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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13583/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13583/2021 promosso da
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'AVV. GRAZIA PULVIRENTI, C.F. ed elettivamente domiciliati in C.F._3
corso Italia n. 157, Giarre (CT); opponenti contro
C.F. , mediante il procuratore, in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. RAFFAELE
ZURLO, C.F. , e dall'AVV. ANDREA ORNATI, C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliata in via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia;
C.F._5
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione di crediti – contratto di finanziamento – disconoscimento di scrittura privata.
All'odierna udienza del 25.06.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti, ed il
Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_3
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3537/2021, emesso dal Tribunale di Catania su istanza
[...]
di con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di euro 41.745,69, oltre interessi e Controparte_1 spese, per il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento rateale derivante dal contratto di finanziamento n. 10911234.
1. Svolgimento del processo e domande, eccezioni e difese delle parti
e preliminarmente, hanno contestato: il difetto di Parte_4 Pt_2 Parte_2
titolarità attiva del rapporto in capo alla società mandante;
il difetto di legittimazione processuale;
l'assenza di prova della cessione e dell'inclusione del credito in quelli ceduti mediante l'operazione di cartolarizzazione;
il mandato conferito da a e la sua Controparte_1 Parte_5
fusione ed incorporazione con la procura speciale ad litem, in quanto rilasciata un CP_3
soggetto privo di potere di rappresentanza;
il difetto di legittimazione processuale in capo alla società opposta;
l'omessa comunicazione della cessione ai debitori ceduti.
Nel merito, gli opponenti hanno, altresì, eccepito l'inesistenza del credito;
in particolare, hanno contestato la proposta di finanziamento prodotta dall'opposta, perché non sottoscritta dagli opponenti, disconoscendo il documento e la sottoscrizione. Gli opponenti hanno dunque chiesto la produzione dell'originale del documento, precisando, altresì, che non vi sarebbe prova della erogazione della somma mutuata a loro favore.
Gli opponenti hanno lamentato, inoltre, la violazione degli artt. 116 e 117 t.u.b. e delle norme in materia di trasparenza bancaria, eccependo l'omessa consegna di copia del contratto;
hanno quindi censurato la mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto.
Gli opponenti hanno infine eccepito l'applicazione di interessi in misura ultralegale e superiore al tasso soglia previsto dalla l. 108/1996, sulla base di clausole vessatorie nulle in quanto non espressamente sottoscrite.
Gli opponenti hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via PRELIMINARE
Accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e difetto di legittimazione processuale, e mancanza di valida procura conferita agli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per assenza di un credito certo liquido ed esigibile per mancanza di prova .
Dichiarare la nullità della clausole contrattuale delle condizioni del contratto di finanziamento che stabiliscono interessi ultralegali, oltre spese accessori non espressamente portate a conoscenza degli opposti.
Ritenere e dichiarare la nullita degli interessi calcolati e applicati per tasso in violazione di legge , e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa”.
Si è costituita mediante il procuratore premettendo di essere Controparte_1 Controparte_2
divenuta titolare del credito vantato nei confronti degli opponenti a seguito di un contratto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, subentrando, pertanto, nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione e non anche nei singoli rapporti contrattuali dai quali i crediti scaturiscono, con la conseguenza che legittimata a contraddire rispetto alle contestazioni relative al contratto sarebbe unicamente la società erogatrice del finanziamento.
La società opposta ha inoltre dedotto in ordine al carattere rituale della cessione del credito e alla circostanza per cui le categorie di crediti ceduti, cui è riconducibile quello in contestazione, sono individuate;
ha altresì precisato che con la lettera raccomandata a/r in atti, regolarmente ricevuta, era comunque stata notificata, unitamente alla diffida di pagamento, l'avvenuta cessione.
Nel merito, in relazione alla lamentata nullità del contratto, l'opposta ha rilevato che alcune rate del finanziamentto risultano essere state pagate e, pertanto, le doglianze relative alla validità del contratto sono inammissibili;
in ogni caso, ha dedotto che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria costituisce prova del credito e che non sono stati pattuiti o applicati illegittimamente interessi (compensativi o moratori) ultralegali o usurari.
ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 3537/2021, R.G. n. 8330/2021, del 07/01/2021 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3537/2021, R.G. n. 8330/2021, del 07/01/2021 emesso dal Tribunale di Catania.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. e la sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, Parte_3 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Con ordinanza di data 11.01.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà. E' stato di seguito esperito procedimento di mediazione, il cui verbale negativo è stato depositato il 26.09.2023.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n 2 c.p.c. parte opponente ha reiterato la richiesta di produzione dell'originale della proposta di finanziamento;
in corso di giudizio, parte opponente ha eccepito, sino all'odierna udienza di discussione, il carattere tardivo dell'istanza di verificazione e parte opposta ha contestato il disconoscimento perchè generico.
2. Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Così ricostruite le domande, le eccezioni, le difese e il procedimento, l'opposizione va accolta per i motivi di seguito esposti.
In merito alla titolarità del credito e, conseguentemente, alla legittimazione attiva di CP_1
risulta dirimente osservare che il contratto di finanziamento è stato concluso con Compass
[...]
s.p.a., mentre la cessione oggetto di produzioni documentali e deduzioni è quella da Banca IFIS
s.p.a. all'odierna opposta Nessuna prova è stata fornita – mediante produzione del Controparte_1 contratto di cessione o dell'avviso pubblicato sulla G.U., con idonea individuazione delle categorie di crediti trasferiti, ovvero della dichiarazione del cedente – del pregresso passaggio di titolarità tra la società contraente originaria (Compass s.p.a.) e la dante causa (Banca Ifis s.p.a.) dell'odierna opposta, con la conseguenza che la legittimazione attiva di non può considerarsi Controparte_1
provata.
Tale conclusione assorbe ogni ulteriore doglianza preliminare.
3. Sull'onere della prova del credito
In ogni caso, anche se si considerasse provata la legittimazione di ritenendo Controparte_1 sufficiente, ai fini della prova della cessione e dell'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, l'indicazione relativa al fatto che i crediti ceduti da Banca Ifis s.p.a. all'odierna opposta siano quelli “che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da…Compass
Banca…acquistati da Banca Ifis s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione…” (contratti specificamente indicati nel contratto all. quale doc. 8 del fascicolo monitorio), unitamente alla lista dei crediti ceduti allegata quale doc. 9 al ricorso monitorio, il credito non potrebbe considerarsi in ogni caso provato.
Infatti, con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt.
2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, il creditore opposto già in fase monitoria ha prodotto copia del contratto di finanziamento n. 10911234 concluso tra gli odierni opponenti e Compass s.p.a., ma tale contratto non può costituire prova del credito.
Infatti, e con l'atto di citazione in opposizione Parte_1 Parte_2
hanno contestato la suddetta scrittura privata, posta a fondamento del credito azionato nei loro confronti, nei seguenti termini: “Si contesta la proposta di finanziamento prodotta da parte avversa con la COMPASS, in quanto non sottoscritta dagli odierni opponenti si disconosce il documento e si disconosce la sottoscrizione si chiede la produzione in originale”. La contestazione è stata reiterata all'interno della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., nei seguenti termini: “Questa difesa insiste sul disconoscimento della proposta di finanziamento con la Compass si disconosce il contenuto e la sottoscrizione da parte di entrambi gli odierni esponenti Si contesta sia la sottoscrizione e sia il contenuto. Si chiede la produzione dell'originale della proposta di finanziamento alla compass che viene ascritta ai Sig.ri e al Parte_1 Parte_2 fine di poter procedere alla loro verificazione della sottoscrizione”.
Tale contestazione non può definirsi generica, come invece sostenuto dalla società opposta.
Invero, il disconoscimento della sottoscrizione (che assorbe agli odierni fini il disconoscimento della conformità della copia all'originale) non richiede formule sacramentali, ma va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, priva di contraddizioni e incertezze, tale da rendere inequivocabile la volontà del dichiarante di negare l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione (ex multis, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19850/2024 e Sez. II, sent. n.
11048/2016); nel caso di specie non può sorgere alcuna incertezza circa la volontà degli opponenti di negare l'autenticità della scrittura e delle sottoscrizioni in esame.
Dall'altro lato, invece, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., è la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta che deve chiederne la verificazione, e parte opposta non vi ha tempestivamente provveduto. Sul punto è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per la quale la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta nella prima difesa successiva al disconoscimento equivale, secondo una presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova (ex multis, Cass. civ., Sez. un., sent. n. 3086/2022).
Nel caso di specie, pertanto, non sussiste la prova della conclusione di un valido contratto di finanziamento in forma scritta ai sensi dell'art. 117 t.u.b., circostanza che assorbe l'esame delle ulterori doglianze relative alla mancata erogazione della somma mutuata e alla legittimità degli interessi pattuiti.
In assenza di prova dell'esistenza del credito l'opposizione va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo – anche qualora si ritenesse sussistente la legittimazione attiva di parte opposta – deve dunque essere, in ogni caso, revocato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'opposta le stesse sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri Controparte_1
minimi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento, della limitata attività processuale svolta, del carattere documentale del giudizio e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13583/2021, così decide:
- accogliendo l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_3
revoca il decreto ingiuntivo n. 3537/2021, emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
le spese di lite liquidate in euro 3.809,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e
[...]
C.P.A. se dovute per legge.
Catania, 25/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13583/2021 promosso da
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'AVV. GRAZIA PULVIRENTI, C.F. ed elettivamente domiciliati in C.F._3
corso Italia n. 157, Giarre (CT); opponenti contro
C.F. , mediante il procuratore, in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. RAFFAELE
ZURLO, C.F. , e dall'AVV. ANDREA ORNATI, C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliata in via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia;
C.F._5
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione di crediti – contratto di finanziamento – disconoscimento di scrittura privata.
All'odierna udienza del 25.06.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti, ed il
Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_3
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3537/2021, emesso dal Tribunale di Catania su istanza
[...]
di con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di euro 41.745,69, oltre interessi e Controparte_1 spese, per il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento rateale derivante dal contratto di finanziamento n. 10911234.
1. Svolgimento del processo e domande, eccezioni e difese delle parti
e preliminarmente, hanno contestato: il difetto di Parte_4 Pt_2 Parte_2
titolarità attiva del rapporto in capo alla società mandante;
il difetto di legittimazione processuale;
l'assenza di prova della cessione e dell'inclusione del credito in quelli ceduti mediante l'operazione di cartolarizzazione;
il mandato conferito da a e la sua Controparte_1 Parte_5
fusione ed incorporazione con la procura speciale ad litem, in quanto rilasciata un CP_3
soggetto privo di potere di rappresentanza;
il difetto di legittimazione processuale in capo alla società opposta;
l'omessa comunicazione della cessione ai debitori ceduti.
Nel merito, gli opponenti hanno, altresì, eccepito l'inesistenza del credito;
in particolare, hanno contestato la proposta di finanziamento prodotta dall'opposta, perché non sottoscritta dagli opponenti, disconoscendo il documento e la sottoscrizione. Gli opponenti hanno dunque chiesto la produzione dell'originale del documento, precisando, altresì, che non vi sarebbe prova della erogazione della somma mutuata a loro favore.
Gli opponenti hanno lamentato, inoltre, la violazione degli artt. 116 e 117 t.u.b. e delle norme in materia di trasparenza bancaria, eccependo l'omessa consegna di copia del contratto;
hanno quindi censurato la mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto.
Gli opponenti hanno infine eccepito l'applicazione di interessi in misura ultralegale e superiore al tasso soglia previsto dalla l. 108/1996, sulla base di clausole vessatorie nulle in quanto non espressamente sottoscrite.
Gli opponenti hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via PRELIMINARE
Accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e difetto di legittimazione processuale, e mancanza di valida procura conferita agli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per assenza di un credito certo liquido ed esigibile per mancanza di prova .
Dichiarare la nullità della clausole contrattuale delle condizioni del contratto di finanziamento che stabiliscono interessi ultralegali, oltre spese accessori non espressamente portate a conoscenza degli opposti.
Ritenere e dichiarare la nullita degli interessi calcolati e applicati per tasso in violazione di legge , e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa”.
Si è costituita mediante il procuratore premettendo di essere Controparte_1 Controparte_2
divenuta titolare del credito vantato nei confronti degli opponenti a seguito di un contratto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, subentrando, pertanto, nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione e non anche nei singoli rapporti contrattuali dai quali i crediti scaturiscono, con la conseguenza che legittimata a contraddire rispetto alle contestazioni relative al contratto sarebbe unicamente la società erogatrice del finanziamento.
La società opposta ha inoltre dedotto in ordine al carattere rituale della cessione del credito e alla circostanza per cui le categorie di crediti ceduti, cui è riconducibile quello in contestazione, sono individuate;
ha altresì precisato che con la lettera raccomandata a/r in atti, regolarmente ricevuta, era comunque stata notificata, unitamente alla diffida di pagamento, l'avvenuta cessione.
Nel merito, in relazione alla lamentata nullità del contratto, l'opposta ha rilevato che alcune rate del finanziamentto risultano essere state pagate e, pertanto, le doglianze relative alla validità del contratto sono inammissibili;
in ogni caso, ha dedotto che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria costituisce prova del credito e che non sono stati pattuiti o applicati illegittimamente interessi (compensativi o moratori) ultralegali o usurari.
ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 3537/2021, R.G. n. 8330/2021, del 07/01/2021 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3537/2021, R.G. n. 8330/2021, del 07/01/2021 emesso dal Tribunale di Catania.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. e la sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, Parte_3 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Con ordinanza di data 11.01.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà. E' stato di seguito esperito procedimento di mediazione, il cui verbale negativo è stato depositato il 26.09.2023.
In sede di memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n 2 c.p.c. parte opponente ha reiterato la richiesta di produzione dell'originale della proposta di finanziamento;
in corso di giudizio, parte opponente ha eccepito, sino all'odierna udienza di discussione, il carattere tardivo dell'istanza di verificazione e parte opposta ha contestato il disconoscimento perchè generico.
2. Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Così ricostruite le domande, le eccezioni, le difese e il procedimento, l'opposizione va accolta per i motivi di seguito esposti.
In merito alla titolarità del credito e, conseguentemente, alla legittimazione attiva di CP_1
risulta dirimente osservare che il contratto di finanziamento è stato concluso con Compass
[...]
s.p.a., mentre la cessione oggetto di produzioni documentali e deduzioni è quella da Banca IFIS
s.p.a. all'odierna opposta Nessuna prova è stata fornita – mediante produzione del Controparte_1 contratto di cessione o dell'avviso pubblicato sulla G.U., con idonea individuazione delle categorie di crediti trasferiti, ovvero della dichiarazione del cedente – del pregresso passaggio di titolarità tra la società contraente originaria (Compass s.p.a.) e la dante causa (Banca Ifis s.p.a.) dell'odierna opposta, con la conseguenza che la legittimazione attiva di non può considerarsi Controparte_1
provata.
Tale conclusione assorbe ogni ulteriore doglianza preliminare.
3. Sull'onere della prova del credito
In ogni caso, anche se si considerasse provata la legittimazione di ritenendo Controparte_1 sufficiente, ai fini della prova della cessione e dell'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, l'indicazione relativa al fatto che i crediti ceduti da Banca Ifis s.p.a. all'odierna opposta siano quelli “che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da…Compass
Banca…acquistati da Banca Ifis s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione…” (contratti specificamente indicati nel contratto all. quale doc. 8 del fascicolo monitorio), unitamente alla lista dei crediti ceduti allegata quale doc. 9 al ricorso monitorio, il credito non potrebbe considerarsi in ogni caso provato.
Infatti, con la proposizione dell'opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e cioè i principi sanciti dagli artt.
2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, il creditore opposto già in fase monitoria ha prodotto copia del contratto di finanziamento n. 10911234 concluso tra gli odierni opponenti e Compass s.p.a., ma tale contratto non può costituire prova del credito.
Infatti, e con l'atto di citazione in opposizione Parte_1 Parte_2
hanno contestato la suddetta scrittura privata, posta a fondamento del credito azionato nei loro confronti, nei seguenti termini: “Si contesta la proposta di finanziamento prodotta da parte avversa con la COMPASS, in quanto non sottoscritta dagli odierni opponenti si disconosce il documento e si disconosce la sottoscrizione si chiede la produzione in originale”. La contestazione è stata reiterata all'interno della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., nei seguenti termini: “Questa difesa insiste sul disconoscimento della proposta di finanziamento con la Compass si disconosce il contenuto e la sottoscrizione da parte di entrambi gli odierni esponenti Si contesta sia la sottoscrizione e sia il contenuto. Si chiede la produzione dell'originale della proposta di finanziamento alla compass che viene ascritta ai Sig.ri e al Parte_1 Parte_2 fine di poter procedere alla loro verificazione della sottoscrizione”.
Tale contestazione non può definirsi generica, come invece sostenuto dalla società opposta.
Invero, il disconoscimento della sottoscrizione (che assorbe agli odierni fini il disconoscimento della conformità della copia all'originale) non richiede formule sacramentali, ma va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, priva di contraddizioni e incertezze, tale da rendere inequivocabile la volontà del dichiarante di negare l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione (ex multis, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19850/2024 e Sez. II, sent. n.
11048/2016); nel caso di specie non può sorgere alcuna incertezza circa la volontà degli opponenti di negare l'autenticità della scrittura e delle sottoscrizioni in esame.
Dall'altro lato, invece, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., è la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta che deve chiederne la verificazione, e parte opposta non vi ha tempestivamente provveduto. Sul punto è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per la quale la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta nella prima difesa successiva al disconoscimento equivale, secondo una presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova (ex multis, Cass. civ., Sez. un., sent. n. 3086/2022).
Nel caso di specie, pertanto, non sussiste la prova della conclusione di un valido contratto di finanziamento in forma scritta ai sensi dell'art. 117 t.u.b., circostanza che assorbe l'esame delle ulterori doglianze relative alla mancata erogazione della somma mutuata e alla legittimità degli interessi pattuiti.
In assenza di prova dell'esistenza del credito l'opposizione va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo – anche qualora si ritenesse sussistente la legittimazione attiva di parte opposta – deve dunque essere, in ogni caso, revocato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'opposta le stesse sono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri Controparte_1
minimi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento, della limitata attività processuale svolta, del carattere documentale del giudizio e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13583/2021, così decide:
- accogliendo l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_3
revoca il decreto ingiuntivo n. 3537/2021, emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
le spese di lite liquidate in euro 3.809,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e
[...]
C.P.A. se dovute per legge.
Catania, 25/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone