Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, iscritta al n. 3180 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via T. Carletti n. C.F._1
39, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via T. Carletti n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maela Demontis che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 3 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21 luglio 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 61).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Persona_1
Roma il 5 dicembre 2009; che sono separati per effetto della convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo in data 14 gennaio 2020; che sono entrambi economicamente autosufficienti;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. La casa coniugale, in comproprietà, viene assegnata in favore della signora affinché vi abiti con la figlia. Parte_1
4. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
il padre potrà vederla quando vorrà e comunque due pomeriggi la settimana, dalle 15:30 fino alle 21:00 (o fino alle 19:30 nel periodo invernale) nonché due fine settimana alternati al mese con pernotto;
in estate due settimane anche non consecutive nonché ad anni alterni, una settimana nelle vacanze natalizie (comprendenti il Natale o il Capodanno) e tre giorni per le festività pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; anche le altre festività religiose o laiche nonché il giorno del compleanno verranno trascorsi dalla minore in via alternata con l'uno o con l'altro genitore.
5. Il sig contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € Pt_2
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550,00=, oltre a concorrere in misura del 50% alle spese straordinarie secondo il
Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo. Detto assegno verrà rivalutato annualmente ex lege secondo la variazione dell'indice ISTAT.
5. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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