Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 61 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Francesca Policheni, con la quale è elettivamente domiciliato in Portigliola (RC) via Olivarello n. 65
ricorrente
CONTRO
, sede di Reggio Calabria, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai dottori
Giuseppe Patania, Donatella Calabrò, Antonella Oteri e Antonietta Angela
Galimi, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Pio XI,
Trav. De Blasio n. 11-13
resistente
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/01/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 883/2021, emessa dall di Controparte_2
Reggio Calabria e notificata in data 10/12/2021.
A tal fine, ha esposto:
- che l'ordinanza di ingiunzione discende dalla violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2022, convertito nella Legge n. 73/2022 e da ultimo modificato dal D.L. n. 145/2013, che prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, si applichi la sanzione amministrativa da 1.950 a €15.600 euro, per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 195 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
- che il lavoratore impiegato in assenza della prescritta comunicazione preventiva risulta essere il sig. ; Parte_2
- che, da un esame dell'ordinanza ingiunzione impugnata, emerge che l' non ha preso in considerazione gli scritti difensivi Controparte_1
inoltrati in data 06/09/2017;
- che, nell'ordinanza di ingiunzione impugnata, è erroneamente riportato che non è stata richiesta l'audizione personale, mentre, negli scritti difensivi inviati, il ricorrente ha espressamente richiesto di essere convocato;
- che la mancata audizione dell'interessato che abbia fatto richiesta di essere sentito costituisce una violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che, inoltre, il verbale di contestazione è stato notificato tardivamente, oltre il termine di 90 giorni stabilito dell'art. 14 della Legge sopra menzionata;
3
- che la ditta UL ha provveduto a consegnare tutta la documentazione relativa alla posizione del dipendente in Parte_2
data 25/07/2016 per cui, da tale data, gli ispettori erano già in possesso di tutti gli elementi necessari per compiere l'accertamento e per contestare le eventuali violazioni commesse;
- che, tuttavia, il verbale di ispezione è stato notificato solo in data
10/08/2021, dopo oltre un anno;
- che, nell'anno 2014, l'azienda ha eseguito, per un breve lasso di tempo, dei lavori di metanizzazione nel Comune di Maida, per conto di “Enel rete
Gas” e, in tale circostanza, il sig. è stato regolarmente Parte_2
assunto per il periodo dal 10/03/2014 al 30/04/2014 con la mansione di escavatorista;
- che pertanto, per l'unico periodo di tempo in cui il lavoratore in questione è stato assunto alle dipendenze della “ , vi è Parte_3
stata regolare comunicazione agli uffici competenti;
- che, per le altre mensilità dell'anno 2014, il sig. ha lavorato Parte_2
alle dipendenze di un'altra ditta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ILL.Mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via cautelare -
Sospendere anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione sopra emarginata, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora In via principale - Accertare e dichiarare che la suddetta ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del sig. Parte_1
è illegittima per i motivi argomentati nel ricorso - conseguentemente,
[...]
dichiarare l'inefficacia del provvedimento impugnato, l'inesigibilità del credito vantato e l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere all'espropriazione forzata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore della sottoscritta procuratrice antistataria, la quale dichiara di aver anticipato le prime, e non 4
riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'
[...]
, eccependo: Controparte_3
- che l'ordinanza di ingiunzione è conseguita ad un'attività di accertamento, effettuata allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del lavoratore , delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di Parte_2
legislazione sociale;
- che, infatti, in seguito alla richiesta di intervento presentata dallo stesso lavoratore, che si è conclusa con esito negativo per via della mancata conciliazione, è stato avviato l'accertamento ispettivo, al fine di verificare la fondatezza della denuncia presentata;
- che il sig. ha dichiarato di aver lavorato con mansioni di Parte_2
escavatorista, dal mese di gennaio 2014 al mese di gennaio 2015, alle dipendenze della società senza aver percepito alcuna Parte_3
retribuzione e in totale assenza di tutele previdenziali ed assistenziali;
- che l'accertamento di tali fatti ha richiesto una complessa attività di indagine, in seguito alla quale è stata contestata, al datore di lavoro, la violazione dell'art. 3, c. 3 del D.L. n.12 del 22/2/2002, convertito con modificazioni nella Legge n.73 del 23/4/2002, per aver impiegato il lavoratore senza preventiva comunicazione di assunzione;
- che la presunta violazione dell'articolo 14 della Legge 689/1981, contestata dal ricorrente, è infondata;
- che, dall'atto impugnato, si evince l'oggetto della contestazione, le prescrizioni normative non osservate dal trasgressore, l'arco temporale in cui risulta consumata la condotta ascritta, con precisa indicazione delle circostanze dell'accertamento e con rinvio al verbale di contestazione di illecito prodromico all'emissione del provvedimento finale.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti nei 5
rispettivi scritti difensivi, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta che, dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione impugnata, emerge chiaramente che l' non ha preso in considerazione gli scritti difensivi trasmessi dal CP_1
ricorrente, in violazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981
e in violazione del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost.
Orbene, l'art. 18 non prevede degli adempimenti a pena di nullità.
Nondimeno, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del
21/05/2018).
Pertanto, anche volendo ritenere che, in sede ispettiva, non siano state valutate le difese trasmesse dal ricorrente, cionondimeno lo stesso recupera l'esercizio del proprio diritto di difesa, eventualmente leso, con il giudizio di opposizione, sui cui motivi il giudice ha in ogni caso cognizione piena.
Con un secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, a mente del quale: “La 6
violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.((Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo
137, terzo comma, del medesimo codice.))
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Parte ricorrente, in particolare, lamenta che, come si evince dal verbale,
l'accertamento è iniziato in data 17/05/2016 e che, in data 17/07/2016, il ricorrente ha trasmesso tutta la documentazione richiesta all'ispettorato sicché, da tale data, quest'ultimo avrebbe avuto tutti gli elementi di conoscenza per 7
irrogare la sanzione, mentre la contestazione è pervenuta soltanto in data
19/08/2021.
Ed invero, a sostegno di quanto dedotto, nulla allega parte ricorrente non specificando quale documentazione sia stata trasmessa e non allegando copia della documentazione trasmessa, al fine di consentire un vaglio circa l'esaustività, con specifico riferimento alla posizione del lavoratore
. Parte_2
Di contro, dalla lettura del verbale si evince che la documentazione trasmessa dal ricorrente consisteva essenzialmente nel libro unico relativo agli anni 2014 e 2015, mentre nessuna documentazione di lavoro è stata prodotta con riferimento al sig. (allegato n. 5 alla memoria di Parte_2
costituzione, dal quale si evince che, dal libro unico del lavoro, nulla emerge in ordine alla posizione di con riferimento alle Parte_2
contestazioni dallo stesso mosse in sede di denuncia).
Pertanto, in assenza di qualsivoglia allegazione di segno contrario da parte del ricorrente, dalla consultazione del verbale ispettivo e delle risultanze dell'accertamento, si evince la complessità delle indagini, che ha portato ad accertare la posizione del sig. accertamento che, in difetto di Parte_2
qualsivoglia documentazione, ha reso necessario un raffronto anche con altri enti, tra cui gli enti previdenziali.
Del resto, il giudice dell'opposizione - nel caso in cui venga contestato il mancato rispetto del termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024). 8
Con un terzo motivo di ricorso, relativo al merito della pretesa, parte ricorrente, nel negare che il sig. abbia lavorato alle Parte_2
dipendenze della da gennaio 2014 a gennaio 2015, ha Parte_3
eccepito che lo stesso è stato regolarmente assunto per un breve periodo dal
10/03/2014 al 30/04/2014 e che invece “risulta” che negli altri mesi dell'anno
2014 lo stesso abbia lavorato alle dipendenze della società Betoncave.
Tuttavia, nulla allega in merito parte ricorrente, al fine di provare documentalmente quanto genericamente dedotto.
Nondimeno, l'istruttoria processuale ha smentito quanto sostenuto dal ricorrente, confermando quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti, il teste , lavoratore direttamente interessato Parte_2
dalle indagini ispettive, ha dichiarato che: “Io ho sempre lavorato per
; lavoravo come escavatorista;
non avevo un contratto ma Parte_3
sono stato assunto come escavatorista. Conoscevo il figlio del sig. Parte_3
, che si chiama in quanto veniva di tanto in tanto,
[...] Parte_1
ma non lavorava lì; il sig, è subentrato al padre Parte_1
nell'azienda alla sua morte. Dopo la morte del padre ho lavorato per il sig.
, ma non ricordo in che anno è deceduto il padre;
finché Parte_1
non sono andato in pensione ho lavorato per il sig. , ma Parte_1
non ricordo per quanti mesi o anni;
non ricordo in che anno sono andato in pensione, non ricordo se siano passati 10 anni, 7 anni, o un diverso numero di anni, non lo ricordo affatto e non ricordo se nel 2014 lavoravo ancora.
Riconosco il giornale di lavoro relativo al mese di settembre 2014, riguardante il cantiere di San Donato di Ninea;
riconosco la mia scrittura e di averlo redatto io stesso;
ma non ricordo se ero alle dipendenze di Parte_1
o del padre;
intendo precisare che presso il
[...] Parte_3
cantiere di San Donato di Ninea venivano a controllare i lavoro o Pt_1
padre o figlio;
altrimenti vi era il sig, oppure vi ero io;
Pt_1 Tes_1
confermo di aver lavorato per la fino alla pensione, anche Parte_3 9
quando ero presso il cantiere di San Donato di Ninea;
confermo che presso il cantiere di San Donato di Niena venivano a controllare indifferentemente
o ”. Parte_3 Parte_1
Allo stesso modo il teste premettendo che: “ho lavorato Testimone_2
per quasi 30 anni con l'impresa io lavoravo con il padre di Parte_3
, sig. ; dopo la morte del padre ho Parte_1 Parte_3
lavorato con il figlio;
io ero regolarmente assunto” ha Parte_1
dichiarato che: “anche se non ricordo quando ho reso la dichiarazione che mi
è stata letta ne confermo il contenuto;
preciso, con riferimento alle verbalizzazioni di cui alla pagina 2 che io sono stato l'ultimo ad essere stato licenziato il 30 novembre 2014 ma non ricordo quanto tempo prima sia andato via il sig. non sempre io andavo presso il cantiere di san Parte_2
Donato di Ninea per cui non so quanti giorni di preciso il sig. sia Parte_2
stato presso il cantiere di san donato di Ninea. Tutte le volte in cui io andavo presso il cantiere di San Donato di Ninea, nel 2014, incontravo il sig.
[...]
Mi sembra che il sig abbia lavorato per la Parte_2 Parte_2
Boteoncat; infatti io ho lavorato per la fino al 30 novembre Parte_3
2014, non so gli altri colleghi tra cui Il per chi lavorassero, in Parte_2
quanto vi era anche un'altra ditta che era Betoncat presso lo stesso cantiere;
non so per quale ditta lavorasse il sig. io ho sempre lavorato Parte_2
solo per la . Parte_3
Infine il teste , premettendo che: “Non sono parente del Testimone_3
sig. ; lo conosco in quanto ho lavorato per lui 10 anni fa;
Parte_1
io ero un operaio e lui era il titolare della ditta per la quale lavoravo;
ho lavorato per tra il 2013 e il 2014 per circa un anno e Parte_1
mezzo; ho iniziato a gennaio 2013 e ho lavorato fino a maggio/giugno 2014; poi sono andato via perché non mi veniva corrisposta la retribuzione;
lavoravo a Cosenza, presso un cantiere che si trovava a San Donato di Ninea dove la Ditta del sig. si occupava dei lavori per portare il metano;
Pt_1 10
io ho lavorato anche ad Altomonte che è vicino a San Donato di Ninea, dista circa un paio di chilometri;
ho lavorato in entrambi i cantieri nello stesso periodo in quanto eravamo due squadre e a volte venivamo mandati su un cantiere e a volte venivamo mandati su un altro cantiere;
le squadre erano composte da 5 o 6 operai” ha dichiarato che: “Conosco il sig. Parte_2
in quanto anche lui lavorava per la ditta di;
l'ho
[...] Parte_1
conosciuto lì e faceva il mio stesso lavoro;
non era nella mia squadra ma era nell'altra squadra, ma ci incontravamo in quanto dormivamo tutti nello stesso albergo dove ci trovavamo la sera;
il sig. rimaneva sempre sul Parte_2
suo cantiere a San Donato di Ninea, ma non nello stesso posto in cui lavoravo anche io a San Donato di Ninea, ma a circa tre chilometri;
il sig. Parte_2
lavorava sempre sullo stesso cantiere; Ho conosciuto il sig. Parte_2
quando ho iniziato a lavorare per la ditta e penso che, Parte_1
quando io sono arrivato lui fosse già; io l'ho trovato lì, ma non so da quanto tempo lavorasse lì; il sig. ha lavorato per la ditta Parte_2 Parte_1
per tutto il tempo in cui ho lavorato io;
quando io sono andato via il
[...]
sig. lavorava ancora lì; il sig. guidava l'escavatore,; Parte_2 Parte_2
non so quale fosse il suo inquadramento, non so se percepisse una retribuzione né quanto percepisse di retribuzione;
io lo vedevo ogni giorno.
Intendo precisare che i lavori svolti dalla Ditta UL riguardavano tutti il metano;
la mia squadra lavorava a San Donato di Ninea all'interno del paese;
invece l'altra squadra, dove lavorava il sig. era sempre Parte_2
nel comune di San Donato di Nieae, ma fuori dal centro del paese;
poi vi era un altro cantiere ad Altomonte e anche lì abbiamo realizzato noi la condotta del gas;
nella squadra del sig. lavoravano Parte_2 Testimone_2
che la lavorato, però, solo per un paio Persona_1
di giorni, e poi c'era un di cui non ricordo il Persona_2 Tes_4
cognome; anche lui, però, è venuto soltanto per un paio di giorni;
ad eccezione di e di , gli altri che ho nominato Persona_1 Tes_4 11
lavoravano stabilmente nella squadra del sig. Sul cantiere di San Parte_2
Donato di Ninea soltanto il sig. diceva cosa fare a noi Parte_1
operai; preciso che il sig. non era sempre presente sul cantiere e Pt_1
pertanto diceva cosa dovevamo fare a che era un altro Persona_2
operaio e poi lui diceva a noi cosa dovevamo fare. Ho visto personalmente il sig. lavorare e guidare l'escavatrice presso il cantiere di San Parte_2
Donato di Ninea fuori dal centro cui innanzi ho fatto cenno”.
Pertanto, dall'istruttoria processuale, è emerso, sulla base delle dichiarazioni rese dai tesi escussi, convergenti sui fatti contestati dall'ispettorato, che il sig. ha lavorato – come escavatorista - alle Parte_2
dipendenze della , dapprima alle dipendenze di Parte_3 Parte_3
e successivamente, dopo il decesso di quest'ultimo, alle dipendenze
[...]
del figlio , per un arco temporale prolungato e certamente Parte_1
ben superiore rispetto al breve lasso di tempo in cui, secondo quanto allegato dal ricorrente, risultava formalmente assunto.
Inoltre, a confutazione di quanto genericamente dichiarato (in difetto di qualsivoglia riscontro documentale) nel ricorso introduttivo (secondo cui il sig. nel 2014, sarebbe stato alle dipendenze della Betoncave), Parte_2
dall'istruttoria è emerso che gli unici soggetti che esercitavano il potere datoriale (impartendo le direttive sul cantiere e corrispondendo la retribuzione) erano e successivamente il figlio Parte_3 Parte_1
, odierno ricorrente, subentrato al padre in seguito al suo decesso.
[...]
Ed invero, le lievi discrepanze temporali emerse dall'istruttoria non sono sufficienti ad inficiare l'attendibilità dei testi, molti dei quali non hanno alcun interesse alla causa (in quanto ex dipendenti della , in Parte_3
virtù di regolari contratti e che non hanno cause pendenti nei confronti della società stessa) in quanto le imprecisioni temporali si spiegano in ragione del tempo trascorso e, in tal senso, supportano la genuinità delle dichiarazioni che, quanto a contenuto, convergono sui fatti di causa, come accertati in sede 12
ispettiva e che hanno condotto all'erogazione della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata che, alla luce di quanto argomentato, è stata, dunque, legittimamente emessa dall'ispettorato del lavoro.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , Parte_1
N.RG. 61/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
1312,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 22/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci