CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
Massime • 1
In tema usura, gli effetti fiscali e tributari del finanziamento (quali detrazioni, ritenute fiscali ecc.), pur se riportati nella dichiarazione dei redditi, sono avulsi dal calcolo degli interessi usurari ex art. 644, comma quarto, cod. pen., in quanto non collegati all'erogazione del credito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non dovesse tenersi conto, a tal fine, né delle detrazioni tributarie indicate dal debitore, quali risparmio di spesa, nella denuncia dei redditi, né delle uscite tributarie del creditore, costituenti aggravio di spesa, non essendo le stesse collegate al momento genetico dell'erogazione, ma rappresentando, piuttosto, conseguenze dell'imputazione soggettiva della stipulazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 40272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40272 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: CA GI, nato a [...] il [...], UR GI NT, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. AF GA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti Francesco Gambardella, per entrambi i ricorrenti e ZO CO d'Ascola, per il solo Muraca, che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40272 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO Si procede-nel merito, nei confronti dei ricorrenti (AR-quale finanziatore e Muraca come suo consulente commercialista), per unica condotta di usura in concorso (esclusa già in primo grado la continuazione interna con episodio novativo del 2013), ancorché il finanziamento fosse camuffato da contratto di associazione in partecipazione ad attività d'impresa; fatti aggravati dalla qualità di imprenditore dell'offeso, commessi in Lametia Terme, nell'aprile 2011, data della pattuizione della promessa di interessi usurari. La Corte di appello di Catanzaro, adita dagli atti di gravame degli imputati, confermava la decisione di primo grado (che aveva già escluso la illiceità della seconda pattuizione novativa del 2013 decritta in imputazione), condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti motivi. 1. ricorso AR: 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.); avendo la Corte territoriale, così come il primo giudice, omesso ogni doverosa forma di analisi critica della affidabilità soggettiva ed attendibilità intrinseca della persona offesa, costituita parte civile ed animata da evidente interesse patrimoniale;
1.2. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine al ritenuto stato di bisogno della persona offesa, titolare di fatto di una impresa il cui fatturato era in costante crescita fino al 2011 e che aveva utilizzato il finanziamento ricevuto per acquisti (dal Pettinato) di mezzi strumentali all'impresa. 1.3. Violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), quanto ad effetti, non ravvisati, della nullità del primo contratto di associazione in partecipazione, novato dal secondo contratto di finanziamento, che aveva mantenuto il tasso di interesse ben al di sotto della soglia di punibilità. Non punibilità neppure della prima condotta contestata. 1.4. Motivazione mancante o manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale argomentato, in violazione di legge, in ordine al ritenuto superamento del tasso soglia, in quanto il tasso usurario deve calcolarsi al netto di imposte e tasse, anche in funzione dei cospicui vantaggi tributari previsti nella fattispecie ed analiticamente descritti e calcolati nella allegazione alla memoria prodotta in grado di appello, illegittimamente ritenuta inutilizzabile dai giudici del gravame. Tale criterio di calcolo degli interessi (al netto delle spese e dei risparmi tributari) avrebbe portato il tasso di interesse praticato sotto il limite soglia in allora previsto ai fini della rilevanza penale del fatto. 1.5. Ancora, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disposta confisca, non avendo il debitore neppure restituito la sorta capitale, che resta comunque dovuta, ad onta della illiceità della clausola sugli interessi praticati o promessi. 1.6. Infine, manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame speso in tema di illegittima negazione delle circostanze attenuanti generiche, certamente riconoscibili in ragione della condotta tenuta dall'imputato post delictum, avendo questi spontaneamente novato l'originaria pattuizione prevedendo la corresponsione di interessi in misura largamente inferiore al tasso soglia. 2. Motivi per Muraca: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale prevista a pena di nullità ed inutilizzabilità, mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale stimato come inutilizzabile la relazione tecnica di natura tributaria, allegata alla memoria, contenente motivi di gravame aggiunti e da questi richiamata, con la quale si argomentava in diritto circa i criteri di calcolo del tasso soglia (al netto di imposte, tasse e vantaggi tributari). Erronea interpretazione del decreto ministeriale e delle istruzioni fornite sul tema dalla Banca d'Italia, atti che integrano la fattispecie di penale rilevanza. 2.2. Ancora, inosservanza e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e motivazione manifestamente illogica, travisante la prova, per aver divisato dolo diretto del Muraca, che non aveva alcuna conoscenza dello stato di decozione dell'impresa amministrata di fatto dalla persona offesa, avendo l'imputato redatto lo studio preliminare di fattibilità dello strumento finanziario sulla base dei dati conoscibili dall'esterno e non avendo quindi alcuna contezza della preclusione del Pettinato all'accesso al credito bancario, per essere soggetto già protestato. 2.3. Infine, i medesimi vizi sono dedotti con l'ultimo motivo di ricorso speso in tema di confisca, atteso che il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. impone la confisca del "profitto" del reato di usura. Profitto che nella concreta fattispecie non ebbe a realizzarsi, atteso che il debitore non ha neppure restituito la sorta capitale del finanziamento ricevuto. Nessun profitto ha dunque realizzato l'imputato con la condotta contestata e nessuna somma poteva, pertanto, essere oggetto di confisca. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibili, giacché manifestamente infondati in diritto, carenti di concreto interesse all'impugnazione e meramente reiterativi di doglianze solo accennate con i motivi di gravame, ma non argomentate, sono i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto, spesi nell'interesse di GI AR;
del pari ? a dirsi per il secondo e terzo dei motivi spesi nell'interesse di NT GI Muraca. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa di GI AR deduce vizio esiziale della motivazione in ordine alla attendibilità soggettiva e credibilità oggettiva del patrimonio conoscitivo portato nel processo dalla persona offesa, costituita parte civile, mossa da evidente interesse patrimoniale. Tale motivo non si confronta con la motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito, in perfetta conformità verticale con la decisione di primo grado, che ha apprezzato (pur tenendo conto dell'interesse patrimoniale manifestato dalla persona offesa, parte civile nel processo) la genuinità del narrato, peraltro del tutto confortato da altra fonte narrativa convergente e da prova documentale incontestata (contratto di finanziamento vestito da contratto di associazione in partecipazione d'impresa). Nella valutazione della Corte di merito non è pertanto ravvisabile la violazione del principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice può basare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, dovendo però effettuare un riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della stessa attraverso la conferma del -restante materiale probatorio (anche se non a mezzo dei riscontri esterni previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), ed accertando così con rigore, specie se si è costituita parte civile, l'intrinseca coerenza logica della sua testimonianza, unitamente all'assenza di elementi che inducano a dubitare dell'obiettività del dichiarante;
pertanto, la verifica della credibilità soggettiva della parte civile e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto deve essere più penetrante rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; più recentemente, Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Suprema Corte hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non ricorre nel caso di specie, prescindendo dai vantaggi evidenziati con i motivi di ricorso, conseguenti all'esercizio delle proprie legittime facoltà in sede processuale. 4 Come detto, la doppia pronuncia conforme di condanna è fondata non solo e non tanto sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della stessa parte civile in ordine al contratto di finanziamento stipulato (in tutto corroborate dalle dichiarazioni rese dalla sorella, rapp.te legale dell'impresa finanziata), ma anche e soprattutto sull'esame del contratto registrato dì finanziamento (per quanto diversamente qualificato dalle parti), che indica senza equivoci i parametri aritmetici del finanziamento e del suo ammortamento pluriennale. 1.2. Con il secondo motivo speso nell'interesse del AR, concentrico rispetto al secondo motivo speso per Muraca, si lamenta vizio esiziale di motivazione nella valutazione della circostanza aggravante (art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.) dell'aver profittato dello stato di bisogno della persona offesa, amministratore di fatto di una impresa che versava in evidenti condizioni di decozione e cui era negato l'accesso al credito bancario. Appare, dunque, evidentemente necessario ribadire che per proporre impugnazione occorre avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.); tale interesse deve essere concreto e va apprezzato in coerenza con la prospettazione della censura proposta con il motivo di impugnazione (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 - 02, massima ufficiale che si richiama anche per la vasta messe di precedenti citati in nota). E', pertanto, inammissibile il motivo di impugnazione volto a censurare, con la denunzia della violazione della legge penale o dei vizi esiziali di motivazione, il riconoscimento di una circostanza aggravante non contestata in imputazione e, comunque, esclusa dal primo giudice nel calcolo della sanzione applicata. La motivazione spesa sul punto, sia dal giudice di primo grado (in misura più sfumata) che dalla Corte di appello (in maniera più esplicita) costituisce pertanto un mero obiter del tutto ininfluente rispetto alle sorti della regiudicanda, atteso che la fattispecie contestata e ritenuta in sentenza è quella di usura "presunta", per obiettivo superamento (in misura superiore al 50%) del tasso di interessi medio rilevato;
non già quella di usura "in concreto" o "per sproporzione" descritta al terzo comma (secondo periodo) dell'art. 644 cod. pen., in relazione alla quale, viceversa, rileva ai fini della integrazione della fattispecie lo stato di difficoltà economica o finanziaria (deficit di liquidità temporanea;
per il distinguo rispetto allo stato di bisogno v. Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Rv. 259961; Sez. 2, n. 26214 del 29/03/2020, Rv. 269962) del promittente interessi. Né rileva, ai fini della integrazione della fattispecie descritta al primo comma dell'art. 644 cod. pen., la eventuale finalità speculativa perseguita dal promittente interessi, che attraverso il finanziamento usurario abbia inteso conseguire un vantaggio patrimoniale personale (nella fattispecie, l'acquisto, quale amministratore di fatto di impresa logistica in crisi finanziaria, di mezzi strumentali all'impresa presso se stesso). Sul punto, in tema di irrilevanza dei motivi 5 dell'accesso al credito illecito o degli scopi speculativi perseguiti dal debitore, la - giurisprudenza datata di questa Corte appare consolidata (tra le tante, v. Sez. 2, n. 1311 del 23/01/1997, Rv. 207122; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Rv. 248974). 1.3. Del pari necessario appare ribadire che l'interruzione della catena devolutiva, per la assoluta genericità del motivo di gravame, poi argomentato ed amplificato con i motivi di ricorso (sesto motivo nell'interesse del AR, negazione delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione), produce inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si deduce una questione non previamente posta all'attenzione del giudice d'appello ovvero posta (come nella fattispecie, ove la domanda rivolta al giudice dell'appello aveva carattere meramente enunciativo) in termini assolutamente generici, salvo che si tratti di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.). I motivi di appello generici restano, dunque, colpiti da tranciante inammissibilità, anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione processuale, per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841; da ultimo, Sez. 2, n. 27101, del 4/5/2023, ric. Meridiani + 2). 1.4. In riferimento al terzo motivo speso nell'interesse del AR (efficacia sanante ex tunc per effetto della novazione del finanziamento, che porta gli interessi sotto soglia dal 19/02/2013), sotto il profilo strettamente dogmatico, non appare superfluo ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche in tempi recenti (Sezione 2, n. 15716 del 15/2/2023, n.m.; Sezione 2, n. 39532 del 13/7/2022, n.m.; Sezione 2, n. 23919 del 15/7/2020, Rv. 279487 - 01; Sezione 2, n. 50397 del 21/11/2014, Rv. 261487 - 01), che il "tipo usura" è descritto dal legislatore seguendo uno schema a due vie, potenzialmente sovrapponibili. Il reato, nella sua dimensione istantanea, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l'integrale adempimento dell'obbligazione illecita contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito in esecuzione del negozio usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante. Le due fattispecie hanno in comune l'induzione della vittima alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile;
ma mentre una resta caratterizzata dal conseguimento effettivo del profitto illecito (reato di danno), l'altra resta perfezionata con la mera accettazione delle condizioni giugulatorie (reato di pericolo). Si tratta, ipotesi non 6 certo isolata nel panorama della tecnica della incriminazione di condotte connotate da potente disvalore sociale, di una norma a più fattispecie, con la quale il legislatore del 1930 ha inteso coprire ogni possibile variabile dell'agire creditizio biasimato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 37693 del 4/6/2014, Rv. 260782; Sez. 2, n. 33871 del 2/7/2010 Rv. 248132; Sez. f., n. 32362 del 19/8/2010 Rv. 248142; Sez. 2, n. 26553 del 12/6/2007 Rv. 237169; Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003, dep. 2004, Rv. 228381). L'esecuzione della prestazione da parte del debitore consente poi di assorbire nel reato di danno la fattispecie di pericolo che, nel momento genetico dell'obbligazione, viveva in piena autonomia (Sez. 2, n. 11837/2004 cit.). Calando la fattispecie concreta nel crogiuolo del dogma, non resta che osservare come già il primo giudice, facendo corretta applicazione del dato normativo, ha - con motivazione logica e congruente con le evidenze raccolte nel giudizio a prova contratta ed attingendo ai suoi poteri, che consentono di definire il fatto incriminato in una dimensione cronologica più ridotta rispetto a quella descritta in imputazione- ritenuto integrato il "tipo" con la semplice pattuizione (11 aprile 2011) del tasso usurario, restando poi assorbita la fattispecie di pericolo nel reato di danno, realizzatosi per effetto del successivo pagamento di interessi usurari (fino al 19 febbraio 2013, data di consumazione, anche agli effetti della eventuale prescrizione). Nessun effetto "sanante o sterilizzante" può dunque annettersi alla successiva novazione del contratto di finanziamento ad un tasso di interesse certamente non usurario. In questo argomentare della Corte non è ravvisabile alcuna illogicità, men che meno manifesta, tampoco si scorge contraddittorietà intrinseca o estrinseca del ragionare in diritto o in fatto;
neppure appare integrata alcuna violazione o falsa applicazione della norma incriminatrice. 1.5. In ordine al quinto motivo speso nell'interesse del AR, coincidente nella comune censura in diritto con il terzo motivo proposto nell'interesse del Muraca, deve ancora una volta ribadirsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644 cod. pen., identificandosi nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2, n. 16045 del 22/03/2023, Tomasi, Rv. 284447; Sez. 2, n. 23132 del 05/04/2018, 7 AR, Rv. 272883; Sez. 2, n. 45642 del 27/10/2015, Unicredit s.p.a., Rv. 265033; Sez. 6, n. 45090 del 02/10/2014, Mimotti, Rv. 260665; da ultimo v. Sez. 2, n. 39789 del 04/07/2022, Franzè, non mass.). Nella ricostruzione in fatto del primo giudice e di quello intervenuto a seguito del gravame, non sindacabile né sindacata in questa sede dal ricorrente, la somma costituita dagli interessi maturati dal 2011 al 2013 (euro 110.000,00) è stata incamerata dal AR, cosicché, quanto alla confisca, è irrilevante il profilo relativo alla omessa restituzione del capitale, che resta pur sempre ripetibile nella sede civile competente. Non può infatti farsi confusione tra danno criminale e danno civile, entità ben distinte, anche nelle modalità sanzionatorie (restrizione della libertà, confisca anche di valore;
nullità, ripetizione, risarcimento). Sul punto non pare superfluo ricordare come la storia dell'usura, oggetto di naturalistica riprovazione, in quanto manifestazione di cupidigia e sopraffazione della parte meno provveduta -sconosciuta nella sua dimensione criminale fino al diritto intermedio, per come influenzato dal diritto canonico (codice pontificio, parmense, albertino ed estense), e poi ancora estranea alla penalità (principio di libertà degli interessi convenzionali) del codice sardo del 1859 e di quello dalla marcata impronta liberale del 1889- resta influenzata da connotati etico- confessionali evidentemente influenti sulle scelte di politica criminale, che ne hanno determinato nei secoli la rilevanza solo civile (diritto romano, intermedio e codificazioni liberali post illuministiche) od anche criminale (diritto canonico, codice penale del 1930, novella del 1996). Ciò nonpertanto, non può oggi ritenersi che le vicende civilistiche del credito possano influenzare l'integrazione del "tipo", che resta scolpito nelle parole che lo identificano nella sua duplice morfologia, di reato di pericolo (promessa di interessi sopra soglia) o di danno (corresponsione degli stessi). I rispettivi motivi di ricorso sono pertanto manifestamente infondati in diritto. 1.6. Restano da esaminare (fuori dalla valutazione di inammissibilità) il quarto motivo speso nell'interesse di GI AR ed il primo posto nell'interesse di NT Muraca. 1.6.1. Deve innanzitutto sgombrarsi il campo dalla censura di inosservanza della norma processuale che sanziona di inutilizzabilità la prova estranea al percorso rituale di acquisizione al patrimonio della conoscenza processuale. Si fa riferimento alla inutilizzabilità della consulenza tecnica (così definita dall'autore) allegata ai motivi nuovi depositati presso la cancelleria della Corte di Catanzaro in data 10 novembre 2023, dichiarata dalla Corte di merito, che non ha punto valutato i contenuti "tributari", asseritamente rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie. 8 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Rv. 285017; Sez. 2, n. 10968 del 18/02/2018, Rv. 275769; Sez. 1-, n. 29845 del 19/06/2018, Rv. 276494) tende a porre la linea di confine tra utilizzabilità ed inutilizzabilità (nel giudizio a prova contratta, anche nel grado di appello) del dato conoscitivo ad elaborazione tecnica in corrispondenza con il contenuto meramente enunciativo, ricognitivo o valutativo dell'esistente in atti (quod non est in actis non est in hoc mundo). Restano, pertanto, inutilizzabili quei contribuiti tecnici non acquisiti secondo percorsi rituali (nella fattispecie, art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) con i quali si "scopre ex novo" un elemento di fatto, ancorché preesistente. Orbene, i motivi prodotti nell'interesse dei ricorrenti si sono sforzati di evidenziare -acutamente e suggestivamente- il carattere solo ricognitivo ed esplicativo della "consulenza" redatta dal prof. Salvatore Muleo, allegata ai motivi nuovi di appello;
studio che non avrebbe fatto altro che dipanare i nodi tributari ed aritmetici di dati cognitivi già esistenti in atti. I motivi però provano troppo, giacché non tengono conto del fatto che la consulenza (relazione tecnica o comunque si voglia etichettare il documento che espone un sapere specialistico in diritto, che tiene conto di elementi di contabilità tributaria) presuppone e dà per scontato che imposte e tasse (sebbene non direttamente collegate al momento genetico del credito, come invece indicato dal testo normativo) debbano essere escluse dal novero degli addendi calcolabili ai fini di stabilire il tasso di interesse praticato. Il documento esprime, da un lato, un momento valutativo che appare invece proprio ed esclusivo della giurisdizione;
per altro verso, nel calcolare il tasso di interesse praticato nella fattispecie, tiene conto di una "provvista" conoscitiva di natura squisitamente tributaria (scaglioni di reddito, detraibilità astratta e detrazione concreta dalle imposte, ritenute d'acconto ed altri dati fiscali), in parte estranea alla composizione degli atti utilizzabili ai fini della decisione nel procedimento a prova contratta. Tale documento doveva pertanto seguire il percorso acquisitivo previsto per le prove dall'articolo 603 del codice di rito. Consegue che correttamente la Corte di appello ne ha ritenuto l'inutilizzabilità. 1.6.2. Ma la correttezza della decisione sulla inutilizzabilità dell'atto portatore di un sapere tecnico non esaurisce il tema posto con i motivi di ricorso qui in scrutinio, giacché sul tema dei criteri calcolo del tasso soglia (16.635% annuo o poco superiore, non oltre il 17.8%), sulle tracce finanziarie da calcolare al fine di misurare il superamento dello stesso (indicato in imputazione in misura di poco superiore al 26%) si erano già sviluppati sia i motivi principali di appello, che quelli aggiunti. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha risposto sul punto in motivazione, ritenendo non deducibili, ai fini del calcolo degli interessi praticati, le spese per imposte e tasse non direttamente collegate alla erogazione del credito 9 ed è questo il tema forte in diritto posto dai motivi di impugnazione (quelli di gravame e quelli di legittimità). Sul punto, non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte (né tra le sentenze massimate, né tra quelle non massimate). E' stato, invece, più volte arato, anche in forme espositive digitalmente ripetitive, il tema delle spese da calcolare al fine di individuare il tasso in concreto praticato in quella che viene definita "usura bancaria". Si tratta del noto filone che riguarda l'inclusione della "commissione di massimo scoperto", che accompagna il superamento del fido concesso dall'istituto creditore (tra le tante, si segnalano Sez. 2, n. 28743 del 22/07/2010; Sez, 2, n. 46669 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252195; Sez. 2, n. 28928, del 3/7/2014, n.m.; Sez. 2, n. 46528 del 6/10/2022, n.m.) e le spese correlate alla erogazione (polizze assicurative, fideiussorie etc.), che il debitore deve sopportare per accedere al piano di finanziamento. Il Collegio ritiene che il testo dell'art. 644, quarto comma "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.", esclude dal calcolo degli interessi solo le spese per imposte e tasse che siano collegate alla "erogazione" del credito (es. bollo sulla cambiale o spese di registrazione del contratto, che nella fattispecie certamente non consentono di abbattere il tasso in misura efficacemente rilevante o, almeno, non sono così valorizzate nei motivi di ricorso). Le detrazioni tributarie indicate dql debitore nella denunzia dei redditi e le uscite tributarie del creditore (es. ritenute d'acconto), che i ricorrenti vorrebbero includere tra gli addendi, non appaiono infatti "spese" collegate al momento genetico del credito, quanto piuttosto conseguenze -ad imputazione peraltro soggettiva- della stipulazione. Un effetto dell'atto, insomma, non un suo elemento accessorio, richiamando la distinzione tra atto e rapporto. Del resto, apparirebbe anche in conflitto con i principi di tipicità della incriminazione, tassatività del precetto, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e ragionevolezza, una norma che facesse dipendere l'incriminazione dalle capacità contributive dell'agente o dell'offeso. Ciò che rileva infatti è l'obiettiva misura degli interessi e delle spese richieste dal creditore, che a questi si aggiungono, senza che il calcolo possa risentire del precipitato effettuale (peraltro soggettivo) degli interessi sulle parti del contratto di finanziamento. Consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso quarto (AR) e primo (Muraca). L'infondatezza non manifesta, anche di uno solo dei motivi, determina il rigetto del ricorso, anche in presenza di una valutazione di inammissibilità degli altri. 10 2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.-
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. AF GA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti Francesco Gambardella, per entrambi i ricorrenti e ZO CO d'Ascola, per il solo Muraca, che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40272 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO Si procede-nel merito, nei confronti dei ricorrenti (AR-quale finanziatore e Muraca come suo consulente commercialista), per unica condotta di usura in concorso (esclusa già in primo grado la continuazione interna con episodio novativo del 2013), ancorché il finanziamento fosse camuffato da contratto di associazione in partecipazione ad attività d'impresa; fatti aggravati dalla qualità di imprenditore dell'offeso, commessi in Lametia Terme, nell'aprile 2011, data della pattuizione della promessa di interessi usurari. La Corte di appello di Catanzaro, adita dagli atti di gravame degli imputati, confermava la decisione di primo grado (che aveva già escluso la illiceità della seconda pattuizione novativa del 2013 decritta in imputazione), condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile. Avverso tale pronuncia propongono ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti motivi. 1. ricorso AR: 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.); avendo la Corte territoriale, così come il primo giudice, omesso ogni doverosa forma di analisi critica della affidabilità soggettiva ed attendibilità intrinseca della persona offesa, costituita parte civile ed animata da evidente interesse patrimoniale;
1.2. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine al ritenuto stato di bisogno della persona offesa, titolare di fatto di una impresa il cui fatturato era in costante crescita fino al 2011 e che aveva utilizzato il finanziamento ricevuto per acquisti (dal Pettinato) di mezzi strumentali all'impresa. 1.3. Violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), quanto ad effetti, non ravvisati, della nullità del primo contratto di associazione in partecipazione, novato dal secondo contratto di finanziamento, che aveva mantenuto il tasso di interesse ben al di sotto della soglia di punibilità. Non punibilità neppure della prima condotta contestata. 1.4. Motivazione mancante o manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale argomentato, in violazione di legge, in ordine al ritenuto superamento del tasso soglia, in quanto il tasso usurario deve calcolarsi al netto di imposte e tasse, anche in funzione dei cospicui vantaggi tributari previsti nella fattispecie ed analiticamente descritti e calcolati nella allegazione alla memoria prodotta in grado di appello, illegittimamente ritenuta inutilizzabile dai giudici del gravame. Tale criterio di calcolo degli interessi (al netto delle spese e dei risparmi tributari) avrebbe portato il tasso di interesse praticato sotto il limite soglia in allora previsto ai fini della rilevanza penale del fatto. 1.5. Ancora, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disposta confisca, non avendo il debitore neppure restituito la sorta capitale, che resta comunque dovuta, ad onta della illiceità della clausola sugli interessi praticati o promessi. 1.6. Infine, manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame speso in tema di illegittima negazione delle circostanze attenuanti generiche, certamente riconoscibili in ragione della condotta tenuta dall'imputato post delictum, avendo questi spontaneamente novato l'originaria pattuizione prevedendo la corresponsione di interessi in misura largamente inferiore al tasso soglia. 2. Motivi per Muraca: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale prevista a pena di nullità ed inutilizzabilità, mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale stimato come inutilizzabile la relazione tecnica di natura tributaria, allegata alla memoria, contenente motivi di gravame aggiunti e da questi richiamata, con la quale si argomentava in diritto circa i criteri di calcolo del tasso soglia (al netto di imposte, tasse e vantaggi tributari). Erronea interpretazione del decreto ministeriale e delle istruzioni fornite sul tema dalla Banca d'Italia, atti che integrano la fattispecie di penale rilevanza. 2.2. Ancora, inosservanza e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e motivazione manifestamente illogica, travisante la prova, per aver divisato dolo diretto del Muraca, che non aveva alcuna conoscenza dello stato di decozione dell'impresa amministrata di fatto dalla persona offesa, avendo l'imputato redatto lo studio preliminare di fattibilità dello strumento finanziario sulla base dei dati conoscibili dall'esterno e non avendo quindi alcuna contezza della preclusione del Pettinato all'accesso al credito bancario, per essere soggetto già protestato. 2.3. Infine, i medesimi vizi sono dedotti con l'ultimo motivo di ricorso speso in tema di confisca, atteso che il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. impone la confisca del "profitto" del reato di usura. Profitto che nella concreta fattispecie non ebbe a realizzarsi, atteso che il debitore non ha neppure restituito la sorta capitale del finanziamento ricevuto. Nessun profitto ha dunque realizzato l'imputato con la condotta contestata e nessuna somma poteva, pertanto, essere oggetto di confisca. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibili, giacché manifestamente infondati in diritto, carenti di concreto interesse all'impugnazione e meramente reiterativi di doglianze solo accennate con i motivi di gravame, ma non argomentate, sono i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto, spesi nell'interesse di GI AR;
del pari ? a dirsi per il secondo e terzo dei motivi spesi nell'interesse di NT GI Muraca. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa di GI AR deduce vizio esiziale della motivazione in ordine alla attendibilità soggettiva e credibilità oggettiva del patrimonio conoscitivo portato nel processo dalla persona offesa, costituita parte civile, mossa da evidente interesse patrimoniale. Tale motivo non si confronta con la motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito, in perfetta conformità verticale con la decisione di primo grado, che ha apprezzato (pur tenendo conto dell'interesse patrimoniale manifestato dalla persona offesa, parte civile nel processo) la genuinità del narrato, peraltro del tutto confortato da altra fonte narrativa convergente e da prova documentale incontestata (contratto di finanziamento vestito da contratto di associazione in partecipazione d'impresa). Nella valutazione della Corte di merito non è pertanto ravvisabile la violazione del principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice può basare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, dovendo però effettuare un riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della stessa attraverso la conferma del -restante materiale probatorio (anche se non a mezzo dei riscontri esterni previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), ed accertando così con rigore, specie se si è costituita parte civile, l'intrinseca coerenza logica della sua testimonianza, unitamente all'assenza di elementi che inducano a dubitare dell'obiettività del dichiarante;
pertanto, la verifica della credibilità soggettiva della parte civile e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto deve essere più penetrante rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; più recentemente, Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Suprema Corte hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non ricorre nel caso di specie, prescindendo dai vantaggi evidenziati con i motivi di ricorso, conseguenti all'esercizio delle proprie legittime facoltà in sede processuale. 4 Come detto, la doppia pronuncia conforme di condanna è fondata non solo e non tanto sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della stessa parte civile in ordine al contratto di finanziamento stipulato (in tutto corroborate dalle dichiarazioni rese dalla sorella, rapp.te legale dell'impresa finanziata), ma anche e soprattutto sull'esame del contratto registrato dì finanziamento (per quanto diversamente qualificato dalle parti), che indica senza equivoci i parametri aritmetici del finanziamento e del suo ammortamento pluriennale. 1.2. Con il secondo motivo speso nell'interesse del AR, concentrico rispetto al secondo motivo speso per Muraca, si lamenta vizio esiziale di motivazione nella valutazione della circostanza aggravante (art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.) dell'aver profittato dello stato di bisogno della persona offesa, amministratore di fatto di una impresa che versava in evidenti condizioni di decozione e cui era negato l'accesso al credito bancario. Appare, dunque, evidentemente necessario ribadire che per proporre impugnazione occorre avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.); tale interesse deve essere concreto e va apprezzato in coerenza con la prospettazione della censura proposta con il motivo di impugnazione (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 - 02, massima ufficiale che si richiama anche per la vasta messe di precedenti citati in nota). E', pertanto, inammissibile il motivo di impugnazione volto a censurare, con la denunzia della violazione della legge penale o dei vizi esiziali di motivazione, il riconoscimento di una circostanza aggravante non contestata in imputazione e, comunque, esclusa dal primo giudice nel calcolo della sanzione applicata. La motivazione spesa sul punto, sia dal giudice di primo grado (in misura più sfumata) che dalla Corte di appello (in maniera più esplicita) costituisce pertanto un mero obiter del tutto ininfluente rispetto alle sorti della regiudicanda, atteso che la fattispecie contestata e ritenuta in sentenza è quella di usura "presunta", per obiettivo superamento (in misura superiore al 50%) del tasso di interessi medio rilevato;
non già quella di usura "in concreto" o "per sproporzione" descritta al terzo comma (secondo periodo) dell'art. 644 cod. pen., in relazione alla quale, viceversa, rileva ai fini della integrazione della fattispecie lo stato di difficoltà economica o finanziaria (deficit di liquidità temporanea;
per il distinguo rispetto allo stato di bisogno v. Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Rv. 259961; Sez. 2, n. 26214 del 29/03/2020, Rv. 269962) del promittente interessi. Né rileva, ai fini della integrazione della fattispecie descritta al primo comma dell'art. 644 cod. pen., la eventuale finalità speculativa perseguita dal promittente interessi, che attraverso il finanziamento usurario abbia inteso conseguire un vantaggio patrimoniale personale (nella fattispecie, l'acquisto, quale amministratore di fatto di impresa logistica in crisi finanziaria, di mezzi strumentali all'impresa presso se stesso). Sul punto, in tema di irrilevanza dei motivi 5 dell'accesso al credito illecito o degli scopi speculativi perseguiti dal debitore, la - giurisprudenza datata di questa Corte appare consolidata (tra le tante, v. Sez. 2, n. 1311 del 23/01/1997, Rv. 207122; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Rv. 248974). 1.3. Del pari necessario appare ribadire che l'interruzione della catena devolutiva, per la assoluta genericità del motivo di gravame, poi argomentato ed amplificato con i motivi di ricorso (sesto motivo nell'interesse del AR, negazione delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione), produce inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si deduce una questione non previamente posta all'attenzione del giudice d'appello ovvero posta (come nella fattispecie, ove la domanda rivolta al giudice dell'appello aveva carattere meramente enunciativo) in termini assolutamente generici, salvo che si tratti di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.). I motivi di appello generici restano, dunque, colpiti da tranciante inammissibilità, anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione processuale, per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841; da ultimo, Sez. 2, n. 27101, del 4/5/2023, ric. Meridiani + 2). 1.4. In riferimento al terzo motivo speso nell'interesse del AR (efficacia sanante ex tunc per effetto della novazione del finanziamento, che porta gli interessi sotto soglia dal 19/02/2013), sotto il profilo strettamente dogmatico, non appare superfluo ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche in tempi recenti (Sezione 2, n. 15716 del 15/2/2023, n.m.; Sezione 2, n. 39532 del 13/7/2022, n.m.; Sezione 2, n. 23919 del 15/7/2020, Rv. 279487 - 01; Sezione 2, n. 50397 del 21/11/2014, Rv. 261487 - 01), che il "tipo usura" è descritto dal legislatore seguendo uno schema a due vie, potenzialmente sovrapponibili. Il reato, nella sua dimensione istantanea, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l'integrale adempimento dell'obbligazione illecita contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito in esecuzione del negozio usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante. Le due fattispecie hanno in comune l'induzione della vittima alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile;
ma mentre una resta caratterizzata dal conseguimento effettivo del profitto illecito (reato di danno), l'altra resta perfezionata con la mera accettazione delle condizioni giugulatorie (reato di pericolo). Si tratta, ipotesi non 6 certo isolata nel panorama della tecnica della incriminazione di condotte connotate da potente disvalore sociale, di una norma a più fattispecie, con la quale il legislatore del 1930 ha inteso coprire ogni possibile variabile dell'agire creditizio biasimato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 37693 del 4/6/2014, Rv. 260782; Sez. 2, n. 33871 del 2/7/2010 Rv. 248132; Sez. f., n. 32362 del 19/8/2010 Rv. 248142; Sez. 2, n. 26553 del 12/6/2007 Rv. 237169; Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003, dep. 2004, Rv. 228381). L'esecuzione della prestazione da parte del debitore consente poi di assorbire nel reato di danno la fattispecie di pericolo che, nel momento genetico dell'obbligazione, viveva in piena autonomia (Sez. 2, n. 11837/2004 cit.). Calando la fattispecie concreta nel crogiuolo del dogma, non resta che osservare come già il primo giudice, facendo corretta applicazione del dato normativo, ha - con motivazione logica e congruente con le evidenze raccolte nel giudizio a prova contratta ed attingendo ai suoi poteri, che consentono di definire il fatto incriminato in una dimensione cronologica più ridotta rispetto a quella descritta in imputazione- ritenuto integrato il "tipo" con la semplice pattuizione (11 aprile 2011) del tasso usurario, restando poi assorbita la fattispecie di pericolo nel reato di danno, realizzatosi per effetto del successivo pagamento di interessi usurari (fino al 19 febbraio 2013, data di consumazione, anche agli effetti della eventuale prescrizione). Nessun effetto "sanante o sterilizzante" può dunque annettersi alla successiva novazione del contratto di finanziamento ad un tasso di interesse certamente non usurario. In questo argomentare della Corte non è ravvisabile alcuna illogicità, men che meno manifesta, tampoco si scorge contraddittorietà intrinseca o estrinseca del ragionare in diritto o in fatto;
neppure appare integrata alcuna violazione o falsa applicazione della norma incriminatrice. 1.5. In ordine al quinto motivo speso nell'interesse del AR, coincidente nella comune censura in diritto con il terzo motivo proposto nell'interesse del Muraca, deve ancora una volta ribadirsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644 cod. pen., identificandosi nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2, n. 16045 del 22/03/2023, Tomasi, Rv. 284447; Sez. 2, n. 23132 del 05/04/2018, 7 AR, Rv. 272883; Sez. 2, n. 45642 del 27/10/2015, Unicredit s.p.a., Rv. 265033; Sez. 6, n. 45090 del 02/10/2014, Mimotti, Rv. 260665; da ultimo v. Sez. 2, n. 39789 del 04/07/2022, Franzè, non mass.). Nella ricostruzione in fatto del primo giudice e di quello intervenuto a seguito del gravame, non sindacabile né sindacata in questa sede dal ricorrente, la somma costituita dagli interessi maturati dal 2011 al 2013 (euro 110.000,00) è stata incamerata dal AR, cosicché, quanto alla confisca, è irrilevante il profilo relativo alla omessa restituzione del capitale, che resta pur sempre ripetibile nella sede civile competente. Non può infatti farsi confusione tra danno criminale e danno civile, entità ben distinte, anche nelle modalità sanzionatorie (restrizione della libertà, confisca anche di valore;
nullità, ripetizione, risarcimento). Sul punto non pare superfluo ricordare come la storia dell'usura, oggetto di naturalistica riprovazione, in quanto manifestazione di cupidigia e sopraffazione della parte meno provveduta -sconosciuta nella sua dimensione criminale fino al diritto intermedio, per come influenzato dal diritto canonico (codice pontificio, parmense, albertino ed estense), e poi ancora estranea alla penalità (principio di libertà degli interessi convenzionali) del codice sardo del 1859 e di quello dalla marcata impronta liberale del 1889- resta influenzata da connotati etico- confessionali evidentemente influenti sulle scelte di politica criminale, che ne hanno determinato nei secoli la rilevanza solo civile (diritto romano, intermedio e codificazioni liberali post illuministiche) od anche criminale (diritto canonico, codice penale del 1930, novella del 1996). Ciò nonpertanto, non può oggi ritenersi che le vicende civilistiche del credito possano influenzare l'integrazione del "tipo", che resta scolpito nelle parole che lo identificano nella sua duplice morfologia, di reato di pericolo (promessa di interessi sopra soglia) o di danno (corresponsione degli stessi). I rispettivi motivi di ricorso sono pertanto manifestamente infondati in diritto. 1.6. Restano da esaminare (fuori dalla valutazione di inammissibilità) il quarto motivo speso nell'interesse di GI AR ed il primo posto nell'interesse di NT Muraca. 1.6.1. Deve innanzitutto sgombrarsi il campo dalla censura di inosservanza della norma processuale che sanziona di inutilizzabilità la prova estranea al percorso rituale di acquisizione al patrimonio della conoscenza processuale. Si fa riferimento alla inutilizzabilità della consulenza tecnica (così definita dall'autore) allegata ai motivi nuovi depositati presso la cancelleria della Corte di Catanzaro in data 10 novembre 2023, dichiarata dalla Corte di merito, che non ha punto valutato i contenuti "tributari", asseritamente rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie. 8 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Rv. 285017; Sez. 2, n. 10968 del 18/02/2018, Rv. 275769; Sez. 1-, n. 29845 del 19/06/2018, Rv. 276494) tende a porre la linea di confine tra utilizzabilità ed inutilizzabilità (nel giudizio a prova contratta, anche nel grado di appello) del dato conoscitivo ad elaborazione tecnica in corrispondenza con il contenuto meramente enunciativo, ricognitivo o valutativo dell'esistente in atti (quod non est in actis non est in hoc mundo). Restano, pertanto, inutilizzabili quei contribuiti tecnici non acquisiti secondo percorsi rituali (nella fattispecie, art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) con i quali si "scopre ex novo" un elemento di fatto, ancorché preesistente. Orbene, i motivi prodotti nell'interesse dei ricorrenti si sono sforzati di evidenziare -acutamente e suggestivamente- il carattere solo ricognitivo ed esplicativo della "consulenza" redatta dal prof. Salvatore Muleo, allegata ai motivi nuovi di appello;
studio che non avrebbe fatto altro che dipanare i nodi tributari ed aritmetici di dati cognitivi già esistenti in atti. I motivi però provano troppo, giacché non tengono conto del fatto che la consulenza (relazione tecnica o comunque si voglia etichettare il documento che espone un sapere specialistico in diritto, che tiene conto di elementi di contabilità tributaria) presuppone e dà per scontato che imposte e tasse (sebbene non direttamente collegate al momento genetico del credito, come invece indicato dal testo normativo) debbano essere escluse dal novero degli addendi calcolabili ai fini di stabilire il tasso di interesse praticato. Il documento esprime, da un lato, un momento valutativo che appare invece proprio ed esclusivo della giurisdizione;
per altro verso, nel calcolare il tasso di interesse praticato nella fattispecie, tiene conto di una "provvista" conoscitiva di natura squisitamente tributaria (scaglioni di reddito, detraibilità astratta e detrazione concreta dalle imposte, ritenute d'acconto ed altri dati fiscali), in parte estranea alla composizione degli atti utilizzabili ai fini della decisione nel procedimento a prova contratta. Tale documento doveva pertanto seguire il percorso acquisitivo previsto per le prove dall'articolo 603 del codice di rito. Consegue che correttamente la Corte di appello ne ha ritenuto l'inutilizzabilità. 1.6.2. Ma la correttezza della decisione sulla inutilizzabilità dell'atto portatore di un sapere tecnico non esaurisce il tema posto con i motivi di ricorso qui in scrutinio, giacché sul tema dei criteri calcolo del tasso soglia (16.635% annuo o poco superiore, non oltre il 17.8%), sulle tracce finanziarie da calcolare al fine di misurare il superamento dello stesso (indicato in imputazione in misura di poco superiore al 26%) si erano già sviluppati sia i motivi principali di appello, che quelli aggiunti. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha risposto sul punto in motivazione, ritenendo non deducibili, ai fini del calcolo degli interessi praticati, le spese per imposte e tasse non direttamente collegate alla erogazione del credito 9 ed è questo il tema forte in diritto posto dai motivi di impugnazione (quelli di gravame e quelli di legittimità). Sul punto, non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte (né tra le sentenze massimate, né tra quelle non massimate). E' stato, invece, più volte arato, anche in forme espositive digitalmente ripetitive, il tema delle spese da calcolare al fine di individuare il tasso in concreto praticato in quella che viene definita "usura bancaria". Si tratta del noto filone che riguarda l'inclusione della "commissione di massimo scoperto", che accompagna il superamento del fido concesso dall'istituto creditore (tra le tante, si segnalano Sez. 2, n. 28743 del 22/07/2010; Sez, 2, n. 46669 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252195; Sez. 2, n. 28928, del 3/7/2014, n.m.; Sez. 2, n. 46528 del 6/10/2022, n.m.) e le spese correlate alla erogazione (polizze assicurative, fideiussorie etc.), che il debitore deve sopportare per accedere al piano di finanziamento. Il Collegio ritiene che il testo dell'art. 644, quarto comma "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.", esclude dal calcolo degli interessi solo le spese per imposte e tasse che siano collegate alla "erogazione" del credito (es. bollo sulla cambiale o spese di registrazione del contratto, che nella fattispecie certamente non consentono di abbattere il tasso in misura efficacemente rilevante o, almeno, non sono così valorizzate nei motivi di ricorso). Le detrazioni tributarie indicate dql debitore nella denunzia dei redditi e le uscite tributarie del creditore (es. ritenute d'acconto), che i ricorrenti vorrebbero includere tra gli addendi, non appaiono infatti "spese" collegate al momento genetico del credito, quanto piuttosto conseguenze -ad imputazione peraltro soggettiva- della stipulazione. Un effetto dell'atto, insomma, non un suo elemento accessorio, richiamando la distinzione tra atto e rapporto. Del resto, apparirebbe anche in conflitto con i principi di tipicità della incriminazione, tassatività del precetto, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e ragionevolezza, una norma che facesse dipendere l'incriminazione dalle capacità contributive dell'agente o dell'offeso. Ciò che rileva infatti è l'obiettiva misura degli interessi e delle spese richieste dal creditore, che a questi si aggiungono, senza che il calcolo possa risentire del precipitato effettuale (peraltro soggettivo) degli interessi sulle parti del contratto di finanziamento. Consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso quarto (AR) e primo (Muraca). L'infondatezza non manifesta, anche di uno solo dei motivi, determina il rigetto del ricorso, anche in presenza di una valutazione di inammissibilità degli altri. 10 2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.-
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.