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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14179/2023 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PICCOLO Parte_1
SARAH e dell'avv. ZECCA MARIA GRAZIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) In data 28.11.2022, l'istante presentava domanda alla Commissione Medica competente per l'accertamento degli stati d'invalidità civile per essere sottoposto a visita medica, al fine di accertare la presenza dei requisiti sanitari prescritti per usufruire della Pensione di Inabilità Civile;
2) con verbale la suddetta Commissione riconosceva l'istante invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari all'85% in quanto affetto da: “Spondiloartrosi (7008; 12%), in obeso (7105; 31%-40%), diabete mellito nid. ipotiroidismo in terapia sostitutiva (9322; 11%), ipoacusia bilaterale protesizzata (4005), BPCO e OSAS in terapia con C-PAP (6013; 11-20%), sindrome ansiosa depressiva endoreattiva (2207; 15%), ipertensione arteriosa in terapia (6445; 11-
20%)”, quindi negando il diritto alla pensione di inabilità civile.
1 All'esito negativo della fase amministrativa ha fatto seguito il ricorso per atpo n.
14179/23. Anche all'esito di tale fase non è stato riconosciuto il beneficio richiesto in quanto il ctu nominato ha riconosciuto all'istante il 77% a partire da luglio 2023.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'esame clinico di , di anni 64, integrato dai dati della documentazione medica Parte_1 in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da:
1. IN II CLASSE (cod. ana. 6441 30%); CP_2 Per_1
2. DI TIPO 2 (cod. ana. 9309 41%); Parte_2
3. SPONDILODISCOARTROSI A BASSA INCIDENZA FUNZIONALE (cod. ana.
7009 30%);
4. DISTURBO ANSIOSO-DEPRESSIVO (cod. 2207 15%).
Preliminarmente alla discussione del presente caso, appare opportuno fare brevemente cenno alla consolidata metodologia medico-legale da applicare, ribadita dal D.M. 05.02.92. Nel caso di minorazione unica si fa direttamente riferimento alle indicazioni tabellari di cui al citato Decreto (tenuto conto del “range” o della eventuale percentuale fissa espressa e del criterio analogico di cui si dirà appresso). Nel caso di infermità plurime occorre fare la distinzione tra infermità concorrenti e coesistenti.
Due infermità sono concorrenti quando insistono sullo stesso sistema organo-funzionale. In tal caso si procede formulando una valutazione percentuale complessiva (qualora il concorso non sia direttamente indicato in tabella) proporzionale al valore tariffato per la totale perdita anatomo-funzionale dell'organo interessato. Sono coesistenti tutte quelle menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In tale evenienza il D.M. del 05.021992 indica un algoritmo (“formula proporzionale”) da applicare per compiere un “calcolo riduzionistico”. Nell'ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti associate ad un gruppo di infermità coesistenti si procede ad una valutazione parziale dei singoli gruppi con i criteri indicati e quindi si procede ad una valutazione globale complessiva. Appare superfluo segnalare, che lo stesso D.M. 05.02.92 fornisce un elenco di infermità per ognuna delle quali indica un range percentuale ovvero una tariffa fissa. Nel caso di infermità non elencate in tabella si procede con
“criterio analogico” (infermità analoghe e di analoga gravità). Inoltre, nella valutazione complessiva
2 dell'invalidità non sono considerate le infermità inscritte tra lo zero ed il dieci per cento purché non concorrenti tra loro o con infermità comprese in fasce di percentuale superiore.
Passando al caso in specie vi è da rilevare come le patologie in diagnosi risultino tra loro coesistenti.
CONCLUSIONI
In conclusione, il è da considerare invalido civile nella misura del Parte_1 settantasette per cento. Si conferma, dunque, la precedente valutazione in sede di CTU.
Ciò detto, deve quindi ritenersi che la domanda relativa alla pensione INVCIV sia infondata, potendosi fare proprie le conclusioni del ctu che hanno esaurientemente analizzato la situazione sanitaria del ricorrente. Peraltro, non sono pervenute eccezioni contrastanti il giudizio confermativo del ctu, né nelle note di trattazione in vista della presente udienza si ritrovano argomentazioni – che non siano mero dissenso diagnostico -
a smentita delle conclusioni del consulente.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice,
3 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14179/2023, così provvede: accertata una percentuale di invalidità del 77% dal luglio 2023, rigetta il ricorso per il riconoscimento della pensione di inabilità civile;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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