Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.