Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice ausiliario-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 49 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 43/2022 (RG n.434/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rimborsi, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. F. MURIANNI
- Appellante-
contro
Controparte 1 , in persona del Presidente pro tempore,
-Appellata-
OGGETTO: "Rimborsi"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 15/2/2022 Parte 1 ha impugnato la sentenza con CP cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di condanna dell al pagamento nei suoi confronti della somma di € 2068,82 dovuta a titolo di rimborso, accogliendo CP invece quella limitata alla somma di € 155,32. Ha assunto l'appellante che 1' - non costituitosi in primo grado, non aveva provato di avere rimborsato la suddetta somma, nonostante fosse onerato della relativa prova, dal momento che la debenza della somma emergeva dal documento esibito, rilasciato dallo stesso istituto (prospetto informativo).
Ha concluso chiedendo la condanna dell'istituto al pagamento della predetta somma. Nessuno si è
L'appello è infondato. Nel prospetto informativo esibito, intitolato rimborsi al contribuente, 1,CP_ riepilogava le somme di cui era stato eseguito il rimborso, in quanto si presume, versate in eccedenza sulla cartella esattoriale n. 1062002154679 relativa a contributi artigiani. Trattasi di un documento scaricato dal sistema informatico, in cui risulta l'indicazione sotto forma di elenco di poste rimborsate al cliente con la dicitura accanto all'importo "eseguito rimborso".. Le somme di cui parte ricorrente chiede il pagamento risultano rimborsate in data 22/1/2008, mentre egli ammette di avere ricevuto il rimborso delle poste pure indicate nel medesimo prospetto in data 22/7/2009.
Tale documento non vale come ricognizione di debito né come promessa di pagamento da parte dell'istituto, dal momento che nello stesso l'istituto non si dichiara debitore di tali somme, ma certifica l'estinzione di pregresse obbligazioni non meglio specificate.
Non possono valere dunque per invertire l'onere della prova ai sensi dell'art 1988 c.c., non contenendo alcuna assunzione di obbligazione da parte dell' CP_ né riconoscimento attuale di debito. Diversamente in relazione all'importo di € 155,32 il giudice ne ha riconosciuto la debenza, CP proprio perché l'obbligo risultava da una lettera dell' in cui l'istituto si dichiarava debitore di tale somma e poi non risultava alcun documento di pagamento. Tale comunicazione quindi valeva come ricognizione di debito. Non così per il documento informatico di cui sopra, in cui l'istituto riepiloga pagamenti già eseguiti.
Il notevole lasso di tempo intercorso tra l'effettuazione dei rimborsi e la richiesta del ricorrente(oltre dieci anni) depone a sfavore dell'esistenza attuale del debito, perché non è plausibile ritenere che il ricorrente abbia atteso tanti anni senza reclamare la mancata ricezione delle somme.
L'appello deve essere rigettato. Nulla per le spese stante la contumacia e la dichiarazione ex art 152
disp att cpc
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 9/4/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella