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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1603/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1603/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 03.10.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1990, residente ad Avola, Corso Vittorio Emanuele n. 69, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gianmarco Midulla, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nato a [...]_2 C.F._2
(Cipro) l'01.03.1992, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonino Campisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 06.06.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 9 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data
29.05.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 22.08.2015 nel Comune di Avola (atto trascritto nello stesso Comune al n. 52, parte II, serie A, anno 2015);
- che dalla loro unione nasceva la figlia (il 21.02.2018); Per_1
- di essersi separati giusta sentenza n. 117/2024 del 18.12.2023 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 17.01.2024, passata in giudicato (allegata in atti).
All'udienza del 02.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) Le parti vivranno separate, fissando la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e si autorizzano definitivamente, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto o di altro idoneo documento valido per l'espatrio, senza necessità di ulteriori formalità.
2) La figlia minore resterò affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 collocata con la madre . Parte_1
Il sig. , che risiede a Messina, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, a Parte_2 settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica, con possibilità che il padre possa condurre personalmente con sé la minore a Messina;
resta stabilito che, solo in caso di documentato impedimento assoluto del sig. a venire ad Avola per Parte_2 condurre la figlioletta a Messina e poi riportarla, e comunque ed in ogni caso per non più di due volte all'anno, la piccola potrà essere accompagnata a Messina dai nonni Per_1 paterni, talchè se tale impedimento assoluto avvenisse per più di due volte all'anno la minore sarà accompagnata dalla madre a spese del sig. . Parte_2
Resta stabilito che negli eventuali tempi di assenza del sig. , graduato in forza Parte_2 all'Esercito Italiano, per lunghi periodi di missione all'estero, lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlioletta, per il periodo di vacanza fruito solitamente al rientro dalle missioni o in caso di un solo ulteriore periodo eccezionale di ferie non superiore ad una settimana goduto al di fuori delle vacanze estive, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì di detto periodo pagina 2 di 9 di vacanza, dalle ore 18 alle ore 21.
Resta inteso, sin d'ora, che se i suddetti periodi di congedo dal lavoro del sig. Parte_2 dovessero coincidere con periodi di vacanza dall'attività scolastica della figliuola, il padre potrà nei suddetti giorni portare personalmente e tenere con sé la piccola in Per_1 vacanza anche nell'ambito del territorio nazionale.
Durante i periodi di assenza del sig. per missione all'estero o per altri motivi Parte_2 di lavoro per i quali il sig. non potesse fruire del turno di visita del fine Parte_2 settimana, a settimane alterne, i nonni paterni, nel periodo scolastico, potranno tenere con loro la nipotina per mezza giornata di domenica, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, Per_1 sempre a settimane alterne;
nel periodo estivo, per mezza giornata del giorno di sabato e di domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 13.30 o di pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 21.30; nei suddetti tempi di visita i nonni dovranno prelevare la nipote presso il domicilio della madre sig.ra e ivi la dovranno ricondurre con perfetta osservanza Pt_1 degli orari.
La sig.ra condurrà invece essa stessa la figlia minore presso il domicilio della Pt_1 nonna paterna un pomeriggio a settimana per l'ora di inglese durante il periodo scolastico,
o due a discrezione della madre, affinchè la minore possa frequentare il corso della predetta lingua straniera impartitole dalla predetta nonna paterna, dove avrà cura di riprendere la bambina.
I giorni e gli orari di visita come sopra stabiliti potranno essere in via di eccezione diversamente modulati, e solo di comune accordo tra le parti, per meglio essere adattati alle eventuali esigenze e contingenze, debitamente comprovate, che di volta in volta potranno presentarsi sia con riferimento ai genitori che alla minore;
in ogni caso gli orari comunque sopra stabiliti dovranno essere osservati con puntualità e con tolleranza di ritardo non superiore al quarto d'ora, per consentire alle parti l'organizzazione dei propri impegni, salvo impedimento oggettivo al rispetto dell'orario, di cui, però, dovrà essere data tempestiva comunicazione e giustificazione.
Eventuali assenze giustificate che abbiano impedito la fruizione del turno di visita assegnato nei giorni sopra cadenzati potranno essere recuperate secondo liberi accordi tra le parti, e solo su accordo delle stesse, previa allegazione dell'impedimento.
3) La figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, per le festività di
Natale, tre giorni dal 24 al 26 Dicembre o tre giorni dal 31 Dicembre al 2 Gennaio.
pagina 3 di 9 Parimenti, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Il medesimo criterio di alternanza dovrà essere adottato dalle parti anche in relazione a tutte le altre festività del Calendario non specificatamente menzionate nel presente atto.
Ancora, durante la stagione estiva, la minore potrà trascorrere due settimane di vacanza con ciascuno dei genitori, una ricadente nel mese di Luglio e l'altra nel mese di Agosto;
qualora, però, uno od entrambi i genitori dovessero fruire del periodo di vacanza estiva loro assegnato di due settimane in uno stesso mese, le due settimane verranno trascorse sempre separatamente ma nell'ambito del suddetto mese, il tutto a condizione del preventivo accordo tra le parti da definirsi entro e non oltre il termine del 30 Giugno di ogni anno.
Durante i periodi di vacanze estive ciascun genitore potrà condurre personalmente con sé la figlia minore per una volta all'anno anche all'estero, comunicando tempestivamente all'altro genitore, con preavviso comunque di almeno una settimana, la data di partenza e quella di rientro, nonché l'esatto itinerario del luogo di villeggiatura, affinchè la minore sia rintracciabile in qualsiasi momento, assumendo l'onere di assicurare che la piccola possa essere sempre raggiungibile telefonicamente o solamente da ciascun genitore anche con videochiamata.
I periodi di vacanza estiva prescelti, seguendo il principio di alternanza annuale, dovranno essere tempestivamente comunicati da ciascuna delle parti all'altra, come sopra detto, entro e non oltre il termine del 30 Giugno di ogni anno.
Le parti si rilasciano il consenso a richiedere il passaporto per la figlia minore Per_1 affinchè ciascun genitore possa condurre all'estero la minore, come sopra stabilito una volta all'anno, durante il periodo delle vacanze estive, ogni anno assegnatosi ciascun genitore concordemente con l'altro, secondo le modalità sopra specificate.
Le parti si impegnano a collaborare per garantire alla figlia la partecipazione alle ricorrenze familiari di ciascun ramo genitoriale, da comunicarsi con adeguato preavviso di almeno cinque giorni.
La figlia festeggerà il giorno del suo compleanno con la presenza di entrambi i genitori e con i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà mezza giornata, di mattina o di sera, con ciascun genitore, ad anni alterni.
4) Le parti si impegnano a tenere il cellulare sempre acceso, affinché ciascun genitore possa prontamente comunicare con la figlia minore Per_1
pagina 4 di 9 Onde evitare eccessiva ingerenza, resta inteso che ciascun genitore potrà effettuare non più di una telefonata al giorno alla stessa, mentre i nonni potranno effettuare insieme non più di quattro telefonate a settimana, ma ciascuno privilegiando orario compatibile con le esigenze di vita della minore e comunque non oltre le ore 21 della sera, eccetto che ricorra un'evenienza di necessità o d'urgenza.
Il sig. potrà inoltre effettuare una videochiamata al giorno alla figlia Parte_2 Per_1
privilegiando orario compatibile con le esigenze di vita della minore;
pertanto,
[...] laddove possibile dalle ore 17.30 con particolare riferimento al periodo scolastico;
in ogni caso la videochiamata quotidiana non potrà essere effettuata oltre le ore 21 della sera.
Resta espressamente stabilito che le comunicazioni tra le parti, riguardanti solo questioni relative alla figlia minore, comprese la gestione delle spese straordinarie via via occorrenti per la stessa, avverranno esclusivamente per mezzo tecnologico, e, specificatamente via messaggistica Whatsapp.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , con Parte_2 Parte_1 decorrenza dalla mensilità di Giugno 2025, la somma mensile di Euro 380,00 (euro trecentottanta/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia importo così Per_1 contenuto tenuto conto sia del contributo per il mantenimento che sarà apportato dalla sig.ra che ha già svolto e svolge attività lavorativa, che della percezione in favore della Pt_1 predetta sig.ra dell'assegno unico per la figlia minore nell'intero suo ammontare, Pt_1 come meglio si dirà in appresso.
In ragione di tale contenimento del contributo paterno al mantenimento della minore come sopra stabilito, che ha già tenuto in debito conto nella sua determinazione anche dell'apportando concorso materno al mantenimento della minore, l'assegno mensile sopra stabilito a carico del sig. nella somma mensile di Euro 380,00 (euro Parte_2 trecentottanta/00) non sarà suscettibile di ulteriore diminuzione in ragione di ripresa dell'attività lavorativa da parte della sig.ra o, nelle more, in ragione della Pt_1 percezione da parte della stessa di prestazioni di sostegno economico-previdenziali elargite dallo Stato e in genere da parte pubblica.
Viceversa, eventuale richiesta di modifica in riduzione da parte del del suddetto Parte_2 assegno di mantenimento, dovrà tenere conto del suo già stabilito contenimento nella somma mensile di Euro 380,00 (euro trecentottanta/00) concordato tra le parti per le motivazioni dalle stesse sopra specificate e sottoscritte col presente atto.
pagina 5 di 9 La suddetta somma mensile di Euro 380,00 (euro trecentottanta/00) dovrà essere corrisposta dal sig. , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con bonifico su carta Parte_2 postepay intestata alla sig.ra e dovrà essere annualmente aggiornata secondo la Pt_1 variazione dell'indice Istat.
6) L'assegno unico spettante per la figlia sarà percepito interamente dalla madre Per_1 sig.ra , per patto espresso tra le parti, essendo stato contenuto l'assegno Parte_1 di mantenimento mensile nella misura sopra stabilita al precedente punto 5) del presente atto, anche in ragione della fruizione da parte della sig.ra nell'intero e in via Pt_1 esclusiva, dell'assegno unico spettante per la figlia minore Per_1
A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, il sig. autorizza Parte_2
l' o altro ente preposto, alla corresponsione in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 del predetto assegno unico relativo alla figlia minore nell'intero e in via Per_1 esclusiva per tutta la durata prevista di legge del suddetto beneficio, attualmente prevista fino all'età di 21 anni, rinunciando irrevocabilmente il sig. alla metà di sua Parte_2 spettanza del predetto assegno unico per le ragioni sopra specificate.
In ogni caso, il sig. si impegna a sottoscrivere, ove necessario, entro ogni Parte_2 previsto termine di legge, tutti i documenti occorrenti e volti alla corresponsione in via esclusiva e nell'intero del predetto assegno unico alla sig.ra . Parte_1
Resta inteso che fino a quando, a causa dei tempi burocratici, l'assegno unico non verrà corrisposto direttamente alla sig.ra e, viceversa, nelle more, continuerà ad essere Pt_1 corrisposto al sig. , quest'ultimo dovrà versare alla sig.ra l'intero Parte_2 Pt_1 importo ricevuto in aggiunta ad ogni mensilità dell'assegno di mantenimento, documentando con apposito documento la esattezza dell'importo del detto assegno unico.
7) Il sig. si obbliga a versare, sul libretto postale di deposito a Parte_2 risparmio intestato alla figlia minore e vincolato all'ordine del G.T., la somma Per_1 corrispondente al 10% del compenso percepito per ogni missione all'estero e in Italia che il effettuerà in servizio quale graduato dell'Esercito, esclusa soltanto, come già Parte_2 concordato dalle parti in sede separativa la precedente missione già svolta dal , Parte_2 che resta pertanto obbligato a versare sul libretto della figlia la somma pari al Per_1
10% del compenso relativo alla missione che sta svolgendo attualmente e a quelle che svolgerà in futuro, detratta la retribuzione ordinaria, che sarà percepita dal predetto per l'intero periodo di durata di ogni missione. Parte_2
pagina 6 di 9 All'uopo, il sig. si obbliga a far tenere alla sig.ra al termine di Parte_2 Pt_1 ciascuna missione, sia all'estero che in Italia, le buste paga attestanti i relativi compensi ricevuti per lo svolgimento delle missioni.
Il suddescritto libretto di deposito a risparmio della minore sarà custodito dalla madre collocataria , ma resta stabilito che per lo svincolo di somme depositate Parte_1 sul predetto libretto, da impiegare in via esclusiva per esigenze della minore Per_1 dovrà essere sottoscritto congiuntamente da entrambi i genitori, affinchè gli stessi possano concordare la spesa da effettuarsi per la figlia minore.
8) Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori, in Per_1 ragione del 50% per ciascuno e dovranno essere opportunamente concordate preventivamente se superiori alla somma di Euro 30,00, eccetto che per motivi urgenti di salute.
Resta stabilito che in caso di mancato preavviso di 15 giorni della spesa da effettuarsi, la stessa non dovrà essere obbligatoriamente rimborsata, mentre in caso di mancato riscontro, entro e non oltre il temine di 15 giorni dalla ricevuta, preventiva, comunicazione data all'altra parte anche con mezzo tecnologico (e-mail, messaggio Whatsapp), con relativo preventivo della spesa da effettuarsi per la figlia minore, la spesa si intenderà assentita ed autorizzata. Infine, qualora sia stato espresso il dissenso alla spesa nel termine sopradetto di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione della stessa, il genitore che l'avrà anticipata nello intero, avrà diritto al rimborso pro-quota se fornirà la prova con apposita azione che la spesa effettuata era necessaria ed indispensabile per la minore.
Onde evitare contrasti di interpretazione sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti si rimettono al vigente Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Siracusa, da intendersi riportato nel presente atto.
9) Le parti dichiarano di avere regolato come sopra ogni loro rapporto e reciproca pendenza, riconoscendo di non avere altro a pretendere reciprocamente rilasciandosene quietanza, salvo il puntuale adempimento delle obbligazioni da loro assunte nel presente atto”.
Con provvedimento del 03.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della pagina 7 di 9 Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla dettagliata regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, determinate anche in funzione dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo.
Anche la misura e il modo con cui il padre contribuirà al mantenimento della figlia, alla sua cura ed istruzione, sono conformi alla sua età e alle esigenze della minore.
Il Collegio, infine, dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il giorno 22.08.2015 nel Comune di Avola, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2015, (atto n. 52, parte
II, serie A); omologa le condizioni di divorzio inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
pagina 8 di 9 Così deciso in Siracusa il 4.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1603/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 03.10.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1990, residente ad Avola, Corso Vittorio Emanuele n. 69, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gianmarco Midulla, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nato a [...]_2 C.F._2
(Cipro) l'01.03.1992, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonino Campisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 06.06.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 9 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data
29.05.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 22.08.2015 nel Comune di Avola (atto trascritto nello stesso Comune al n. 52, parte II, serie A, anno 2015);
- che dalla loro unione nasceva la figlia (il 21.02.2018); Per_1
- di essersi separati giusta sentenza n. 117/2024 del 18.12.2023 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 17.01.2024, passata in giudicato (allegata in atti).
All'udienza del 02.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) Le parti vivranno separate, fissando la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e si autorizzano definitivamente, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto o di altro idoneo documento valido per l'espatrio, senza necessità di ulteriori formalità.
2) La figlia minore resterò affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 collocata con la madre . Parte_1
Il sig. , che risiede a Messina, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, a Parte_2 settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica, con possibilità che il padre possa condurre personalmente con sé la minore a Messina;
resta stabilito che, solo in caso di documentato impedimento assoluto del sig. a venire ad Avola per Parte_2 condurre la figlioletta a Messina e poi riportarla, e comunque ed in ogni caso per non più di due volte all'anno, la piccola potrà essere accompagnata a Messina dai nonni Per_1 paterni, talchè se tale impedimento assoluto avvenisse per più di due volte all'anno la minore sarà accompagnata dalla madre a spese del sig. . Parte_2
Resta stabilito che negli eventuali tempi di assenza del sig. , graduato in forza Parte_2 all'Esercito Italiano, per lunghi periodi di missione all'estero, lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlioletta, per il periodo di vacanza fruito solitamente al rientro dalle missioni o in caso di un solo ulteriore periodo eccezionale di ferie non superiore ad una settimana goduto al di fuori delle vacanze estive, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì di detto periodo pagina 2 di 9 di vacanza, dalle ore 18 alle ore 21.
Resta inteso, sin d'ora, che se i suddetti periodi di congedo dal lavoro del sig. Parte_2 dovessero coincidere con periodi di vacanza dall'attività scolastica della figliuola, il padre potrà nei suddetti giorni portare personalmente e tenere con sé la piccola in Per_1 vacanza anche nell'ambito del territorio nazionale.
Durante i periodi di assenza del sig. per missione all'estero o per altri motivi Parte_2 di lavoro per i quali il sig. non potesse fruire del turno di visita del fine Parte_2 settimana, a settimane alterne, i nonni paterni, nel periodo scolastico, potranno tenere con loro la nipotina per mezza giornata di domenica, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, Per_1 sempre a settimane alterne;
nel periodo estivo, per mezza giornata del giorno di sabato e di domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 13.30 o di pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 21.30; nei suddetti tempi di visita i nonni dovranno prelevare la nipote presso il domicilio della madre sig.ra e ivi la dovranno ricondurre con perfetta osservanza Pt_1 degli orari.
La sig.ra condurrà invece essa stessa la figlia minore presso il domicilio della Pt_1 nonna paterna un pomeriggio a settimana per l'ora di inglese durante il periodo scolastico,
o due a discrezione della madre, affinchè la minore possa frequentare il corso della predetta lingua straniera impartitole dalla predetta nonna paterna, dove avrà cura di riprendere la bambina.
I giorni e gli orari di visita come sopra stabiliti potranno essere in via di eccezione diversamente modulati, e solo di comune accordo tra le parti, per meglio essere adattati alle eventuali esigenze e contingenze, debitamente comprovate, che di volta in volta potranno presentarsi sia con riferimento ai genitori che alla minore;
in ogni caso gli orari comunque sopra stabiliti dovranno essere osservati con puntualità e con tolleranza di ritardo non superiore al quarto d'ora, per consentire alle parti l'organizzazione dei propri impegni, salvo impedimento oggettivo al rispetto dell'orario, di cui, però, dovrà essere data tempestiva comunicazione e giustificazione.
Eventuali assenze giustificate che abbiano impedito la fruizione del turno di visita assegnato nei giorni sopra cadenzati potranno essere recuperate secondo liberi accordi tra le parti, e solo su accordo delle stesse, previa allegazione dell'impedimento.
3) La figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, per le festività di
Natale, tre giorni dal 24 al 26 Dicembre o tre giorni dal 31 Dicembre al 2 Gennaio.
pagina 3 di 9 Parimenti, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Il medesimo criterio di alternanza dovrà essere adottato dalle parti anche in relazione a tutte le altre festività del Calendario non specificatamente menzionate nel presente atto.
Ancora, durante la stagione estiva, la minore potrà trascorrere due settimane di vacanza con ciascuno dei genitori, una ricadente nel mese di Luglio e l'altra nel mese di Agosto;
qualora, però, uno od entrambi i genitori dovessero fruire del periodo di vacanza estiva loro assegnato di due settimane in uno stesso mese, le due settimane verranno trascorse sempre separatamente ma nell'ambito del suddetto mese, il tutto a condizione del preventivo accordo tra le parti da definirsi entro e non oltre il termine del 30 Giugno di ogni anno.
Durante i periodi di vacanze estive ciascun genitore potrà condurre personalmente con sé la figlia minore per una volta all'anno anche all'estero, comunicando tempestivamente all'altro genitore, con preavviso comunque di almeno una settimana, la data di partenza e quella di rientro, nonché l'esatto itinerario del luogo di villeggiatura, affinchè la minore sia rintracciabile in qualsiasi momento, assumendo l'onere di assicurare che la piccola possa essere sempre raggiungibile telefonicamente o solamente da ciascun genitore anche con videochiamata.
I periodi di vacanza estiva prescelti, seguendo il principio di alternanza annuale, dovranno essere tempestivamente comunicati da ciascuna delle parti all'altra, come sopra detto, entro e non oltre il termine del 30 Giugno di ogni anno.
Le parti si rilasciano il consenso a richiedere il passaporto per la figlia minore Per_1 affinchè ciascun genitore possa condurre all'estero la minore, come sopra stabilito una volta all'anno, durante il periodo delle vacanze estive, ogni anno assegnatosi ciascun genitore concordemente con l'altro, secondo le modalità sopra specificate.
Le parti si impegnano a collaborare per garantire alla figlia la partecipazione alle ricorrenze familiari di ciascun ramo genitoriale, da comunicarsi con adeguato preavviso di almeno cinque giorni.
La figlia festeggerà il giorno del suo compleanno con la presenza di entrambi i genitori e con i rispettivi rami parentali ovvero, laddove ciò non fosse possibile, trascorrerà mezza giornata, di mattina o di sera, con ciascun genitore, ad anni alterni.
4) Le parti si impegnano a tenere il cellulare sempre acceso, affinché ciascun genitore possa prontamente comunicare con la figlia minore Per_1
pagina 4 di 9 Onde evitare eccessiva ingerenza, resta inteso che ciascun genitore potrà effettuare non più di una telefonata al giorno alla stessa, mentre i nonni potranno effettuare insieme non più di quattro telefonate a settimana, ma ciascuno privilegiando orario compatibile con le esigenze di vita della minore e comunque non oltre le ore 21 della sera, eccetto che ricorra un'evenienza di necessità o d'urgenza.
Il sig. potrà inoltre effettuare una videochiamata al giorno alla figlia Parte_2 Per_1
privilegiando orario compatibile con le esigenze di vita della minore;
pertanto,
[...] laddove possibile dalle ore 17.30 con particolare riferimento al periodo scolastico;
in ogni caso la videochiamata quotidiana non potrà essere effettuata oltre le ore 21 della sera.
Resta espressamente stabilito che le comunicazioni tra le parti, riguardanti solo questioni relative alla figlia minore, comprese la gestione delle spese straordinarie via via occorrenti per la stessa, avverranno esclusivamente per mezzo tecnologico, e, specificatamente via messaggistica Whatsapp.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , con Parte_2 Parte_1 decorrenza dalla mensilità di Giugno 2025, la somma mensile di Euro 380,00 (euro trecentottanta/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia importo così Per_1 contenuto tenuto conto sia del contributo per il mantenimento che sarà apportato dalla sig.ra che ha già svolto e svolge attività lavorativa, che della percezione in favore della Pt_1 predetta sig.ra dell'assegno unico per la figlia minore nell'intero suo ammontare, Pt_1 come meglio si dirà in appresso.
In ragione di tale contenimento del contributo paterno al mantenimento della minore come sopra stabilito, che ha già tenuto in debito conto nella sua determinazione anche dell'apportando concorso materno al mantenimento della minore, l'assegno mensile sopra stabilito a carico del sig. nella somma mensile di Euro 380,00 (euro Parte_2 trecentottanta/00) non sarà suscettibile di ulteriore diminuzione in ragione di ripresa dell'attività lavorativa da parte della sig.ra o, nelle more, in ragione della Pt_1 percezione da parte della stessa di prestazioni di sostegno economico-previdenziali elargite dallo Stato e in genere da parte pubblica.
Viceversa, eventuale richiesta di modifica in riduzione da parte del del suddetto Parte_2 assegno di mantenimento, dovrà tenere conto del suo già stabilito contenimento nella somma mensile di Euro 380,00 (euro trecentottanta/00) concordato tra le parti per le motivazioni dalle stesse sopra specificate e sottoscritte col presente atto.
pagina 5 di 9 La suddetta somma mensile di Euro 380,00 (euro trecentottanta/00) dovrà essere corrisposta dal sig. , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con bonifico su carta Parte_2 postepay intestata alla sig.ra e dovrà essere annualmente aggiornata secondo la Pt_1 variazione dell'indice Istat.
6) L'assegno unico spettante per la figlia sarà percepito interamente dalla madre Per_1 sig.ra , per patto espresso tra le parti, essendo stato contenuto l'assegno Parte_1 di mantenimento mensile nella misura sopra stabilita al precedente punto 5) del presente atto, anche in ragione della fruizione da parte della sig.ra nell'intero e in via Pt_1 esclusiva, dell'assegno unico spettante per la figlia minore Per_1
A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, il sig. autorizza Parte_2
l' o altro ente preposto, alla corresponsione in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 del predetto assegno unico relativo alla figlia minore nell'intero e in via Per_1 esclusiva per tutta la durata prevista di legge del suddetto beneficio, attualmente prevista fino all'età di 21 anni, rinunciando irrevocabilmente il sig. alla metà di sua Parte_2 spettanza del predetto assegno unico per le ragioni sopra specificate.
In ogni caso, il sig. si impegna a sottoscrivere, ove necessario, entro ogni Parte_2 previsto termine di legge, tutti i documenti occorrenti e volti alla corresponsione in via esclusiva e nell'intero del predetto assegno unico alla sig.ra . Parte_1
Resta inteso che fino a quando, a causa dei tempi burocratici, l'assegno unico non verrà corrisposto direttamente alla sig.ra e, viceversa, nelle more, continuerà ad essere Pt_1 corrisposto al sig. , quest'ultimo dovrà versare alla sig.ra l'intero Parte_2 Pt_1 importo ricevuto in aggiunta ad ogni mensilità dell'assegno di mantenimento, documentando con apposito documento la esattezza dell'importo del detto assegno unico.
7) Il sig. si obbliga a versare, sul libretto postale di deposito a Parte_2 risparmio intestato alla figlia minore e vincolato all'ordine del G.T., la somma Per_1 corrispondente al 10% del compenso percepito per ogni missione all'estero e in Italia che il effettuerà in servizio quale graduato dell'Esercito, esclusa soltanto, come già Parte_2 concordato dalle parti in sede separativa la precedente missione già svolta dal , Parte_2 che resta pertanto obbligato a versare sul libretto della figlia la somma pari al Per_1
10% del compenso relativo alla missione che sta svolgendo attualmente e a quelle che svolgerà in futuro, detratta la retribuzione ordinaria, che sarà percepita dal predetto per l'intero periodo di durata di ogni missione. Parte_2
pagina 6 di 9 All'uopo, il sig. si obbliga a far tenere alla sig.ra al termine di Parte_2 Pt_1 ciascuna missione, sia all'estero che in Italia, le buste paga attestanti i relativi compensi ricevuti per lo svolgimento delle missioni.
Il suddescritto libretto di deposito a risparmio della minore sarà custodito dalla madre collocataria , ma resta stabilito che per lo svincolo di somme depositate Parte_1 sul predetto libretto, da impiegare in via esclusiva per esigenze della minore Per_1 dovrà essere sottoscritto congiuntamente da entrambi i genitori, affinchè gli stessi possano concordare la spesa da effettuarsi per la figlia minore.
8) Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori, in Per_1 ragione del 50% per ciascuno e dovranno essere opportunamente concordate preventivamente se superiori alla somma di Euro 30,00, eccetto che per motivi urgenti di salute.
Resta stabilito che in caso di mancato preavviso di 15 giorni della spesa da effettuarsi, la stessa non dovrà essere obbligatoriamente rimborsata, mentre in caso di mancato riscontro, entro e non oltre il temine di 15 giorni dalla ricevuta, preventiva, comunicazione data all'altra parte anche con mezzo tecnologico (e-mail, messaggio Whatsapp), con relativo preventivo della spesa da effettuarsi per la figlia minore, la spesa si intenderà assentita ed autorizzata. Infine, qualora sia stato espresso il dissenso alla spesa nel termine sopradetto di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione della stessa, il genitore che l'avrà anticipata nello intero, avrà diritto al rimborso pro-quota se fornirà la prova con apposita azione che la spesa effettuata era necessaria ed indispensabile per la minore.
Onde evitare contrasti di interpretazione sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti si rimettono al vigente Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Siracusa, da intendersi riportato nel presente atto.
9) Le parti dichiarano di avere regolato come sopra ogni loro rapporto e reciproca pendenza, riconoscendo di non avere altro a pretendere reciprocamente rilasciandosene quietanza, salvo il puntuale adempimento delle obbligazioni da loro assunte nel presente atto”.
Con provvedimento del 03.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della pagina 7 di 9 Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla dettagliata regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, determinate anche in funzione dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo.
Anche la misura e il modo con cui il padre contribuirà al mantenimento della figlia, alla sua cura ed istruzione, sono conformi alla sua età e alle esigenze della minore.
Il Collegio, infine, dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il giorno 22.08.2015 nel Comune di Avola, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2015, (atto n. 52, parte
II, serie A); omologa le condizioni di divorzio inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
pagina 8 di 9 Così deciso in Siracusa il 4.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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