Articolo 52 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 51Articolo 53
Versione
6 marzo 1992
Art. 52. (Controlli sugli alimenti: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sara' informata ai seguenti criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovra' assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunita'.
2. Per assicurare il controllo della conformita' degli alimenti alla legislazione alimentare in conformita' alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno successivo al Ministero della sanita' una relazione consuntiva dell'attivita' di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eveutunali note osservative.
5. Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all' articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 .
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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