Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8380 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Beatrice Francioli, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Elena Cresci, come da mandato in atti:
Parte convenuta opposta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18-6-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da atto di citazione in opposizione e da memoria ex art. 181, comma 6, n.1 cpc.”;
Per parte convenuta opposta:“ conclude come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 181, comma 6, n.1 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione i sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione tardiva ex art.650 cpc. avverso il
1
[...]
(padre degli odierni opponenti) il pagamento di euro CP_2
1.070.235,13, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di in forza Controparte_1
del saldo a debito relativo al rapporto di conto corrente n. 1129 del
31-12-2002 (già n. 88 del 21-12-1995; cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) intrattenuto dallo stesso sig. ed al Controparte_2
netto del controcrediti vantati da quest'ultimo.
I sigg.ri anno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'On.le Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa per le causali di cui in premessa, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: -Accertare e dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633,
634 cpc,, 1283, 1264, 1325, 1428 c.c., nonché 1321-1342 c.c. il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione di tutte le iscrizioni pregiudizievoli iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della convenuta le relative spese. -
Accertare e dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali;
-Accertare e dichiarare la violazione da parte del convenuto delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e per l'effetto, dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni, delle spese applicate in virtù dei contratti di cui in premessa. -Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 cc, 2697 cc e 1418. 2 cc
2 delle clausole oggetto dei contratti di apertura di conto corrente fonti del credito oggetto del decreto ingiuntivo per le causali di cui in premessa”.
Parte opponente, in particolare, ha eccepito:
- la mancata produzione dei contratti di conto corrente n. 88 del 21-
12-1995 e n. 1129 del 30-12-2002;
- la vessatorietà delle clausole di cui al contratto di conto corrente, stante la qualifica di consumatore riconducibile al sig.
[...]
CP_2
- l'illegittimità della pattuizione e dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
- la natura usuraria degli interessi;
- l'inammissibilità /o l'illegittimità della provvigione di massimo scoperto;
- l'applicazione di spese di tenuta di conto non pattuite.
I sig.ri inoltre, hanno domandato la sospensione della Parte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
deducendo: Controparte_1
- in via preliminare, l'invalidità della notifica dell'atto di citazione in opposizione;
- la corretta produzione dei contratti azionati in via monitoria;
- la mancata abusività delle clausole in contestazione;
- la mancata applicazione di interessi anatocistici;
- la legittimità della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta di conto.
3 La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18-
6-2025.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
A tal proposito, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria con la quale si è ritenuta superflua CTU contabile richiesta da parte attrice nell'atto di citazione in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'istanza, avanzata da parte attrice opponente, volta alla dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta chiusura anticipata della procedura esecutiva RGE
291/2004 (cfr. doc. 20 fascicolo di parte attrice opponente), da cui ha avuto origine la procedura di opposizione tardiva oggetto del presente giudizio (cfr. memoria di parte attrice opponente ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., pp. 2-3).
In proposito, è sufficiente rilevare l'autonomia funzionale e strutturale del presente procedimento di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo rispetto alla surrichiamata procedura esecutiva, rappresentante la mera occasione di rilevazione delle omesse verifiche in punto di vessatorietà delle clausole del titolo azionato nel giudizio monitorio.
4. Sempre in via preliminare, deve essere rigettato il rilievo di parte convenuta opposta volto all'accertamento dell'invalidità dell'atto di citazione in opposizione, in quanto notificato al difensore del giudizio monitorio, nel frattempo cancellatosi dall'albo (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 4: “La notifica dell'atto di impugnazione tardiva doveva, per quanto appena riportato, essere eseguita
4 direttamente nei confronti del quella Controparte_1
eventualmente effettuata all'Avv. sarebbe stata CP_3
giuridicamente inesistente”).
Tale attività di notifica, difatti, deve essere considerata affetta dai crismi della nullità (e non dell'inesistenza, come dedotto dall'opposto; per la nullità, cfr. Cassazione civile sez. un.,
13/02/2017, n.3702: “La notifica dell'atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall'albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo”) e, pertanto, deve reputarsi sanata in forza della regolare costituzione in giudizio della convenuta.
5. Tanto premesso, l'opposizione deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, è da disattendere la doglianza di parte attrice opponente relativa alla mancata produzione del contratto di conto corrente azionato in via monitoria (n. 88 del 21-12-1995, poi divenuto n. 1129 del 31-12-2002; cfr. atto di citazione in opposizione, p. 8: “omessa e/o incompleta e/o irregolare produzione dei contratti dai quali il diritto di credito avrebbe avuto origine, nella sede monitoria prima (in cui sono stati prodotti solo gli estratti conto
e mai i contratti), nella sede esecutiva poi e, infine, nell'ambito della notifica dei medesimi ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo”).
Parte convenuta ha, invero, prodotto i contratti azionati in via monitoria (contratto di apertura credito n. 88 / Controparte_2
5 RI NE S.p.A.; contratto di apertura conto corrente n.
1129 / contratto di Controparte_2 Controparte_1
apertura credito n. 1129 / Controparte_2 Controparte_1
cfr. docc.
6-8 fascicolo di parte convenuta opposta).
[...]
6. In secondo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di parte opponente, volta a far valere la vessatorietà delle clausole inserite nel contratto di conto corrente n. 88 del 21-12-1995 (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 5: “Il Sig. , all'epoca Controparte_2
della firma del contratto con la società NE RI spa, così come del successivo contratto con la , era Controparte_1
socio di minoranza della società, veste quest'ultima non incompatibile con quella di consumatore (crf. Ordinanza Trib. Di Bari
12/12/2023 proc. RG n. 7900/2023) (..) Proprio per questo motivo, quindi, devono essere considerate nulle le clausole dei contratti di apertura di conto corrente in quanto vessatorie e non oggetto di specifica trattativa con il consumatore in violazione dell'art. 1341 e
1342 c.c.”).
A tal riguardo, non risulta, infatti, possibile qualificare il sottoscrivente sig. alla stregua di un Controparte_2
consumatore.
Preliminarmente si deve ricordare, in punto di diritto, che, ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, la persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il
6 contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale (cfr. Cass. n. 8419/2019).
In tema di contratti del consumatore, quindi, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. Cass. n. 6578/2021).
Tanto chiarito, nel caso di specie non si può ritenere che il sig. nella stipula del contratto di conto corrente del Controparte_2
1995, abbia agito per finalità assolutamente estranee all'attività imprenditoriale dallo stesso svolta.
In merito, mette conto evidenziare che:
- il sig. all'epoca di stipula del contratto di conto Controparte_2
corrente del 1995 con la NE RI S.p.A. (cfr. doc. 6 fascicolo di parte convenuta opposta), rivestiva la qualifica di socio di minoranza della medesima società, di cui era risultato altresì socio fondatore e presidente del Consiglio di amministrazione (cfr. doc. 4 fascicolo di parte convenuta opposta);
- la quota di partecipazione societaria del 20 % rivestita dal sig. nella NE RI S.p.A. (cfr. visura Controparte_2
camerale sub doc. 4 fascicolo di parte convenuta opposta), controparte contrattuale, non può essere ritenuta trascurabile al fine di evidenziare l'interesse imprenditoriale assunto dall'odierno
7 opponente nell'operazione dallo stesso conclusa (da ultimo cfr.
Cassazione civile sez. II, 14/04/2025, n.9739: “Il requisito soggettivo di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica deve essere valutato con riferimento alla giurisprudenza unionale per cui
l'amministratore di una società, così come il socio che abbia una partecipazione notevole al capitale sociale, può essere considerato imprenditore”).
In ragione di ciò, considerata la consistente partecipazione societaria facente capo al sig. l momento della Controparte_2
stipula del contratto di conto corrente del 1995, deve reputarsi sussistente un collegamento funzionale tra lo stesso e la NE
RI S.p.A. idoneo a escludere la qualifica consumeristica in capo al primo.
7. Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si condividesse la qualificazione del sig. alla stregua di consumatore con Controparte_2
riferimento al contratto di conto corrente e di apertura del credito n.
1129 del 30-12-2002 da questi conclusi con la Controparte_1
(cfr. docc. 7 e 8 fascicolo di parte convenuta opposta), in
[...]
ipotesi valorizzando la trascurabile partecipazione societaria detenuta dal primo nella seconda all'epoca della sottoscrizione dei summenzionati contratti (0,5 %, cfr. visura camerale sub doc. 5 fascicolo di parte convenuta opposta), i rilievi sollevati da parte opponente dovrebbero in ogni caso essere rigettati nel merito.
In primo luogo, non può essere accolta la contestazione attorea volta all'accertamento del carattere anatocistico degli interessi applicati contrattualmente (cfr. atto di citazione in opposizione, pp.
5-6: “risultano viziati laddove stabiliscono l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari (art. 3 all.to A doc. 11):
8 “Tasso nominale di interesse annuo fisso da applicarsi sull'apertura di credito concessa del 13,5% con interessi posticipati, con capitalizzazione degli stessi ogni trimestre solare, ovvero il 31/03, il
30/08 ed il 31/12 di ogni anno, in riferimento all'anno civile”. -Tale pattuizione è nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c.”).
Tale pattuizione insita nella concessione di apertura di credito relativamente al conto corrente n. 1129 non si presenta illegittima, alla luce della posteriorità del contratto alla delibera CICR del 9-2-
2000, dell'espressa previsione di una capitalizzazione trimestrale reciproca (non essendovi differenziazioni tra interessi attivi e passivi) e della chiusura del conto anteriormente all'1-12-2014 (cfr. estratto di chiusura del conto corrente del 19-9-2003, doc. 8 fascicolo di parte attrice opponente).
8. Parimenti da disattendere si presenta l'eccezione di parte opponente relativa all'usura (cfr. atto di citazione in opposizione, pp.
6-7),
In tema, non si può ritenere sufficiente, al fine di provare la lamentata natura usuraria degli interessi, il rinvio all'elaborato peritale del Dott. (cfr. memoria di parte attrice Persona_1
opponente ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., p. 8), redatto nell'ambito di un correlato procedimento penale e depositato in atti da parte dell'opponente (cfr. doc. 19 fascicolo di parte attrice opponente), alla luce:
- della impossibilità di riferire univocamente gli accertamenti ivi contenuti ai contratti in discussione nella presente sede;
- dell'impossibilità di comprendere la natura originaria o sopravvenuta dell'usura ivi rilevata;
9 - dell'erroneità dei criteri di calcolo ivi adottati, quale per esempio l'indebita inclusione delle spese d'incasso nella determinazione del tasso effettivo globale praticato (cfr. doc. 19 fascicolo di parte attrice opponente, p. 11; in senso contrario, cfr. Cassazione civile sez. III,
30/11/2023, n.33438: “le spese di incasso, quelle di insoluto e le spese di recupero-crediti convenute (..) non rilevassero ai fini della determinazione del tasso-soglia ai fini dell'usura (..) avendo lo scopo di rimborsare il creditore in modo forfettizzato delle ulteriori spese sostenute per l'attività di recupero del credito (nel caso di coinvolgimento di terzi ai fini di tale recupero), nonché delle ulteriori spese per la gestione degli insoluti: spese costituenti, anch'esse, una voce forfettizzata relativa alle spese vive sostenute dall'intermediario in caso di inadempimento del cliente.
7. Ciò posto, tali spese, in quanto mirate a una funzione del tutto diversa rispetto
a quella degli interessi moratori (aventi lo scopo di risarcire il danno derivante dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone) dovevano ritenersi escluse dal computo del tasso-soglia con riferimento al tasso di mora convenuto nella misura del 5,88%, in quanto in nessun modo collegate alla concessione del credito”).
Perciò, la natura usuraria degli interessi non può ritenersi adeguatamente provata in atti.
9. Infondata è altresì l'argomentazione attorea secondo la quale la commissione di massimo scoperto sarebbe priva di una specifica giustificazione economico-tecnica e, in quanto tale, sarebbe carente di un'adeguata giustificazione causale (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 7).
10 La meritevolezza di tale commissione è stata a più riprese ribadita dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene giustificata la clausola che prevede detta commissione che
"nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto” (Cassazione civile sez. I, 03/03/2025,
n.5574).
10. Da ultimo, merita infine di essere rigettata l'eccezione sollevata dai i sigg.ri ed ai sensi della quale Parte_1 Parte_2
risulterebbero illegittime talune voci delle spese di tenuta di conto per mancata pattuizione delle stesse (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 7-8).
Risultano, infatti, espressamente previste nelle condizioni economiche del contratto di apertura di credito (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice opponente) tanto le spese “Entrata del rapporto in contenzioso”, che la penale per inadempienza.
Riguardo alla dedotta vessatorietà della clausola “Qualsiasi costo che per legge presente o futura colpisce o dovesse colpire le operazioni indicate nel presente allegato” (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 8), invece, il relativo accertamento si mostra superfluo, non essendo stata dimostrata alcuna corresponsione di somme a tale titolo.
In definitiva, tutte le eccezioni di parte attrice opponente sono da respingere, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11. Vanno poste a carico degli attori opponenti ed Parte_1
in considerazione della soccombenza di questi Parte_2
11 ultimi, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna gli opponenti ed al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in euro
23.946,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
12