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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1017 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13.11.2025 e promossa
[...]
con gli Avvocati Filippo Modulo, Silvio Martuccelli, Parte_1 P.IVA_1
AN OS e IN IA GI domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GABRIELLI Controparte_1 P.IVA_2
SERGIO VIA ISCHIA I, 273 63066 GROTTAMMARE .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1439/2023 del 02/11/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto il decreto ingiuntivo mossole dal , chiedendo: Pt_1 CP_1
pagina 1 di 8 A. in via principale: rigettare le domande proposte dal perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 841/2019 emesso dal
Tribunale di Ancona e/o dichiararlo nullo e/o inefficace;
B. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande del
: Controparte_1
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atto, l'inadempimento della società fallita alle obbligazioni assunte nei confronti di e, per l'effetto, accertare incidentalmente che l'esponente è Pt_1
creditrice del , a titolo di corrispettivi non pagati e di risarcimento del danno - patrimoniale e CP_1
non - subito, della somma che risulterà all'esito dell'istruttoria o secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, che la società fallita ha posto in essere atti di concorrenza sleale a danno di e, per l'effetto, accertare incidentalmente che l'esponente è Pt_1
creditrice del della somma che risulterà dovuta a tale titolo all'esito dell'istruttoria o CP_1
secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3. compensare in tutto o in parte quanto fosse tenuta a corrispondere al , a seguito Pt_1 CP_1
della conferma del decreto ingiuntivo n. 841/2019 emesso dal Tribunale di Ancona, con il credito vantato nei confronti di quest'ultimo da come incidentalmente accertato per effetto Pt_1
dell'accoglimento delle domande B.1 e B.2 che precedono.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Il costituendosi ha insistito nella domanda proposta col ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale ha così deciso:
RIGETTA L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 841/2019 emesso dal Tribunale di Ancona e, per l'effetto,
CONFERMA Il decreto ingiuntivo opposto n. 841/2019, dichiarandone l'esecutività ex art. 653 c.p.c.
DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla opponente Parte_1
per le motivazioni di cui sopra;
CONDANNA La società opponente in pERSona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore dell'opposto delle spese di lite, che Controparte_1
si liquidano in €. 14.100,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ha impugnato la sentenza affidando il gravame a sei motivi;
si è costituito il fallimento Pt_1
resistendo.
pagina 2 di 8 Primo motivo: in linea preliminare, illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 183 c.p.c. e dei principi generali in tema di decadenza processuale.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (nel vecchio testo) senza che alla udienza a ciò deputata (di prima comparizione) fosse stata avanzata corrispondente richiesta.
Di talchè le prove ammesse in esito alle richiesta contenute nelle memorie ex. Art. 183 c.p.c. non avrebbero potuto essere ammesse (perché non poteva essere ammesso l'atto in cui erano formulate) con la conseguenza che la sentenza avrebbe deciso sulla base di prove illegittimamente acquisite.
Il motivo non ha pregio.
I termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. sono stati richiesti dal fin dalla comparsa di CP_1
costituzione e risposta.
Il testo dell'art. 183 c.pc. non afferma che i termini per memorie debbano essere richiesti in udienza, ma fissa, nell'udienza di cui tratta, il termine ultimo per richiederli.
Dunque è condivisibile la decisione del primo giudice di concedere i termini.
Secondo motivo: nel merito sulla “fornitura di materiali”, mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa. Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in materia probatoria. Motivazione illogica. denuncia la la manifesta illegittimità della sentenza impugnata, la quale ha reputato provato il Pt_1
credito fatto valere dal sulla base di mere fatture accompagnate dai relativi documenti di CP_1
trasporto firmati dal solo vettore.
Il credito del (nella parte concernente questo motivo) rinviene da contratti di vendita di CP_1
merce da consegnare in luogo diverso.
In verità nel caso, come quello di specie, di vendita di cosa che deve essere trasportata da un luogo all'altro l'obbligazione del venditore è adempiuta con la consegna al vettore.
Se è vero che, a norma dell'art. 1476 c.c. il venditore è obbligato a consegnare la cosa al compratore, e che nelle obbligazioni contrattuali, l'obbligato deve dimostrare l'adempimento a norma dell'art. 1218
c.c., nel caso della vendita a distanza la legge dispone che la dimostrazione di aver adempiuto l'obbligo di consegnare, è raggiunta dimostrando di aver consegnato la merce al vettore.
Dunque la doglianza non può essere condivisa perché la prova è stata fornita (considerazione che assorbe le ulteriori doglianze per cui gli estratti contabili dell'opposta non potrebbero far prova contro l'opponente e per cui il riconoscimento di debito di si riferisce a diverse forniture). Pt_1
Terzo motivo: sulla prova dei fatti impeditivi del credito ingiunto per “fornitura di materiali”.
Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. e illogicità della motivazione.
pagina 3 di 8 Con questo motivo, evidenzia l'errore del primo giudice nell'aver escluso la rilevanza delle Pt_1
contestazioni di a siccome precedenti alle forniture azionate col decreto opposto. Pt_1 Cont
Invece, sostiene le fatture di cui chiede col monitorio il pagamento rappresentano materiali Pt_1 Cont
forniti in conseguenza di inadempimenti di Cont
L'argomento non convince.
Innanzitutto non spiega l'appellante se si tratti di merce in sostituzione o in compensazione di penali pagate da : dalle fatture il dato non si evince, come per un verso ovvio, perché se fosse stata Pt_1
merce in sostituzione la fattura sarebbe stata ad imponibile zero.
Oltretutto non esiste traccia alcuna di un accordo tra ed per cui quest'ultima avrebbe Cont Pt_1
dovuto fornire tale merce in compensazione di precedenti inadempimenti, né è sarebbe efficace una unilaterale imputazione da parte di Pt_1
Sopratutto con email del 6.09.2017, si è riconosciuta debitrice di per 48.547,52 senza far Pt_1 Cont
cenno a pretese forniture in compensazione.
Quarto motivo: sulla prova dei fatti estintivi del credito ingiunto per “fornitura di materiali”.
Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dei principi in materia di cessione del credito
Con l'ulteriore motivo in esame imputa al Tribunale di aver errato nel ritenere le comunicazioni Pt_1
di e non costituire prova della cessione in loro favore del Parte_2 Parte_3
credito di (che con tale atto avrebbe perso la legittimazione a chiederne il pagamento). Cont
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito che deve essere oggetto di autonoma prova (ex multis n.17944 del 2023).
Considera questa Corte che alle comunicazioni delle banche avvenute il 30.08.2017 ( ) e Pt_3
17.08.2017 ( non ha fatto seguito la concreta escussione di diversamente Parte_2 Pt_1
quest'ultima ne avrebbe dato prova.
Ciò che legittima ritenere non si fosse perfezionata alcuna cessione del credito.
Quinto motivo: sulla mancata prova del credito per “erogazione di servizi”. Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. Erronea valutazione delle prove documentali e delle deposizioni testimoniali
Afferma che il primo giudice ha errato innanzitutto ritenendo attendibili le deposizioni dei testi, Pt_1
tra cui quella dell'amministratore della società creditrice, che era addirittura inammissibile per incapacità.
pagina 4 di 8 In secondo luogo, il primo giudice avrebbe mal valutato il contenuto delle deposizioni, tali da non consentire di ritenere raggiunta la prova del credito.
Infine, in subordine, il Tribunale avrebbe omesso del tutto di considerare che parte delle prestazioni rese lo furono per rimediare ad errori commessi da nella fornitura di che trattasi . Cont
Quest'ultima affermazione è decisiva al fine di ritenere che le prestazioni furono in effetti rese, non avendo senso lamentare un errore in una prestazione non ricevuta.
Dunque ogni dubbio di attendibilità dei testi è fugato dalla stessa affermazione dell'appellante (mentre l'incapacità dell'amministratore eccepita solo in appello, è inammissibile).
Del resto le fatture corrispondenti al credito risultano annotate nei libri della consentendo di Cont
completare il quadro probatorio ricorrendo alla norma dell'art. 2710 c.c., poiché le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.(ex multis Cass. civ. n. 9968/2016).
Quanto alla inesattezza delle prestazioni ricevute, ritiene di fornire prova delle stesse mediante Pt_1
la produzione: al doc. 65 di un reclamo qualità diretto ad nel quale si lamenta “incertezza di indicazione del Cont
display” cui tuttavia ha risposto che il problema deriva da “SW attualmente benestariato” ovvero Cont
dal tipo di supporto su cui si è intervenuti e non dall'intervento; al doc. 67 in cui del pari si conversa (tramite email) del fatto che i sistemi operativi del cliente andrebbero meglio settati, per essere compatibili con l'hardware fornito da Cont
al doc. 69 rappresentato da fatture della circa interventi che è impossibile riferire a difetti Parte_4
presenti in quanto fornito da Cont
Dunque la prova non è raggiunta.
Sesto motivo: sull'eccezione riconvenzionale. Illegittimità della sentenza per travisamento delle difese svolte dall'opponente e comunque per violazione dei principi in materia di riqualificazione delle domande riconvenzionali.
Lamenta qui l'appellante che il Tribunale ha errato nel qualificare la domanda di subordinata al Pt_1
rigetto dell'opposizione, di compensare crediti di con quelli di come domanda Pt_1 Cont
riconvenzionale, attratta dal foro fallimentare e quindi improcedibile in questa sede, mentre era chiara la natura di eccezione della medesima.
pagina 5 di 8 La doglianza è fondata: non ha chiesto che il fosse condannato a pagare alcunché, Pt_1 CP_1
ma solo ha inteso sterilizzare con una compensazione il credito della eventualmente accertato in Cont
atti.
Pertanto la domanda va esaminata.
Essa concerne l'accertamento dei seguenti crediti:
1) a titolo di corrispettivo delle numerose prestazioni commerciali rese da in favore di (cfr. Pt_1 Cont
doc. 70 fasc. di primo grado che qui si deposita sub doc. II) e da quest'ultima mai pagate (per un Pt_1
ammontare complessivo di Euro 8.300,46; tuttavia la prova offerta del credito riposa sulle sole fatture, documenti unilateralmente predisposti (insufficienti di per se a dimostrare il credito in causa) neppure confermati con estratto di scritture contabili;
2) a titolo di danno emergente, dalle penali irrogate dal cliente IC e sostenute da (docc. 28 e Pt_1
59 fasc. di primo grado qui sub doc. II); dal costo sostenuto da per la Pt_1 Pt_1 Parte_5
contabile commissionata a nel contesto del Progetto di Acquisizione;
dagli extra costi per i CP_2
trasporti urgenti sostenuti da per porre rimedio ai reiterati e cronici ritardi di dai costi dei Pt_1 Cont
viaggi, effettuati dal personale per il recupero della merce non consegnata da e per i Pt_1 Cont
sopralluoghi imposti da BSH;
dai costi aziendali sostenuti da con riferimento ai nuovi Pt_1
dipendenti assunti per la gestione del business elettronico avviato con dai maggiori oneri Cont
sostenuti per l'acquisto di materie prime e il rifacimento delle attrezzature, per la manutenzione, nonché per il personale dedicato a gestire la crisi della fornitura di e dal contenzioso con Cont
quest'ultima e con la propria clientela (per un ammontare complessivo non inferiore ad Euro
278.749,69); ma il doc. 28 è una fattura di IC (in inglese) che fa riferimento ad addebito di penali convenute con senza alcun riferimento ad, ERS e il doc. 59 (parimenti in inglese) è costituito da Pt_1
una conversazione con posta elettronica, il cui contenuto, con difficoltà tradotto da questa Corte neppure cita ERS;
3) a titolo di lucro cessante, dalla perdita di profitto subita da con riferimento ai prodotti che la Pt_1
stessa avrebbe dovuto produrre e/o continuare a produrre per conto di IC, ma che, a causa dei gravi inadempimenti di sono stati drasticamente ridotti (per un ammontare complessivo di Euro Cont
605.618,00); affermazione del tutto sfornita di prova;
4) dalla perdita di profitto subita da con riguardo ai rapporti con l'importante cliente bielorusso Pt_1
Gefest: rapporti, che l'esponente ha dovuto interrompere – e così rinunciare ad importanti opportunità lavorative ed a notevoli guadagni (in particolare, a formalizzare un contratto per la fornitura di 70.000 pcs del timer elettronico modello ET21100500) – a causa dei gravi inadempimenti di (per un Cont
ammontare complessivo di Euro 173.115,15); affermazione del tutto sfornita di prova;
pagina 6 di 8 5) dalla perdita di profitto subita da in relazione ai rapporti con il suo cliente storico Pt_1 Per_1
società facente parte dell'importante gruppo : rapporti, che hanno subito ingenti danni a CP_3
causa dei reiterati inadempimenti di affidataria dello sviluppo dei 'timer modello Retrò', oggetto Cont
di richiesta del cliente, poi revocata a causa dei continui ritardi nella consegna (per un ammontare complessivo di Euro 101.028,00); affermazione del tutto sfornita di prova;
6) dagli atti di concorrenza sleale commessi in danno di da la quale ha, nel 2017, Pt_1 Cont
sviluppato, prodotto e commercializzato beni in violazione dei brevetti di titolarità di Pt_1
affermazione del tutto sfornita di prova;
7) a titolo di danno all'immagine, dal discredito commerciale, quale società leader mondiale nel settore della componentistica per elettrodomestici ed autovetture, a causa della sfiducia ingenerata presso gli operatori del settore dall'incapacità – imputabile in ultima analisi alla – di rispettare Cont
tempestivamente gli impegni presi;
affermazione del tutto sfornita di prova;
8) a titolo di responsabilità precontrattuale, dall'inutile svolgimento di faticose trattative relative al
Progetto di Acquisizione finalizzate all'acquisto da parte di di una quota di o alla Pt_1 Cont
costituzione di una nuova società partecipata da entrambe. Trattative condotte in mala fede da e Cont
dai suoi rappresentanti i quali, come ampiamente dimostrato, hanno indotto a sostenere ingenti Pt_1
costi (poi rivelatisi inutili), salvo poi ritirarsi immotivatamente dalle negoziazioni;
affermazione del tutto sfornita di prova.
Non può ammettersi la Ctu sollecitata da constatato il carattere assolutamente esplorativo della Pt_1
medesima.
Dunque sebbene il motivo fondato, quanto al rito, il risultato nel merito conferma la sentenza impugnata.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo in riferimento a scaglione di valore e per tre fasi, e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
pagina 7 di 8 rigetta l'appello, condanna alle spese l'appellante, che liquida in euro 9.991,00 oltrte 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13.11.2025 e promossa
[...]
con gli Avvocati Filippo Modulo, Silvio Martuccelli, Parte_1 P.IVA_1
AN OS e IN IA GI domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GABRIELLI Controparte_1 P.IVA_2
SERGIO VIA ISCHIA I, 273 63066 GROTTAMMARE .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1439/2023 del 02/11/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto il decreto ingiuntivo mossole dal , chiedendo: Pt_1 CP_1
pagina 1 di 8 A. in via principale: rigettare le domande proposte dal perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 841/2019 emesso dal
Tribunale di Ancona e/o dichiararlo nullo e/o inefficace;
B. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande del
: Controparte_1
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atto, l'inadempimento della società fallita alle obbligazioni assunte nei confronti di e, per l'effetto, accertare incidentalmente che l'esponente è Pt_1
creditrice del , a titolo di corrispettivi non pagati e di risarcimento del danno - patrimoniale e CP_1
non - subito, della somma che risulterà all'esito dell'istruttoria o secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, che la società fallita ha posto in essere atti di concorrenza sleale a danno di e, per l'effetto, accertare incidentalmente che l'esponente è Pt_1
creditrice del della somma che risulterà dovuta a tale titolo all'esito dell'istruttoria o CP_1
secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
3. compensare in tutto o in parte quanto fosse tenuta a corrispondere al , a seguito Pt_1 CP_1
della conferma del decreto ingiuntivo n. 841/2019 emesso dal Tribunale di Ancona, con il credito vantato nei confronti di quest'ultimo da come incidentalmente accertato per effetto Pt_1
dell'accoglimento delle domande B.1 e B.2 che precedono.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Il costituendosi ha insistito nella domanda proposta col ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale ha così deciso:
RIGETTA L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 841/2019 emesso dal Tribunale di Ancona e, per l'effetto,
CONFERMA Il decreto ingiuntivo opposto n. 841/2019, dichiarandone l'esecutività ex art. 653 c.p.c.
DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla opponente Parte_1
per le motivazioni di cui sopra;
CONDANNA La società opponente in pERSona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore dell'opposto delle spese di lite, che Controparte_1
si liquidano in €. 14.100,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ha impugnato la sentenza affidando il gravame a sei motivi;
si è costituito il fallimento Pt_1
resistendo.
pagina 2 di 8 Primo motivo: in linea preliminare, illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 183 c.p.c. e dei principi generali in tema di decadenza processuale.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (nel vecchio testo) senza che alla udienza a ciò deputata (di prima comparizione) fosse stata avanzata corrispondente richiesta.
Di talchè le prove ammesse in esito alle richiesta contenute nelle memorie ex. Art. 183 c.p.c. non avrebbero potuto essere ammesse (perché non poteva essere ammesso l'atto in cui erano formulate) con la conseguenza che la sentenza avrebbe deciso sulla base di prove illegittimamente acquisite.
Il motivo non ha pregio.
I termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. sono stati richiesti dal fin dalla comparsa di CP_1
costituzione e risposta.
Il testo dell'art. 183 c.pc. non afferma che i termini per memorie debbano essere richiesti in udienza, ma fissa, nell'udienza di cui tratta, il termine ultimo per richiederli.
Dunque è condivisibile la decisione del primo giudice di concedere i termini.
Secondo motivo: nel merito sulla “fornitura di materiali”, mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa. Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in materia probatoria. Motivazione illogica. denuncia la la manifesta illegittimità della sentenza impugnata, la quale ha reputato provato il Pt_1
credito fatto valere dal sulla base di mere fatture accompagnate dai relativi documenti di CP_1
trasporto firmati dal solo vettore.
Il credito del (nella parte concernente questo motivo) rinviene da contratti di vendita di CP_1
merce da consegnare in luogo diverso.
In verità nel caso, come quello di specie, di vendita di cosa che deve essere trasportata da un luogo all'altro l'obbligazione del venditore è adempiuta con la consegna al vettore.
Se è vero che, a norma dell'art. 1476 c.c. il venditore è obbligato a consegnare la cosa al compratore, e che nelle obbligazioni contrattuali, l'obbligato deve dimostrare l'adempimento a norma dell'art. 1218
c.c., nel caso della vendita a distanza la legge dispone che la dimostrazione di aver adempiuto l'obbligo di consegnare, è raggiunta dimostrando di aver consegnato la merce al vettore.
Dunque la doglianza non può essere condivisa perché la prova è stata fornita (considerazione che assorbe le ulteriori doglianze per cui gli estratti contabili dell'opposta non potrebbero far prova contro l'opponente e per cui il riconoscimento di debito di si riferisce a diverse forniture). Pt_1
Terzo motivo: sulla prova dei fatti impeditivi del credito ingiunto per “fornitura di materiali”.
Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. e illogicità della motivazione.
pagina 3 di 8 Con questo motivo, evidenzia l'errore del primo giudice nell'aver escluso la rilevanza delle Pt_1
contestazioni di a siccome precedenti alle forniture azionate col decreto opposto. Pt_1 Cont
Invece, sostiene le fatture di cui chiede col monitorio il pagamento rappresentano materiali Pt_1 Cont
forniti in conseguenza di inadempimenti di Cont
L'argomento non convince.
Innanzitutto non spiega l'appellante se si tratti di merce in sostituzione o in compensazione di penali pagate da : dalle fatture il dato non si evince, come per un verso ovvio, perché se fosse stata Pt_1
merce in sostituzione la fattura sarebbe stata ad imponibile zero.
Oltretutto non esiste traccia alcuna di un accordo tra ed per cui quest'ultima avrebbe Cont Pt_1
dovuto fornire tale merce in compensazione di precedenti inadempimenti, né è sarebbe efficace una unilaterale imputazione da parte di Pt_1
Sopratutto con email del 6.09.2017, si è riconosciuta debitrice di per 48.547,52 senza far Pt_1 Cont
cenno a pretese forniture in compensazione.
Quarto motivo: sulla prova dei fatti estintivi del credito ingiunto per “fornitura di materiali”.
Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dei principi in materia di cessione del credito
Con l'ulteriore motivo in esame imputa al Tribunale di aver errato nel ritenere le comunicazioni Pt_1
di e non costituire prova della cessione in loro favore del Parte_2 Parte_3
credito di (che con tale atto avrebbe perso la legittimazione a chiederne il pagamento). Cont
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito che deve essere oggetto di autonoma prova (ex multis n.17944 del 2023).
Considera questa Corte che alle comunicazioni delle banche avvenute il 30.08.2017 ( ) e Pt_3
17.08.2017 ( non ha fatto seguito la concreta escussione di diversamente Parte_2 Pt_1
quest'ultima ne avrebbe dato prova.
Ciò che legittima ritenere non si fosse perfezionata alcuna cessione del credito.
Quinto motivo: sulla mancata prova del credito per “erogazione di servizi”. Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. Erronea valutazione delle prove documentali e delle deposizioni testimoniali
Afferma che il primo giudice ha errato innanzitutto ritenendo attendibili le deposizioni dei testi, Pt_1
tra cui quella dell'amministratore della società creditrice, che era addirittura inammissibile per incapacità.
pagina 4 di 8 In secondo luogo, il primo giudice avrebbe mal valutato il contenuto delle deposizioni, tali da non consentire di ritenere raggiunta la prova del credito.
Infine, in subordine, il Tribunale avrebbe omesso del tutto di considerare che parte delle prestazioni rese lo furono per rimediare ad errori commessi da nella fornitura di che trattasi . Cont
Quest'ultima affermazione è decisiva al fine di ritenere che le prestazioni furono in effetti rese, non avendo senso lamentare un errore in una prestazione non ricevuta.
Dunque ogni dubbio di attendibilità dei testi è fugato dalla stessa affermazione dell'appellante (mentre l'incapacità dell'amministratore eccepita solo in appello, è inammissibile).
Del resto le fatture corrispondenti al credito risultano annotate nei libri della consentendo di Cont
completare il quadro probatorio ricorrendo alla norma dell'art. 2710 c.c., poiché le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.(ex multis Cass. civ. n. 9968/2016).
Quanto alla inesattezza delle prestazioni ricevute, ritiene di fornire prova delle stesse mediante Pt_1
la produzione: al doc. 65 di un reclamo qualità diretto ad nel quale si lamenta “incertezza di indicazione del Cont
display” cui tuttavia ha risposto che il problema deriva da “SW attualmente benestariato” ovvero Cont
dal tipo di supporto su cui si è intervenuti e non dall'intervento; al doc. 67 in cui del pari si conversa (tramite email) del fatto che i sistemi operativi del cliente andrebbero meglio settati, per essere compatibili con l'hardware fornito da Cont
al doc. 69 rappresentato da fatture della circa interventi che è impossibile riferire a difetti Parte_4
presenti in quanto fornito da Cont
Dunque la prova non è raggiunta.
Sesto motivo: sull'eccezione riconvenzionale. Illegittimità della sentenza per travisamento delle difese svolte dall'opponente e comunque per violazione dei principi in materia di riqualificazione delle domande riconvenzionali.
Lamenta qui l'appellante che il Tribunale ha errato nel qualificare la domanda di subordinata al Pt_1
rigetto dell'opposizione, di compensare crediti di con quelli di come domanda Pt_1 Cont
riconvenzionale, attratta dal foro fallimentare e quindi improcedibile in questa sede, mentre era chiara la natura di eccezione della medesima.
pagina 5 di 8 La doglianza è fondata: non ha chiesto che il fosse condannato a pagare alcunché, Pt_1 CP_1
ma solo ha inteso sterilizzare con una compensazione il credito della eventualmente accertato in Cont
atti.
Pertanto la domanda va esaminata.
Essa concerne l'accertamento dei seguenti crediti:
1) a titolo di corrispettivo delle numerose prestazioni commerciali rese da in favore di (cfr. Pt_1 Cont
doc. 70 fasc. di primo grado che qui si deposita sub doc. II) e da quest'ultima mai pagate (per un Pt_1
ammontare complessivo di Euro 8.300,46; tuttavia la prova offerta del credito riposa sulle sole fatture, documenti unilateralmente predisposti (insufficienti di per se a dimostrare il credito in causa) neppure confermati con estratto di scritture contabili;
2) a titolo di danno emergente, dalle penali irrogate dal cliente IC e sostenute da (docc. 28 e Pt_1
59 fasc. di primo grado qui sub doc. II); dal costo sostenuto da per la Pt_1 Pt_1 Parte_5
contabile commissionata a nel contesto del Progetto di Acquisizione;
dagli extra costi per i CP_2
trasporti urgenti sostenuti da per porre rimedio ai reiterati e cronici ritardi di dai costi dei Pt_1 Cont
viaggi, effettuati dal personale per il recupero della merce non consegnata da e per i Pt_1 Cont
sopralluoghi imposti da BSH;
dai costi aziendali sostenuti da con riferimento ai nuovi Pt_1
dipendenti assunti per la gestione del business elettronico avviato con dai maggiori oneri Cont
sostenuti per l'acquisto di materie prime e il rifacimento delle attrezzature, per la manutenzione, nonché per il personale dedicato a gestire la crisi della fornitura di e dal contenzioso con Cont
quest'ultima e con la propria clientela (per un ammontare complessivo non inferiore ad Euro
278.749,69); ma il doc. 28 è una fattura di IC (in inglese) che fa riferimento ad addebito di penali convenute con senza alcun riferimento ad, ERS e il doc. 59 (parimenti in inglese) è costituito da Pt_1
una conversazione con posta elettronica, il cui contenuto, con difficoltà tradotto da questa Corte neppure cita ERS;
3) a titolo di lucro cessante, dalla perdita di profitto subita da con riferimento ai prodotti che la Pt_1
stessa avrebbe dovuto produrre e/o continuare a produrre per conto di IC, ma che, a causa dei gravi inadempimenti di sono stati drasticamente ridotti (per un ammontare complessivo di Euro Cont
605.618,00); affermazione del tutto sfornita di prova;
4) dalla perdita di profitto subita da con riguardo ai rapporti con l'importante cliente bielorusso Pt_1
Gefest: rapporti, che l'esponente ha dovuto interrompere – e così rinunciare ad importanti opportunità lavorative ed a notevoli guadagni (in particolare, a formalizzare un contratto per la fornitura di 70.000 pcs del timer elettronico modello ET21100500) – a causa dei gravi inadempimenti di (per un Cont
ammontare complessivo di Euro 173.115,15); affermazione del tutto sfornita di prova;
pagina 6 di 8 5) dalla perdita di profitto subita da in relazione ai rapporti con il suo cliente storico Pt_1 Per_1
società facente parte dell'importante gruppo : rapporti, che hanno subito ingenti danni a CP_3
causa dei reiterati inadempimenti di affidataria dello sviluppo dei 'timer modello Retrò', oggetto Cont
di richiesta del cliente, poi revocata a causa dei continui ritardi nella consegna (per un ammontare complessivo di Euro 101.028,00); affermazione del tutto sfornita di prova;
6) dagli atti di concorrenza sleale commessi in danno di da la quale ha, nel 2017, Pt_1 Cont
sviluppato, prodotto e commercializzato beni in violazione dei brevetti di titolarità di Pt_1
affermazione del tutto sfornita di prova;
7) a titolo di danno all'immagine, dal discredito commerciale, quale società leader mondiale nel settore della componentistica per elettrodomestici ed autovetture, a causa della sfiducia ingenerata presso gli operatori del settore dall'incapacità – imputabile in ultima analisi alla – di rispettare Cont
tempestivamente gli impegni presi;
affermazione del tutto sfornita di prova;
8) a titolo di responsabilità precontrattuale, dall'inutile svolgimento di faticose trattative relative al
Progetto di Acquisizione finalizzate all'acquisto da parte di di una quota di o alla Pt_1 Cont
costituzione di una nuova società partecipata da entrambe. Trattative condotte in mala fede da e Cont
dai suoi rappresentanti i quali, come ampiamente dimostrato, hanno indotto a sostenere ingenti Pt_1
costi (poi rivelatisi inutili), salvo poi ritirarsi immotivatamente dalle negoziazioni;
affermazione del tutto sfornita di prova.
Non può ammettersi la Ctu sollecitata da constatato il carattere assolutamente esplorativo della Pt_1
medesima.
Dunque sebbene il motivo fondato, quanto al rito, il risultato nel merito conferma la sentenza impugnata.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo in riferimento a scaglione di valore e per tre fasi, e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
pagina 7 di 8 rigetta l'appello, condanna alle spese l'appellante, che liquida in euro 9.991,00 oltrte 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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