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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/07/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 133/2025
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_5
(C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7
C.F. Parte_8 CodiceFiscale_8 tutti rappresentati e difesi dall'avv.to MASSIMO PISTILLI
ricorrenti contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dal dott. MARCO SERRAINO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi depositati il 26 e il 28 marzo 2025, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste il Controparte_1
, chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire
[...] del beneficio economico – bonus docenti – di € 500,00 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale e, per l'effetto, disapplicare la L. 107/2015 nonché il successivo DPCM 23 settembre
2015, nel combinato disposto con il DPCM 28 novembre 2016, per contrasto con la
Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e condannare il CP_1 convenuto al pagamento in favore di:
per gli anni scolastici 2024/2025 dell'importo di € 500,00; Parte_1
per gli anni scolastici 2024/2025 dell'importo di € Parte_2
500,00; per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 Parte_3 dell'importo di € 1000,00;
per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 dell'importo Parte_4 di € 1.000,00; per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - Parte_5
2021/2022 – 2022 /2023 dell'importo di € 2.000,00;
, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 Parte_6 dell'importo di € 1.000,00;
, per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - Parte_7
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 dell'importo di € 3.000,00; per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 Parte_8 dell'importo di € 1.000,00; mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione dei ricorrenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con memorie depositate il 27 giugno 2025, si è ritualmente costituito il
, sottolineando che nulla risulta al Controparte_1
relativamente a contratti di lavoro stipulati con la ricorrente CP_1
Pag. 2 di 16 eccependo l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto fatto Parte_8 valere dalle ricorrenti e per l'anno scolastico 2019/2020 e Pt_5 Pt_7 chiedendo che i ricorsi vengano respinti in quanto infondati, ovvero che il riconoscimento del beneficio avvenga in proporzione al servizio prestato, con vittoria di spese.
All'udienza del 9 luglio 2025, il Giudice, sentite le parti, disposta la riunione della causa n. 139/2025 R.G. alla presente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti nei limiti che seguono.
È pacifico tra le parti e documentato che i ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del come insegnanti, in forza Controparte_1 di contratti a tempo determinato, per i seguenti periodi:
- , nell'anno scolastico 2024/2025 dal 9 settembre 2024 al Parte_1
30 giugno 2025;
- , nell'anno scolastico 2024/2025 dal 30 settembre 2024 Parte_2 al 30 giugno 2025;
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 18 settembre Parte_3
2023 al 12 novembre 2023, dal 13 novembre 2023 al 13 dicembre 2023, dal 14 dicembre 2023 al 16 gennaio 2024, dal 17 al 19 gennaio 2024, dal 20 gennaio al 19 aprile 2024, dal 20 aprile al 19 maggio 2024 e infine dal 20 maggio al 6 giugno
2025; nell'anno scolastico 2024/2025 dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025;
- , nell'anno scolastico 2020/2021 dal 22 ottobre 2020 al 30 Parte_4 giugno 2021 e nell'anno scolastico 2021/2022 dal 7 settembre 2021 al 30 giugno
2022;
- nell'anno scolastico 2019/2020, dal 26 settembre Parte_5
2019 al 30 giugno 2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 21 ottobre 2020 al 30 giugno 2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dal 6 settembre 2021 al 30 giugno
2022; nell'anno scolastico 2022/2023 dal 14 ottobre 2022 al 31 agosto 2023;
Pag. 3 di 16 - , nell'anno scolastico 2020/2021, dal 14 settembre Parte_6
2020 al 30 giugno 2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dall'8 settembre 2021 al
30 giugno 2022;
- , dell'anno scolastico 2019/2020 dal 17 settembre 2019 Parte_7 al 30 giugno 2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dal 6 settembre 2021 al 30 giugno
2022; nell'anno scolastico 2022/2023 dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023; nell'anno scolastico 2023/2024 dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024; nell'anno scolastico 2024/2025 dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025.
Per quanto riguarda nonostante il costituito Parte_8 CP_1 affermi di non avere notizia di alcuno stato matricolare a suo nome, la ricorrente ha fornito prova documentale, consistente dai contratti sottoscritti, di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2019/2020 dall'11 settembre 2019 al 30 giugno 2020 e nell'anno scolastico 2020/2021 dal 17 settembre 2020 al 30 giugno
2021.
In relazione a tali annualità, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
In particolare, nel ricorso introduttivo, i ricorrenti, dopo aver illustrato la disciplina della carta del docente, hanno dedotto la disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello precario, richiamando la giurisprudenza intervenuta sul tema oggetto di causa.
In diritto, il beneficio della Carta elettronica è previsto dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015, secondo cui: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
Pag. 4 di 16 anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 122 dell'art. 1 citato demanda ad un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei
[...] criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione (“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”).
Infine, in forza del primo periodo del comma 124, del medesimo articolo,
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, è stato emanato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, in tema di “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
Pag. 5 di 16 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Tale disciplina è stata poi sostituita, a far data dal 2 dicembre 2016, dalle previsioni del DPCM del 28 novembre 2016, ferma restando l'attribuzione della carta del docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulle questioni oggetto di causa, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la VI Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accertato il contrasto, con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE), del dettato del comma 121 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui la carta del docente viene negata al personale a tempo determinato.
In particolare, secondo la Corte di Giustizia, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Pag. 6 di 16 Nello specifico, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La medesima Corte ha ritenuto i principi di diritto affermati applicabili al caso del docente assunto a tempo determinato, cui la carta del docente era stata negata.
Infatti, la parte “è stata assunta dal in qualità di docente mediante CP_1 contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di
«condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della
Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 34 La Corte Per_1 ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Per_2
e C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e
[...] Persona_3 ordinanza del 18 marzo 2011, C273/10, non pubblicata, Persona_4
EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, non pubblicata, Persona_5
EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e
l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del
21 settembre 2016, , C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la Persona_6 partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Persona_7
C315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47). 35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto
Pag. 7 di 16 alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decretolegge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1 giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...) 39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, CP_5
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 40 A tale
[...] riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori
a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_5
EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata)”.
Nel caso di specie, ricorre la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro citato, in considerazione della piena comparabilità del personale scolastico assunto a tempo determinato con quello a tempo indeterminato, per tutti gli anni scolastici per cui è causa.
Pag. 8 di 16 Le competenze professionali richieste ai ricorrenti e la natura del lavoro, per richiamare le parole della Corte di Giustizia, sono, infatti, comparabili, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un trattamento differenziato in materia di concessione della carta docente, relativamente ai periodi di servizio sopra indicati che coprono, in sostanza, l'intero periodo di insegnamento annuale.
Sul punto, la richiamata decisione della Corte di Giustizia ha evidenziato che
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe
a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
A sua volta, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 1842 del
16/3/2022, riteneva fondato il motivo di appello, “con cui la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con contratto a tempo determinato viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: tali profili denotano
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. e, per conseguenza, consentono di prescindere dalla questione (dedotta con il primo e con il secondo motivo) della conformità degli atti stessi alla normativa comunitaria (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE)”.
In particolare, secondo il giudice amministrativo, “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del
Pag. 9 di 16 servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Sulla base di tali argomenti, il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n.
32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_6 ottobre 2015, stante il contrasto di tali atti impugnati con il dettato degli artt. 3, 35
e 97 Cost., nella parte in cui si escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui
è causa.
Parimenti, per le medesime ragioni deve essere disapplicato il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per non avere incluso i docenti non di ruolo nella platea dei destinatari della Carta del docente. I principi di diritto richiamati, pertinenti e condivisibili impongono l'accertamento del diritto della carta del docente in favore delle parti ricorrenti.
In materia, si è peraltro recentemente pronunciata la Corte di cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la quale, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_1
Pag. 10 di 16 “
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
“
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Le medesime argomentazioni valgono, ad avviso del Giudicante, anche relativamente all'anno scolastico 2024/2025, per cui il contenuto dell'art. 1, comma 572, della Legge 207/2024, limita il beneficio ai docenti con contratto a tempo determinato solo fino al 31 agosto e non fino al 30 giugno.
Pag. 11 di 16 Deve dunque affermarsi, in chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e MI non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Relativamente alle cc.dd. supplenze brevi, ovvero ai contratti conclusi “fino alla nomina dell'avente diritto” ai sensi dell'art. 40, comma 9, della L. 449/1997, la
Suprema Corte ha chiarito che “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento
e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione” (Cass., Sez. Lav., sent.
29961/2023).
A questo proposito, va ricordato che, in generale, la disparità di trattamento
(a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a
Pag. 12 di 16 termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» (cfr. Cass., n.
31149/2019). La comparabilità non può essere esclusa nemmeno facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione o sull'orario non completo, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Alla luce di tali principi, va rilevato che nella specie i ricorrenti, per le annualità di cui è causa, hanno prestato servizio per una durata complessiva sostanzialmente equiparabile a quella annuale – se non del tutto equivalente - e, dunque, in assenza peraltro di deduzioni contrarie del , non si può CP_1 ritenere che la loro attività sia stata meno incisiva sulla didattica degli studenti e meno impegnativa rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato. Pertanto, sulla base dei principi sopra esposti, condivisi da questo Giudice, il beneficio deve essere integralmente riconosciuto ai ricorrenti per tali gli anni scolastici.
A nulla rileva, poi, il fatto che i ricorrenti non abbiano documentato spese formative per gli anni scolastici di causa, circostanza che è da ritenersi conseguenza della discriminazione subìta.
È poi infondata l'eccezione di decadenza posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata –
Pag. 13 di 16 non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente, come chiarito dalla recente pronuncia della Corte di cassazione.
Per quanto riguarda la prescrizione, eccepita dal MI relativamente alla posizione delle ricorrenti e per l'A.S. 2019/2020, va rilevato che, Pt_5 Pt_7 trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini più brevi”, il termine è quinquennale (art. 2948, n. 3), decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Al riguardo deve quindi considerarsi quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, secondo cui, “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno”.
Relativamente all'A.S. 2019/2020, il termine di prescrizione decorre dal 1° settembre 2019 e, pertanto, il termine quinquennale è spirato, per entrambe le ricorrenti, al 1° settembre 2024, in assenza di atti interruttivi, data antecedente al deposito e alla notifica dei ricorsi introduttivi.
Pertanto, la domanda delle ricorrenti e relativa al Pt_5 Pt_7 riconoscimento della carta docenti per l'anno scolastico 2019/2020 deve essere rigettata, essendosi il relativo diritto estinto per prescrizione.
Relativamente alla ricorrente il non ha invece Parte_9 CP_1 formulato alcuna eccezione di prescrizione.
Per le restanti annualità, il resistente deve essere condannato a CP_1 costituire in favore delle parti ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 201 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme pari a quelle richieste;
somma di cui le parti ricorrenti potranno fruire, per le finalità
Pag. 14 di 16 formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Trattandosi di credito di natura pecuniaria, devono essere riconosciuti gli interessi o la rivalutazione sull'importo totale, decorrenti dalle singole scadenze.
Quanto, infine, alle spese di controversia, le stesse vanno liquidate in base al principio della soccombenza come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, del fatto che sono state svolte le fasi di studio, introduttiva e conclusiva, nonché della semplicità della questione di diritto posta alla base della decisione, alla luce della più recente e conforme giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o domanda:
- accerta il diritto dei ricorrenti ricorrente ad ottenere la carta docente per l'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici di cui è causa, per i seguenti importi, oltre interessi o rivalutazione:
per l'anno scolastico 2024/2025, per l'importo complessivo Parte_1 di € 500,00;
per l'anno scolastico 2024/2025, per l'importo Parte_2 complessivo di € 500,00; per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per Parte_3
l'importo complessivo di € 1000,00;
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo Parte_4 complessivo di € 1.000,00; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022 Parte_5
/2023 per l'importo complessivo di € 1.500,00;
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per Parte_6
l'importo complessivo di € 1.000,00;
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_7
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo complessivo di € 2.500,00;
Pag. 15 di 16 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per Parte_8
l'importo complessivo di € 1.000,00;
- condanna parte resistente a mettere a disposizione delle parti ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente liquidate in € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge e contributo unificato se dovuto e versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Trieste, 09/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 133/2025
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_5
(C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7
C.F. Parte_8 CodiceFiscale_8 tutti rappresentati e difesi dall'avv.to MASSIMO PISTILLI
ricorrenti contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dal dott. MARCO SERRAINO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi depositati il 26 e il 28 marzo 2025, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste il Controparte_1
, chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire
[...] del beneficio economico – bonus docenti – di € 500,00 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale e, per l'effetto, disapplicare la L. 107/2015 nonché il successivo DPCM 23 settembre
2015, nel combinato disposto con il DPCM 28 novembre 2016, per contrasto con la
Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e condannare il CP_1 convenuto al pagamento in favore di:
per gli anni scolastici 2024/2025 dell'importo di € 500,00; Parte_1
per gli anni scolastici 2024/2025 dell'importo di € Parte_2
500,00; per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 Parte_3 dell'importo di € 1000,00;
per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 dell'importo Parte_4 di € 1.000,00; per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - Parte_5
2021/2022 – 2022 /2023 dell'importo di € 2.000,00;
, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 Parte_6 dell'importo di € 1.000,00;
, per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - Parte_7
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 dell'importo di € 3.000,00; per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 Parte_8 dell'importo di € 1.000,00; mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione dei ricorrenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con memorie depositate il 27 giugno 2025, si è ritualmente costituito il
, sottolineando che nulla risulta al Controparte_1
relativamente a contratti di lavoro stipulati con la ricorrente CP_1
Pag. 2 di 16 eccependo l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto fatto Parte_8 valere dalle ricorrenti e per l'anno scolastico 2019/2020 e Pt_5 Pt_7 chiedendo che i ricorsi vengano respinti in quanto infondati, ovvero che il riconoscimento del beneficio avvenga in proporzione al servizio prestato, con vittoria di spese.
All'udienza del 9 luglio 2025, il Giudice, sentite le parti, disposta la riunione della causa n. 139/2025 R.G. alla presente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti nei limiti che seguono.
È pacifico tra le parti e documentato che i ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del come insegnanti, in forza Controparte_1 di contratti a tempo determinato, per i seguenti periodi:
- , nell'anno scolastico 2024/2025 dal 9 settembre 2024 al Parte_1
30 giugno 2025;
- , nell'anno scolastico 2024/2025 dal 30 settembre 2024 Parte_2 al 30 giugno 2025;
- nell'anno scolastico 2023/2024 dal 18 settembre Parte_3
2023 al 12 novembre 2023, dal 13 novembre 2023 al 13 dicembre 2023, dal 14 dicembre 2023 al 16 gennaio 2024, dal 17 al 19 gennaio 2024, dal 20 gennaio al 19 aprile 2024, dal 20 aprile al 19 maggio 2024 e infine dal 20 maggio al 6 giugno
2025; nell'anno scolastico 2024/2025 dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025;
- , nell'anno scolastico 2020/2021 dal 22 ottobre 2020 al 30 Parte_4 giugno 2021 e nell'anno scolastico 2021/2022 dal 7 settembre 2021 al 30 giugno
2022;
- nell'anno scolastico 2019/2020, dal 26 settembre Parte_5
2019 al 30 giugno 2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 21 ottobre 2020 al 30 giugno 2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dal 6 settembre 2021 al 30 giugno
2022; nell'anno scolastico 2022/2023 dal 14 ottobre 2022 al 31 agosto 2023;
Pag. 3 di 16 - , nell'anno scolastico 2020/2021, dal 14 settembre Parte_6
2020 al 30 giugno 2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dall'8 settembre 2021 al
30 giugno 2022;
- , dell'anno scolastico 2019/2020 dal 17 settembre 2019 Parte_7 al 30 giugno 2020; nell'anno scolastico 2020/2021 dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021; nell'anno scolastico 2021/2022 dal 6 settembre 2021 al 30 giugno
2022; nell'anno scolastico 2022/2023 dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023; nell'anno scolastico 2023/2024 dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024; nell'anno scolastico 2024/2025 dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025.
Per quanto riguarda nonostante il costituito Parte_8 CP_1 affermi di non avere notizia di alcuno stato matricolare a suo nome, la ricorrente ha fornito prova documentale, consistente dai contratti sottoscritti, di aver prestato servizio nell'anno scolastico 2019/2020 dall'11 settembre 2019 al 30 giugno 2020 e nell'anno scolastico 2020/2021 dal 17 settembre 2020 al 30 giugno
2021.
In relazione a tali annualità, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
In particolare, nel ricorso introduttivo, i ricorrenti, dopo aver illustrato la disciplina della carta del docente, hanno dedotto la disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello precario, richiamando la giurisprudenza intervenuta sul tema oggetto di causa.
In diritto, il beneficio della Carta elettronica è previsto dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015, secondo cui: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
Pag. 4 di 16 anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 122 dell'art. 1 citato demanda ad un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei
[...] criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione (“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”).
Infine, in forza del primo periodo del comma 124, del medesimo articolo,
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, è stato emanato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, in tema di “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
Pag. 5 di 16 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Tale disciplina è stata poi sostituita, a far data dal 2 dicembre 2016, dalle previsioni del DPCM del 28 novembre 2016, ferma restando l'attribuzione della carta del docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulle questioni oggetto di causa, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la VI Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accertato il contrasto, con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE), del dettato del comma 121 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui la carta del docente viene negata al personale a tempo determinato.
In particolare, secondo la Corte di Giustizia, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Pag. 6 di 16 Nello specifico, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La medesima Corte ha ritenuto i principi di diritto affermati applicabili al caso del docente assunto a tempo determinato, cui la carta del docente era stata negata.
Infatti, la parte “è stata assunta dal in qualità di docente mediante CP_1 contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di
«condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della
Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 34 La Corte Per_1 ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Per_2
e C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e
[...] Persona_3 ordinanza del 18 marzo 2011, C273/10, non pubblicata, Persona_4
EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, non pubblicata, Persona_5
EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e
l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del
21 settembre 2016, , C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la Persona_6 partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Persona_7
C315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47). 35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto
Pag. 7 di 16 alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decretolegge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1 giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...) 39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, CP_5
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 40 A tale
[...] riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori
a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_5
EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata)”.
Nel caso di specie, ricorre la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro citato, in considerazione della piena comparabilità del personale scolastico assunto a tempo determinato con quello a tempo indeterminato, per tutti gli anni scolastici per cui è causa.
Pag. 8 di 16 Le competenze professionali richieste ai ricorrenti e la natura del lavoro, per richiamare le parole della Corte di Giustizia, sono, infatti, comparabili, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un trattamento differenziato in materia di concessione della carta docente, relativamente ai periodi di servizio sopra indicati che coprono, in sostanza, l'intero periodo di insegnamento annuale.
Sul punto, la richiamata decisione della Corte di Giustizia ha evidenziato che
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe
a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
A sua volta, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 1842 del
16/3/2022, riteneva fondato il motivo di appello, “con cui la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con contratto a tempo determinato viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: tali profili denotano
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. e, per conseguenza, consentono di prescindere dalla questione (dedotta con il primo e con il secondo motivo) della conformità degli atti stessi alla normativa comunitaria (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE)”.
In particolare, secondo il giudice amministrativo, “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del
Pag. 9 di 16 servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Sulla base di tali argomenti, il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n.
32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_6 ottobre 2015, stante il contrasto di tali atti impugnati con il dettato degli artt. 3, 35
e 97 Cost., nella parte in cui si escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui
è causa.
Parimenti, per le medesime ragioni deve essere disapplicato il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per non avere incluso i docenti non di ruolo nella platea dei destinatari della Carta del docente. I principi di diritto richiamati, pertinenti e condivisibili impongono l'accertamento del diritto della carta del docente in favore delle parti ricorrenti.
In materia, si è peraltro recentemente pronunciata la Corte di cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la quale, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_1
Pag. 10 di 16 “
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
“
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Le medesime argomentazioni valgono, ad avviso del Giudicante, anche relativamente all'anno scolastico 2024/2025, per cui il contenuto dell'art. 1, comma 572, della Legge 207/2024, limita il beneficio ai docenti con contratto a tempo determinato solo fino al 31 agosto e non fino al 30 giugno.
Pag. 11 di 16 Deve dunque affermarsi, in chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e MI non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Relativamente alle cc.dd. supplenze brevi, ovvero ai contratti conclusi “fino alla nomina dell'avente diritto” ai sensi dell'art. 40, comma 9, della L. 449/1997, la
Suprema Corte ha chiarito che “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento
e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione” (Cass., Sez. Lav., sent.
29961/2023).
A questo proposito, va ricordato che, in generale, la disparità di trattamento
(a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a
Pag. 12 di 16 termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» (cfr. Cass., n.
31149/2019). La comparabilità non può essere esclusa nemmeno facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione o sull'orario non completo, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Alla luce di tali principi, va rilevato che nella specie i ricorrenti, per le annualità di cui è causa, hanno prestato servizio per una durata complessiva sostanzialmente equiparabile a quella annuale – se non del tutto equivalente - e, dunque, in assenza peraltro di deduzioni contrarie del , non si può CP_1 ritenere che la loro attività sia stata meno incisiva sulla didattica degli studenti e meno impegnativa rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato. Pertanto, sulla base dei principi sopra esposti, condivisi da questo Giudice, il beneficio deve essere integralmente riconosciuto ai ricorrenti per tali gli anni scolastici.
A nulla rileva, poi, il fatto che i ricorrenti non abbiano documentato spese formative per gli anni scolastici di causa, circostanza che è da ritenersi conseguenza della discriminazione subìta.
È poi infondata l'eccezione di decadenza posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata –
Pag. 13 di 16 non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente, come chiarito dalla recente pronuncia della Corte di cassazione.
Per quanto riguarda la prescrizione, eccepita dal MI relativamente alla posizione delle ricorrenti e per l'A.S. 2019/2020, va rilevato che, Pt_5 Pt_7 trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini più brevi”, il termine è quinquennale (art. 2948, n. 3), decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Al riguardo deve quindi considerarsi quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, secondo cui, “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al
30 ottobre di ciascun anno”.
Relativamente all'A.S. 2019/2020, il termine di prescrizione decorre dal 1° settembre 2019 e, pertanto, il termine quinquennale è spirato, per entrambe le ricorrenti, al 1° settembre 2024, in assenza di atti interruttivi, data antecedente al deposito e alla notifica dei ricorsi introduttivi.
Pertanto, la domanda delle ricorrenti e relativa al Pt_5 Pt_7 riconoscimento della carta docenti per l'anno scolastico 2019/2020 deve essere rigettata, essendosi il relativo diritto estinto per prescrizione.
Relativamente alla ricorrente il non ha invece Parte_9 CP_1 formulato alcuna eccezione di prescrizione.
Per le restanti annualità, il resistente deve essere condannato a CP_1 costituire in favore delle parti ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 201 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme pari a quelle richieste;
somma di cui le parti ricorrenti potranno fruire, per le finalità
Pag. 14 di 16 formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Trattandosi di credito di natura pecuniaria, devono essere riconosciuti gli interessi o la rivalutazione sull'importo totale, decorrenti dalle singole scadenze.
Quanto, infine, alle spese di controversia, le stesse vanno liquidate in base al principio della soccombenza come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, del fatto che sono state svolte le fasi di studio, introduttiva e conclusiva, nonché della semplicità della questione di diritto posta alla base della decisione, alla luce della più recente e conforme giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o domanda:
- accerta il diritto dei ricorrenti ricorrente ad ottenere la carta docente per l'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici di cui è causa, per i seguenti importi, oltre interessi o rivalutazione:
per l'anno scolastico 2024/2025, per l'importo complessivo Parte_1 di € 500,00;
per l'anno scolastico 2024/2025, per l'importo Parte_2 complessivo di € 500,00; per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per Parte_3
l'importo complessivo di € 1000,00;
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo Parte_4 complessivo di € 1.000,00; per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022 Parte_5
/2023 per l'importo complessivo di € 1.500,00;
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per Parte_6
l'importo complessivo di € 1.000,00;
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_7
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo complessivo di € 2.500,00;
Pag. 15 di 16 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per Parte_8
l'importo complessivo di € 1.000,00;
- condanna parte resistente a mettere a disposizione delle parti ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente liquidate in € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge e contributo unificato se dovuto e versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Trieste, 09/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Bortolami
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