Articolo 1 della Legge 8 luglio 1977, n. 484
Articolo 2
Versione
21 agosto 1977
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Entrata in vigore il 21 agosto 1977