Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
1
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'esito della trattazione scritta della causa, sostitutiva, su richiesta congiunta delle parti, della udienza del 7 febbraio 2025 di discussione ai sensi degli artt.
350 bis e 281 sexies c.p.c., la Corte, come infra composta, lette le note trasmesse, deposita telematicamente la sentenza di cui infra, con contestuale motivazione.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dr. Rossana Guzzo Presidente rel.
2) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dr. Alfonso Pinto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2286/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede legale in Roma, nella Via Parte_1
Giuseppe Grezar, nr. 14, iscritta nel registro delle imprese di Roma, C.F. e
P.I. rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Maiorana;
appellante
CONTRO
, C.F.: , nato ad [...] il [...], e CP_1 C.F._1
C.F. , nata ad [...] il Controparte_2 C.F._2
26.8.1971, rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Davide Spirio;
appellati
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
ammettere, per la forma, il
presente appello e, facendovi diritto, In via preliminare ed in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 354
c.p.c. per violazione delle norme sul contraddittorio e disporre la rimessione della causa al Giudice di primo grado;
Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei successivi motivi di appello, ritenere e dichiarare
documentata la notifica delle cartelle di pagamento impugnate, in ogni caso, per
mancata contestazione da parte dei contribuenti e ritenere e dichiarare legittimo
l'operato dell' rigettando tutte le domande Controparte_3
formulate nei suoi confronti, perché infondate sia in fatto che in diritto e
dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva ordine alle doglianze dei
contribuenti, dichiarando inammissibile ed in ogni caso rigettando, la domanda formulata dagli odierni appellati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
Con vittoria delle spese e dei compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio,
oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura stabilita dalla legge,
oltre iva e cpa, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che non ha ricevuto acconti.”
Conclusioni degli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa e richiamato ogni precedente atto 3
difensivo, preliminarmente e nel rito 1) dichiarare inammissibile l'impugnazione
perché tardiva ai sensi degli artt. 325 e 348 bis c.p.c.. 2) dichiarare che, al momento di proposizione dell'appello la sentenza impugnata era già passata in autorità di cosa giudicata e pertanto divenuta irrevocabile;
In subordine 2)
rigettare le domande formulate con l'atto di citazione in appello siccome infondate
in fatto ed in diritto ed in ogni caso confermare la sentenza impugnata;
In ogni
caso 3) con vittoria di spese competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio;
”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e CP_1 Controparte_2
proposero opposizione innanzi al Tribunale di Agrigento avverso le cartelle di pagamento loro indirizzate dall , portanti i numeri Controparte_4
29120190011382434001 e 29120190011382434002, eccependone l'illegittimità sotto plurimi profili, fra cui l'omessa notifica di un titolo giudiziale prodromico fondante l'iscrizione a ruolo, il difetto di motivazione ed il difetto di sottoscrizione del ruolo esattoriale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva
[...]
eccependo preliminarmente la inammissibilità della Parte_1 opposizione, per difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente impositore - del quale chiedeva (in subordine) la chiamata in giudizio - e, nel merito, la sua infondatezza.
Il giudice adito, istruita la causa documentalmente, con sentenza n.
1199/2023 pubblicata in data 12.9.2023, in accoglimento della opposizione, annullava le cartelle di pagamento impugnate, condannando l'opposta al pagamento alle controparti delle spese processuali, liquidate nell'importo di euro 4
2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario degli opponenti.
Avverso la sentenza proponeva appello Parte_2 chiedendo l'integrale riforma di essa, col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione, proposta oltre il termine di legge, e chiedendone comunque nel merito il rigetto.
Nella ravvisata della sussistenza delle condizioni di legge, si provvedeva ai sensi degli artt. 350 comma 3 e 351 bis c.p.c. ma, su richiesta congiunta delle parti,
l'udienza di discussione è stata trattata in modalità “scritta”, con assegnazione alle parti dei termini per note conclusive.
***
Deve preliminarmente procedersi al vaglio della deduzione di inammissibilità per tardività dell'appello sollevata da parte appellata.
La questione è fondata.
Al riguardo, si rammenta l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, è sempre valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo pec risultante dall'albo professionale di appartenenza (in questo senso Sez. Un. n. 23620/2018;); inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte,
anche se detti luoghi possono coincidere, essendo il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte suo tramite, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguire nel corso del procedimento. Infine, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, è sufficiente la notifica ad uno dei difensori;
e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica 5
avvenisse in un luogo diverso da quello in cui, presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio. (Sez. Un. N. 7454/2020; da ultimo Cass. ordinanza n.
808 del 9 gennaio 2024).
Nella fattispecie odierna, la sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata il 12
settembre 2023 e notificata in pari dagli opponenti tramite pec al procuratore costituito di nel primo grado di giudizio, avv. Castaldo Rossana, CP_3 presso il cui studio l'opponente aveva eletto domicilio, così come provato dalla ricevuta di consegna prodotta agli atti (v.doc 2 produzione parte appellata); l'atto di appello risulta invece notificato a mezzo pec al difensore delle controparti solo in data 22.12.2023, pertanto oltre il termine perentorio “breve” di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., spirato il 12.10.2023.
Trattasi di circostanze in alcun modo specificamente contestate dall'appellante, che si è limitato a sostenere di non essere a conoscenza della avvenuta notifica della sentenza al suo precedente procuratore.
L'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
In ossequio alle regole della soccombenza e della causalità, cui non vi è ragione di derogare, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite di grado sostenute dagli appellati, che si liquidano per come in dispositivo,
sulla base delle tariffe di cui al DM n. 147/2022 e del valore dichiarato della causa, applicando, per le fasi effettivamente svolte, i valori minimi in considerazione della semplicità di definizione del giudizio.
Di esse si dispone la distrazione a favore del difensore antistatario, come da costui chiesto nelle note conclusive del 5.2.2025.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, 6
dichiara inammissibile l'appello proposto da Controparte_3
avverso la sentenza n. 1199/2023 pubblicata dal Tribunale di Agrigento il
12/9/2023.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/2014, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Davide Spirio.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 10.2.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo