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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.6167/2015 promossa con con atto di citazione e iscritta a ruolo il 28.7.2015 e ricorso per riassunzione dopo la sospensione, depositato il 29.4.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MENEGHINI MAURO (C.F.: con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._1
CONTRÀ MURE PORTA NOVA 32 VICENZA
parte attrice opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.RODELLA ANNA (C.F.: ) e C.F._2 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in PIAZZA DELLE BIADE 5 36100 VICENZA
parte convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER Parte_1
- revocare, dichiarare nullo o inefficace o annullare il decreto ingiuntivo opposto,
- accertare e dichiarare che nulla l'opponente deve all'opposto in relazione ai contratti per le forniture e per le ragioni indicate in atti;
CP_2 Controparte_3 conseguentemente condannare a restituire all'attrice quanto corrisposto in Controparte_1 seguito alla concessione della provvisoria esecuzione, quantificato in euro 16.268,65, oltre interessi e rivalutazione;
- spese e competenze di causa rifuse, con condanna di parte convenuta opposta ex art. 96 c.p.c. nella misura che il giudice riterrà di giustizia. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 V comma n. 2 cpc, che qui di seguito si riportano:
1. Vero che la fiera internazionale della gioielleria e oreficeria di ZAOro January 2015 si è tenuta dal 23 al 28 gennaio 2015;
2. Vero che ha incaricato di predisporre e montare il proprio stand in Testimone_1 Parte_1 occasione della fiera di cui al punto che precede;
3. Vero che la consegna dello stand era prevista a fine novembre 2014 come da contratto che Le si esibisce;
4. Vero che da fine novembre GN si era impegnata a eseguire il pre-montaggio della struttura nella propria sede per poi smontarla, numerare tutti i componenti e poi rimontarla a dicembre 2014, predisponendo la struttura per la fiera organizzata a gennaio 2015;
5. Vero che consegnò nel gennaio 2015 lo stand con pezzi mancanti, specifichi il teste quali;
_1
6. Vero che consegnò i disegni dello stand a a settembre 2014; Parte_1 _1
7. Vero che nel dicembre 2014 chiese chiarimenti sul montaggio dello stand;
_1
8. Vero che l'esecuzione del montaggio in fiera dello stand fu realizzata da altra azienda, la ditta AGF Montaggi di AT ME, su richiesta di;
_1
9. Vero che il costo del montaggio per euro 2.500,00+iva (docc. n. 10ter, 19 e 20) è stato pagato da
[...]
Parte_1
10. Vero che in occasione della fiera ZA Oro 2015 lo stand fu montato il 17 gennaio 2015 per la prima volta da AGF direttamente presso la fiera e non in laboratorio, senza che avesse fornito _1 un qualche schema di montaggio e senza che nessuno avesse potuto vedere il materiale pre montato e verificare la qualità dell'esecuzione;
11. Vero che nel corso del montaggio dal montatore AGF Montaggi fu rilevato che:
- erano errati i pannelli perimetrali, specifichi il teste perché,
- da contratto la laccatura doveva essere rossa lucida e bianca lucida, mentre è stata fornita in laminato bianco opaco e laccatura rossa opaca,
- le misure dei cielini erano inesatte, e furono per ben due volte sostituiti dal , _1
- vi erano errori nell'esecuzione della parete di fondo (in particolare nelle misure dei pannelli modulari di circa 8 cm, il che ha comportato l'ulteriore riduzione (taglio) con conseguente smontaggio e rimontaggio, dei pannelli stessi una volta constatata la non ortogonalità dello stand),
- mancava il sistema di fissaggio per i cielini,
- il frontale laccato non era conforme al progetto di modo che la finitura lucida ed opaca dei pannelli differiva da quella di progetto come pure la dimensione dei vari pannelli delle pareti laterali e del frontale anteriore dello stand non era quella di progetto (specifici il teste le differenze).
12. Vero che il sig. di insieme al montatore ME AT contestarono i vizi di Tes_2 Parte_1 cui al capitolo che precede verbalmente al sig. dal 17 gennaio in poi mano a mano Controparte_1 che essi si presentavano durante il montaggio;
13. Vero che ha sostenuto i seguenti costi: Parte_1
€ 559,60 i.v.a., esclusa per mancata fornitura della moquette (docc. nn. 5 e 5bis). € 1.500,00 i.v.a. esclusa, per modifiche ed extra (doc. n. 10bis), specifichi il teste quali;
2 € 350,00 i.v.a. esclusa, per organizzazione trasporto e muletto ad hoc conseguentemente al ritardo nelle consegne (doc. n. 10quater e 12),
€ 347,50 i.v.a. esclusa, per richiesta di permesso di lavoro straordinario alla Fiera di ZA per il lavoro eseguito dopo le ore 18,30 (doc. 11, ultime due voci “lavoro extraorario”);
14. Vero che mancava la laccatura lucida sulla parete di fondo e che tutta la pannellatura era laminata invece di essere laccata come previsto in contratto come si evince dal doc. n. 13 che Le si esibisce;
15. Vero che la differenza di costo tra laccatura e pannellatura in laminato della parete di fondo assomma ad euro 500,00;
16. Vero che la differenza prezzo tra laccatura dei restanti pannelli dello stand e pannellatura in laminato assomma a euro 1.000,000 circa;
17. Vero che in data 3/10/14 attrice e convenuta concordavano la realizzazione dell'allestimento della
(doc. n. 6); Parte_2
18. Vero che al momento della consegna ai primi giorni di novembre 2014, allorchè fu montato l'allestimento da , il committente constatò e contestò a di _1 Controparte_3 Tes_2 [...]
che Pt_1
- non si chiudeva la serratura della vetrinetta frontale posta vicino al quadro elettrico,
- nel cassetto del bancone mancavano i separatori interni previsti nel progetto, il cassetto eseguito inoltre non rispettava le dimensioni di progetto risultando più piccolo di alcune decine di centimetri,
- le prese elettriche avrebbero dovuto essere riposizionate lungo le canaline di distribuzione poste nel retro bancone,
- mancava la finitura della vetrina sulla parete di fondo inclinata con profili laccati attualmente finita con fascette colorate a pennello in pittura murale, assolutamente non in linea con il livello del negozio;
19. Vero che tali inadempimenti sono stati contestati alla convenuta verbalmente dal sig. mano Tes_2
a mano che si procedeva col montaggio;
20. Vero che il minor valore del bene realizzato dalla convenuta è pari a € 3.000,00 i.v.a. esclusa, come da doc. n 14 che Le si esibisce;
Si indicano a testi: A. Sig. ME AT, di OL (Vi) B. Sig.ra di ZA Testimone_3
C. Sig.ra di S. Germano dei Berici Testimone_4
D. Sig.ra , titolare della di CR (Vi) CP_3 Controparte_3
E. Sig. , di S. Martino B.A. (Vr) Testimone_5
Tenuto conto che gli addebiti nei confronti della convenuta afferiscono anche al minor valore delle opere realizzate dalla stessa, si ritiene opportuno all'esito dell'istruttoria orale ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per la verifica e accertamento della congruità dell'addebito a titolo di minor valore dei beni realizzati dalla convenuta in relazione ai contratti sottoscritti tra le parti e dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento della convenuta. Con opposizione alle avverse istanze istruttorie e richiesta di abilitazione a prova contraria ex art. 183 V comma cpc n. 3.
CONCLUSIONI per Controparte_1
Nel merito:
Preso atto essersi formato il giudicato sulla non debenza di somme di denaro a Controparte_1 da parte di in relazione ai contratti per le forniture e Parte_1 CP_2 CP_3
, rigettarsi le ulteriori domande formulate da parte opponente in virtù di quanto esposto in
[...] narrativa di comparsa di costituzione e risposta e delle formulate eccezioni.
Con integrale rifusione di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, come formulati nella memoria 23.9.2024:
3 1) vero che i signori Parte_3
[...]
e , nell'interesse di Parte_4 [...]
[... [...]
alla fine del mese di dicembre del 2014 comunicarono al signor la volontà di CP_4 _1 modificare l'ordine dello stand sostituendo la laccatura con pannelli tamburati in CP_2 lamina bianca;
2) vero che lo stand EY AY creato per la del 2015 aveva dimensioni e soprattutto CP_5 altezze notevolmente maggiori rispetto allo stand realizzato per la Fiera ZA del 2014;
3) vero che in data 08.11.2014 il signor consegnava lo stand presso il negozio _1 CP_3
; Parte_2
4) vero che in data 03.12.2014 aveva luogo l'inaugurazione del negozio;
Parte_2
5) vero che in data 15.12.2014 alle ore 11 il signor si recava presso il negozio di _1 CP_3
ed effettuava alcune modifiche e/o riparazioni richieste dalla titolare della gioielleria, recandosi Pt_2 poi almeno altre dieci volte per effettuare, senza alcun compenso ulteriore rispetto a quello pattuito, le modifiche richieste.
Testi: , , ; e Testimone_3 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione notificato il 24.7.2015 parte attrice Parte_1 proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 2062/2015, che le ingiungeva il pagamento di euro 13.573,40 oltre accessori in favore di _1
, quale pagamento dell'opera prestata per uno stand fieristico per il
[...] cliente e per l'allestimento per la gioielleria di CR CP_2 CP_3
L'attrice opponente faceva presente che in relazione a tali contratti aveva già notificato atto di citazione per accertamento negativo del credito, a causa dell'inadempimento di che aveva causato danni a . _1 CP_6
Chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto e in via riconvenzionale la condanna di a pagare euro 7480,21 oltre IVA a titolo di risarcimento di danni. _1
Parte convenuta opposta, costituitasi, negava l'inadempimento, eccepiva la decadenza della controparte dalla garanzia, chiedeva il rigetto dell'opposizione e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice opponente al risarcimento del danno, quantificato in euro 10.000,00.
Il precedente giudice istruttore con ordinanza del 1.4.2016 concedeva al decreto opposto la provvisoria esecutività, subordinandola alla prestazione di una cauzione di euro 7.500,00 da parte di , e sospendeva la presente causa fino alla _1 definizione della causa n.4602/2015 RG.
La causa n.4602/2015 RG. veniva decisa in primo grado con sentenza 189/2019 che così disponeva:
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Tale sentenza veniva impugnata da e la Corte d'Appello di Venezia con _1 sentenza n. 40/2022 così disponeva:
proponeva ricorso per cassazione , che in data 31.3.2024 veniva _1 dichiarato estinto.
Nella presente causa 6167/2015 l'attrice opponente in data 29.4.2024 Parte_1 depositava ricorso per riassunzione per sentire revocare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla controparte in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ossia euro 16.268,65, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta si costituiva e, dopo lo scambio delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2024.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti essendo la controversia già stata decisa con efficacia di giudicato, visto che con l'estinzione del processo per cassazione e il precedente rigetto dell'appello, è definitivamente accertato che
[...]
nulla deve a . Parte_1 Controparte_1
Inoltre nella prima memoria ex art. 183 cpc e in sede di precisazione Parte_1 delle conclusioni non ha più riproposto la domanda riconvenzionale, che deve intendersi rinunciata. Stante l'accertamento dell'insussistenza del credito, coperto dal giudicato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e l'attrice opponente ha diritto alla restituzione delle somme che aveva pagato in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pari ad euro 16.268,65 (doc. 18), oltre agli interessi di legge.
6 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022 in base alle attività espletate e alla complessità della lite. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc, visto che nel ricorso per riassunzione parte attrice opponente aveva conservato la domanda riconvenzionale, poi abbandonata, giustificando così la resistenza della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2062/2015;
2) condanna la parte convenuta opposta a restituire all'attrice opponente quanto da quest'ultima corrisposto in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione, quantificato in euro 16.268,65, oltre interessi di legge;
3) condanna la parte convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, liquidate in euro 145,50 per anticipazioni ed euro 5077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in ZA il 5.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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