Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03687/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2025, proposto da
CO BE, rappresentato e difeso dall'avvocato AR Chiara Isgrò, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC mariachiaraisgro@pec.giuffre.it;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
della sentenza n. 178/2024 emessa in data 14.02.2024 dal Tribunale di Patti Sezione Lavoro - Giudice Dott. Licata, nel procedimento R.G. n. 1168/2023, non impugnata nei termini di legge e, quindi, ad oggi passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OV SE AN AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 25 luglio 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con il titolo esecutivo in epigrafe il Giudice del Lavoro di Patti ha accertato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell’importo nominale di € 2.000,00.
La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ambito Territoriale di Messina – Ufficio VIII il 16 febbraio 2024, non è stata impugnata nei termini di legge e, quindi, ad oggi è passata in giudicato.
Per la parte ricorrente si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza, sussistendo l’inadempimento da parte dell’amministrazione agli obblighi nascenti dalla sentenza in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, presente l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, in particolare, di ordinare alle Amministrazioni resistenti, in solido, l'ottemperanza della sentenza in epigrafe, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, nonché disponendo il pagamento delle somme di cui alla suddetta sentenza, oltre ad interessi, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari, nonché nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva e di fissare una somma di denaro dovuta dalle Amministrazioni resistenti, in solido, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione in data 23 luglio 2025, versata in atti, dalla quale risulta che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.р.c.), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (in particolare, all’indirizzo PEC dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 16 febbraio 2024.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante l’accertamento del diritto di parte ricorrente “ ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato ” e la condanna del Ministero resistente “ alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2.000,00 ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 1 dicembre 2025, n. 2038; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 21 novembre 2025, n. 2546; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di condanna del Ministero resistente alla c.d. penalità di mora, tenuto conto che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1466); inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’adempimento in questione sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti (come, peraltro, comprovato dal vasto contenzioso giurisdizionale insorto) concernenti il rilascio della carta in esame.
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dell’avvocato AR Chiara Isgrò.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero resistente al pagamento della penalità di mora.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato AR Chiara Isgrò.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI AR AV, Presidente
OV SE AN AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV SE AN AT | ZI AR AV |
IL SEGRETARIO