Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 40272
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Sentenza 12 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 130 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, emessa il 12 settembre 2024. Le parti in causa, un finanziatore e un consulente commerciale, hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna per usura in concorso. Le richieste dei ricorrenti si sono concentrate sulla contestazione della motivazione della Corte territoriale riguardo all'affidabilità della persona offesa, alla valutazione dello stato di bisogno e alla legittimità del contratto di finanziamento, sostenendo che il tasso di interesse praticato fosse al di sotto della soglia di punibilità.

Il giudice ha rigettato i ricorsi, ritenendoli manifestamente infondati. Ha argomentato che la Corte di merito aveva adeguatamente valutato la credibilità della persona offesa, supportata da prove documentali, e che il calcolo del tasso usurario doveva escludere le imposte e le tasse, come stabilito dalla normativa vigente. Inoltre, ha chiarito che la novazione del contratto non sanava la condotta usuraria già consumata. La Corte ha quindi confermato la legittimità della confisca degli interessi usurari, sottolineando la distinzione tra danno civile e danno penale. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa della normativa in materia di usura, evidenziando l'importanza della tutela della parte più debole nel contratto di finanziamento.

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Massime1

In tema usura, gli effetti fiscali e tributari del finanziamento (quali detrazioni, ritenute fiscali ecc.), pur se riportati nella dichiarazione dei redditi, sono avulsi dal calcolo degli interessi usurari ex art. 644, comma quarto, cod. pen., in quanto non collegati all'erogazione del credito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non dovesse tenersi conto, a tal fine, né delle detrazioni tributarie indicate dal debitore, quali risparmio di spesa, nella denuncia dei redditi, né delle uscite tributarie del creditore, costituenti aggravio di spesa, non essendo le stesse collegate al momento genetico dell'erogazione, ma rappresentando, piuttosto, conseguenze dell'imputazione soggettiva della stipulazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 40272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40272
    Data del deposito : 12 settembre 2024

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