoli motivi), estrapolazione che però finisce per isolare e decontestualizzare le complesse argomentazioni, compromettendone la comprensione dell'esatto significato e del rilievo rispetto alla decisione adottata.
5.1. Il Tribunale ha disatteso in modo articolato le doglianze sollevate in via principale nel ricorso introduttivo, affermando in sintesi: i) che l'attuale appellato è affetto da un deficit uditivo;
ii) che in ragione di tale deficit è obbligato a usare strumenti di protezione-otoprotettori- per esposizioni superiori agli 80 db, laddove la legge prevede in capo al datore di lavoro, per la fascia 80-85 dB, esclusivamente l'obbligo di dotazione dei DPI e non anche quello di sorveglianza del rispetto dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi fissato solo per la soglia superiore 85-87db; iii) che in ragione di detto deficit l'appellato non può svolgere Contr neppure lavoro notturno;
iv) che Dalla documentazione prodotta da risulta chiaramente che gli operatori ecologici usano o viaggiano con zi che comportano una esposizione anche superiore a 80 db. Tale dato appare del tutto sufficiente a provare che l'attore potrebbe essere adibito ad attività comportanti una esposizione a rumore superiore agli 80 db, il che implica che la società dovrebbe darsi carico di vigilare perché faccia uso di otoprotettori anche quando lo impiega in attività di rumorosità compresa tra gli 80 e gli 85 db,; obbligo non esistente per i lavoratori con funzione uditiva integra;
ovvero astenersi dall'utilizzarlo in attività che debbono presumersi normalmente inerenti la qualifica> e che Afferisce… al livello di inquadramento l'uso di attrezzature, macchinari o strumenti a motore>, per come da declaratoria del CCNL Utilitalia applicato dalla datrice di lavoro;
v) che, pertanto, quanto accertato in sede sanitaria non sarebbe astrattamente irrilevante in termini meramente civilistici>, poiché Il fatto che l'adibizione dell'attore alla mansione richiesta richieda un uso di otoprotettori non prescritto in via generale quale regola di sicurezza implicherebbe una non piena idoneità alla mansione>; vi) che Neppure appare corretto, alla luce di quanto premesso, affermare che la prescrizione di uso di otoprotettori in ambiti nei quali ciò non è richiesto non abbia nulla a che fare con limitazioni fisiche del lavoratore, apparendo invece evidente che si tratta di una prescrizione speciale imposta da un deficit uditivo, e quindi da una menomazione fisica. Né la questione pare poter essere risolta in base al dato formale che il giudizio dello Spresal è di “idoneità con prescrizione”>.
5.2. Non vale insistere su queste affermazioni, perché la decisione non si fonda su detti profili, quindi non può essere lamentata (soprattutto con il primo motivo, ma in sostanza anche con gli altri motivi) alcuna contraddittorietà tra le richiamate affermazioni, e gli accertamenti in fatto che le supportano, e la ritenuta fondatezza dell'azionata pretesa.
5.3. Ed infatti, come precisato in sentenza, La questione…. va presa da un altro
“corno”, opportunamente ripreso dalla difesa attorea da precedenti analoghi giudizi resi da questo giudice>.
5.4. Il ”corno”>, secondo il Tribunale, è la corretta interpretazione del bando, e conseguentemente la verifica della legittimità del rifiuto di assunzione, alla luce delle previsioni della direttiva 2000/78 CE e del d.lgs n. 216/2003. 5.5. Il primo giudice, richiamati gli artt. 1, 3, 4 e 5 e il considerando 17 della direttiva 2000/78 CE nonché gli artt 1 e 3 commi 1, 3 e 3bis d.lgs n. 216/2003, oltre alla giurisprudenza eurounitaria (CGUE, 11 aprile 2013 in C- 335/11 e 337/11, ha affermato che Il caso del ricorrente pare calzare CP_3 perfetta ra richiamata definizione. Egli è affetto da patologia di lunga durata che ne ha determinato nella specie in modo esclusivo (essendo egli risultato vincitore dalla selezione), agli effetti dell'aspirazione all'assunzione, una chiara condizione di diseguaglianza rispetto ai candidati normodotati, data dalla
“barriera” data dal fatto che la società, per utilizzarlo, dovrebbe darsi carico, peraltro solo quando lo adibisce a certe attività, di vigilare perché faccia uso di otoprotettori;
obbligo che non esiste, per quelle attività (ma per altre esiste ugualmente) per i lavoratori normodotati. Dalle regole comunitarie ed interne sopra richiamate (da interpretare secondo la Direttiva) emerge in buona sostanza che anche nei rapporti col datore o il potenziale datore, i fattori di svantaggio comparativo derivanti dalla presenza di fattori di handicap, ove non abbiano incidenza sul piano oggettivo della capacità/attitudine/competenza a svolgere il lavoro richiesto, non comportino di per sé mancanza di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle mansioni, e siano ovviabili con l'apprestamento di misure tecniche o organizzative anche onerose, ma in modo non sproporzionato, vanno ignorati. Il fatto che un operatore ecologico debba usare otoprotettori a livelli di rumorosità inferiori a quelli per cui ciò è prescritto per i normodotati, non è, evidentemente, “un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”. A tale conclusione non appare poter ostare il fatto che il legislatore, nell'introdurre doverosamente l'art.3, co. 3 bis del d.lgs n.216/2003, non abbia modificato anche il 4° comma dell'art. 3, che continua a prevedere che “Sono fatte salve le previsioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito ai commi 2 e 3”. I commi 2 e 3, nel testo originario, ponevano, il primo, una disposizione di salvaguardia di alcune regole settoriali non in necessario conflitto col principio di non discriminazione;
ed il secondo, una regola generale implicata dal medesimo principio di non discriminazione quale posto dall'art. 4 della Direttiva. Tanto rendeva già evidente che il comma 4, che d'altronde nel suo tenore letterale non fa che rimandare alle regole in materia di accertamento dell'idoneità al lavoro, che tali accertamenti legittimano ed impongono, peraltro, per tutelare la salute dei lavoratori, e non per discriminare i disabili, non contiene affatto una regola che consenta ai datori di lavoro di rifiutare le assunzioni, come d'altronde pacificamente la conservazione del posto di lavoro, in ogni caso di
“non incondizionata idoneità alla mansione specifica”. Per altro verso, ed anche alla luce della superiore premessa, il fatto che il comma 4 non sia stato modificato non porta nulla che possa condizionare l'applicazione del comma 3 bis, la cui vigenza, comunitariamente imposta, osta piuttosto in modo radicale alla possibilità di trarre dal comma 4 l'idea che qualunque limitazione di idoneità al lavoro possa costituire ragione sufficiente per discriminare il portatore di handicap anche nelle procedure selettive per l'assunzione. Da quanto premesso segue che, nel caso di specie, la pretesa della società di non assumere il lavoratore, in quanto determinata esclusivamente dal suo handicap, deve passare il guado della “sproporzione” dell'onere aggiuntivo di vigilanza che ne deriva, risolvendosi in difetto la pretesa alla “piena idoneità” in una condotta discriminatoria per handicap. Tali princìpi non possono d'altro canto che riverberarsi sull'interpretazione del requisito di “idoneità alla mansione”, quale posto dall'accordo sindacale e dal bando (o dal CCNL), che diventano discriminatori, e quindi nulli, ove interpretati nel senso di discriminare il lavoratore disabile altrimenti preferito secondo i criteri che la società stessa si è data, in ragione di un fattore eliminabile con un “ragionevole accomodamento”: con conseguente necessità di una esegesi conservativa secondo l'art. 1367 c.c., ovvero, ove impossibile, di disapplicazione per nullità radicale. Ed a prescindere dal fatto che la società non ha allegato nè chiesto di provare alcunchè sul punto, appare del tutto evidente che, emergendo dallo stesso DVR che tra le attività normalmente richieste agli operatori ecologici qualificati ce ne sono alcune (quelle la cui rumorosità supera gli 85 db) che impongono comunque l'uso dei Contr DPI e quindi la vigilanza sugli stessi;
ed essendo erigibile al notorio che è una società di grandi dimensioni che occupa migliaia di dipendenti;
l'ide il fatto che essa debba darsi carico di controllare che l'attore faccia uso degli otoprotettori anche quando operi in settori con rumorosità compresa tra gli 80 e gli 85 db comporti per essa un onere sproporzionato è del tutto e radicalmente impredicabile, oltre che nemmeno sostenuto. Il 21^ considerando della direttiva indica che la sproporzione va valutata tenendo conto dei costi finanziari o di altro tipo in rapporto alle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'impresa. Il 20^ considerando della direttiva 78 ascrive d'altronde tra i ragionevoli accomodamenti la sistemazione dei locali, l'adattamento delle attrezzature e dei ritmi di lavoro, la fornitura di mezzi di formazione o inquadramento. Non pare al giudicante che si tratti in linea di principio di adeguamenti meno onerosi>
6. Come anticipato l'appello non solo non si confronta adeguatamente e compiutamente con le ragioni della decisione, ma finisce in alcuni passaggi anche per travisare i fatti per come accertati dal Tribunale sulla scorta della documentazione in atti.
6.1. A quest'ultimo riguardo va infatti osservato che la società sostiene che
“controparte, ritenuta idonea parziale alla mansione dal medico competente aziendale e dalla (cfr. doc. n. 6 del ricorso introduttivo di I grado) Parte_4 non può essere impiegata per attività che comportino proprio il superamento della soglia di rumore innanzi indicata” (pg 10 gravame), ma ciò non risponde al vero, perché, come documentato in atti e già sopra richiamato, il parere sanitario ha solo prescritto l'uso di strumenti di protezione e non ha certo vietato l'esposizione a una soglia di rumore superiore agli 80db, sicché non sono conferenti le considerazioni svolte dall'appellante su un presupposto errato. Quest'ultima, inoltre, neppure smentisce con argomenti seri l'affermazione del Tribunale, adeguatamente motivata, per cui l'uso di otoprotettori a livelli di rumorosità inferiori a quelli per cui ciò è prescritto per i normodotati, non è, evidentemente, “un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”>.
6.2. Parimenti l'appellante stravolge e non considera compiutamente il contenuto della decisione laddove assume che il Tribunale avrebbe imposto in capo al datore di lavoro “l'obbligo di individuare accomodamenti ragionevoli, ossia attività alternative alle quali adibire controparte, pur di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, secondo la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 216/2003, introdotto dall'art. 9, comma 4 ter del D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013”. Il Tribunale ha ritenuto accomodamento ragionevole la sorveglianza sull'uso di otoprotettori da parte dell'appellato anche quando operi con esposizione al rumore compresa tra gli 80 e 85 d.b. e non ha certo affermato di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle previste nel bando sicché ogni considerazione su questo secondo profilo non è conferente.
6.3. Il gravame, inoltre, assume che le prescrizioni imposte dalla direttiva 2000/78 CE e dal d.lgs 216/2003, con le modifiche introdotte dal d.l. 76/2003 conv nella legge n. 99/2013, non varrebbero nella fase pre-assuntiva, ma anche sul punto non tiene conto dell'assetto normativo per come condivisibilmente richiamato dal primo giudice e per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Si legge condivisibilmente nella gravata sentenza che < Contrariamente a quanto sostiene la difesa della convenuta, ed affermato in alcuni arresti locali, l'art. 1 della direttiva 2000/78 CE indica chiaramente che la disciplina antidiscriminatoria per i disabili (contro le discriminazioni per handicap) riguarda anche “l'occupazione”, ossia l'accesso al lavoro, come peraltro chiarito anche più esplicitamente dall'art.3, co.1, lett. a), nel riferirsi alle “condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione….”>. Anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l'adozione degli accomodamenti ragionevoli è prevista in ogni fase del rapporto di lavoro, anche in quella genetica (Cass. n. 6497/2021, Cass. n. 5048/2024), sicché la diversa tesi dell'appellante è priva di giuridico fondamento.
6.4. Non risponde poi al vero che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del
“maggiore onere” a carico della società, atteso che la gravata sentenza argomenta ampiamente sul punto, mentre l'appellante non fornisce alcun serio elemento di smentita, limitandosi ad affermazioni non condivisibili perché contrarie alle pacifiche risultanze istruttorie e al contenuto della decisione, non rispondendo al vero che la medesima “sin dal momento dell'assunzione non può adibire la controparte alle mansioni dell'operatore ecologico nel suo complesso”, poiché alla predetta è solo richiesto di sorvegliare il dipendente nell'uso degli otoprotettori quando questi è esposto a rumori che superino la soglia degli 80db e di non adibire il predetto al lavoro notturno.
6.5. A quest'ultimo riguardo la società, con l'ultimo motivo di appello, si limita ad affermare che tale divieto rappresenterebbe un aggravio di natura Contr organizzativa, assumendo che “ è tenuta ad adibire i prestatori al lavoro notturno secondo opportuni criteri di rotazione a tutela dei lavoratori. L'esclusione della controparte impone, dunque, alla parte datoriale l'onere di restringere la cerchia dei lavoratori da adibire al turno notturno e di individuare ab origine un sostituto del neo-assunto, con evidente maggiore difficoltà di natura logistica”. Il motivo non si confronta in alcun modo con le articolate ragioni della decisione, Contr che sul punto afferma che occupa notoriamente almeno centinaia di operatori ecologici, sicchè l'imp dell'attore con esenzione dal lavoro notturno non comporta alcun costo economico, e comporterebbe solo una maggiore necessità di ricorso al lavoro notturno di altri operatori ecologici non affetti dalla stessa limitazione. In carenza di dati ostativi diversi, che spettava alla società fornire, per sottrarsi all'obbligo di ovviare all'inconveniente mediante
“ragionevoli accomodamenti”, si deve presumere che tale misura non determini alcuna apprezzabile difficoltà organizzativa, e neppure una apprezzabile incidenza sulla posizione di terzi;
tanto più che esso non costituisce una modalità del tutto normale di svolgimento della prestazione, tanto che l'art. 19 del CCNL prevede per esso una maggiorazione del 33% (al comma 10); prevede altre cause di esenzione per altri “soggetti protetti” (al comma 9); e prevede al comma 6 che anche i “normodotati” non debbono essere ad esso adibiti in modo continuativo, bensì in modo “equamente ripartito”. Anche il fatto che l'attore debba lavorare di notte, non può dunque ritenersi, almeno per quanto si è mostrato, un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa>.
Nessun concreto elemento di smentita è stata fornito rispetto a quanto affermato dal Tribunale, non essendo sufficiente sostenere, con riguardo ad entrambe le limitazioni, che le “dimensioni aziendali non costituiscono un elemento decisivo nella fattispecie in esame”, perché già sul piano logico appare di tutta evidenza come la valutazione della ragionevolezza dell'accomodamento non possa affatto prescindere dalle dimensioni aziendali e in tal senso si muovono la normativa e la giurisprudenza europee e nazionali e non si possono liquidare come
“inconferenti” i richiami del Tribunale al 20° e 21° considerando della direttiva 2000/78/CE, laddove sono più che conferenti.
6.6. Errata è la lamentata violazione dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la doglianza si fonda sull'errato presupposto che l'appellato non possa essere adibito a mansioni di operatore ecologico, divieto non certo affermato nel parere dell'ASL, che lo ha reputato idoneo alle mansioni con le prescrizioni già sopra richiamate.
6.7. Tutta la decisione si fonda sulla più volte richiamata direttiva n.2000/78/CE e sulle previsioni del d.lgs n. 216/2003, soprattutto dopo le modifiche conseguite alla nota condanna dell'Italia per la non completa attuazione dell'att. 5 di detta direttiva, ma il gravame tende a sminuire il rilievo centrale che ormai dette previsioni hanno assunto nel nostro ordinamento e al vincolo che dalle richiamate fonti normative deriva in capo ai datori di lavoro, non solo nel corso di svolgimento del rapporto, ma anche all'atto di instaurazione. Solo “In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato” (considerando n. 23); la disparità di trattamento derivante dalla presenza di un handicap quale requisito essenziale e determinante per il rifiuto all'assunzione deve, quindi, essere ammessa solo “in casi strettamente limitati” ed il richiesto requisito deve essere “proporzionato”, quindi può essere ammessa solo per quelle ipotesi in cui la menomazione fisica o psichica è tale per cui, ai sensi del Considerando 17 della medesima direttiva, l'individuo risulta “non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione”. Alle richiamate prescrizioni la società non dà adeguato rilievo, insistendo nel voler sottrarre la vicenda in esame alla normativa sopra richiamata, senza però fornire seri e fondati elementi per smentire la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto il caso in esame non sussumibile tra le deroghe contemplate dalla direttiva citata.
6.8. Quanto esposto è sufficiente a disattendere l'intero gravame.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l' a rifondere all'appellato le spese Parte_1 del grado li ltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarre. in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 15.5.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario