Articolo 12 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Articolo 11Articolo 13
Versione
29 dicembre 1965
Art. 12.
Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:
a) presso le aziende di cui all' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;
b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta.
Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti.
Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscosse presso l'Istituto di emissione; quelle di cui al punto b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a medio termine.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
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